IMPRESE E PROTEZIONE AMBIENTE (Legge 205/17) (corsi25)
Soggetti interessati:
Ministero Svluppo Economico (MISE), imprese (indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore economico di operatività, regime contabile adottato) che intendono formare il proprio personale su tecnologie previste dal Piano nazionale industriale 4.0 (quali: big data ed analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; sistemi cyber fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; robotica avanzata; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e macchine; integrazione digitale dei processi aziendali).
Iter procedurale:
Richiesta di credito di imposta per la formazione sulle tematiche di cui sopra va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono sostenute le spese, certificate da un revisore legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori dei conti che nell’assunzione dell’incarico attesta di rispettare il principio di indipendenza (attestazione da allegare a bilancio, salvo nel caso di imprese con bilancio revisionato). Imprese non soggette a revisione dei costi debbono avvalersi di una società di revisione legale.
MISE definisce con decreto le modalità applicative del credito di imposta ed in particolare la documentazione richiesta, le modalità di esecuzione dei controlli, le cause di decadenza.
Entità aiuto:
Legge 205/17 ad art. 1 commi 46-56 concede alle imprese, nel periodo di imposta successivo a 31/12/2017, un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per il personale dipendente (riconosciuto il costo di questo in base ai contratti collettivi aziendali o territoriali) impegnato nell’attività di formazione, con esclusione di quella organizzata dall’impresa per adeguarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il credito è riconosciuto fino ad un massimo di 30.000 €/beneficiario (comprensivo della certificazione contabile fino a 5.000 €) e di 250.000.000 € complessivi per anno 2019.
Credito di imposta non concorre alla formazione né del reddito, né della base imponibile IRAP, ed è utilizzabile dal periodo di imposta successivo a quello di sostegno delle spese.
Incentivo viene applicato nel limite degli aiuti di Stato concedibili alla formazione, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Sanzioni:
Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista che incorre in colpa grave nel rilascio delle certificazioni in oggetto: applicate sanzioni previste dal Codice Civile.