IMPIANTI ENERGIA DA FONTI CONVENZIONALI (D.P.R. 53/98) (energy15)
Soggetti interessati:
Imprese interessate alla produzione di energia elettrica da fonti convenzionali attraverso impianti esistenti, potenziamento impianti esistenti, nuovi impianti da impiegare in imprese o società controllate o da cedere al concessionario dello Stato.
Imprese elettriche minori, imprese elettriche di Enti locali che intendono costruire nuovi impianti o potenziare quelli esistenti.
Imprese che intendono procedere ad installazione ed esercizio di gruppi elettrogeni, esclusi:
– quelli funzionanti di continuo con potenza nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL
(1 MW se alimentati a gasolio o benzina)
– quelli funzionanti di continuo con inquinamento atmosferico poco significativo, nonché gruppi
elettrogeni per produzione di energia elettrica di soccorso
– quelli rispettosi delle norme di sicurezza ed ambientali, previa comunicazione a Ministero
Industria ed ENEL
Imprese i cui impianti provocano emissioni in atmosfera anche se utilizzano fonti rinnovabili.
Iter procedurale:
Domanda di autorizzazione inviata a Ministero Industria (Copia trasmessa da questo ad ENEL, Ufficio Tecnico di Finanza), allegando:
1) progetto impianto;
2) relazione tecnica, contenente: ciclo produttivo, indicazione presumibile termine per messa a
regime impianto, utilizzo energia elettrica prodotta, motivazioni realizzazione impianto, forme
di collegamento a sistema elettrico nazionale. Nel caso di gruppi elettrogeni, specificare anche:
tipo e quantità di combustibile usato, caratteristiche del motore, potenza elettrica in KW;
3) perizia giurata attestante quantità e qualità emissioni inquinanti in atmosfera (Documento
inviato a Ministero Sanità ed Ambiente, Regione).
ENEL, entro 60 giorni da invio domanda, comunica proprie osservazioni ed eventuali vincoli da riportare su autorizzazione.
Ministero Ambiente e Sanità, Regione comunica entro 90 giorni proprie osservazioni.
Ministero Industria, entro 60 giorni da acquisizione pareri, rilascia o nega autorizzazione.
Procedura non applicata in caso di semplici modifiche alla titolarità impianto o alla destinazione di energia elettrica prodotta.