IMPORTAZIONE POLLAME

IMPORTAZIONE POLLAME (Reg. 1484/95, 533/07, 139/13)  (avicun14)

Soggetti interessati:

Commissione UE; Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Autorità competenti di Paesi Terzi esportatori; veterinario ASL; persona fisica o giuridica che intende importare uova, pollame, ovoalbumina da Paesi Terzi.

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 139/13, stabilisce che chiunque importa animali delle specie avicole e loro parti da Paesi Terzi deve sottostare ad un regime di quarantena per evitare diffondersi di influenza aviaria e malattia di Newcastle. Esclusi:

  1. pollame (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ratiti allevati per riproduzione o produzione di carne/uova destinate a consumo, o per ripopolamenti di selvaggina da penna)
  2. volatili importati nel quadro di programmi di conservazione, approvati da Autorità di Stato membro di destinazione
  3. animali da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari
  4. volatili destinati a zoo, circo, parco divertimenti, o a fini sperimentali
  5. volatili destinati ad Organismi, Istituti, centri riconosciuti
  6. colombi viaggiatori introdotti da Paese Terzo limitrofo, prevedendo poi loro rilascio per fare ritorno a suddetto Paese Terzo
  7. volatili importati da Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Città del Vaticano

Stabilimento moltiplicazione di volatili è riconosciuto da Autorità competente di Paese Terzo qualora:

  1. rispetti condizioni di cui Allegato II a Reg. 139/13 pubblicato su G.U.CE 47/13;
  2. munito di numero di riconoscimento attribuito da Autorità di Paese Terzo, e comunicato a Commissione UE;
  3. nome e numero di riconoscimento riportato in specifico elenco UE;

Se condizioni non più rispettate, riconoscimento subito sospeso o revocato da Autorità competente e comunicato a Commissione Europea.

Importazioni di volatili da Paesi Terzi possono avvenire solo se:

  1. allevati in cattività, cioè non catturati in natura, ma nati ed allevati in cattività da riproduttori che si sono accoppiati in cattività;
  2. provenienti da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti ubicati in Paesi Terzi, o in loro parti riportate in Allegato I a Reg. 139/13 pubblicato su G.U.CE 47/13;
  3. volatili sottoposti a test di laboratorio per ricerca virale, eseguito 7-14 giorni prima di spedizione, con risultati negativi a virus di influenza aviaria e malattia di Newcastle;
  4. volatili non vaccinati contro influenza aviaria;
  5. volatili accompagnati da certificato di polizia veterinaria (Modello riportato su G.U.CE 47/13);
  6. volatili identificati (numero di identificazione annotato su certificato di polizia sanitaria) mediante:
  • numero di riconoscimento individuale riportato su anello o su fascetta chiusa, priva di manomissioni, applicata su zampa di animale nei primi giorni di vita, avente diametro tale da renderne impossibile rimozione, quando zampa raggiunto suo massimo sviluppo
  • microchip, recante: codice del Paese Terzo esportatore; numero di serie univoco;
  1. volatili trasportati in contenitori nuovi, identificati all’esterno con numero che deve corrispondere a quello indicato su certificato di polizia sanitaria;
  2. volatili introdotti in impianti o stazioni di quarantena riconosciuti nella Comunità. Impianti per essere riconosciuti debbono:
  • essere costituiti da 1 o più edifici aventi propria distinta cubatura, ed ubicati rispetto ad altre aziende di pollame a distanze fissate da Stato membro per evitare rischi epidemiologici di influenza aviaria e malattia di Newcastle
  • apporre su loro porte di ingresso ed uscita cartello con scritta “Quarantena – Vietato accesso a persone non autorizzate
  • essere protetti da volatili, mosche, parassiti e sigillabili in modo da consentire fumigazioni
  • essere muniti di lavabi per lavarsi le mani
  • avere sistemi di doppie porte di ingresso ed uscita munite di barriere sanitarie
  • essere dotati di apparecchiature facilmente pulibili e disinfettabili
  • essere muniti di deposito per mangimi, protetto da volatili, roditori ed insetti
  • essere dotati di contenitori, per deposito di lettiera e rifiuti (successivamente trattati per evitare diffusione di agenti patogeni), protetti da volatili e roditori
  • essere dotati di frigoriferi e/o congelatori, dove riporre carcasse di volatili morti, da far esaminare presso laboratorio ufficiale
  • avere sistema di controllo efficiente degli animali, comprendente veterinario ufficiale e lettore di microchip
  • informare subito veterinario ASL in caso di malattie e decessi di volatili in quarantena
  • tenere un registro contenente: data, numero e specie di volatili in entrata ed uscita per ogni partita; copia dei certificati di polizia sanitaria e documenti veterinari che accompagnano volatili importati; numeri di identificazione volatili importati; numero e collocazione di volatili sentinella; eventuale segnalazione giornaliera di malattie e decessi; date e risultati di esami; tipo e date dei trattamenti; persone in entrata ed in uscita da impianto. Registro conservato per almeno 10 anni;
  • disporre di apparecchiature atte a tenerli puliti e disinfettati (usando prodotti idonei) in base a programma approvato da ASL, a cui far seguire un periodo di inattività di almeno 7 giorni prima di nuova introduzione di volatili importati da un unico stabilimento di moltiplicazione riconosciuto di Paese Terzo da attuarsi entro 48 ore (periodo di quarantena inizia dopo introduzione di ultimo volatile)
  • essere svuotati dai volatili, puliti e disinfettati al termine del periodo di quarantena
  • adottare precauzioni per evitare contaminazione incrociata tra partite in entrata ed in uscita
  • consentire accesso solo a persone autorizzate, munite di indumenti e calzature di protezione, evitando contatti tra personale che possono provocare contaminazione di impianto di quarantena
  • effettuare analisi e trattamenti ai volatili sotto controllo di veterinario ufficiale
  • pulire gabbie usate per trasporto animali con prodotti idonei, salvo loro distruzione dopo utilizzo prolungato.

Autorità competente che rileva non conformità di impianto di quarantena, o sua modifica di destinazione d’uso, procede a revoca del riconoscimento, comunicandolo a Commissione. Tale impianto non più impiegabile per importazioni volatili da Paesi Terzi, e nuovo riconoscimento rilasciato solo dopo che “siano soddisfatte le condizioni di cui sopra”.  Stato membro redige e tiene aggiornato elenco di impianti e stazioni di quarantena (riportare numero di riconoscimento), che mette a disposizione di Commissione, altri Stati membri e pubblico;

  1. volatili tenuti in quarantena per almeno 30 giorni presso impianti riconosciuti. Veterinario ASL, ad inizio e fine quarantena, effettua esame clinico dei suddetti volatili presso impianto, verificando dati di loro mortalità (Verifiche eseguite con maggiore frequenza “se situazione sanitaria lo impone”). In particolare eseguiti esami per influenza aviaria e malattia di Newcastle, anche mediante impiego di specifici volatili sentinella (Almeno 10 per impianto di quarantena), aventi età di almeno 3 settimane, identificati mediante sistema permanente (inanellamento), non vaccinati, risultati (almeno 14 giorni prima di inizio quarantena) sieronegativi nei confronti di tali malattie, collocati in impianto di quarantena prima di arrivo dei volatili importati, facendo in modo che vengano a contatto “con escrementi di questi”;
  2. se durante periodo di quarantena si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella risultano infetti da virus di influenza aviaria o malattia di Newcastle, occorre:
  • sottoporre a controllo impianto o stazione di quarantena da parte ASL
  • prelevare campioni da volatili e da volatili sentinella per eseguire esami virologici
  • impedire ogni movimento di volatili da o verso impianto di quarantena, fino a quando sospetto non venga escluso.

Se sospetto viene confermato dalle analisi svolte, occorre:

  • abbattere e distruggere tutti i volatili e volatili sentinella presenti in impianto di quarantena
  • pulire e disinfettare impianto o stazione di quarantena
  • non introdurre nuovi volatili in impianto o stazione di quarantena prima di 21 giorni da esecuzione operazioni di pulizia e disinfezione
  • prelevare campioni di volatili sentinella per eseguire esame sierologico non prima di 21 giorni (7 e 15 giorni se non utilizzati in stazione volatili sentinella) da conclusione operazioni di pulizia e disinfezione
  • vietare che volatili possono lasciare stazione di quarantena fino a quando confermato esito negativo di analisi
  1. se durante quarantena si sospetta o viene confermata presenza di Clamidiosi, tutti i volatili presenti in impianto trattati con metodo prescritto da ASL e quarantena prorogata per almeno 2 mesi da ultimo caso registrato;
  2. uscita volatili da impianto o stazione di quarantena solo previa autorizzazione scritta da veterinario ASL.
  3. volatili trasportati in gabbie direttamente dal posto di ispezione frontaliero ad impianto di quarantena riconosciuto. Durata del trasporto non superiore a 9 ore e mezzo di trasporto sigillato in modo da non essere manomesso;
  4. presentato da importatori un attestato, firmato dal responsabile di impianto di quarantena, che certifichi immissione dei volatili in quarantena (specificare: nome, indirizzo, numero riconoscimento impianto di quarantena). Attestato trasmesso, per posta elettronica/fax, al posto di ispezione frontaliero prima di arrivo a destinazione della partita, o esibito da importatore prima che sia consentito a volatili di lasciare il posto di ispezione di frontiera;
  5. in caso di transito, adottate tutte le misure volte ad assicurare arrivo di volatili nello Stato membro di destinazione;
  6. effettuati seguenti scambi di informazione:
  • veterinario responsabile del posto di ispezione frontaliero informa Autorità competente della stazione di quarantena in merito al luogo di origine e di destinazione dei volatili
  • responsabile impianto di quarantena comunica, via fax o PEC, entro 1° giorno lavorativo da arrivo volatili, al veterinario ASL, in cui ricade impianto, “arrivo a destinazione della partita”
  • veterinario ASL e/o responsabile impianto di quarantena, comunica, entro 3 giorni lavorativi da arrivo volatili, a veterinario responsabile del posto di ispezione frontaliero “arrivo a destinazione della partita”. Se tale comunicazione non pervenuta nei termini suddetti, veterinario del posto di ispezione frontaliero adotta idonee misure a carico del responsabile della partita di volatili;

MIPAAF comunica a Commissione UE provvedimenti adottati, comprese eventuali deroghe concesse ad interventi di cui sopra nel caso volatili risultassero infetti da virus di influenza aviaria a bassa patogenicità o di malattia di Newcastle, purché:

  • tali deroghe non compromettano misure di lotta contro queste malattie;
  • se a seguito controlli in impianto o stazione di quarantena in deroga, veterinario ASL, rileva volatili  e/o volatili sentinella infetti da malattia Newcastle o influenza aviaria, provvede a prelevare in caso di influenza aviaria dopo 21 giorni da ultimo riscontro positivo e ad intervalli di 21 giorni: campioni da volatili sentinella o volatili morti; tamponi tracheali da almeno 60 volatili; campioni di feci fresche se volatili piccoli, esotici, non abituati ad essere maneggiati o se maneggiati sono pericolosi per persone. Prelievi continuano fino a quando non ottenuti 2 risultati consecutivi negativi da analisi di laboratorio. Stato membro può concedere deroghe in relazione ad analisi del rischio e dimensione dei campioni;
  • in caso di riscontro positivo di  malattia di Newcastle, deroga concessa se, nei 30 giorni successivi ad ultimo decesso per malattia o a guarigione clinica da questa, campione ha dato esito negativo;
  • volatili non possono uscire da quarantena “fino a conclusione esami di laboratorio”;
  • una volta svuotato, impianto di quarantena sottoposto a pulizia e disinfezione (Rifiuti potenzialmente contaminati rimossi e distrutti in modo da evitare diffusione virus di influenza aviaria e malattia di Newcastle);
  • ripopolamento di impianto di quarantena attuato non prima di 21 giorni da operazioni di pulizia e disinfezione;
  • misure adottate subito comunicate a Commissione;

MIPAAF comunica altresì a Commissione UE:

  • entro 24 ore, ogni caso di influenza aviaria o malattia di Newcastle rilevata in impianto o stazione di quarantena
  • ogni anno: numero di volatili importati tramite impianti di quarantena riconosciuti, suddiviso per specie e stabilimento di moltiplicazione; tasso di mortalità dei volatili importati nel periodo compreso tra fase di certificazione sanitaria nel Paese di origine e fine della quarantena; numero di riscontri positivi per influenza aviaria, malattia di Newcastle e infezione da Clamidiosi rilevati negli impianti di quarantena.