GUIDA ALPINA

GUIDA ALPINA (Legge 6/1989; L.R. 4/96)  (turism25)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Turismo (Servizio); Collegio regionale delle guide alpine (Collegio)

Soggetti che intendono esercitare professione di guida alpina (cioè accompagnamento di persone singole o gruppi in scalate o gite in montagna) o di aspirante guida alpina (cioè accompagnamento di persone singole o gruppi in ascensioni di difficoltà inferiore a 3° grado)

Iter procedurale:

L.R. 4/96, come modificata da ultimo dalla L.R. 26/20:

–          Art. 35 definisce le modalità di conseguimento della abilitazione tecnica all’esercizio professionale di guida alpina – maestro di alpinismo e di aspirante guida articolata su 2 livelli:

a)aspirante guida con qualifica di 1° livello che può svolgere attività di guida alpina ai sensi della Legge 6/1989 con esclusione di insegnamento ed accompagnamento su ghiacciai, ascensioni sci alpinistiche, escursioni sciistiche e su cascate di ghiaccio;

b)aspirante guida con qualifica di 2° livello che può svolgere attività di guida alpina ai sensi della Legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, compreso accompagnamento su ghiacciai

Abilitazione di aspirante guida di 1° e 2° livello o abilitazione di guida alpina e maestro di alpinismo si acquisisce partecipando ad apposito corso predisposto dalla Regione (gestione affidata, mediante convenzione, ad Associazione Guide Alpine) e superando relativo esame di idoneità davanti ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto dal Servizio, di intesa con Collegio, e composta:

a)per abilitazione di aspirante guida e di guida alpina da: Dirigente del Servizio (la presiede); 1 esperto in materia giuridica; Presidente del Collegio

b)per valutazione tecnica ai fini di abilitazione di guida alpina: 3 guide alpine in possesso del diploma di istruttore guida

Giunta regionale, sentito Collegio, delibera programma dei corsi e criteri per prova di esame

Ammessi al corso di: aspirante guida di 1° livello qualunque persona avente oltre 18 anni di età che ha assolto obblighi scolastici di legge; aspirante guida di 2° livello solo quei soggetti che hanno conseguito abilitazione di aspirante guida di 1° livello; guida alpina e maestro di alpinismo solo quei soggetti che hanno acquisito abilitazione di aspirante guida di 2° livello ed hanno espletato esercizio della professione per almeno 2 anni (Aspirante guida di 2° livello dovrà conseguire abilitazione di guida alpina entro 10 anni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dall’esercizio della professione)

Qualifica di istruttore si ottiene superando esame davanti a specifica Commissione e viene rilasciata dal Presidente di Giunta Regionale.

–          Art. 36 istituisce Collegio regionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine con compito di autoregolamentarne la disciplina.

Guide alpine o aspiranti guide alpine hanno il compito di:

1)       prestare opera nelle operazioni di soccorso;

2)       provvedere ad organizzare corsi e scuole di alpinismo, o sci-alpinismo;

3)       attivare e segnalare sentieri alpini e vie di roccia;

4)       attrezzare e mantenere palestre di roccia;

5)       collaborare con: Comuni e Unioni Montane alla difesa dell’ambiente montano; Organismi scolastici per organizzare corsi di introduzione ad alpinismo; Enti preposti allo sviluppo turistico.

Comune esercita controlli su attività delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine ed in caso di irregolarità applica sanzioni.

Collegio invia al Presidente della Giunta Regionale domanda di contributo per “opera prestata in operazioni di soccorso, promozione e diffusione dell’alpinismo ed escursionismo. Allegare relazione su attività svolta e documentazione spese sostenute.

Istituita scuola di alpinismo da parte Regione diretta da guida alpina iscritta ad Albo regionale. Delegazione CAI può organizzare scuola e corsi di addestramento a carattere non professionale.

Entità aiuto:

Ai componenti della Commissione di esame estranei all’Amministrazione pubblica competono per ogni seduta a cui partecipano compensi in caso di missioni di cui alla L.R. 20/1984   

Sanzioni:

Chiunque eserciti a scopo di lucro professione di guida alpina o aspirante guida alpina senza essere in possesso di abilitazione: multa da 1.000 a 5.000 €

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