IMPIANTI RADIOELETTRICI

IMPIANTI RADIOELETTRICI  (LR 12/17)                             (teramb38)

Soggetti interessati:

Regione, Comuni, ARPAM (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche), Comitato Regionale Comunicazioni (CORECOM), chiunque produce ed installa impianti radioelettrici, operanti con frequenze tra 100 kHz e 300 GHz (compresi impianti a micro celle, impianti mobili su  carrato, impianti provvisori), generanti livelli di esposizione a campi elettrici o magnetici, o a densità di potenza elettromagnetica non superiori ai limiti di DPCM 08/07/2013 (in riferimento ai lavoratori, forze armate e forze di polizia applicata normativa statale di riferimento).

Iter procedurale:

Regione con LR 12/17 disciplina:

  • modalità di installazione e di modifica degli impianti radioelettrici che possono provocare esposizione di popolazione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, nonché attività di controllo su questi
  • modalità e tempi di esecuzione di azioni di risanamento
  • interventi di tipo cautelare per tutela di ambiente e sanitaria di popolazione

Al riguardo si affida ad ARPAM compito di:

  1. fornire supporto tecnico ai Comuni per esercizio di funzioni amministrative assegnate
  2. esprimere parere in merito a: esposizione di popolazione al campo elettromagnetico generato da impianto (eventualmente sommando campi generati da altre sorgenti a radiofrequenza presenti in zona); rispetto limiti di inquinamento acustico per emissione di rumore causate da impianto in edifici adiacenti
  3. eseguire misurazioni dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici prodotti da impianti radioelettrici
  4. fornire a Comuni supporto ai fini di vigilanza e controllo
  5. gestire catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili su campi elettrici, magnetici, elettromagnetici (coordinato con catasto nazionale), in cui riportare dati relativi ad impianti vigenti nella Regione. Al riguardo soggetti gestori di impianto sono tenuti ad inviare entro 10/06/2017 a Comune ed ARPAM i dati tecnici e di ubicazione degli impianti esistenti, mentre Regione e Comuni collaborano con ARPAM ad aggiornamento del suddetto catasto, di cui si avvale CORECOM per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Nella localizzazione degli impianti radioelettrici occorre tenere presente le seguenti regole:

  1. impianti per emittenti radiofoniche e televisive ubicati con priorità in zone non edificate
  2. altri tipi di impianti ubicati con priorità su edifici ed aree di proprietà pubblica
  3. divieto di installazione impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado (compresi asili nido), parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi e loro pertinenze
  4. divieto di installazione impianti per emittenza radiofonica e televisiva su edifici destinati a permanenza di persone per oltre 4 ore
  5. divieto di installazione impianti su immobili vincolati
  6. consentita installazione in deroga di impianti (diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva) presso impianti sportivi e parcheggi ospedalieri se centro elettrico si eleva di almeno 15 m. oltre il piano di calpestio più elevato entro raggio di 100 m.
  7. favorire accorpamento di impianti su strutture di supporto comuni, in modo da ottimizzare uso di aree che li ospitano, razionalizzare la distribuzione di impianti, migliorare la tutela di ambiente e sanitaria della popolazione.

Suddetti criteri non applicati per: impianti radioelettrici per trasmissione  punto-punto; impianti dedicati ad emergenze sanitarie e di protezione civile.

Giunta regionale, previo parere di Commissione assembleare competente individua siti dove localizzare e concentrare gli impianti per emittenza radiofonica e televisiva, garantendo tutela di ambiente, paesaggistica, sanitaria e tenendo conto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive. Entro 90 giorni da individuazione dei siti, Giunta regionale adotta il piano di trasferimento dei suddetti impianti con spesa a carico dei relativi titolari

Comuni in forma singola ed associata, anche in base al programma di sviluppo ed ai piani di rete:

  • adottano disciplina di recepimento di LR 12/17 entro 06/04/2018 approvando il regolamento volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, anche se ciò dovesse comportare la modifica degli strumenti urbanistici vigenti
  • aggiornano la suddetta disciplina, mediante una procedura in grado di assicurare la consultazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici/privati interessati, nonché dei Comuni confinanti (se impianto ubicato a 300 m. dai loro confini)        
  • promuovono iniziative di coordinamento e razionalizzazione nella distribuzione di impianti al fine di minimizzare esposizione di popolazione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici
  • esercitano attività di controllo sanitaria ed ambientale su impianti con supporto tecnico di ANPAM
  • inviano entro 31 Marzo a Regione una relazione su provvedimenti sanzionatori adottati.

Gestori e titolari di impianti inviano entro 31 Marzo (per 2017 entro 06/08/2017) a Comune competente piani di rete e programmi di sviluppo  contenenti: individuazione di impianti radioelettrici esistenti; aree di nuova localizzazione; modifiche ad impianti esistenti (invio non dovuto, se nessuna modifica apportata a piani e programmi predisposti per anno precedente). Piani/programmi indispensabili per installare nuovi impianti o realizzare modifiche a quelli esistenti, salvo caso di loro delocalizzazione in siti ove ne esistono altri o nei casi di “sopravvenuta urgenza, motivata e documentata”.

Comune rilascia abilitazione ad installazione o modifica di impianti radioelettrici, previa acquisizione di parere tecnico di APAM e verificata la loro compatibilità edilizia, urbanistica, paesaggistico ambientale. Nel caso di impianti  soggetti a procedura semplificata, Comune autorizza modifica e delocalizzazione di impianto, previa: consultazione di gestori e titolari  interessati; individuazione di soluzioni alternative e non pregiudizievoli per la funzionalità delle radiotelecomunicazioni.

Gestori sono tenuti a:

  • realizzare nuovi impianti od adeguare quelli esistenti adottando le migliori tecnologie disponibili, in modo da produrre valori di campo elettromagnetico i più bassi possibili, e minimizzare così il rischio di esposizione della popolazione.
  • applicare in luogo ben visibile, entro 90 giorni da installazione o modifica di impianti, un cartello informativo contenente dati identificativi ed estremi del titolo abilitativo
  • fornire per ogni impianto autorizzato, la comunicazione di sua entrata in servizio nei 15 giorni successivi a Comune competente ed ARPAM, evidenziando sistemi attivati. Se nella comunicazione dichiarato un uso di potenza inferiore rispetto a quella autorizzata, può nei 12 mesi successivi aumentare tale potenza fino al limite massimo autorizzato gestore, previa comunicazione a Comune ed ARPAM. Se nessuna comunicazione pervenuta entro tale periodo, impianto viene autorizzato per la potenza inferiore dichiarata
  • rimuovere impianto e relative pertinenze, nonché ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa, entro 3 mesi da scadenza di concessione ministeriale, o al momento di sua disattivazione se questa avviene prima di scadenza, o se titolo contrattuale che ha consentito installazione esaurisce propria efficacia, o se autorizzazione non rinnovata, o se impianto trasferito ad altra società concessionaria subentrata.

ARPAM verifica il livello di esposizione entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione. Verifica non necessaria se entro 300 m. da installazione di impianti radioelettrici (600 m. in caso di impianti radiofonici e televisivi), non sono presenti luoghi dove viene applicato il valore di attenzione od obiettivo di qualità.  Se da verifica emerge che livelli di esposizione sono superiori a 75% di quelli previsti, ARPAM effettua ulteriore controllo nei 12 mesi successivi. Comune, entro 30 giorni da superamento del livello di esposizione o dei valori di attenzione od obiettivi di qualità, fissa, previa acquisizione del parere di ARPAM, tempi e modalità di attuazione degli interventi di risanamento, a cura e spesa di titolare di impianto. Se azione di risanamento non garantisce rispetto dei limiti di esposizione, Comune può ordinare delocalizzazione di impianto anche in altro Comune (in tal caso occorre intesa preventiva con questo).

Consentita, in caso di comprovate e documentate esigenze, installazione di impianti provvisori in deroga per non oltre 60 giorni (ammessa proroga di 30 giorni su richiesta motivata), purchè al termine di tale periodo gestore si impegna a rimuovere impianto, fermo restando:

  1. acquisizione di parere di ARPAM (da esprimere entro 10 giorni)
  2. possibilità per Comune di individuare località diversa da quella proposta.

Entità aiuto:

Per 2018 stanziati 30.000 € per la concessione di contributi a Comuni pari a 40% (60% in caso di Comuni  associati) delle spese sostenute per attivare la disciplina su impianti radioelettrici di cui alla LR 12/17.

Sanzioni:

Installazione o modifica di impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante: multa da 8.000  a 80.000 € + rimozione di impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spesa del gestore.

Inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo: multa da 5.000 a 50.000 €.

In caso di omesso invio di comunicazione di entrata in servizio di impianto, o della dichiarazione di attivazione ed uso della  potenza autorizzata: multa da 2.000  a 20.000 €.

In caso di mancata rimozione degli impianti a scadenza di concessione: multa da 3.000 a 30.000 €.

Mancato invio di documentazione per aggiornamento  del catasto regionale: multa da 2.000 a 20.000 €.

In caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione fissati da LR 12/17, o di mancato rispetto dei limiti e tempi previsti per attuare le azioni di risanamento: multa da 10.000 a 30.000 €.

Per violazioni della LR 2/17 non è ammesso il pagamento di sanzioni in misura ridotta.