IMMATRICOLAZIONE E REVISIONE VEICOLI (D

OMOLOGAZIONE, IMMATRICOLAZIONE, REVISIONE VEICOLI (Legge 35/12; D.Lgs. 285/92; D.M. 6/8/98, 2/5/01, 29/11/02, 12/4/07, 2/8/07)  (strada43)

Soggetti interessati:

Chiunque intende circolare con ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi deve far verificare dati identificazione e caratteristiche tecniche veicoli

Iter procedurale:

Ministero Trasporti, tramite Dipartimento Trasporti Terrestri, procede ad omologazione nazionale di autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori, filoveicoli e loro sistemi, macchine agricole ed operatori e loro sistemi, veicoli atipici, se accertati dati di identificazione del veicolo e loro corrispondenza a prescrizioni tecniche e caratteristiche funzionali previste da codice della strada. Omologazione per piccole serie (cioè per “programmi produttivi limitati, tali da non giustificare il rilascio di una omologazione nazionale”) di competenza dei Centri prova autoveicoli del Ministero che provvedono altresì a “verifiche e prove di omologazione dei veicoli di cui sopra e loro sistemi”. Omologazione rilasciata da Stato estero riconosciuta in Italia “a condizione di reciprocità”.

Omologazione temporanea per veicoli con soluzioni costruttive innovative ammesse solo nell’ambito di programma sperimentale rilasciata da Ministero su parere favorevole Centro.

Costruttore invia domanda omologazione del veicolo posto in commercio (3 copie di cui 1 in bollo, il cui modello riportato su G.U. 160/01) a Centro prova del Ministero, allegando:

1)       certificato di origine veicolo;

2)       in caso di industrie aventi sede in Paesi extraCE: delega a persona residente nella CE a gestire omologazione;

3)       attestazione versamenti tassa concessione governativa;

4)       schede informative (in 3 copie), redatte su modelli conformi a norme CE, attestanti caratteristiche del veicolo e sistemi da omologare

Domanda per veicoli e sistemi presentate distinte.

Centro esamina documentazione inviata e può chiedere “specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture”.

Centro provvede ad eseguire “verifiche e prove previste da norme tecniche in base alle quali omologazione è richiesta” sulla base dei prototipi di veicoli o sistemi messi a disposizione da costruttore, nonché personale e strutture per eseguire prove presso sede predisposta da costruttore stesso. Completate verifiche, Centro redige verbale attestante esito di queste (in 3 copie di cui 1 inviata a costruttore).

Centro invia ad Ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri:

a)       rapporto relativo a possibilità di rilasciare omologazione richiesta;

b)       domanda di omologazione in bollo vidimata attestante avvenuto adempimento imposta di bollo e recante numero marca operativa e codice tariffa applicata;

c)       documentazione attestante caratteristiche veicolo o sistema (in 2 copie);

d)       copia verbale delle prove eseguite.

Ufficio Dipartimento Trasporti, accertata regolarità pratica, procede a:

1)       rilasciare certificato di approvazione;

2)       emettere scheda di omologazione indicante numero omologazione assegnato e caratteristiche del veicolo da inviare a Centro;

3)       redigere estratto dati tecnici necessari per stampa carta circolazione del veicolo;

4)       inviare a costruttore originale in bollo della scheda di omologazione e copia documentazione tecnica trasmessa su cui riportato estremi numero omologazione assegnato.

In caso di componenti tecniche o per piccole serie di veicoli, Centro rilascia, in accordo con Ministero, scheda di omologazione su cui riportato numero assegnato, e trasmette a costruttore originale in bollo di scheda di omologazione e copia documentazione tecnica trasmessa su cui riportato estremi numero omologazione assegnato.

Se costruttore introduce modifiche nelle caratteristiche costruttive o funzionali o dispositivi di equipaggiamento del veicolo deve inviare a Ministero domanda di modifica del fascicolo di omologazione. Ministero, entro 60 giorni da approvazione modifiche, lo comunica a Ufficio Dipartimento Trasporti ed a P.R.A. 

Richieste di estensione di omologazione nazionale inviata a qualunque Centro, mentre estensione della omologazione per piccole serie solo a Centro che ha rilasciato provvedimento di omologazione. Non ammessa estensione omologazione temporanea.

In caso di piccole modifiche introdotte nella produzione di serie del veicolo omologato si può avere:

·         serie non differenziate (Parti installabili in alternativa) da veicoli di prova;

·         nuova serie del tipo omologato (veicoli differiscono dal tipo omologato per elementi non essenziali) richiede certificato di aggiornamento di omologazione;

·         estensione di omologazione in quanto veicolo differisce per 1 o più elementi essenziali da quello omologato;

·         nuova omologazione se modifiche apportate sono di entità tale da configurare nuovo veicolo.

Ministero, su richiesta costruttore, può esentare applicazione di 1 o più prescrizioni tecniche su veicolo omologato se:

1)       veicoli prodotti in piccola serie (Applicata “omologazione limitata per piccola serie”)

2)       deroga richiesta necessaria per motivi sperimentali (Applicata “omologazione temporanea”)

3)       macchine agricole ed operatrici che presentano “soluzioni costruttive incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalla legge” (Applicata in funzione entità produzione omologazione o “omologazione limitata per piccole serie”)

In caso di omologazione limitata per piccole serie, Centro provvede a verificare ogni 2 anni se esistono le condizioni per trasformarla in omologazione nazionale o “siano venuti meno i requisiti per il rilascio della omologazione limitata per piccole serie” (In tal caso revoca omologazione). Se accertata presenza requisiti ad omologazione nazionale, Centro invita costruttore a presentare domande con relativi versamenti.

Domanda omologazione temporanea inviata ad Ufficio Ministero Trasporti specificando periodo di sperimentazione  e motivi per cui veicolo non può beneficiare della omologazione. Ministero rilascia omologazione temporanea per periodo limitato e ridotto numero di esemplari. Centro effettua prove su veicolo e trasmette a conclusione sperimentazione a Ministero “rapporti su risultati ottenuti, con le proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente”. Se durante periodo di prova sorgono dubbi su sicurezza veicolo sperimentale, Ministero può revocare omologazione. Se sperimentazione invece fornisce esito positivo, costruttore invia domanda di conversione omologazione temporanea in definitiva.

Costruttore tiene registro in cui annotare per ciascun veicolo omologato: data e dichiarazione di conformità rilasciata. Registro messo a disposizione del Centro per consultazione.

Ministero può sempre eseguire verifiche per accertare conformità veicolo ad omologazione e se riscontrate irregolarità può sospendere efficacia omologazione del veicolo o revocare omologazione stessa. Ogni decisione di rifiuto o ritiro della omologazione, o rifiuto di immatricolazione, o divieto di vendita deve essere motivato e notificato ad interessato.

Costruttore per ogni veicolo omologato immesso in circolazione rilascia ad acquirente certificato di conformità (Modello riportato su G.U. 160/01) previo deposito firma presso Ministero.  Costruttore tiene registro dichiarazioni di conformità rilasciate.

Durante circolazione, veicolo e rimorchio mantenuto in massima efficienza (in particolare pneumatici, impianto frenatura, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, limitazione rumorosità ed emissioni inquinanti), rispettando caratteristiche e dispositivi prescritti in certificato omologazione.

Per verificare efficienza veicoli e relativi dispositivi (in particolare condizioni di sicurezza, silenziosità e non inquinamento ambientale) Ufficio Dipartimento Trasporti, anche tramite imprese autoriparazioni autorizzate (per 5 anni iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione) o consorzi e società consortili tra tali imprese aventi sede nello stesso Comune o in Comuni limitrofi. Imprese o Consorzi di imprese in possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte titolare ditta o responsabile tecnico di questa e di idonei locali ed attrezzature. Dipartimento effettua periodici controlli su operato di officine autorizzate e su veicoli sottoposti a revisione con spese a carico delle officine stesse. Se da controlli emergono irregolarità o non più disponibilità di attrezzature idonee, revoca della concessione ad impresa.

Revisione eseguita:

a)       ogni anno per: autoveicoli destinati a trasporto persone con posti a sedere superiore a 8, autoveicoli o rimorchi destinati a trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 t., taxi, autoambulanze, veicoli a noleggio con conducente, veicoli atipici;

b)       dopo 4 anni da immatricolazione (poi ogni 2 anni) per: autoveicoli per uso speciale o trasporto cose, aventi massa complessiva inferiore a 3,5 t, autoveicoli per trasporto promiscuo. Revisione eseguita entro mese di rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione o carta di circolazione;

c)       a partire da 1 Luglio 2003 ciclomotori per accertamenti relativi ad emissione inquinanti e velocità;

d)       in qualsiasi momento su segnalazione Polizia Stradale o in caso di incidente con gravi danni a veicolo o rimorchio

Esclusi veicoli sottoposti nell’ultimo anno “a visita e prova di accertamento requisiti di idoneità alla circolazione”

Interessati presentano domanda di revisione, allegando carta di circolazione, ad Ufficio Dipartimento Trasporti, che scrive su carta circolazione data visita e prova.

Veicolo può  circolare non oltre 2 mese da tale data. Ammessa circolazione anche dopo tale data, purché prenotazione “a visita e prova” effettuata nei termini (Agevolazione non consentita se carta circolazione revocata, sospesa o ritirata).

Operazioni di revisione effettuate: entro mese rilascio carta circolazione per veicoli sottoposti per la 1° volta a revisione annuale o periodica; entro mese corrispondente a quello ultima revisione effettuata.

Se pur presentando domanda di revisione nei termini, Ufficio Dipartimento Trasporti annota su domanda una data di revisione posteriore a quelle di cui sopra, veicolo può continuare a circolare fino alla suddetta data, salvo che carta di circolazione non sia stata revocata o sospesa o ritirata.

Risultato revisione idoneo annotato su carta circolazione da Ufficio Dipartimento Trasporti che viene restituita ad utente solo dopo pagamento (entro 3 giorni) tariffa per revisione.

Legge 35/12 stabilisce che a partire da 1/1/2012 il controllo obbligatorio di emissioni di gas di scarico di autoveicoli e motoveicoli avvenga al momento revisione

Impresa trasmette ad Ufficio Dipartimento Trasporti certificazione di revisione eseguita, specificando operazioni di controllo attuate, interventi prescritti effettuati, pagamenti tariffa di revisione, al fine di sua annotazione su carta di circolazione da eseguire entro 60 giorni. Dopo tale data carta di circolazione a disposizione di officina per sua restituzione ad utente;  nel frattempo impresa rilascia certificazione di revisione che “sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione”.

Se risultato revisione negativo, ma è possibile procedere a riparazione: annotare su carta circolazione “REVISIONE RIPETERE – da ripresentare a nuova visita entro 1 mese”. Veicolo può circolare non oltre 1 mese, purché ripristinata sua efficienza.

Se risultato revisione negativo in quanto veicolo compromette sicurezza circolazione o inquinamento acustico od ambientale: annotare su carta circolazione “REVISIONE RIPETERE – Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina” entro la stessa giornata in cui apposto timbro.

Entità aiuto:

A partire dal 1/6/2007 applicate seguenti tariffe:

–          visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas: 25 €

–          visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentano particolari caratteristiche: 45 €

–          omologazione di veicoli, approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella omologata: 200 €

–          omologazione dei componenti, entità tecniche, contenitori, casse mobili, grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili destinati a trasporto di merci pericolose: 100 €

–          duplicati, certificazioni inerenti ai veicoli, componenti, entità tecniche di questi, contenitori e casse mobili, imballaggi, grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili per trasporto merci pericolose: 9 €

A partire da 5/10/2007

–          tariffa relativa ad operazione di revisione di veicoli a motore e loro rimorchi eseguite da funzionari di Motorizzazione civile pari a 45 €, da corrispondere preventivamente mediante versamento su conto corrente postale 9001 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri Roma, o ad impresa autorizzata a revisione veicoli. A tale tariffa aggiungere importo di cui sopra per annotazione di esito della revisione su carta di circolazione;

–          tariffa relativa a controllo, anche a campione, di veicoli sottoposti a revisione presso imprese autorizzate, eseguito presso stazioni di prova di Motorizzazione civile pari a 45 € ed a carico di imprese stesse da versare entro 3 giorni da controllo. Esito controllo riportato direttamente da Ufficio Motorizzazione su carta circolazione;

–          tariffa relativa a controllo dei locali, attrezzature, strumenti in possesso di impresa che chiede autorizzazione a revisione veicoli pari a 103,29 € da versa da parte impresa anticipatamente o se “controlli a sorpresa” entro 3 giorni da loro esecuzione  

Sanzioni:

Chiunque rilascia dichiarazioni di conformità o vende veicoli non rispondenti a quello omologato: multa da 742 a 2.970

Chiunque circola con veicolo modificato rispetto a certificato di omologazione o carta di circolazione o con telaio modificato, senza averlo sottoposto a visita o prova favorevole del Dipartimento Trasporto: multa da 370 a 1.485 EUR + ritiro carta circolazione.

Chiunque importa, produce, per vendere su territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti, entità tecniche senza le prescritte omologazioni: multa da 155 a 624 € (Se tale violazione riguarda sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza: multa da 779 a 3.119 €) + confisca del “pezzo” non omologato

Chiunque circola con veicolo che presenta alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte o circola con dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, di scarico, pneumatici non funzionanti o non regolamentari installati: multa da 70 a 285 € (Elevata da 1.056 a 10.360 € se veicolo modificato usato nelle competizioni)

Chiunque circola con veicolo non sottoposto a revisione: multa da 148 a 594 € (Sanzione raddoppiata se revisione omessa altre volte) + veicolo sospeso da circolazione fino ad esecuzione di revisione (consentita circolazione solo per recarsi presso officine autorizzate a revisione). Se si circola con veicolo sospeso da circolazione in attesa di revisione: multa da 1.842 a 7.369 € + fermo veicolo per 90 giorni (In caso di reiterazione della violazione: confisca del veicolo)

Imprese che non eseguono correttamente revisione veicolo: multa da 370 a 1.485 € + revoca concessione se in 2 anni accertate 3 violazioni.

Imprese che rilasciano falsi certificati di revisione: cancellazione dal registro delle imprese.

Chiunque produce ad Organi polizia falso documento di revisione: multa da 370 a 1.485 € + ritiro carta circolazione.

Se risultato non è favorevole e non è possibile riparazione: carta circolazione revocata.

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