IMPORT AGEVOLATA RISO (Reg. 972/06, 1964/06, 1273/11, 386/22) (cereal06)
Soggetti interessati:
Persona fisica o giuridica che intende importare riso lavorato o semilavorato o semigreggio o rotture di riso da Paesi Terzi.
Iter procedurale:
Commissione UE ha definito con Reg. 972/06 le modalità per l’importazione delle varietà di riso Basmati semigreggio (elenco pubblicato su G.U.CE 186/14) sulla base del quale soggetti interessati inviano richiesta di titoli di importazione (evidenziare: Paese di origine) allegando:
- prova che il richiedente: esercita da almeno 12 mesi attività commerciale nel settore del riso; risulta registrato nello Stato membro in cui è presenta la domanda
- certificato di autenticità del prodotto (valido 90 giorni) rilasciato dall’Organismo competente del Paese terzo esportatore (Modello pubblicato su G.U.CE 170/06)
- costituzione di cauzione pari a 70 €/t.
Titoli di importazione rilasciati non sono trasferibili e recano: indicazione del Paese di origine; dicitura ”riso Basmati di cui al codice NC 1006 2017 o 1006 2098 importato a dazio 0 ai sensi del Reg. CE 972/06, corredato da certificato di autenticità n. … rilasciato da …. “.
Stato membro esegue controlli, prelevando campioni rappresentativi di riso Basmati da inviare all’Organismo competente del Paese terzo di origine, per eseguire analisi con DNA sulla varietà.
Stato membro comunica alla Commissione:
- entro 2 giorni successivi, quantitativi oggetto di domanda di titoli rifiutati o accettati, specificando: data; motivi del rifiuto/accettazione; Paese di origine; codice del prodotto; numero del certificato di autenticità; nome ed indirizzo del titolare dei titoli;
- entro 2 giorni successivi, quantitativi per cui i titoli sono stati annullati, con relativo nome ed indirizzo del titolare di questi
- ultimo giorno lavorativo del mese, quantitativi di riso Basmati immessi in libera pratica nel mese precedente, specificando: codice del prodotto; Paese di origine; Organismo di rilascio del titolo; numero di certificato di autenticità
Commissione UE può decidere di applicare, previo contatto con l’Autorità del Paese terzo interessato, un dazio all’importazione del riso semigreggio (codice 1006 20) qualora:
- dalle analisi emerge che il prodotto non corrisponde a quanto indicato nel certificato di autenticità;
- dai controlli eseguiti emerge un “problema grave e persistente” in merito alle procedure di controllo attuate;
- il mercato risulta perturbato in modo persistente (cioè si è constatato nel trimestre di riferimento un notevole aumento, senza spiegazione, di riso Basmati rispetto al trimestre precedente)
Per il riso proveniente dal Bangladesh, di cui al Reg. 1964/06, domanda di titolo va inviata all’Autorità competente dello Stato membro non oltre le ore 13 di ogni venerdì specificando (in casella 8) il Paese di origine della merce.
Per altre importazioni di riso e rotture di riso originarie di Thailandia, USA, Australia, di cui al Reg. 1273/11, domanda di titolo è corredata da:
- originale del titolo di esportazione (Modello riportato su GUCE 325/11) rilasciato da un Organismo competente di tali Paesi;
- cauzione pari a: 46 €/t. per riso lavorato o semilavorato; 5 €/t. per rotture di riso.
La domanda di titolo viene accolta se:
- richiedente: in uno dei 3 anni precedenti ha esercitato attività commerciale o ha presentato domanda di importazione nel settore del riso; risulta iscritto in pubblico registro;
- risulta essere l’unica domanda presentata, salvo per le rotture di riso dalla Thailandia, per cui è ammesso l’invio “di più domande per lo stesso numero di ordine per il sottoperiodo contingentale di importazione”;
- domanda viene presentata nell’ambito del contingente previsto per il periodo di riferimento e per Paese.
Entro le ore 18 di 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza, Stato membro invia (Modello riportato su GUCE 325/11) alla Commissione UE elenco delle domande ammissibili, specificando la quantità richiesta nei titoli (ripartita per codice di prodotto e Paese di origine).
Nei successivi 10 giorni, la Commissione UE decide il coefficiente di attribuzione ed i “quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo”, notificando la decisione agli Stati membri. Se applicando il coefficiente UE i quantitativi attribuiti risultano inferiori a 20 t., Stato membro può: assegnare i titoli mediante sorteggio per partite almeno pari a 20 t., con conseguente svincolo della cauzione costituita in eccesso; ripartire il quantitativo disponibile tra gli operatori che hanno presentato una richiesta di titoli superiore a 20 t.; consentire al richiedente di ritirare la domanda entro 2 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione su GUCE della decisione della Commissione UE.
Nel titolo, rilasciato entro 3 giorni lavorativi successivi alla suddetta pubblicazione su GUCE, occorre riportare la dicitura “Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (Reg. 1273/11)”, o “Dazio limitato fino al 15% ad valorem fino al quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (Reg. 1273/11)”, o “Dazio ridotto in ragione del 30,77% del dazio fissato all’articolo 140 del Reg. 1234/07 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (Reg. 1237/11)”, o “Esenzione del dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (Reg. 1273/11 articolo 1, paragrafo 1 lettera d/e)”,
Diritti derivanti dai titoli rilasciati non sono trasferibili a terzi e sono validi per riso semigreggio, lavorato o semilavorato, fino al 3° mese successivo a quello di rilascio (Per le rotture di riso il titolo è valido fino al 31 Dicembre).
Quantità importate in confezioni inferiori a 5 kg. immesse in libera pratica nella UE, debbono essere annotate sul titolo di importazione.
Stato membro comunica alla Commissione UE:
- entro 2 giorni lavorativi successivi i quantitativi di riso Basmati oggetto di rifiuto delle domande di titolo, specificando: data e motivi del rifiuto; codice del prodotto; Paese di origine; Organismo di rilascio del titolo; numero del certificato di autenticità; nome ed indirizzo del titolare
- entro 2 giorni successivi, quantitativi per cui i titoli sono stati annullati, specificando: nome ed indirizzo dei titolari dei titoli annullati
- entro 2 giorni lavorativi successivi, quantitativi per cui i titoli di importazione per riso Basmati sono stati rilasciati, specificando: codice del prodotto; Paese di origine; data di rilascio; Organismo di rilascio del titolo; numero del certificato di autenticità; nome ed indirizzo del titolare
- entro ultimo giorno lavorativo del mese, quantitativi di titoli immessi in libera pratica, specificando: codice del prodotto; Paese di origine; Organismo che rilascia il titolo; numero del certificato di autenticità.
Commissione UE sorveglia:
- volumi e presentazione degli scambi, in modo da stabilire in che misura i flussi di tali scambi modificano nel tempo;
- se vi sono sovvenzioni incrociate fra esportazioni beneficiarie del Reg. 1273/11 o soggette a dazio ridotto
Se le importazioni di riso in confezioni inferiori a 5 kg. superano i 33.428 t., Commissione UE sottopone al Parlamento Europeo una relazione, corredata da idonee misure per evitare turbative nel mercato del riso
Entità aiuto:
Il Reg. 1273/11 stabilisce che il riso Basmati beneficia di un dazio agevolato all’importazione nei limiti di:
- 63.000 t. di riso lavorato o semilavorato con dazio pari a 0, di cui: 38.721 t. da USA (9.681 t. nella scadenza di Gennaio, 19.360 t. nella scadenza di Aprile, 9.680 t. nella scadenza di Luglio); 21.455 t. da Thailandia (10.727 t. nella scadenza di Gennaio, 5.364 t. nella scadenza di Aprile, 5.364 t. nella scadenza di Luglio); 1.019 t. da Australia (nella scadenza di Aprile); 1.805 t. da altra origine (nella scadenza di Aprile);
- 1.634 t. di riso semigreggio da tutti i Paesi (nella scadenza di Gennaio) con dazio pari a 15%;
- 100.000 t. di rotture di riso con dazio pari a 30,77%, di cui: 52.000 t. da Thailandia (36.400 t. nella scadenza di Gennaio, 15.600 t. nella scadenza di Luglio); 16.000 t. da Australia (8.000 t. nella scadenza di Gennaio, 8.000 t. nella scadenza di Luglio); 11.000 t. da Guyana (5.500 t. nella scadenza di Gennaio, 5.500 t. nella scadenza di Luglio); 9.000 t. da USA (4.500 t. nella scadenza di Gennaio, 4.500 t. nella scadenza di Luglio); 12.000 t. da altre origini (6.000 t. nella scadenza di Gennaio, 6.000 t. nella scadenza di Luglio);
- 40.216 t. di riso lavorato o semilavorato con dazio pari a 0, di cui: 5.513 t. da Thailandia (nella scadenza di Gennaio); 2.388 t. da USA (nella scadenza di Gennaio); 1.769 t. da India (nella scadenza di Gennaio); 1.595 t. da Pakistan (nella scadenza di Gennaio); 3.435 t. da altre origini (nella scadenza di Gennaio); 25.516 t. da tutti i Paesi (8.505 t. nella scadenza di Gennaio, 17.011 t. nella scadenza di Luglio);
- 31.788 t. di rotture di riso, da tutti i Paesi con dazio pari a 0 nella scadenza di Settembre;
- 7 t. di risone con dazio pari a 15%
Benefici derivati dai dazi agevolati non sono applicati nell’ambito del quadro di tolleranza ammesso dalla UE
Commissione UE con Reg. 386/22 stabilisce che dazio ad importazione applicabile al riso semigreggio diverso dal riso Basmati è fissato in 30 €/t. a decorrere dal 8/3/2022