IMPORT-EXPORT LATTE E DERIVATI (Reg. 1255/99) (latte21)
Soggetti interessati:
Chiunque intende svolgere attività di importazione ed esportazione di latte e prodotti lattiero-caseari da Paesi terzi.
Iter procedurale:
Per importazione ed esportazione di latte e prodotti derivati necessario titolo di importazione e di esportazione, rilasciato da Stato, valido in tutta la Comunità per periodo da stabilire, garantito da cauzione che verrà totalmente o parzialmente incamerata se “l’operazione non è realizzata entro termine stabilito”.
Nel caso dazio agevolato, CE gestisce contingenti tariffari annuali o ripartiti durante anno in base ad ordine cronologico di presentazione domanda, o metodo ripartizione proporzionale dei quantitativi richiesti, o differenziato tra imprenditori tradizionali e nuovi importatori. Metodo adottato deve “evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati”.
Assegnazione quantitativi da esportare in forma agevolata in base a natura prodotti, metodo meno gravoso per adempimenti amministrativi, non discriminante tra piccoli e grandi operatori.
Restituzione pagata purché fornita prova che merci esportate sono di origine CE, sono state esportate fuori territorio CE, sono arrivate nel Paese Terzo indicato nel titolo.
Rispetto quantitativi esportazioni agevolate nei limiti dell’Uruguay Round garantiti da titoli esportazione.
In caso di gravi perturbative di mercato (prezzo franco frontiera supera prezzo di intervento stabilito per prodotto in questione maggiorato del 15%, ostacolando importazioni e spingendo esportazioni fino a compromettere “sicurezza degli approvvigionamenti” CE), Commissione CE può decidere immediati provvedimenti di limitazioni o sospensioni importazioni ed esportazioni agevolate con validità inferiore a 6 mesi, eventualmente nei confronti di specifici Paesi Terzi o prodotti. Commissione comunica decisioni prese a Paesi Terzi e Stati membri, che entro 3 giorni “può deferire a Consiglio le misure decise da Commissione”. Se Consiglio non decide entro 3 mesi, la decisione della Commissione si ritiene abrogata.
Qualora per combattere propagazione di malattie degli animali occorre disporre di limitazioni alla libera circolazione delle merci, si possono adottare misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni su richiesta Stato membro interessato, purché questo “abbia adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa”.
Entità aiuto:
Importazione previo pagamento dazio doganale. Per non creare scompensi su mercato CE, qualora prezzi Paesi Terzi inferiori a limite da fissare, previsto dazio addizionale.
In alcuni casi ammessi dazi agevolati nei limiti di contingenti tariffari fissati da CE.
Restituzione all’esportazione pari a differenza tra prezzi mercati internazionali e prezzi CE vigente giorno presentazione domande di titolo. Restituzione fissata periodicamente ogni 4 settimane, mediante gara, o differenziata per Paesi di destinazione (Restituzione valida il giorno di rilascio titolo o giorno di arrivo a destinazione merce).
CE può fissare limite massimo di restituzione, tenendo conto situazione e prospettive di mercato, obiettivi di equilibrio perseguiti da CE nel settore lattiero-caseario, spese di commercializzazione e trasporto, accordi Uruguay Round, esigenza di evitare perturbazioni nella CE. Nessuna restituzione concessa per “prodotti importati da Paesi Terzi e riesportati verso Paesi Terzi”.
Negli scambi con Paesi Terzi vietata riscossione di ogni tassa “avente effetto equivalente a dazio doganale” ad applicazione di qualunque misura restrittiva.
Commissione CE contribuisce a sostenere 50% delle spese (60% in caso di afta epizootica), comunque entro importi tali da non creare distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi