FORMAZIONE GENTE DI MARE (D.Lgs. 71/15)                           (pesca05)

 

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Regioni, lavoratori marittimi.

Iter procedurale:

Il D.Lgs. 71/15 disciplina la formazione della gente di mare e prevede, tra l’altro, ad art. 12 che i lavoratori marittimi, in attività a bordo di una nave possiedano un certificato rilasciato da MISA, attestante la loro idoneità ad esercitare le attività lavorative in mare.

Avverso il giudizio di non idoneità o di limitazioni alla idoneità espresso nel certificato è ammesso il ricorso alla Commissione medica permanente di 1° grado (istituita presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo), che decide nel merito.

Se il periodo di validità della certificazione medica scade durante il viaggio, questa rimarrà valida fino al prossimo scalo, dove è reperibile un medico autorizzato (comunque non oltre 3 mesi).

In casi urgenti, l’Autorità marittima può consentire al marittimo di imbarcarsi senza un certificato medico valido fino al prossimo porto di scalo, dove è reperibile un medico autorizzato, purché:

  1. periodo di tale permesso risulta inferiore a 3 mesi
  2. certificato medico in possesso del marittimo scaduto da non oltre 60 giorni

 Idoneità alla iscrizione del lavoratore nelle matricole della gente di mare è valutata in base alla Legge 244/1934.

Entità aiuto:

Ai lavoratori marittimi che non hanno diritto alle prestazioni medico legali si applicano per:

  1. visite di medicina generale: tariffe analoghe a quelle previste per le visite mediche di idoneità volte ad ottenere licenze, abilitazioni; iscrizioni in Elenchi o Albi professionali
  2. visite specialistiche: le tariffe di cui al DM 18/10/2012 se effettuate direttamente presso ambulatori di MISA; le tariffe determinate dalla Regione se effettuate presso ambulatori convenzionati applicate

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