GESTIONE PREVENZIONE IN LUOGHI LAVORO (D.Lgs. 81/08; D.M. 14/3/12) (sanita19)
Soggetti interessati:
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILOS).
Datori di lavoro, lavoratori
Iter procedurale:
Misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori (senza alcun onere a loro carico) nei luoghi di lavoro sono:
- valutazione di tutti i rischi per salute e sicurezza
- programmazione della prevenzione, tenendo conto tecniche produttive di azienda, influenza dei fattori di ambiente ed organizzazione del lavoro
- eliminazione o riduzione rischi in relazione a conoscenze acquisite in base a progresso tecnico
- rispetto principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, scelta di attrezzature, definizione metodi di lavoro e produzione
- riduzione rischi alla fonte
- sostituzione di ciò che è pericoloso con elementi meno pericolosi
- limitazione al minimo numero di lavoratori esposti al rischio
- utilizzo limitato di agenti chimici, fisici, biologici su luoghi di lavoro
- priorità nella misura di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- controllo sanitario dei lavoratori
- allontanamento lavoratore da esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti sua persona e sua destinazione, nel possibile, ad altre mansioni
- informazione e formazione adeguata per lavoratori, rappresentanti lavoratori per sicurezza. Ministero Finanze fissato con D.M. 14/3/12 tariffe previste per attività di formazione svolta da Corpo Nazionale Vigili del Fuoco incaricato di attuare misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione emergenze. Domanda per usufruire prestazioni Vigili del Fuoco, corredata dalle ricevute versamenti su conto corrente tesoreria provinciale con causale “Prestazioni rese dai VV.FF. su formazione addetti di cui ad art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08”
- istruzioni adeguate ai lavoratori
- partecipazione e consultazione di lavoratori e rappresentanti lavoratori per sicurezza
- programmazione misure opportune per garantire miglioramento livelli di sicurezza, anche tramite adozione codici di condotta e buone prass
- misure di emergenza da adottare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione lavoratori, pericolo grave ed immediato
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti (in particolare dispositivi di sicurezza, circa indicazione fabbricati)
Ammessa delega di funzioni da parte datore di lavoro qualora:
- risulti da atto scritto recante data certa
- delegato possegga requisiti di professionalità ed esperienza richiesti da specifica natura funzioni delegate
- attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti da specifica natura di funzioni delegate
- attribuiti al delegato autonomia di spesa necessaria a svolgimento funzioni delegate
- delega accettata per iscritto dal delegato
- fornita tempestiva ed adeguata pubblicità alla delega.
Datore di lavoro deve comunque vigilare su adempimento funzioni delegate, anche tramite adozione modello di verifica e controllo. Delegato, previa intesa con datore di lavoro, può delegare alcune funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad altri, rimanendo comunque responsabile delle funzioni trasferite.
Datore di lavoro non può delegare seguenti attività:
- valutazione di tutti i rischi con elaborazione del relativo documento
- designazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione rischi.
Datore di lavoro e dirigenti che organizzano attività di impresa debbono:
- nominare medico competente per eseguire sorveglianza sanitaria
- designare lavoratori incaricati di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, primo soccorso, gestione di emergenza
- affidare compiti ai lavoratori, tenendo conto loro capacità e condizioni
- fornire a lavoratori necessari ed idonei dispositivi di protezione individuali, sentito responsabile del servizio di prevenzione e medico competente
- prendere idonee misure affinché solo lavoratori opportunamente istruiti ed addestrati accedono a zone che “li espongono a rischio grave e specifico”
- richiedere a lavoratori osservanza norme vigenti e disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, uso mezzi di protezione collettivi ed individuali
- inviare lavoratori a visita medica entro scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e chiedere a medico competente osservanza obblighi a suo carico
- comunicare subito a medico competente cessazione del rapporto di lavoro
- adottare misure per controllo situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché lavoratori in caso di pericolo grave ad immediato abbandonano posto di lavoro o zone pericolose. A tal fine datore di lavoro:
- organizzare rapporti con servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio, gestione emergenze
- designa lavoratori incaricati di attuare misure di prevenzione al riguardo, tenendo conto dimensione azienda e livello rischi. Lavoratori designati non possono rifiutare incarico “se non per giustificati motivi”
- programma interventi e fornisce istruzioni affinché in caso di pericolo grave ed immediato non evitabile, lavoratore possa cessare attività e mettersi al sicuro
- adotta provvedimenti affinché lavoratore “possa prendere misure adeguate per evitare conseguenze del pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e mezzi disponibili”
- assicura presenza mezzi di estinzione incendi, fissi e mobili, idonei al livello di rischio presente nel luogo di lavoro
Lavoratori che in caso di pericolo grave, immediato, inevitabile si allontana dal posto di lavoro o da zone pericolose:
- “non può subire pregiudizio alcuno per tale azione, a meno che non commesso grave negligenza, e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”
- prende misure atte ad evitare conseguenze di tale pericolo
Datore di lavoro, sentito medico competente, prende provvedimenti necessari in materia di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza, tenendo conto persone presenti su luoghi di lavoro e stabilendo rapporti con servizi esterni, anche per trasporto lavoratori infortunati
- adempiere ad obblighi di informazione, formazione ed addestramento di lavoratori.
Adeguata informazione ai lavoratori in merito a:
- rischi per salute e sicurezza sul lavoro connessi ad attività di impresa
- procedure attinenti primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione luoghi di lavoro
- nominativi incaricati di applicare misure di primo soccorso e prevenzione incendi
- nominativi responsabili ed addetti a servizio di prevenzione e medico competente
- rischi specifici cui è esposto in relazione ad attività svolta, normative di sicurezza, disposizioni aziendali in materia
- pericoli connessi ad uso di sostanze pericolose tramite schede dati di sicurezza
- misure ed attività di protezione e prevenzione adottate
Formazione dei lavoratori in merito a:
- concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo assistenza
- rischi riferiti a specifiche mansioni e possibili danni, misure di prevenzione e protezione.
Durata, contenuti minimi, modalità della formazione definiti da Conferenza Stato Regioni, previa consultazione parti sociali.
Formazione ed addestramento specifico debbono avvenire al momento di costituzione rapporto di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie o sostanze pericolose. Addestramento effettuato da persone esperta e sul luogo di lavoro.
Formazione di lavoratori e loro rappresentanti periodicamente ripetuta in relazione ad evoluzione rischi. Dirigenti e preposti ricevono adeguata formazione ed aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, definizione ed individuazione fattori di rischio, valutazione rischi, individuazione misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione).
Lavoratori incaricati di attività di prevenzione e lotta incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso, gestione di emergenza che debbono ricevere specifica formazione ed aggiornamento.
Rappresentante dei lavoratori per sicurezza riceve specifica formazione in misura di salute e sicurezza concernente rischi esistenti “in ambito in cui esercita propria rappresentanza”.
Modalità, durata, contenuti della formazione del rappresentante lavoratori fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale (Corso avente durata minima di 32 ore, di cui 12 ore su rischi specifici presenti in azienda e relative misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento; corso di aggiornamento di almeno 4 ore per imprese con 15 50 lavoratori e 8 ore per imprese con oltre 50 lavoratori). Contenuto informazioni e formazione facilmente comprensibile per lavoratori (in particolare per immigrati) in modo da migliorare loro conoscenza in materia.
Formazione di lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire nel settore e territorio in cui si svolge attività, durante orario di lavoro, senza oneri economici a loro carico.
Competenze acquisite a seguito di attività formativa registrate nel libretto formativo che “è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e da organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08”
- astenersi dal richiedere a lavoratori di riprendere attività in situazione in cui persiste pericolo grave ed immediato
- consentire ai lavoratori di verificare mediante rappresentante dei lavoratori per sicurezza, applicazione misure di sicurezza e protezione della salute
- consegnare al rappresentante lavoratori per sicurezza su richiesta di questi, del documento valutazione rischi ed accedere a dati su infortuni sul lavoro
- elaborare documento valutazione dei rischi consegnandone copia a rappresentanti lavoratori per sicurezza. Valutazione inerente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati chimici impiegati, luoghi di lavoro riguardano tutti i rischi per sicurezza e salute di lavoratori (compresi quelli da stress correlativo, lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi, tipologia contrattuale). Al fine di facilitare valutazione INAIL, anche in collaborazione con aziende sanitarie locali, mette a disposizione di datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per riduzione livelli di rischi. MILPOS con decreto individua strumenti di supporto per valutazione rischi. Documento redatto a conclusione valutazione, recante data certa e sottoscritto da datore di lavoro, responsabile servizio prevenzione, rappresentante lavoratori per sicurezza, medico competente, deve contenere:
- relazione, evidenziando criteri adottati per valutazione di tutti i rischi per sicurezza e salute durante attività lavorativa
- indicazione misure di prevenzione e protezione e dispositivi di protezione individuale adottati
- programma delle misure adottate per garantire miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- individuazione procedure per attuazione misure da realizzare, nonché ruoli di organizzazione aziendale che vi deve adempiere a cui assegnati soggetti con adeguate competenze e poteri
- indicazione nominativo responsabile servizio di prevenzione e protezione rappresentante dei lavoratori per sicurezza, medico competente
- individuazione mansioni che espongono lavoratori a rischi specifici, richiedendo particolari capacità professionali, esperienze, formazione.
Datore di lavoro effettua valutazione, entro 90 giorni da avvio attività impresa, in collaborazione con responsabile servizio prevenzione e protezione e medico competente e consultazione del rappresentante lavoratori per sicurezza. Valutazione rielaborata entro 30 giorni in caso di modifiche al processo produttivo od organizzazione lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, con relativo aggiornamento misure di prevenzione. Documento valutazione rischi conservato presso unità produttiva a cui si riferisce. Datore di lavoro utilizzato procedure standard elaborato da Commissione consultiva permanente per salute, con esclusione di aziende in cui svolte attività che espongono lavoratori a rischi chimici, biologici, esplosivi, cancerogeni, mutageni, amianto, centrali termoelettriche, aziende con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive e strutture di cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
- adottare modello di organizzazione aziendale che consente di adempiere ad obblighi relativi a:
- rispetto standard tecnico strutturali di legge per impianti, attrezzature, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- attività valutazione rischi e predisposizione misure di prevenzione e protezione
- attività organizzative per emergenza, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione rappresentanti lavoratori per sicurezza
- attività di sorveglianza sanitaria
- attività di formazione ed informazione ai lavoratori
- attività di vigilanza in merito a procedure ed istruzioni in materia di sicurezza lavoratori
- acquisizione documentazione ed autorizzazioni obbligatorie
- periodiche verifiche applicazione ed efficacia procedure adottate
Modello deve prevedere: idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta esecuzione di tale attività; articolazione di funzioni in grado di assicurare competenze tecniche e poteri necessari per verifica, valutazione, gestione, controllo rischio; sistema disciplinare atto a sanzionare mancato rispetto delle misure indicate; sistema di controllo su attuazione dello stesso modello organizzativo con eventuale introduzione di modifiche se “scoperte violazioni significative delle norme su prevenzione di infortuni ed igiene sul lavoro”.
Commissione consultiva permanente per salute elabora procedure semplificate per adozione modelli di organizzazione e gestione, le cui spese di elaborazione possono beneficiare di contributi pubblici
- prendere idonei provvedimenti per evitare che nuove tecniche adottate possono causare rischi per salute di popolazione o deteriorare ambiente esterno, verificando periodicamente perdurante assenza di rischio
- comunicare per via telematica a INAIL ed ISPEMA,entro 48 ore da ricezione del certificato medico, dati ed informazioni su infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno 1 giorno escluso quello di evento (almeno 3 giorni a fini assicurativi)
- consultare rappresentante lavoratori per sicurezza, la cui elezione avviene nell’ambito della “Giornata nazionale per salute e sicurezza sul lavoro”, fissata con decreto da Ministero Lavoro, nel numero minimo di: 1 rappresentante per aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori; 3 rappresentanti in aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 6 rappresentanti in aziende o unità produttive con oltre 1.000 lavoratori (Numero definito in sede di contratti collettivi). Nelle aziende o unità produttive con meno di 15 lavoratori, rappresentante eletto dai lavoratori al loro interno o “individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (Rappresentante lavoratori per sicurezza territoriale eletto adottando termini e modalità identiche a tutte le aziende coinvolte secondo quanto definiti in sede di accordi collettivi nazionali), mentre nelle aziende o unità produttive con oltre 15 lavoratori, rappresentante eletto “nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda” o, in mancanza di queste, tra i lavoratori di azienda. Se non si procede ad elezione, funzioni di rappresentante esercitate da rappresentante dei lavoratori per sicurezza territoriale o del sito produttivo. Numero, modalità di elezione, tempo di lavoro retribuito, strumenti per espletamento funzioni del rappresentante dei lavoratori per sicurezza fissate in sede di contrattazione collettiva. Per esercizio delle loro funzioni, rappresentanti lavoratori per sicurezza accedono a luoghi di lavoro con termine di preavviso stabilito in contratto nazionale (Nessun preavviso in caso di infortunio grave). Se impresa impedisce accesso, rappresentante lo comunica ad Organismo vigilanza competente per territorio. In caso di impianti complessi (Porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantiere con almeno 3000 uomini/giorno, contesti produttivi con oltre 500 lavoratori) si ha rappresentante lavoratori per sicurezza di sito produttivo che esercita attività di coordinamento tra rappresentanti per sicurezza del medesimo sito
- adottare misure necessarie a fine di prevenzione incendi ed evacuazione luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato che devono essere “adeguate a natura di attività, dimensioni azienda od unità produttiva, numero persone presenti”. Datore di lavoro organizza direttamente (Aziende agricole e zootecnicheed aziende artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori, aziende della pesca fino a 20 lavoratori, altre aziende fino a 200 lavoratori; escluse centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende minerarie, aziende di esplosivi, strutture di ricovero e cura pubbliche e private) od incarica persone esterne “costituite anche presso Associazioni datori di lavoro” il servizio di prevenzione e protezione all’interno di unità produttiva. Addetti responsabili debbono:
- possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro: almeno diploma di istruzione secondaria superiore con attestato di frequenza a specifico corso di formazione in materia di natura rischi presenti in luogo di lavoro e prevenzione e protezione dei rischi (anche di natura ergonomica e stress correlato). Se non in possesso di idoneo titolo di studio dimostrano di avere svolto funzioni di responsabile servizi di prevenzione professionalmente o alle dipendenze di datore di lavoroalmeno da 6 mesi alla data del 13/8/2003 previo svolgimento dei corsi di cui sopra. Corsi organizzati da Regione, Università, IPSEMA, INAIL, Corpo Vigili del Fuoco, Associazioni sindacali, datori di lavoro e lavoratori. Esonerati dal frequentare corso solo soggetti in possesso di determinati tipi di laurea. Responsabili ed addetti ai servizi di prevenzione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento fissati da accordo Stato Regioni competenze acquisite a seguito attività di formazione registrate nel libretto formativo del cittadino
- essere in numero sufficiente rispetto a caratteristiche azienda
- disporre di mezzi e tempo adeguati ad adempiere a compiti assegnati
- non “subire pregiudizio a causa di attività svolta”
Servizio prevenzione e protezione provvede a:
- individuare fattori di rischio e misure di sicurezza e salubrità ambienti di lavoro
- elaborare misure preventive e protettive e sistemi di controllo di tali misure
- elaborare procedure di sicurezza per varie attività aziendali
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipare a consultazioni in materia di tutela salute e sicurezza sul lavoro
- fornire a lavoratori informazioni circa rischi attività svolta
- mantenere segreto in merito a processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Datore di lavoro può svolgere direttamente compiti servizio di prevenzione e protezione rischi primo soccorso, prevenzione incendi, evacuazione, comunicandolo a rappresentante lavoratori per sicurezza, purché frequentato corso di 16-48 ore circa natura dei rischi presenti su luogo di lavoro, nonché corsi di aggiornamento.
Datore di lavoro è tenuto ad attuare misure indicate dal medico e se queste prevedono non idoneità della mansione assegnata, trasferisce lavoratore ad altra mansione “garantendo trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Nel luogo di lavoro adottate: misure per prevenire incendi, limitarne conseguenze qualora verificatesi; misure precauzionali di esercizio; metodi di controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio; criteri di gestione delle emergenze; idonei requisiti del personale addetto a servizio prevenzione e protezione antincendio. Al fine di migliorare livello di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, istituito presso Comando Vigili del Fuoco, Nuclei specialistici per assistenza ad aziende
- in caso di lavori in appalto o subappalto munire lavoratori di tessera di riconoscimento, contenente fotografia, generalità lavoratore e datore di lavoro
- in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno di azienda o singola unità produttiva azienda, avendo disponibilità dei luoghi dove effettuato appalto o lavoro autonomo:
- verificare idoneità tecnico professionale di tali soggetti in relazione a lavori, servizi, forniture da affidare in appalto o mediante contratto di opera o somministrazione tramite acquisizione certificato di iscrizione a Camera di Commercio
- fornire a tali soggetti informazioni su rischi specifici esistenti in ambiente in cui debbono operare e misure di prevenzione ad emergenze adottate in relazione a propria attività
- cooperare con subappaltatori nell’attuazione misure di prevenzione e protezione sul lavoro per attività oggetto di appalto
- coordinare interventi di protezione e prevenzione rischi in cui esposti lavoratori, anche per eliminare rischi di interferenze tra lavori diverse imprese coinvolte, tramite elaborazione unico documento valutazione rischi da allegare a contratto di appalto (Documento da adeguare in funzione evoluzione lavori, servizi, forniture). Documento non necessario per servizi di natura intellettuale, fornitura di materiali ed attrezzature, lavori di durata inferiore a 2 giorni “che non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, esplosivi”
- rispondere in solido con appaltatore “per tutti i danni per i quali lavoratore dipendente di appaltatore o subappaltatore non risulta indennizzato da INAIL o IPSEMA, salvo danni causati da rischi specifici attività impresa appaltatrice”
- indicare, a pena di nullità, nei contratti di appalto e subappalto, costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Tali costi mai oggetto di ribasso). A tali dati può accedere rappresentante lavoratori per sicurezza
- valutare, in caso di gare di appalto, che “valore economico offerta sia adeguata e sufficiente rispetto a costo del lavoro e costo relativo a sicurezza rispetto ad entità e caratteristiche di lavori, servizi, forniture”. Per costo di lavoro tenere presente tabella Ministero e contratto collettivo settore merceologico attinente
- verificare che personale di ditta appaltatrice sia munito di tessere di riconoscimento, munita di fotografia, generalità di lavoratore e datore di lavoro
- accertare, in caso di gare di appalto od accesso a determinate agevolazioni, possesso di adeguate conoscenze circa lavoro oggetto di appalto
- convocare riunioni periodiche (Almeno 1 volta all’anno) in azienda con oltre 15
lavoratori, dove partecipano datore di lavoro, responsabile servizio di prevenzione rischi, medico, rappresentante lavoratori per: sicurezza per esaminare documenti valutazione rischi; andamento infortuni e malattie professionali e sorveglianza sanitaria; criteri di scelta caratteristiche tecniche ed efficacia dispositivi di protezione individuale; programmi di formazione ed informazione dirigenti e lavoratori a fini di sicurezza e protezione salute; codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi di infortuni e malattie professionali, nonché migliorare sicurezza complessiva. Riunione attuata in caso di significative variazioni alle condizioni di esposizione di rischio (v. introduzione nuove tecnologie). Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori rappresentante lavoratori per sicurezza può chiedere convocazione riunione. A conclusione di riunione redatto verbale disposizione dei partecipanti
- aggiornare misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi con riflessi su salute e sicurezza sul lavoro
- comunicare per via telematica a INAIL e ISPEMA, nominativo rappresentante lavoratori per sicurezza
- vigilare affinché lavoratori non adibiti a mansione specifica senza prescritto giudizio di idoneità
- fornire a servizio prevenzione e medico competente informazioni in merito a: natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione misure preventive e protettive, descrizione impianti e processi produttivi, dati su infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati da organi vigilanza
- eseguire interventi strutturali e di manutenzione di locali, impianti, attrezzature ai fini sicurezza sul lavoro.
Preposto indicato da datore di lavoro ha il compito di:
- vigilare su osservanza da parte singoli lavoratori di obblighi di legge e disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uso mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione, informando superiori “in caso di persistenza della inosservanza”
- verificare che solo lavoratori idoneamente istruiti accedano a zone a rischio
- chiedere osservanza di misure per controllo situazioni a rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato, inevitabile, abbandonino posto di lavoro e zona pericolosa
- informare lavoratori circa rischio di pericolo grave ed immediato a cui sono esposti e disposizioni prese in materia di protezione
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere attività in situazione in cui persiste pericolo grave ed immediato
- segnalare subito a datore di lavoro o dirigente deficienze mezzi di lavoro e dispositivi di produzione individuale od ogni altra situazione di pericolo verificatasi durante lavoro
- frequentare appositi corsi di formazione.
Lavoratori debbono:
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro
- contribuire ad adempimento obblighi previsti per tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- osservare disposizioni ed istruzioni impartite da datore di lavoro ai fini di protezione collettiva ed individuale
- utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza
- utilizzare in modo adeguato dispositivi di protezione forniti
- segnalare subito a datore di lavoro deficienze di mezzi e dispositivi, nonché ogni altra condizione di pericolo di cui venuti a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza ad eliminare o ridurre tale pericolo, dandone comunicazione a rappresentante lavoratori per sicurezza
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo
- non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza o che possono compromettere propria sicurezza o quella di altri lavoratori
- partecipare a programmi di formazione ed addestramento organizzati da datore di lavoro
- sottoporsi a controlli sanitari previsti da legge o dispositivi da medico
- in caso di lavori in appalto o subappalto, esporre tessera di riconoscimento contenente fotografia, generalità di lavoratore e datore di lavoro.
Rappresentante lavoratori per sicurezza deve:
- accedere a luoghi di lavoro in cui si svolgono operazioni
- essere consultato preventivamente in merito a: valutazione rischi; individuazione, programmazione, realizzazione e verifica di prevenzione
- essere consultato nella designazione di responsabile ed addetti al servizio di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione luoghi di lavoro, medico
- essere consultato in merito ad organizzazione formazione dei lavoratori
- ricevere informazioni e documentazione aziendale inerente a valutazione dei rischi e misure di prevenzione
- ricevere informazioni provenienti da servizi di vigilanza
- ricevere formazione adeguata, comunque non inferiore a quella del lavoratore, soprattutto in materia di salute e sicurezza circa rischi specifici esistenti in luoghi dove esercitata attività (Almeno 64 oreda effettuarsi entro 3 mesi da data di designazione e 8 ore di aggiornamento annuale)
- promuovere, elaborare, individuare ed attuare misure di prevenzione idonee a tutelare salute ed integrità fisica dei lavoratori
- fornire osservazioni in occasione di verifiche effettuate da Autorità competenti
- partecipare a riunioni periodiche indette da datore di lavoro su prevenzione rischi
- formulare proposte in materia di prevenzione rischi
- avvertire responsabile aziendale circa rischi individuati
- ricorrere ad Autorità competenti se ritiene misure adottate da datore di lavoro “non idonee a garantire sicurezza e salute durante lavoro”
- disporre di tempo, mezzi e spazi necessari per svolgere incarico senza perdita di retribuzione, né “subire pregiudizio alcuno a causa svolgimento della propria attività”
- ricevere copia documento valutazione dei rischi
- impegnarsi a mantenere segreto “in ordine ai processi lavoratori di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.
Esercizio funzioni di rappresentante lavoratori per sicurezza è incompatibile con nomina di responsabile o addetto al servizio di protezione e prevenzione e con altre funzioni sindacali.
Organismi paritetici costituiti a livello territoriale per iniziativa di 1 o più Associazioni da datore di lavoro, al fine di:
- programmare attività formative, elaborazione e raccolta delle buoni prassi a fine di prevenzione rischi
- sviluppare azioni inerenti salute e sicurezza sul lavoro
- assistere imprese nell’attuazione adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- essere sede di riferimento in merito a controversie sorte su applicazione diritti di rappresentanza formazione ed informazione
- supportare imprese nell’individuare soluzioni tecniche ed organizzative atte a garantire miglioramenti tutela di salute e sicurezza sul lavoro
- promuovere attività di formazione anche tramite impiego di Fondi interprofessionali
- rilasciare, su richiesta di imprese, attestati di svolgimento attività e servizi a supporto imprese (v. asseverazione efficacia modelli di organizzazione e gestione della sicurezza), anche mediante sopralluoghi svolti da persona competente
- istituire specifiche Commissioni paritetiche tecnicamente competenti
- inviare al Comitato regionale di coordinamento ed al Fondo relazione annuale su attività svolta
- comunicare ad aziende ed organi vigilanza nominativi rappresentanti dei lavoratori per sicurezza territoriale
- comunicare ad INAIL nominativi imprese aderenti al sistema di Organismi paritetici e nominativi rappresentanti dei lavoratori per sicurezza territoriale.
Progettisti dei luoghi di lavoro debbono:
- rispettare principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento di scelte tecniche e progettuali
- scegliere attrezzature e dispositivi di protezione rispondenti a disposizioni di legge.
Fabbricanti e fornitori debbono:
- non produrre, vendere, noleggiare o concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti a norme su salute e sicurezza sul lavoro
- in caso di locazione finanziaria, accompagnare bene fornito con documentazione attestante conformità
Installatori impianti ed attrezzature di lavoro debbono attenersi a norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad istruzioni fornite dai fabbricanti
Medico competente deve:
- collaborare con datore di lavoro a valutazione rischi, anche ai fini della sorveglianza sanitaria predisposizione misure per tutela salute ed integrità psico-fisica dei lavoratori, attività di formazione ed informazione dei lavoratori, organizzazione servizio di primo soccorso tenendo conto tipo di lavorazione e modalità di lavoro,a attuazione programmi volontari di “promozione della salute”
- programmare ed effettuare sorveglianza sanitaria, definendo protocolli sanitari in base a rischi specifici ed indirizzi scientifici più avanzati. Sorveglianza da attuarsi nei casi previsti da normativa vigenti o se richiesta da lavoratore, comprende:
- visita medica preventiva volta ad accertare assenza di controindicazioni al lavoro cui lavoratore destinato
- visita medica periodica (Almeno 1 volta/anno) per controllare stato di salute di lavoratore esprimendo parere su idoneità di questo a mansione assegnata
- visita medica, su richiesta di lavoratore accettata da medico, in base a rischi professionali o condizioni di salute di questo suscettibili di peggioramento
- visita medica in occasione cambio di mansione, al fine di verificare idoneità lavoratore a nuova mansione assegnata
- visita medica a cessazione del rapporto
- visita medica preventiva in fase di preassunzione
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenze per motivi di salute di oltre 60 giorni continuativi per verificarne idoneità a mansione
Escluse visite mediche per accertare stati di gravidanza
In caso di aziende con più unità produttive, nominati più medici competenti e medico coordinatore.
Attività di medico svolta secondo principi di medicina del lavoro e codice etico ICOH. Medico può essere dipendente o collaboratore di struttura esterna (pubblica o privata) convenzionata con imprenditore, o libero professionista, o dipendente del datore di lavoro. Esclusi dipendenti di struttura pubblica che svolgono attività di vigilanza. Datore di lavoro garantisce autonomia al medico competente e lo mette in condizioni di svolgere i suoi compiti.
Visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono esami clinici e biologici, indagini diagnostiche, comprese quelle atte a verificare “condizioni di alcool dipendenza ed assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Medico può avvalersi per accertamenti diagnostici di collaborazione dei medici specialistici scelti in accordo con datore di lavoro. Esiti della visita medica allegati a cartella sanitaria del lavoratore o di rischio.
Medico, a seguito di visita medica, esprime per scritto giudizio di idoneità, o idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o non idoneità permanente del lavorazione in relazione a mansione specifica. Documento consegnato a lavoratore e datore di lavoro. Contro giudizio espresso dal medico ammesso ricorso entro 30 giorni da comunicazione ad Organo di vigilanza, territorialmente competente, che dispone conferma o modifica o revoca del giudizio stesso
Entro 31 Marzo successivo, medico competente invia ad ASL “dati aggregati sanitari e di rischio del lavoratori (Modello pubblicato su G.U. 180/09). Regioni trasmettono dati aggregati ASL ad ISPEM
- istituisce, aggiorna, custodisce cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore presso luogo precluso ad altri soggetti
- consegnare a datore di lavoro, al momento di cessazione incarico, documentazione sanitaria in suo possesso, impegnandosi a mantenere segreto professionale
- consegnare al lavoratore, al momento cessazione rapporto di lavoro, copia cartella sanitaria e di rischio, impegnando datore di lavoro a conservare originale per almeno 10 anni
- fornire informazioni ai lavoratori e rappresentanti lavoratori per sicurezza su significato di sorveglianza sanitaria a cui sottoposti (Nel caso di esposizione ad agenti con effetti di lungo termine, su necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo cessazione attività)
- informare ogni lavoratore risultati di sorveglianza sanitaria, rilasciando, su richiesta di questo, copia della documentazione sanitaria
- comunicare per iscritto a datore di lavoro, responsabile servizio prevenzione, rappresentante lavoratori per sicurezza risultati in forma anonima della sorveglianza sanitaria effettuata ai fini attuazione misure per tutela salute dei lavoratori
- visitare ambienti di lavoro almeno 1 volta/anno (Diversa periodicità stabilita in base a valutazione dei rischi comunicata a datore di lavoro ed annotata su documento valutazione dei rischi)
- partecipare a programmi di controllo di esposizione dei lavoratori, ottenendo subito risultati ai fini valutazione rischio di sorveglianza sanitaria
- comunicare possesso dei titoli e requisiti a Ministero Salute. Medico competente deve “possedere specializzazione o docenza in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori o specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale o essere iscritto in Elenco medici competenti presso Ministero Salute e frequentare percorsi formativi universitari e partecipare al programma triennale di educazione continua in medicina (Almeno 70% dei crediti conseguiti in “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”).
Imprese appaltatrici e lavoratori autonomi debbono:
- a) effettuare percorsi formativi mirati per far acquisire a propria manodopera adeguate conoscenze su lavori da eseguire in appalto e tipologia di lavoro flessibile.
Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo od informatico. Trasmissione di documenti od informazioni ad Enti od Amministrazioni pubbliche effettuate anche tramite sistemi informatizzati secondo “modalità indicati dalle strutture riceventi”
Entità aiuto:
Costituito presso INAIL un “Fondo di sostegno a piccole e medie imprese, rappresentanti lavoratori per sicurezza territoriale, Organismi paritetici” per sostenere quelle realtà prive di sistemi di rappresentanza dei lavoratori o paritetici attraverso:
- finanziamento (Almeno 50% risorse del Fondo) attività “delle rappresentanze dei lavoratori per sicurezza territoriale, anche con riferimento alla formazione”
- finanziamenti formazione datori di lavoro di piccole e medie imprese, piccoli imprenditori ai sensi art. 2083 Codice Civile, lavoratori stagionali del settore agricolo, lavoratori autonomi
- sostegno attività di Organismi paritetici
Fondo finanziato con contributo di aziende in misura pari a 2 ore lavorative annue per lavoratore occupato presso azienda, calcolato in base a retribuzione media giornaliera per industria e convenzionale per agricoltori fissata da INAIL per giornata di 8 ore lavorative
Tariffe per partecipazione ad attività di formazione lavoratori e rappresentanti lavoratori valide a partire da 30/3/2012 per attività di formazione ed addestramento svolta in sedi diverse da quelle di Corpo Nazionale Vigili del Fuoco: 147 €/ora teorica; 95 €/ora pratica; 52€/ora per personale non docente di supporto + spese di missione. In caso di attività formativa svolta presso sedi di Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, con moduli di 4 ore e minimo di 15 partecipanti costo di 125 €/partecipante. Per rilascio di attestato di idoneità 58 €/partecipante a corso
Sanzioni:
Datore di lavoro che non effettua valutazione rischi ed elaborazione relativo documento, o non nomina responsabile servizio di prevenzione e protezione, o non frequenta corsi di formazione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €.
Datore di lavoro di centrali termoelettriche, aziende con esplosivi, industrie estrattive, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori, aziende che espongono lavoratori a rischi biologici o cancerogeni o bonifica amianto, presenza di più imprese in cantiere di lavoro con oltre 200 uomini/giorno che non effettua valutazione rischio ed elabora relativo documento: arresto da 4 a 8 mesi
Datore di lavoro che adotta documento senza preventiva valutazione dei rischi: multa da 2.000 a 4.000 €.
Datore di lavoro che non consegna a rappresentante lavoratori per sicurezza documento valutazione rischi, non fornisce ad imprese appaltatrici idonee informazioni su rischi specifici attività, non designa lavoratori incaricati di gestire emergenze, od organizza primi soccorsi: arresto da 2 a 4 mesi o multa da 750 a 4.000 €
Datore di lavoro che non verifica idoneità professionale di ditte appaltatrici: arresto da 2 a 4 mesi o multa da 1.000 a 4.800 €.
Datore di lavoro che affida lavori senza tenere conto capacità del lavoratore, o consente a lavoratore non adeguatamente preparati di entrare in zone a rischio, o non fa osservare a lavoratori rispetto norme su sicurezza, o non prende idonee misure per evitare che misure tecniche adottate possono causare rischio per salute popolazione o ambiente, o non informa o forma lavoratori circa rischi per salute e sicurezza connessi ad attività svolta, o non forma rappresentante lavoratori per sicurezza, o lavoratori incaricati di gestire emergenza, o non prende provvedimenti affinché lavoratori in caso di emergenza possono subito cessare attività e mettersi al sicuro: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €.
Datore di lavoro che non nomina medico competente o non fornisce ai lavoratori dispositivi di protezione individuale idonei, o non aggiorna misure di prevenzione e protezione, o non coopera con impresa appaltatrice nell’adozione misure di prevenzione e protezione: arresto da 2 a 4 mesi o multa da 1.500 a 6.000 €.
Datore di lavoro che non invia lavoratori a visita medica o non consente a rappresentante lavoratori per sicurezza di verificare misure di sicurezza prese, o non consente consultazione in azienda documento valutazione rischi, o non consulta rappresentante lavoratori per sicurezza, o non comunica riunione periodica nei casi previsti: multa da 2.000 a 4.000 €.
Datore di lavoro che non custodisce documento valutazione rischi in unità produttiva o nel corso di riunione periodica non sottopone a partecipanti documento ed analisi situazione rischi aziendali o esegue visite mediche in casi non dovuti: multa da 2.000 a 6.000 €.
Datore di lavoro che non comunica dati su infortuni sul lavoro con assenze di oltre 3 giorni, o non vigila affinché lavoratori siano adibiti a mansioni assegnate senza prescritto giudizio di idoneità, o non fornisce a medico e servizio prevenzione informazioni su natura rischi e provvedimenti adottati: multa da 1.000 a 4.500 €.
Datore di lavoro che non comunica subito a medico cessazione rapporto di lavoro o infortuni con assenza di lavoro di 1 giorno, o non consegna al lavoratore a cessazione rapporto cartella sanitaria, o non redige verbale a conclusione riunione periodica: multa da 500 a 1.800 €.
Datore di lavoro che non accerta presenza tessera di riconoscimento personale ditta appaltatrice: multa da 100 a 500 €/lavoratore
Datore di lavoro che non comunica nominativi rappresentanti lavoratori per sicurezza: multa da 50 a 300 €. Datore di lavoro che non chiede al medico di rispettare obblighi di competenza o non provvede a fornire adeguata formazione a personale incaricato della sicurezza, sanzioni raddoppiate se violazione riguarda oltre 5 lavoratori (sanzioni triplicate se riguardano oltre 10 lavoratori).
Preposto che non vigila su osservanza obblighi di legge su sicurezza da parte lavoratore, o non fa rispettare misure di abbandono rapido posto di lavoro in caso di rischio, od impone a lavoratore di riprendere lavoro in caso di pericolo, o non segnala subito a datore di lavoro deficienze rilevate nei mezzi o dispositivi di protezione: arresto fino a 2 mesi o multa da 400 a 1.200 €.
Preposto che non verifica accesso a zone pericolose solo a lavoratori informati, o non informa subito lavoratori circa rischio di pericolo grave, o non frequenta corsi obbligatori: arresto fino ad 1 mese o multa da 200 a 800 €.
Progettisti che violano disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: arresto fino a 6 mesi o multa da 1.500 a 6.000 €.
Fabbricanti o fornitori di attrezzature di lavoro e disposizioni di protezione individuale che violano disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 €
Installatori e montatori di impianti ed attrezzature che violano disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o istruzioni fornite da fabbricante: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €.
Medico competente che non consegna a datore di lavoro od a lavoratore a cessazione incarico documentazione sanitaria in suo possesso: arresto fino a 1 mese p multa da 200 a 800 €.
Medico competente che non effettua sorveglianza sanitaria, o non aggiorna e custodisce cartella sanitaria di lavoratore, o non fornisce a lavoratori informazioni su sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 €.
Medico competente che non collabora nella valutazione dei rischi, o non visita ambiente di lavoro almeno 1 volta anno: arresto fino a 3 mesi o multa da 400 a 1.600 €.
Medico competente che non informa lavoratore circa risultati di sorveglianza sanitaria cui sottoposti, o non comunica tali risultati raggruppati a rappresentante lavoratori per sicurezza: multa da 600 a 2.000 €.
Medico competente che non invia ad ASL informazioni aggiornate su rischio lavoratori, o esegue visite mediche non dovute, o non inserisce risultati visite mediche in cartella sanitaria: multa da 1.000 a 4.000 €.
Lavoratore che non osserva istruzioni impartite da datore di lavoro, o non utilizza correttamente attrezzature e sostanze pericolose o dispositivi di protezione, o non ne segnala subito deficienze, o rimuove senza autorizzazione dispositivi di sicurezza, o compie operazioni di propria iniziativa che compromette sicurezza di lavoratore, o non partecipa a programmi di formazione, o non si sottopone a controlli sanitari prescritti; arresto fino ad 1 mese o multa da 200 a 600 €.
Lavoratori di ditte in appalto che non espongono tesserino di riconoscimento: multa da 50 a 300 €.
Componenti imprese familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti che:
- utilizzano attrezzature di lavoro in modo conforme o non si muniscono di dispositivi di protezione individuale: arresto fino ad 1 mese o multa da 200 a 600 €
- qualora svolti lavori in appalto non si munisce ed esibisce tessera di riconoscimento: multa da 50 a 300 €
In caso di azione penale per delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose dovute ad infrazioni a norme di sicurezza del lavoro: INAIL ed IPSEMA possono costituirsi come parte civile, mentre associazioni sindacali ed associazioni familiari delle vittime possono “esercitare diritti della persona offesa”