FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE (Reg. 247/16, 248/16; Legge 189/12; D.M. 12/6/13, 30/7/13) (ortofr33)
Soggetti interessati:
Soggetti riconosciuti come titolari gestione programma “Frutta e verdura nelle scuole” sono: Istituti scolastici; Autorità scolastiche; fornitori e/o distributori dei prodotti; Organizzazioni che agiscono in nome e per conto di 1 o più Istituti scolastici; qualsiasi Organismo pubblico o privato che gestisce distribuzione di frutta e verdura ad allievi di Istituti scolastici.
Beneficiari programma “Frutta e verdura nelle scuole” sono: allievi che frequentano regolarmente Istituto scolastico gestito o riconosciuto da Ministero Pubblica Istruzione, a cui viene distribuita frutta, verdura, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da questi derivati.
Iter procedurale:
Stato membro istituisce programma “Frutta e verdura nelle scuole” per il periodo 01/08/2016 – 31/07/2017:
- individuando prodotti ammessi a beneficio;
- individuando Autorità competente per gestione del programma (per Italia è AGEA)
- definendo strategia da inviare a Commissione entro 31 Gennaio (in caso di modifiche apportate a strategia, queste inviate a Commissione entro 31 Gennaio anno successivo) comprendente:
- livello territoriale ed amministrativo a cui applicare programma “Frutta e verdure nelle scuole” (Per Italia: Regione)
- durata della strategia (anche più di 1 anno scolastico)
- informazioni sul livello di consumo di tali prodotti
- individuazione referente unico per comunicare con Commissione Europea (per Italia: MIPAAF)
- obiettivi operativi perseguiti e da raggiungere
- disposizioni attuate per garantire valore aggiunto del programma, in caso di ampliamento scuola esistente o sua maggiore efficacia grazie a fondi UE
- bilancio di previsione o percentuale di bilancio stimata per principali elementi del programma
- gruppi bersaglio
- elenco prodotti forniti dal programma
- obiettivi e contenuto delle eventuali misure di accompagnamento atte a sostenere distribuzione dei prodotti indirizzate anche a genitori ed insegnanti
- descrizione coinvolgimento delle parti interessate
- informazioni su distribuzione dei prodotti e procedure di selezione dei fornitori
- disposizioni adottate per pubblicizzare aiuto UE
- strutture e modalità di controllo e valutazione del programma;
4. definendo modalità di riconoscimento dei soggetti richiedenti, subordinatamente a loro impegno a:
- garantire che prodotti oggetto di aiuto UE messi a disposizione per consumo ad allievi che frequentano Istituti scolastici
- utilizzare aiuto relativo a controllo, valutazione, pubblicità, misure di accompagnamento in conformità agli obiettivi del programma
- rimborsare aiuti indebitamente percepiti per quantitativi corrispondenti, se accertato che prodotti non distribuiti agli allievi, o distribuiti prodotti non ammessi a beneficio
- rimborsare aiuti indebitamente percepiti per misure di accompagnamento, se accertato che non eseguite correttamente
- consentire qualsiasi controllo di tipo amministrativo da parte di Stato membro (in particolare verifica di contabilità ed ispezioni fisiche)
- mettere a disposizione di Autorità competente documentazione inerente ad attività svolta
- tenere registro con nomi ed indirizzi di Istituti/Autorità scolastiche, a cui forniti prodotti, nonché nominativi e quantità dei prodotti loro venduti o distribuiti
- in caso di misure di accompagnamento, attuare tali misure anche presso scuole non richiedenti, o prevedere anche distribuzione dei prodotti
Stato membro presenta a Commissione entro 31 Gennaio domanda di aiuto per anno scolastico successivo, evidenziando: entità di aiuto assegnato da UE; importo richiesto, qualora non si intende utilizzare intero importo assegnato, o intenzione di utilizzare una quota maggiore di quella assegnata, con relativo importo supplementare richiesto, se non disponibile un finanziamento specifico; importo totale richiesto.
Stato membro definisce forma, contenuto, frequenza delle domande di aiuto presentate dai richiedenti riconosciuti per fornitura e distribuzione di frutta e verdura in Istituti scolastici.
Soggetti riconosciuti inviano domanda di aiuto a Regione entro ultimo giorno del 3° mese successivo a fine periodo di riferimento, specificando:
- quantitativi dei prodotti distribuiti
- nome ed indirizzo di Istituti o Autorità scolastiche a cui distribuiti suddetti quantitativi
- numero di alunni che frequentano regolarmente Istituti scolastici, aventi diritto a ricevere frutta e verdura nel periodo coperto da domanda di aiuto
- durata di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole (non oltre 5 mesi/anno)
- importi oggetto richiesta di aiuto, attestati tramite documenti giustificativi idonei (recanti prezzo dei prodotti, o dei materiali, o dei servizi forniti), corredati da ricevute o prove di avvenuto pagamento. Nel caso domande di aiuto per controllo, valutazione, pubblicità, misure di accompagnamento: documenti giustificativi debbono contenere ripartizione finanziaria per attività, con relativi costi dettagliati
- modalità di controllo e valutazione di azioni pubblicità e Misure di accompagnamento
MI.P.A.A.F. è tenuto ad effettuare in ogni anno scolastico:
- controllo di tipo amministrativo su tutte le domande di aiuto presentate per accertare attuazione ed efficacia delle azioni svolte, tramite verifica dei documenti giustificativi inerenti fornitura e distribuzione dei prodotti (nel caso di aiuti per controllo, valutazione, pubblicità e misure di accompagnamento, verifica riguarda consegna del materiale/prestazione dei servizi e veridicità di spesa dichiarata)
- controlli in loco su almeno 5% di aiuto e 5% dei richiedenti (comunque almeno 5), selezionati tra quanti si occupano della fornitura e distribuzione dei prodotti, in base ad un’analisi del rischio, che tiene conto di: aree geografiche; carattere ricorrente di errori; esito controlli svolti in passato; importo di aiuto richiesto; tipo di richiedente; tipo misure di accompagnamento. Controlli effettuati con preavviso (purchè questo non comprometta esito del controllo stesso) riguardano: registro alunni; documentazione finanziaria (fatture di acquisto e vendita, bolle di accompagnamento, estratti bancari); uso conforme dei prodotti nei 12 mesi precedenti.
A conclusione del controllo redatta una relazione in cui riportare: strategia di programma applicata, periodo interessato; domande di aiuto controllate; quantitativi di prodotti; Istituti scolastici partecipanti; stima numero bambini per cui versato aiuto ed importi corrispondenti; responsabili presenti al controllo, documenti verificati; natura dei controlli eseguiti; osservazioni e risultati.
MIPAAF notifica a Commissione risultati attività di controllo, con relativa relazione di valutazione entro 30 Novembre successivo a conclusione anno scolastico.
Liquidazione del contributo, entro 3 mesi da invio domanda di aiuto, avviene solo a seguito di:
- presentazione di ricevuta inerente quantità di prodotti forniti e distribuiti
- relazione di controllo redatta da Autorità competente, attestante sussistenza delle condizioni necessarie per procedere al pagamento
- presentazione prova inerente il pagamento dei quantitativi di prodotti forniti e distribuiti
- in caso di controllo, valutazione, pubblicità, misure di accompagnamento: consegna del materiale o prestazione dei suddetti servizi; invio dei relativi documenti giustificativi ad Autorità competente.
MI.P.A.A.F. è tenuto ad informare pubblico che programma “Frutta e verdura nelle scuole” è sovvenzionato da Comunità Europea, attraverso esposizione di manifesto “Programma di Unione Europea distribuzione Frutta nelle scuole”, contenente emblema UE e dicitura “Il nostro .. (tipo di Istituto scolastico), partecipa al programma di Unione Europea di distribuzione “Frutta e verdura nelle scuole” con il sostegno finanziario dell’Unione Europea”. Manifesto affisso “ad entrata principale di Istituto scolastico partecipante in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile”. Ammesso utilizzo, fino ad esaurimento delle scorte, di manifesti ed altri strumenti pubblicitari stampati entro 26/02/2016.
Se Stato membro non vuole usare manifesto, deve evidenziare nella strategia “in che modo intende informare il pubblico circa contributo UE al programma” (comunque siti web od altri mezzi di comunicazione debbono sempre recare emblema UE e menzione del sostegno finanziario UE al “Programma frutta e verdura nelle scuole”, garantendo stessa visibilità accordata a contributi di altri Organismi pubblici e privati).
Strumenti e materiali didattici usati nelle misure di accompagnamento debbono recare emblema UE, dicitura “Programma frutta e verdura nelle scuole”, menzione circa sostegno finanziario UE.
Stati membri inviano a Commissione Europea:
- relazione su stato di attuazione del programma “Frutta e verdura nelle scuole”, evidenziando importi riconosciuti ed eventuali importi da disimpegnare a valere su Fondo di rotazione
- entro31 Gennaio eventuali modifiche a strategia;
- entro29/02/2017 relazione su esito programma del quinquennio precedente, mentre per periodi successivi valutazione sul programma inviato ogni 5 anni.
Commissione Europea pubblica strategia degli Stati membri ed esito della loro attività di controllo e valutazione.
Legge 189/12 consente a Regioni di adottare provvedimenti volti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni, mediante installazione di appositi distributori automatici in Istituti scolastici.
Entità aiuto:
Commissione Europea stanziato 150.000.000 €/anno per programma “Frutta e verdura nelle scuole”, ripartiti tra Stati membri in base a numero di bambini presenti di 6-10 anni (ad Italia assegnati 16.719.794€), con possibile revisione di importi ogni 3 anni. Quota definitiva assegnata da UE a Stato membro entro 31 Marzo
Fondi assegnati a Stati membri che non hanno notificato domanda di aiuto nei termini, o li hanno chiesti solo in parte, sono ripartiti tra altri Stati membri che hanno manifestato intenzione di utilizzare una quota maggiore dei fondi UE assegnati, limitatamente a quota effettiva di utilizzo di risorse UE da parte del suddetto Stato membro nell’ultimo anno scolastico (livello calcolato in base a dichiarazioni di spese inviate entro 15 Ottobre). Aiuto supplementare concedibile è pari a:
- 0, se percentuale di utilizzo di assegnazione definitiva UE inferiore a 50%
- 50% di richiesta, se percentuale di utilizzo di assegnazione definitiva UE compresa tra 50% e 75%
- 100% di richiesta se percentuale di utilizzo di assegnazione definitiva UE superiore a 75%
Nessun limite applicato nei primi 2 anni scolastici di attuazione del programma.
Contributo UE pari a 80% delle spese per:
- acquisto di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da questi derivati da distribuire ad Istituti scolastici, compresi costi per loro trasporto e distribuzione (non oltre 3% di tale costo). Se prodotti offerti gratuitamente, spese di trasporto e distribuzione mai superiori a massimali fissati da Stato membro nel programma;
- acquisto, locazione, noleggio, leasing di attrezzature da impiegare nel programma, comunque non oltre 10% fondi assegnati a Stato membro
- controllo e valutazione del programma “Frutta e verdura nelle scuole”;
- pubblicità (comunque non superiore a 5% importo assegnato a Stato membro) finalizzata ad informare il pubblico in merito a programma “Frutta nelle scuole”: manifesto; campagne radio-televisive; comunicazioni elettroniche; stampa quotidiana; sessioni informative; conferenze, seminari e gruppi di lavoro; materiale informativo e promozionale (lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili).
- misure di accompagnamento (comunque non superiore a 15% importo assegnato a Stato membro), quali:
- organizzazione corsi di degustazione; istituzione e mantenimento attività di giardinaggio; organizzazione visite ad aziende agricole o ad attività analoghe volte a far avvicinare bambini ad agricoltura
- misure volte ad educare bambini nei confronti di agricoltura e di abitudini alimentari sane, nonché sensibilizzarli a questioni ambientali connesse a produzione, distribuzione, consumo di prodotti ortofrutticoli
Costi per comunicazione e misure di accompagnamento non possono essere finanziati su altri programmi di aiuto UE.
Esclusa IVA e costi per il personale (se questi beneficiano di aiuti nazionali), salvo quello impiegato nel programma “qualora si sia proceduto a esternalizzare detta attività”
Sanzioni:
In caso di perdita dei requisiti, o non rispetto obblighi previsti: riconoscimento sospeso da 1 a 12 mesi, o revocato in funzione gravità di inadempienza, salvo cause di forza maggiore o irregolarità minima, o non dovuta a negligenza o frode. Se posto rimedio ad inadempienza, riconoscimento ripristinato su richiesta interessato non prima di 12 mesi.
In caso di irregolarità rilevate; decurtazione del contributo. In caso di frodi o negligenze gravi: perdita di aiuto + rimborso di importi indebitamente percepiti + sanzione pari a differenza tra importo versato e quello dovuto.
Se domanda aiuto non presentata nei termini prescritti, o se Stato membro non presenta entro 30 Novembre relazione di valutazione su efficacia programma: importo assegnato anno successivo ridotto di: 5% se termine superato di non oltre 30 giorni; 10% se termine superato di 31-60 giorni; 1% in più per giorno di ritardo dopo 60 giorni.