IMPOSTA BEVANDE EDULCORATE

IMPOSTA BEVANDE EDULCORATE (D.M. 12/5/21)  (vinici11)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Saluta (MISA), Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), Guardia di Finanza (GdF)

Esercenti impianti di produzione registrati presso ADM che ottengono per loro conto o per conto di soggetti terzi (anche non residenti in Italia) bevande edulcorate – BE – (cioè bevande finite e prodotti predisposti per divenire BE previa aggiunta di altri o altri liquidi destinati al consumo umano, ottenuti con aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alla bevanda avente un titolo alcolometrico inferiore a 1,2% in vol.), a partire da materie prime o semilavorati o prodotti già pronti per il condizionamento (Fabbricanti)

Acquirenti intesi come soggetti (residenti o meno in Italia) registrati presso ADM che acquistano nell’esercizio della propria attività economica BE provenienti da Stati membri UE o da Paesi Terzi (Importatori)

Ditte registrate esercenti il commercio che effettuano rivendita di BE (commercianti)

Consumatori presenti nel territorio nazionale (consumatori)

Soggetti (residenti o meno nel territorio nazionale) che intendono cedere BE ottenute da suoi impianti di produzione a consumatori o commercianti (trasformatori)

Iter procedurale:

MEF con D.M. 12/5/2021 ha istituito una imposta di consumo su BE dovuta da:

–          esercenti impianti che cedono BE a consumatori o a commercianti;

–          commercianti;

–          in caso di BE provenienti da Stati membri UE: importatori che depositano tali bevande in un magazzino denunciato;

–          in caso di BE provenienti da Paesi Terzi: soggetto che effettua importazione definitiva di tali bevande nel territorio nazionale

Soggetti obbligati possono indicare nella documentazione fiscale relativa alla cessione di BE a consumatori o commercianti il tributo versato

Imposta non dovuta su BE:

–          cedute direttamente da fabbricante per consumo in altri Stati membri o da esportare

–          ottenute da fabbricante per conto di soggetti (residente o meno in Italia) in possesso di codice identificativo e da questo cedute direttamente per consumo in altro Stato membro od esportate

–          il cui contenuto complessivo di edulcoranti corrisponde a quantitativo equivalente (calcolato con riferimento alla quantità di ogni edulcorante equivalente ad 1 g. di saccarosio come riportato in tabella di edulcoranti) di saccarosio inferiore a 25 g./l. per BE finite o a 125 g/kg. per prodotti atti a divenire BE

Fabbricanti e trasformatori, prima di iniziare la produzione, sono tenuti a denunciare, per ogni impianto, l’esercizio dell’attività a ADM, per via telematica, specificando, pena inammissibilità:

a)denominazione di impresa, sede legale, partita IVA, generalità del rappresentante legale, luogo di ubicazione di impianto e dei depositi dove stoccare BE, propria PEC (o indirizzo di posta elettronica dove si intende ricevere comunicazioni se non residente in Italia);

b)tipologia di BE da produrre con relativa voce della nomenclatura UE;

c)quantità annua stimata di BE da produrre per conto proprio o per conto terzi (anche non residenti);

d)quantità annua stimata di edulcoranti necessari alla produzione delle suddette BE;

e)per ogni tipologia di BE: tipo e quantità prevista (espressa in peso) di ogni edulcorante contenuto in 1 l. di bevanda finita;

f)dati concernenti rese tecniche di lavorazione di edulcoranti utilizzati per produzione di ogni tipologia di BE

ADM, verificati i dati contenuti nella denuncia, attribuisce numero di codice identificativo per ogni impianto e soggetto richiedente (nel caso di soggetti non residenti in Italia, numero identificativo assegnato a rappresentante fiscale residente in Italia comunicato a ADM prima di cessione di BE a consumatori o commercianti)

Soggetto (residente o meno in Italia) che intende esercitare attività di importazione di BE, prima di iniziare acquisti di BE da Stati membri, deve inviare denuncia di tale attività, per via telematica, ad ADM, indicando, a pena di inammissibilità: denominazione di impresa; sede legale; partita IVA; generalità del rappresentante legale; luogo di ubicazione dei magazzini di BE; propria PEC ((nel caso di soggetti non residenti in Italia, indirizzo di posta elettronica dove si intende ricevere le comunicazioni). ADM, verificati i dati contenuti nella denuncia, attribuisce codice identificativo ad importatore (o se non residente in Italia al suo rappresentante fiscale, comunicato ad ADM prima di iniziare acquisti di BE da Stati membri)

Esercente impianti redige modello Allegato I pubblicato su G.U. 125/21, in cui riportare: quantitativi di BE ottenuti in impianti produttivi per conto proprio e per conto terzi (riportare loro codici identificativi); luogo di detenzione di BE; quantitativi di BE ceduti per consumo in Italia (distinti da quelli esenti da imposta) o in Stati membri; estremi di documentazione fiscale; quantitativi di BE esportati con relativi dati identificativi della documentazione doganale; note relative ad eventuali distruzioni, rotture accidentali o altre anomalie determinanti perdita di BE; quantitativi distinti di BE finite e di prodotti predisposti per divenire BE

Esercenti impianti che realizzano oltre 100.000 hl./anno di BE (compresi quantitativi ottenuti per conto terzi) redigono, a fine di ogni mese, scheda riepilogativa (Modello Allegato II pubblicato su G.U. 125/21), in cui riportare: quantitativi di materie prime e prodotti semilavorati introdotti in impianto di produzione con relativo potere edulcorante (avvalersi della tabella degli edulcoranti); quantitativo di saccarosio equivalente; estremi di documenti fiscali relativi ad acquisto

In caso di BE ottenute per conto di soggetti cedenti ed estratte da impianto di produzione, esercente impianto deve inviare, entro mese successivo a quello di movimentazione, a ADM prospetto mensile riepilogativo di quantitativi di BE estratti per ogni soggetto cedente (specificare suo codice identificativo). Dati comunicati allo stesso soggetto cedente ai fini di assolvimento di imposta

Acquirente residente in Italia (o sua rappresentante fiscale se non residente in Italia) redige prospetto riepilogativo (Modello Allegato II pubblicato su G.U. 125/21), in cui riportare per ogni tipologia di BE finite o prodotti predisposti per diventare BE: relativi quantitativi acquistati da Stati membri; magazzino in cui ricevuti; estremi documenti fiscali relativi ad acquisto

Prospetti riepilogativi, da conservare per almeno 5 anni, compilati solo in formato elettronico (eventualmente, su richiesta di ADM e GdF, su modelli predisposti da ADM) entro 6° giorno lavorativo successivo a quello di operazione/cessione (2° giorno lavorativo in caso di fabbricante che produce oltre 100.000 hl./annui), riportando i quantitativi in volume per BE finite ed in peso per prodotti atti a diventare BE. Al termine di ogni anno fabbricante riporta risultati finali della scheda riepilogativa nel prospetto di anno successivo

Accertamento e liquidazione del tributo eseguito in base a dichiarazioni mensili inviate a ADM, con modalità telematica, entro fine del mese successivo (insieme al versamento del tributo dovuto attuato mediante bonifico bancario) da parte di:

–          fabbricante per ogni impianto, in cui riportare per ogni tipologia di BE prodotta per conto proprio: quantitativi ceduti nel mese di riferimento a consumatori o commercianti (distinguere quantitativi di BE esenti da tributo da quelli per cui tributo non trova applicazione); estremi identificativi del versamento del tributo

–          acquirente (o suo rappresentante fiscale se non residente in Italia) per ogni tipologia di BE: quantitativi di BE pervenuti nei magazzini nel mese di riferimento (distinguere quantitativi di BE esenti)

–          soggetto residente in Italia registrato (o sua rappresentante fiscale se non residente in Italia), per cui fabbricante esegue lavorazioni in conto terzi, in quanto a questo compete versamento di tributo

In caso di BE importate in Italia, accertamento e riscossione del tributo eseguito da ADM secondo modalità previste per diritti di confine

Se fabbricante o acquirente intende produrre o ricevere BE contenenti sostanze edulcoranti autorizzate dalla normativa nazionale ma non ancora comprese in tabella di edulcoranti, lo comunica ad ADM, che informa MEF e MISA in merito ad impiego di tali sostanze edulcoranti ai fini di aggiornamento di tabella. Se tenuti a compilare dichiarazioni mensili ai fini di applicazione del tributo debbono fare riferimento, “nelle more di aggiornamento della tabella degli edulcoranti”, ad un potere edulcorante convenzionale pari a 0,30 di saccarosio per sostanze edulcoranti naturali ed a 37.000 per quelle sintetiche (rispettivamente pari a 0,769 g. e 0,000027 g. di saccarosio equivalente). Se a seguito di aggiornamento di tabella, valori relativi al potere edulcorante convenzionale e conseguenti quantità equivalenti risultano diversi dai precedenti, fabbricante/acquirente deve presentare ad ADM, entro 60 giorni da pubblicazione di tabella aggiornata, dichiarazione contenente prospetto di riliquidazione del tributo, calcolato sulla base di tabella aggiornata. Tributo eventualmente a debito versato entro 60 giorni da invio del suddetto prospetto, mentre qualora dovessero risultare importi versati in eccesso, questi detratti dai successivi versamenti del tributo o rimborsati su richiesta di soggetti obbligati

Tributo rimborsato se risulta indebitamente pagato su richiesta di soggetto obbligato ad ADM entro 2 anni da data di versamento, pena decadenza, riportando, pena inammissibilità: codice identificativo del soggetto obbligato; importo; motivi di indebito versamento; modalità di rimborso prescelta (denaro o riconoscimento di credito da usare per successivi pagamenti di tributo). ADM, verificata regolarità di richiesta, concede rimborso entro 60 giorni o lo nega (comunicazione motivata al soggetto obbligato). Nessun rimborso per somme inferiori a 30 €

ADM può prescrivere al fabbricante che produce oltre 100.000 hl./anno di BE installazione di dispositivo di misurazione di BE prodotte

Funzionari di ADM e GdF possono accedere ad impianti di produzione e depositi di BE al fine di: acquisire ogni elemento utile per accertare corretto assolvimento del tributo (compresa constatazione di giacenza di BE in tali impianti e depositi); prelevare campioni per determinare contenuto complessivo e tipologia di edulcoranti presenti in BE. Se vengono rilevate violazioni, funzionari di ADM e GdF redigono verbale da inviare ad Ufficio di ADM competente, che provvede a notificarlo, tramite PEC, ad interessato, affinché entro 60 giorni possa inviare osservazioni ad ADM, che le esamina prima di emettere avviso di pagamento di sanzioni

In caso di omesso versamento (totale o parziale) di imposta, ADM notifica, tramite PEC, al soggetto obbligato:

–          avviso di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni da notifica;

–          atto di irrogazione della sanzione relativa.

In caso di mancato pagamento dei tributo e sanzioni, ADM avvia procedura di riscossione coattiva per somme superiori a 30 € (riscossione delle somme dovute cade in prescrizione entro 5 anni da scadenza di versamento del tributo dovuto)

Soggetti registrati debbono comunicare a ADM ogni variazione dei dati contenuti nelle denunce entro 15 giorni successivi (compreso per soggetti non residenti in Italia, modifica del rappresentante fiscale)

ADM può adottare provvedimenti riguardanti:

a)inserimento di dati integrativi da riportare nelle dichiarazioni mensili dei soggetti obbligati e prospetti riepilogativi;

b)caratteristiche tecniche di strumenti di misura dei quantitativi di BE da installare in impianti di produzione, anche al fine del corretto assolvimento del tributo, nonché variazione del limite quantitativo

c)inserimento di dati integrativi da riportare nelle denunce di esercizio, nonché tempi e modalità di invio telematico dei dati contabili da parte di soggetti obbligati

Posted in: