IMPIANTI ENERGIA DA FONTI CONVENZIONALI (D

IMPIANTI ENERGIA DA FONTI CONVENZIONALI (D.P.R. 53/98)  (energy15)

Soggetti interessati:

Imprese interessate alla produzione di energia elettrica da fonti convenzionali attraverso impianti esistenti, potenziamento impianti esistenti, nuovi impianti da impiegare in imprese o società controllate o da cedere al concessionario dello Stato.

Imprese elettriche minori, imprese elettriche di Enti locali che intendono costruire nuovi impianti o potenziare quelli esistenti.

Imprese che intendono procedere ad installazione ed esercizio di gruppi elettrogeni, esclusi:

– quelli funzionanti di continuo con potenza nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL

   (1 MW se alimentati a gasolio o benzina)

– quelli funzionanti di continuo con inquinamento atmosferico poco significativo, nonché gruppi

  elettrogeni per produzione di energia elettrica di soccorso

– quelli rispettosi delle norme di sicurezza ed ambientali, previa comunicazione a Ministero

   Industria ed ENEL

Imprese i cui impianti provocano emissioni in atmosfera anche se utilizzano fonti rinnovabili.

Iter procedurale:

Domanda di autorizzazione inviata a Ministero Industria (Copia trasmessa da questo ad ENEL, Ufficio Tecnico di Finanza), allegando:

1) progetto impianto;

2) relazione tecnica, contenente: ciclo produttivo, indicazione presumibile termine per messa a

    regime impianto, utilizzo energia elettrica prodotta, motivazioni realizzazione impianto, forme

    di collegamento a sistema elettrico nazionale. Nel caso di gruppi elettrogeni, specificare anche:

    tipo e quantità di combustibile usato, caratteristiche del motore, potenza elettrica in KW;

3) perizia giurata attestante quantità e qualità emissioni inquinanti in atmosfera (Documento

    inviato a Ministero Sanità ed Ambiente, Regione).

ENEL, entro 60 giorni da invio domanda, comunica proprie osservazioni ed eventuali vincoli da riportare su autorizzazione.

Ministero Ambiente e Sanità, Regione comunica entro 90 giorni proprie osservazioni.

Ministero Industria, entro 60 giorni da acquisizione pareri, rilascia o nega autorizzazione.

Procedura non applicata in caso di semplici modifiche alla titolarità impianto o alla destinazione di energia elettrica prodotta.

 

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