IMPIANTI MOLITURA CEREALI

IMPIANTI MOLITURA CEREALI (Legge 857/49; D.P.R. 386/94; LR 4/19)         (cereal05)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Salute (MISA), Regione, Ispettorato del Lavoro, ASL, Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA).

Chiunque intende procedere alla macinazione di cereali, utilizzando:

  • molini ad alta macinazione, cioè impianti a cilindri automatici o semiautomatici che sono dotati di:

a)apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano;

b)macchinari idonei a selezionare gradualmente i prodotti e sottoprodotti della macinazione per un più razionale utilizzo dei cereali;

  • molini a bassa macinazione, cioè impianti a cilindri e palmenti che, pur dotati di idonei apparecchi di pulitura, non sono in grado di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione. Nei molini a palmenti è vietato l’uso di macine contenenti piombo o altre sostanze tossiche;
  • molini a macinazione simultanea o alternata.

Iter procedurale:

DPR 386/1994 stabilisce che chiunque intende realizzare nuovi impianti di macinazione od ampliare, riattivare, trasformare gli impianti esistenti (esclusa l’ordinaria manutenzione), o procedere al loro trasferimento o concentrazione deve comunicarlo preventivamente al MISE, che, sentita l’apposita Commissione tecnica, può vietare, entro 30 giorni, l’inizio delle suddette attività, in quanto sussiste un “rischio oggettivo di pregiudizio derivante alla situazione economica nazionale dell’industria molitoria” Trascorso tale termine senza riscontri, la richiesta si intende accolta e l’interessato può eseguire i lavori.

Legge 857/18 stabilisce che l’interessato, una volta eseguiti i lavori, chieda alla CCIAA la licenza di esercizio all’attività molitoria (specificare: località di impianto; descrizione dei macchinari e degli attrezzi; modalità di lavorazione; potenzialità della produzione giornaliera dell’impianto), allegando:

  • pianta in scala dei locali e degli accessori;
  • versamento della tassa di concessione governativa (per molini idraulici costituiti da un unico palmento ubicati ad oltre 700 m. di altezza e per molini in particolare condizioni di disagio a causa della viabilità ed accessibilità è applicata una tassa ridotta);
  • diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.

CCIAA, acquisito il parere di Ispettorato del Lavoro ed ASL in merito alla rispondenza degli impianti ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari prescritti (spese di accertamento a carico del richiedente) e verificata la potenzialità dell’impianto rispetto a quanto dichiarato, rilascia la licenza di molitura.

Nominativi delle licenze rilasciate o delle richieste respinte per inadempienze sono comunicati al MISE entro il 30 Aprile di ogni anno.

Licenza di molitura è soggetta ad un visto annuale apposto entro il 31 Gennaio dalla CCIAA, previo il versamento della tassa annuale di concessione governativa e la verifica della quantità di cereale molita nell’anno precedente.

È vietato macinare cereali:

a)non sottoposti a prepulitura, in modo da liberarli dalle impurità;

b)avariati, a causa di un eccesso di umidità o di altre cause;

c)contenenti sostanze estranee che ne alterano le caratteristiche, o forniscono farine nocive alla salute umana, o aventi un cattivo odore e sapore;

d)invasi da crittogame o da parassiti animali. A tal fine sono ammessi trattamenti “per prevenire od eliminare tali infestazioni”, solo con prodotti e nelle quantità autorizzate dal MISA.

In caso di cereali non idonei all’alimentazione umana o del bestiame, ma utilizzabili a scopi industriali diversi dalla macinazione, ASL ne controlla attentamente le operazioni di trasporto ed utilizzo.

Controlli sono svolti da CCIAA, MISE, ASL, Ispettorato del lavoro, che in caso di irregolarità inviano verbale a CCIAA, affinché determini l’entità della sanzione ed il termine del relativo pagamento.

Regione Marche, con LR 4/19, come modificata da ultimo dalla L.R. 25/20, intende promuovere la valorizzazione dei molini storici ad acqua (cioè molini realizzati prima del 1900) presenti nella Regione, anche per finalità ricreative, didattiche, scientifiche e culturali. Al riguardo Giunta Regionale:

a)effettua il censimento dei molini ad acqua delle Marche, distinguendo tra quelli funzionanti e quelli inutilizzati

b)stabilisce il canone di concessione delle derivazioni di acqua pubblica relative ai molini storici delle Marche, in modo da “non comprometterne la funzione produttiva e la valenza turistico culturale”, fermo restando che restano a carico di Ente concedente i costi relativi “alla manutenzione straordinaria dei beni demaniali oggetto di concessione, secondo quanto stabilito da Giunta Regionale”

c)promuove interventi volti ad assicurarne un’ampia conoscenza

d)incentiva l’utilizzo degli impianti di macinazione tradizionale per fini produttivi

e)svolge attività a salvaguardia, conservazione, ripristino di questi nell’ambito del più ampio contesto “dell’antica civiltà rurale”

f)persegue le finalità della Legge, attraverso la individuazione, sentita la Commissione assembleare competente, di linee di intervento (con le eventuali risorse disponibili) inerenti a:

  • tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, turistico e di energia rinnovabile di tali impianti
  • fondi strutturali e di investimento europeo

g)invia una relazione annuale all’Assemblea legislativa contenente notizie su:

  • numero dei molini storici censiti, specificando quelli funzionanti e quelli inutilizzati
  • localizzazione dei molini storici
  • interventi di valorizzazione eseguiti, con particolare riferimento a quelli inerenti a: restauro e mantenimento dei molini; salvaguardia di edifici con valenza storica; rilancio delle attività di macinazione tradizionale
  • esiti di interventi precedenti, anche in relazione al riutilizzo di molini tradizionali
  • finanziamento da parte della Regione dei singoli interventi, evidenziando la ripartizione delle risorse nel territorio regionale

Assemblea legislativa:

  • valuta l’attuazione della LR 4/19 ed i risultati ottenuti nella valorizzazione dei molini ad acqua
  • provvede a rendere accessibili al pubblico le informazioni inerenti alle suddette valutazioni.

Sanzioni:

Chiunque non rispetta le disposizioni sugli impianti di molitura o procede alla molitura di cereali senza licenza: multa fino a 5.000 €.

In caso di mancanza di licenza,  o di quantità macinata superiore a quella riportata nella licenza: chiusura dell’esercizio da parte del Prefetto, fino all’avvenuto adempimento degli obblighi prescritti.

Chiunque macina cereali non idonei, o impiega prodotti chimici non autorizzati nella conservazione dei cereali: multa fino a 10.000 €.

Chiunque non provvede al pagamento della tassa di concessione governativa nei termini: chiusura dell’esercizio fino al pagamento della tassa stessa.

Entità aiuto:

Per realizzare la LR 4/19 sono stati stanziati 30.000 € per l’anno 2020 e 100.000 € per l’anno 2021, mentre a partire dagli anni successivi al 2021 le risorse sono definite nell’ambito del bilancio regionale.

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