GARANTE INFANZIA ED ADOLESCENZA

GARANTE INFANZIA ED ADOLESCENZA (L.R. 18/02)  (giovan16)

Soggetti interessati:

Enti ed Istituzioni, genitori

Iter procedurale:

Istituita la figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza con il compito di:

a)       promuovere in collaborazione con Enti ed Istituzioni, che si occupano di minori, di “iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza”, al fine di riconoscere i bambini come soggetti titolari di diritti;

b)       promuovere, in collaborazione con Servizio Servizi Sociali, iniziative per celebrare giornata per i diritti dell’infanzia ed adolescenza;

c)       promuovere e sostenere forme di partecipazione di bambini “alla vita delle Comunità locali”;

d)       vigilare, in collaborazione con operatori preposti, in merito ad applicazione nelle Marche della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e della Carta Europea  diritti del fanciullo;

e)       accogliere segnalazioni in merito violazioni dei diritti dei minori, sollecitando Organismi competenti ad “adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela”;

f)        intervenire nei procedimenti amministrativi di Regione ed Enti locali “ove sussistono fattori di rischio o di danno per le persone di minore età”;

g)       realizzare servizi di informazione destinati ad infanzia ed adolescenza, vigilando con comunicazione televisiva, a mezzo stampa, audiovisiva e telematica affinchè tutelati bambini sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione della infanzia stessa nonché segnalando ad Autorità per la Garanzia di Comunicazione trasgressioni commesse al codice  di autoregolamentazione RAI;

h)       promuovere, in collaborazione con Enti locali, iniziative per prevenzione e trattamento abuso dell’infanzia ed adolescenza in materia  di sfruttamento della pornografia, prostituzione, turismo sessuale in danno dei minori;

i)         fornire sostegno tecnico e legale ad operatori servizi sociali, proponendo a Giunta di svolgere specifiche attività di formazione, istituire elenco a cui può attingere Giudice per nominare tutori o curatori, assicurando a questi adeguata consulenza;

j)         verificare condizioni ed interventi volti ad accoglienza ed inserimento del minore straniero non accompagnato;

k)       collaborare ad attività di raccolta ed elaborazione dati su condizione infanzia ed adolescenza in ambito regionale;

l)         formulare proposte e/o esprimere pareri su atti normativi relativi ad infanzia, adolescenza, famiglia di competenza Regione, Province, Comuni.

Per svolgere tali compiti Garante può:

1)       stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per svolgimento di specifiche attività;

2)       stabilire accordi con ordini professionali ed Organismi che si occupano di infanzia ed adolescenza;

3)       intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con Organismi pubblici e privati;

4)       attivare azioni di collegamento con Amministrazioni impegnate sul territorio regionale a tutelare infanzia ed adolescenza ed Autorità giudiziaria;

5)       promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza di Enti locali a tutela dei minori.

Garante nominato da Consiglio Regionale tra persone di età inferiore a 65 anni, laureate e con esperienza almeno 10 anni (Se in possesso diploma esperienza di almeno 15 anni) nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie. Sono incompatibili con le funzioni di Garante: membri del Parlamento; Ministri; Consiglieri ed Assessori regionali, provinciali, comunali; Direttori generali ASL e delle Aziende ospedaliere; coordinatori rete servizi degli Ambiti Territoriali; amministratori di Enti pubblici o di Aziende a partecipazione pubblica; amministratori di aziende che ricevono contributi da Regione; attività lavorativa compresa quella professionale.

Incarico ha durata di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta.

Ufficio del Garante ha sede presso Giunta Regionale ed invia entro 31 Marzo a Presidente Consiglio Regionale relazione annuale su attività svolta “corredata da osservazioni e suggerimenti”. Relazione pubblicata su BUR, organi di stampa, emittenti radiotelevisive. Consiglio discute relazione ed invita Giunta ed altri Organismi competenti “ad adottare le ulteriori misure necessarie”

Consiglio organizza ogni 3 anni Conferenza regionale su infanzia ed adolescenza in collaborazione con Garante, Servizio Servizi Sociali, Enti locali e tutti quei soggetti interessati a tali tematiche.

Entità aiuto:

Garante percepisce indennità pari a quella di Difensore Civico + rimborso spese e trattamento di missione.

 

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