IMPORT LEGNO

IMPORT LEGNO (Legge 96/13; D.Lgs. 178/14; D.M. 3/12/15, 15/11/16; D.G.R. 22/1/18, 1/10/18)   (bosco14)

Soggetti interessati:

Ministero Transizione Ecologica (MITE), Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Agenzia delle dogane, Corpo Carabinieri Forestali (CCF)

Operatore forestale, cioè persona fisica o giuridica che nell’ambito di attività commerciale immette per la prima volta nella UE legno e prodotti da questo derivati destinati alla distribuzione o uso nell’ambito di attività commerciale (escluso autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito. Nel caso di legname raccolto in Stato membro (compresa Italia) operatore è primo soggetto che ne effettua commercializzazione (con qualunque mezzo o tecnica di vendita) avendolo prelevato direttamente o acquistato da terzi che, pur avendone effettuato taglio od allestimento, non ne sono venuti in possesso. Nel caso di legname raccolto fuori da UE, operatore è soggetto che lo importa e sdogana ai fini della sua immissione all’interno del territorio UE

Iter procedurale:

Legge 96/13 delega Governo ad adottare, acquisito parere di Conferenza Stato Regioni, decreti legislativi, attraverso cui definire gli obblighi di quanti commercializzano legno e prodotti derivati di importazione, in particolare:

  1. individuazione di Autorità Nazionale competente per verificare le licenze FLEG alle importazioni di legname nella UE
  2. individuazione di opportune forme e sedi di coordinamento tra i vari soggetti istituzionali chiamati a collaborare all’attuazione della normativa europea (Reg. 2173/05 su licenza di importazione e Reg. 995/10 obblighi dei commercianti) e le Associazioni ambientaliste e di categoria interessate in materia, anche al fine di assicurare loro accesso ad informazioni ed atti (ammessa pubblicazione di questi nei siti internet delle suddette Associazioni, in modo che il pubblico interessato possa consultarli)
  3. determinazione della tariffa per importazione di legname proveniente da Paesi Terzi, calcolata in base al costo effettivo del servizio di vigilanza (tariffa aggiornata ogni 2 anni);
  4. destinazione dei proventi, derivanti dalla tariffa di iscrizione al registro e di importazione legno da Paesi terzi, nonché dalla vendita mediante asta pubblica di merce confiscata, al miglioramento delle attività di controllo

Decreto legislativo 178/94:

  • individua MIPAAF quale Autorità competente in materia, che si avvale di CCF per: curare rapporti con Commissione UE, Organizzazioni indipendenti, Organismi di controllo; assicurare coordinamento con Amministrazioni coinvolte; trasmettere entro 30 aprile di ogni biennio, a Commissione UE una relazione su applicazione  di Reg. 995/10 nel biennio precedente (a tal fine deve ricevere da Autorità doganali entro 1 Febbraio le informazioni necessarie); camminare sanzioni amministrative in caso di irregolarità accertate
  • definisce disposizioni in materia di licenza Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) inerente ad ogni carico di legno e prodotti derivati. Licenza in lingua italiana messa a diposizione di MIPAAF, unitamente a presentazione del carico in dogana, ai fini del controllo per la immissione in libera pratica del materiale in UE. MIPAAF collabora con Autorità doganale per esecuzione delle verifiche merceologiche sul carico
  • istituisce Registro degli operatori del settore presso MIPAAF, che fissa con decreto: requisiti per iscrizione a Registro; modalità di versamento e di gestione del corrispettivo versato per iscrizione. Ai fini della valutazione del rischio, MIPAAF riceve da Autorità doganali entro 1 Febbraio dati sui destinatari indicati nelle dichiarazioni doganali di importazione relative ad anno precedente, completi di ogni informazione utile su singola importazione effettuata (informazioni utilizzabili ai fini di Sportello unico doganale)
  • istituisce Consulta FLEGT, composta da: 2 rappresentanti Ministero Affari Esteri; 2  rappresentanti Ministero Sviluppo Economico; 2 rappresentanti MIPAAF; 2 rappresentanti MITE; 2 rappresentanti Regioni; 2 rappresentanti Agenzia delle dogane; rappresentanti di Associazioni di categoria; rappresentanti di Associazioni ambientaliste; ogni altro soggetto pubblico o privato che Consulta ritiene utile coinvolgere. MITE, oltre a convocare la Consulta almeno 1 volta/anno (comunque “ogni volta risulti necessario”) approva il suo regolamento interno. Consulta fornisce supporto a MITE esprimendo pareri non vincolanti in merito a:
    • partecipazione di Amministrazioni e portatori di interesse ad attività connesse ad applicazione dei Reg. 2173/05 e 995/10
    • esame di eventuali criticità che dovessero emergere nell’attuazione dei Reg. CE 2173/05 e 995/10
    • ricerca di soluzioni a problemi tecnici emersi dall’esercizio delle attività prospettate da aderenti (in particolare in materia di interpretazione della normativa, esame delle procedure informatiche e telematiche, impostazione di campagne promozionali e di comunicazione)
    • promozione accordi volontari di partenariato con Paesi Terzi
    • scambio di informazioni tra soggetti coinvolti nell’applicazione dei regolamenti UE, anche realizzando banche dati

MIPAAF, con DM 03/12/15, stabilito procedure di destinazione del legno e dei prodotti da esso derivati sequestrati a seguito di irregolarità commesse in sede di importazione. Materiale destinato a:

  • conservazione a fini didattici e scientifici, se:
  • appartenente a specie rare o ad elevato rischio di estinzione
  • appartenente a specie di interesse didattico scientifico, per cui inviata specifica richiesta di conservazione e studio da parte di Università italiane, Enti pubblici di ricerca sottoposti a vigilanza ministeriale, scuole secondarie statali e paritarie di 2° grado
  • materiale conservato a tale scopo inferiore a 1000 kg/lotto confiscato
  • distruzione, se materiale inutilizzabile a causa di: cattivo stato di conservazione; presenza di agenti patogeni; proprietà meccaniche scadenti; valore commerciale esiguo rispetto ai costi da sostenere per vendita all’asta
  • vendita mediante asta pubblica, nei casi dove non prevista né conservazione, né distruzione. Al riguardo è vietato destinare tale materiale (direttamente od indirettamente) alla stessa persona fisica/giuridica a cui è stato confiscato o che ha concorso nell’infrazione (comprese persone fisiche/giuridiche aventi un rapporto di parentela fino al 4° grado, o vincoli di affiliazione o convivenza con le precedenti).

Tutto il materiale preso in carico a seguito di confisca è dato in gestione al Corpo Forestale di Stato, per la necessaria registrazione e conservazione, in attesa delle destinazioni di cui sopra.

Giunta Regionale, con DGR 36 del 22/01/18 come modificata da ultimo da DGR 1399 del 22/11/2021 (delibere inviate a MIPAAF, UNCEM Marche, Unioni Montane, CCF Marche), ha stabilito che:

  • il rischio sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti derivati immessi sul mercato interno da parte degli operatori del comparto forestale marchigiano, è valutato nelle Marche come trascurabile, tenendo conto della provenienza di tali prodotti (solo da tagli eseguiti nelle Marche oggetto di denunce di inizio lavori ed autorizzazioni prescritte)
  • operatore iscritto nel Registro regionale degli operatori applica dovuta diligenza prima di approvvigionamento dei prodotti al fine di evitare introduzione nel mercato UE di legno e prodotti derivati di origine illegale
  • compete solo all’operatore forestale marchigiano la valutazione del rischio di ogni partita di legname e prodotti derivati (comprendente: legna da ardere presentata in tondelli, o ceppi, o ramaglie, o fascine; legno in piccole placche, o in particelle;  segatura, avanzi e cascami del legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline; legno grezzo, anche scortecciato, privato di alburno o squadrato) immessi sul mercato interno della UE. Per tale valutazione,  comprendente anche l’adozione di eventuali misure volte ad attenuare il rischio,  l’operatore può avvalersi  della scheda predisposta dalla Regione (pubblicata su BUR 86/18), in cui riportati gli elementi da tenere in considerazione per attestare la trascurabilità del rischio, ed in particolare:
  1. “prevalenza di raccolta illegale di determinate specie” non esiste rischio, in quanto il legno ed i prodotti derivati dai tagli boschivi eseguiti nelle Marche riguardano essenzialmente specie di provenienza legale e comune (v. castagno, faggio, querce, carpino nero, orniello, robinia, conifere alloctone impiegate nei rimboschimenti)
  2. “prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel Paese/Regione di produzione (cioè nelle Marche) il cui legno e prodotti da questo derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di eventuali conflitti armati” non esiste, rischio in quanto:
  • tagli debbono essere autorizzati, e si ha obbligo di denunciare l’inizio dei lavori agli Enti competenti, che sono tenuti ad acquisire presso altri Enti o a pretendere dall’operatore l’invio delle eventuali autorizzazioni, o nulla osta, o pareri prescritti dalla vigente legislazione selvicolturale (di qui l’assenza nelle Marche di produzione illegale)
  • nessun conflitto armato si è verificato nelle Marche dopo la 2° guerra mondiale
    1. “presenza di sanzioni internazionali sul legno e sui prodotti da esso derivati”: non esiste rischio, in quanto nessuna situazione è stata imposta alle Marche da ONU o Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su legno e prodotti derivati
  • il modello di “Registro del sistema di dovuta diligenza” da utilizzare è quello riportato  in Allegato B alla DGR 1399/2021 articolato in 3 schede:
  • anagrafica di operatore compilata per ogni autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori e per ogni anno di riferimento, contiene: data e luogo di stoccaggio; specie legnosa; qualità e quantità di legname stoccato nel corso di anno di riferimento; fornitore;
  • compilata per ogni autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori ed anno di riferimento contiene vendite effettuate da operatore;
  • compilata per ogni autorizzazione/dichiarazione di inizio lavori sottoscritta e datata contenente valutazione del rischio ed eventuali procedure per adottare per sua attenuazione

Entità aiuto:

Importatori versano un contributo finanziario per ogni carico di legno e prodotti derivati importato con sistema delle licenze FLEGT ed immesso in libera pratica a totale copertura degli oneri relativi. MIPAAF fissa costo effettivo del servizio, le cui tariffe sono aggiornate ogni 2 anni, con relative modalità di versamento. DM 15/11/2016 fissato tale contributo in 50 €/carico di legno da versare prima di sua immissione in libera pratica tramite bonifico bancario o postale utilizzando codice IBAN pubblicato su sito istituzionale di Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

Tali proventi sono destinati al programma “Tutela e conservazione di fauna e flora e salvaguardia della biodiversità”, mentre quelli delle sanzioni e della vendita all’asta del legname confiscato sono destinati al miglioramento dei controlli in materia.

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Consulta FLEGT.

Sanzioni:

Chiunque importa in Italia legno e prodotti derivati provenienti da Paesi aderenti ad accordo di partenariato in mancanza di licenza FLEGT, o commercializza tali materiali in violazione della normativa vigente nel Paese di produzione: multa da 2000 a 50.000 € o arresto da 1 mese ad 1 anno + confisca del prodotto. In caso di  danno di particolare gravità per ambiente: multa ed arresto applicate congiuntamente.

Operatore che commercializza legno o prodotti derivati senza dimostrare  (tramite documenti ed informazioni riportate nel registro) di avere posto in essere e mantenuto le procedure previste dal sistema FLCGT con la dovuta diligenza: multa da 5 € a 5000 €/100 kg di merce irregolare, con sanzione minima di 300 € e massima di 1.000.000 €  (non ammesso pagamento ridotto).

Operatore che commercializza legno e prodotti derivati senza tenere o conservare per almeno 5 anni i registri, o senza metterli a disposizione di Organismi di controllo: multa da 1500 a 15.000 €.

Commerciante che non conserva per almeno 5 anni i nominativi ed indirizzi dei venditori ed acquirenti del legno e dei prodotti derivati, completi delle indicazioni quantitative e qualitative relative a singole forniture, o non fornisce questi dati a MIPAAF: multa da 150 a 1500 €.

Operatore che non si iscrive al registro: multa da 500  a 1200 €.

In caso di infrazioni a disposizioni di cui ai Reg. 2173/05 e  985/10: arresto fino a 3 anni e multa fino a 150.000 €.