IMPORT ZUCCHERO

IMPORT ZUCCHERO (Reg. 891/09, 1318/13, 635/14, 1538/15, 1550/15)  (bietol09)

Soggetti interessati:

Chiunque avente sede nella UE intende importare zucchero bianco o greggio di barbabietola o di canna da Paesi Terzi (Elenco riportato su G.U.CE 242/15).

Iter procedurale:

UE fissa per campagna (1 Ottobre – 30 Settembre) 2015/16 e 2016/17 contingenti a tasso importazione agevolata da tali Paesi di zucchero destinato a raffinazione

Importazione attuata solo dietro presentazione, anche per posta elettronica, a MI.P.A.A.F. domanda titolo di importazione da Lunedì a Venerdì a partire da 2° Lunedì di Settembre (in deroga per 1° sottoperiodo di contingente 2017/2018 domande presentate fino a 09/10/2017 ore 13), contenente: nome ed indirizzo di offerente e numero di partita IVA (casella 4); codice prodotto (casella 16); quantitativo richiesto (caselle 17 e 18); Paese di origine con relativo numero di riferimento; riferimento a Regolamento di apertura gara; data limite di presentazione domanda; diciture (casella 20)  “zucchero destinato a raffinazione” o “zucchero non destinato alla raffinazione” e “applicazione del Reg. 1550/15  EBA/APE numero di riferimento” e “campagna di commercializzazione di riferimento”; “dazio doganale nullo – Reg. 1550/15” e “presente titolo rilasciato in base a copia elettronica o telescopia del titolo di esportazione presentato in conformità di articolo 4, paragrafo 1 del Reg. 1550/15 o in base a copia autenticata del certificato di origine” (casella 24).  Allegare:

  • prova costituzione cauzione pari a 20 €/t. a garanzia titolo di importazione
  • in caso di importazione zucchero destinato a raffinazione:
  • originali titoli di esportazione rilasciati da Autorità competenti di Paesi terzi (Modello riportato su GUCE 242/15) per quantitativo pari a quello indicato in domanda (Documenti da presentare prima di sdoganamentodelle merci oggetto titolo di importazione o in alternativa copia elettronica o copia autenticata di prova di origine, purché originali presentati dal richiedente ad Autorità competenti di Stati membri prima disdoganamento della merce oggetto titolo di importazione (Documenti conservati da Autorità Stato membro che ha rilasciato titolo di importazione);
  • impegno a raffinare quantitativi zucchero in questioneentro 3° mese successivo a scadenza titoli;

Domanda di importazione una volta presentata non più ritirata o modificata.

MI.P.A.A.F. esamina validità della domanda pervenuta e se ritenuta non valida, lo comunica subito ad interessato svincolando cauzione. In deroga per 1° sottoperiodo di contingente 2017/2018 Stato membro notifica a Commissione quantitativi totali di domanda titoli ammessi entro 14/10/2017.

In caso di importazione zucchero per raffinazione titoli rilasciati entro Giovedì o Venerdì di settimana successiva (in deroga per 1° sottoperiodo di contingente 2017/2018 titoli rilasciati nel periodo 23-31 Ottobre 2017), con validità a partire da data rilascio o da 1 Ottobre e fino a fine del 3° mese successivo, comunque non oltre 30 Settembre (Ammessa proroga scadenza titolo su richiesta interessato fino a 31 Ottobre se fornita prova, quale polizza di carico, che zucchero caricato entro 15 Settembre previa informazione a Commissione 1° giorno settimana successiva). Titolo contiene: Paese di origine (casella 8); codice prodotto (casella 16); quantitativo di zucchero aggiudicato (caselle 17 e 18); dicitura “zucchero destinato alla raffinazione” o “zucchero non destinato a raffinazione” (casella 20); “dazio doganale nullo – Reg. 1550/15” e “presente titolo rilasciato in base a copia elettronica o telescopia del titolo di esportazione presentato in conformità di articolo 4, paragrafo 1 del Reg. 1550/15 o in base a copia autenticata del certificato di origine” (casella 24).

Titolo valido in tutta la UE fino a fine 3° mese successivo a rilascio

Titoli dazio agevolato non trasferibili. In caso di cessione titoli, occorre informarne subito MI.P.A.A.F., mentre non cedibili sono gli obblighi di importazione e raffinazione. Titoli trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e validi fino a fine campagna commercializzazione in cui rilasciati. Per titoli di importazione di zucchero non destinato alla raffinazione, se titolo restituito a MI.P.A.A.F. nei primi 60 giorni di validità, cauzione incamerata del 20% (dopo 60 giorni e fino a scadenza validità titolo, cauzione incamerata per 50%).

Immissione in libera pratica di contingenti di “zucchero destinato a raffinazione” subordinata a presentazione di certificato di origine rilasciato da Autorità competente del Paese terzo interessato. Titolare titoli di importazione fornisce entro 6 mesi da scadenza titolo, a MI.P.A.A.F. prova di avvenuta raffinazione di almeno 95% di zucchero entro 3 mesi da scadenza titolo. Se non fornita prova, richiedente versa prima di 1 Giugno successivo importo pari a 500 €/t. per differenza tra effettivo quantitativo per cui presentata prova di raffinazione e 95% quantitativo indicato in titolo, salvo cause eccezionali di forza maggiore

Ogni impresa produttrice zucchero accreditata deve dichiarare entro 1 Marzo successivo: quantitativi di zucchero oggetto titoli di importazione destinato a raffinazione; quantitativi di zucchero prodotti nella UE riferiti ad impresa produttrice; altri quantitativi di zucchero utilizzati (indicare provenienza).

Nel caso di “zucchero di importazione industriale” trasformatore deve dimostrare che quantitativi importati dei codici indicati nel titolo usati solo per fabbricare prodotti di cui al Reg. CE 967/06 (v. scheda “bietol16”). Se prova (Inserimento nei registri di lavorazione dei quantitativi importati) non fornita alla fine del 7° mese successivo a quello di importazione sanzione di 5 €/t./giorno di ritardo. Se prova non fornita dopo 9° mese successivo ad importazione quantitativo importato viene dichiarato in eccesso ed escluso da dazio agevolato. Nel caso di zucchero destinato a raffinazione, beneficiario deve fornire prova di avvenuta raffinazione dello zucchero entro 6 mesi da scadenza validità titolo.

MI.P.A.A.F. comunica a Commissione Europea in caso di importazione zucchero destinato a raffinazione:

  • ognilunedì entro ore 18 quantitativi di zucchero per cui presentate domande, quantitativi di zucchero per cui rilasciati titoli di importazione, quantitativi “che formano oggetto di titoli importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti a differenza tra quantitativi imputati sul retro dei titoli e quantitativi per cui questi rilasciati”. Dati riportati per numero di riferimento, Paese di origine, campagna di commercializzazione, quantitativi destinati o meno a raffinazione
  • entro1 Marzo, quantitativo totale di zucchero effettivamente raffinato nella campagna precedente ripartito per numero di riferimento e Paese di origine
  • quantitativi di prodotti immessi in libera pratica

 

Entità aiuto:

Con Reg. 891/09, come modificato da Reg. 1085/17, ammessa importazione agevolata a dazio pari a 98 €/t. di zucchero greggio di canna  di qualità tipo (Per zucchero greggio con polarizzazione diversa da 96 gradi, dazio aumentato o diminuito di 0,14% per ogni decimo di grado di scarto constatato) in concessione CXL nel limite di: 68.969 t. da Cuba; 334.054 t. da Brasile fino a campagna 2023/24 (412.054 t. a partire da campagna 2024/25) a cui si aggiungono altri 78.000 t. fino a campagna 2021/22 (51.500 t. per campagna 2022/23) a dazio di 11 €/t ed altri 19.500 t. per campagna 2022/23 (58.500 t. per campagna 2023/24) a dazio di 54 €/t; 9.925 t. da Australia; 289.977 t. da altri Paesi Terzi. Per India si avrà importazioni a dazio 0 nel limite di 10.000 t.

Ammessa importazione di zucchero da Paesi balcani a dazio 0 €/t nel limite di 1.000 t. da Albania, 13.210 t. da Bosnia – Erzegovina, 181.000 t. da Serbia, 7.000 t. da Macedonia, 180.000 t. da Croazia.

Reg. 635/14   deciso nel periodo 1/10/2014 – 30/9/2017 sospensione del dazio per importazione di zucchero industriale nel limite di 400.000 t. per ognuna delle suddette campagne

Riscossione dazio doganale pieno vigente al momento immissione in libera pratica “sui quantitativi di zucchero bianco in peso tal quale e di zucchero greggio convertito in zucchero bianco” importati in superamento del quantitativo indicato nel titolo di importazione.

 

Sanzioni:

Se accertato che documenti od informazioni forniti ai fini di importazione zucchero in regime preferenziale sono false: domanda esclusa per campagna commercializzazione in corso e quella successiva, salvo che “fatto non causato da sua grave negligenza o dovuto a forza maggiore o errore palese”

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