IMMISSIONE SPECIE AUTOCTONE O MENO (D.M. 2/4/20)    (floro11)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente, Tutela Territorio, Mare (MATTM), Regione, Ente di gestione di area protetta nazionale, Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA), Istituto superiore per protezione ricerca ambiente (ISPRA), Agenzia regionale per protezione ambiente (Per Marche è ARPAM), Comitato fitosanitario nazionale

Iter procedurale:

MATTM con D.M. 2/4/2020 ha definito criteri per la reintroduzione/ripopolamento di specie autoctone e di immissione in natura di specie non autoctone a seguito di un preliminare studio di fattibilità dell’operazione, in cui evidenziare:

a)esposizione critica delle motivazioni di intervento;

b)inquadramento dell’intervento nell’ambito della strategia di conservazione locale, nazionale ed internazionale;

c)valutazione dello status legale del taxon in oggetto;

d)indagine storica relativa ai seguenti parametri: posizione sistematica tassonomica dell’entità faunistica/floristica oggetto di intervento; principali caratteristiche biologiche ed ecologiche del taxon; distribuzione pregressa; struttura genetica della popolazione; caratteristiche ambientali dell’area di intervento nel periodo precedente; estinzione o declino della specie con relative cause;

e)verifica disponibilità di fondatori o del materiale vegetale di propagazione ed in particolare di: appartenenza allo stesso taxon di popolazione originariamente presente in loco (se possibile dettagliata a livello di sottospecie); compatibilità con struttura genetica della popolazione della specie da recuperare; appartenenza a popolazione per cui prelievi di fondatori non costituisce fattore di rischio; provenienza da aree con condizioni ecologiche similari a quelle dell’area di intervento; gestione di stock secondo principi di conservazione genetico demografico; appartenenza a popolazioni di cui si è verificata idoneità sanitaria;

f)analisi di parametri biologici di entità faunistica/floristica oggetto di intervento (in particolare esigenze ecologiche e principali fattori limitanti);

g)accertata rimozione o possibilità di rimozione delle cause di estinzione locale;

h)stima della dimensione minima della popolazione vitale (MPV);

i)individuazione delle aree di reintroduzione/ripopolamento in base a: stime della capacità portante; stima dell’estensione di habitat necessario a sostenere MPV (Obiettivo conseguito anche mediante serie di aree disgiunte e rete di connessione ecologica);

j)stima del numero di soggetti da rilasciare ai fini della reintroduzione/ripopolamento e tempi necessari per ricostituire MPV;

k)verifica di idoneità dell’area di reintroduzione/ripopolamento dal punto di vista sanitario, tramite indagini campionarie su popolazioni locali di specie selvatiche e domestiche;

l)verifica di opportunità di attuare misure di quarantena per individui da immettere in natura;

m)valutazione adeguatezza del quadro socio culturale e necessità/opportunità di realizzare interventi di informazione, educazione, sensibilizzazione;

n)valutazione dei potenziali effetti di reintroduzione/ripopolamento su diverse componenti della biocenesi e sostenibilità di tali effetti su altre componenti della biodiversità;

o)verifica della compatibilità con altri progetti di conservazione riguardanti area di intervento;

p)valutazione potenziali effetti della reintroduzione sulle popolazioni umane locali e sulle attività antropiche di interesse economico e loro sostenibilità;

q)verifica possibilità di attuazione (e sua sostenibilità) degli interventi di contenimento, prevenzione od indennizzo dei danni provocati dalla nuova popolazione;

r)valutazione necessità di consultare Regioni limitrofe su fattibilità di intervento, tenendo conto della capacità della specie di espandersi fuori dall’area di intervento

Valutazione dello studio effettuata da Regione o Ente di gestione di area protetta nazionale (anche con supporto di ISPRA ed ARPAM), tenendo conto di:   indicazioni tecniche di SNPA e Linee guida nazionali od internazionali; opportunità e fattibilità di intervento; probabilità di successo; contributo al miglioramento della conservazione della specie; possibili rischi ed impatti ambientali, sanitari e socio economici nell’area del prelievo ed in quella di reintroduzione/ripopolamento; misure di contenimento dei potenziali rischi

Interventi approvati debbono consentire “mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie”. Ai fini del recupero di specie localmente estinte, priorità assegnata ad interventi di conservazione in situ di popolazioni residue della specie, anche favorendone espansone naturale

Enti interessati richiedono a MATTM autorizzazione all’immissione di specie o popolazioni non autoctone, allegando studio del rischio, condotto con metodo di approccio interdisciplinare, basato su informazioni documentate tecnico scientifiche, che deve tenere conto di:

a)indicazioni di SNPA e del Comitato fitosanitario nazionale;

b)caratteristiche delle specie/popolazione oggetto di immissione;

c)area interessata all’immissione;

d)periodo per cui si chiede l’autorizzazione;

e)motivazioni dell’immissione connesse ad esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale;

f)valutazione probabilità di insediamento delle specie alloctone nell’area di immissione ed in quelle circostanti;

g)analisi dei possibili rischi (diretti ed indiretti) dovuti all’immissione di specie alloctone su specie selvatiche autoctone, specie allevate, habitat naturali presenti nell’area di immissione ed in quelle circostanti (A tal fine occorre eseguire valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati al benessere delle specie non autoctone);

h)analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici dovuti all’immissione;

i)piano di monitoraggio post rilascio avente durata adeguata a valutare gli effetti dell’immissione;

j)piano degli interventi gestionali in caso di impatti negativi imprevisti da parte di specie alloctone oggetto di immissione.

Studio del rischio deve fornire informazioni su elementi riportati in Allegati 2 e 3 pubblicati su G.U. 98/20 per immissione rispettivamente di specie usate come Agente di controllo biologico o di specie non autoctone per motivi diversi dal controllo biologico.

Autorizzazione indica contesto temporale e spaziale della validità della deroga, nonché eventuali prescrizioni, compreso divieto di immissione di specie non autoctone anche in ambienti artificiali o strutture di contenimento rispetto alle quali impossibile escludere rischi di fuga (v. laghetti per pesca sportiva o impianti di acquacoltura in mare)

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