FONDO SOCIALE EUROPEO (Reg. 1157/21) (cee32)
Soggetti interessati:
Commissione UE; Parlamento europeo; Consiglio; Comitato economico e sociale europeo; Comitato delle Regioni; Stati membri UE; Autorità di gestione (AdG); partenariato transfrontaliero; microimprese; impresa sociale; persone in cerca di lavoro ed inattive (quali giovani); disoccupati di lungo periodo; persone svantaggiate ed indigenti
Iter procedurale:
Commissione UE con Reg. 1057/21 istituisce per periodo 2021/2027 Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE+) che prevede ad:
Art. 1 oggetto del Reg. 1057/21 riguarda attivazione di FSE+ relativo al periodo 2021-2027, comprendente componente FSE+ in regime di gestione concorrente (FSE+ concorrente) e componente EaSI Occupazione ed innovazione sociale
Art. 2 definizioni relative a: apprendimento permanente; cittadini di Paesi Terzi; assistenza materiale di base; competenze chiave; gruppo di persone svantaggiate; persone indigenti; destinatari finali; innovazione sociale; misure di accompagnamento; sperimentazione sociale; partenariato transfrontaliero; microimprese (meno di 10 dipendenti e di 2.000.000 € di fatturato); impresa sociale; valore di riferimento; costo per acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base; microfinanza; operazioni di finanziamento misto; soggetto giuridico; indicatori comuni di risultato immediato o a lungo termine
Art. 3 obiettivo di FSE+ è quello di:
- sostenere Stati membri a conseguire livelli elevati di occupazione, protezione sociale equa, forza lavoro qualificata e resiliente, società inclusiva e coesa volta ad eliminare povertà e realizzare principi riportati nel Pilastro UE dei diritti sociali
- sostenere ed integrare valore aggiunto delle politiche di Stati membri così da garantire pari opportunità, pari accesso al mercato, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e di inclusione, istruzione e formazione inclusiva e di qualità, apprendimento permanente, investimento a favore di infanzia e giovani, accesso ai servizi di base
FSE+ attuato in regime di gestione concorrente o di gestione diretta od indiretta
Art. 4 definizione dei seguenti obiettivi specifici di FSE+ nei settori di occupazione, mobilità professionale, istruzione e formazione, inclusione sociale:
- migliorare accesso ad occupazione e misure di attivazione per persone in cerca di lavoro (in particolare giovani tramite garanzia per giovani), disoccupati di lungo periodo, gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, persone inattive anche tramite promozione del lavoro autonomo ed economia sociale
- modernizzare istituzioni e servizi del mercato del lavoro per valutare ed anticipare esigenze in termini di competenze, garantendo sostegno tempestivo e su misura nel contesto di incontro tra domanda ed offerta, transizione e mobilità nel mercato del lavoro
- promuovere partecipazione equilibrata al mercato del lavoro a livello di genere, parità di condizioni di lavoro, migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche tramite accesso a servizi economici di assistenza ad infanzia e persone non autosufficienti
- promuovere adattamento dei lavoratori, imprese, imprenditori ai cambiamenti, invecchiamento attivo, ambiente di lavoro sano ed adeguato che tenga conto dei rischi per salute
- migliorare qualità, inclusività, efficacia, attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, anche tramite convalida di apprendimenti formali ed informali, in modo da sostenere acquisizione di competenze chiave (comprese quelle imprenditoriali e digitali) e promuovendo sistemi formativi duali ed apprendistati
- promuovere parità di accesso e completamento di istruzione e formazione inclusiva e di qualità (specie in gruppi svantaggiati) da educazione e cura di prima infanzia fino a livello terziario ed all’istruzione ed apprendimento di adulti anche agevolando mobilità ai fini di apprendimento per tutti ed accessibilità per persone disabili
- promuovere apprendimento permanente per tutti (in particolare migliorare livello delle competenze e riqualificazione flessibile), tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, in modo da anticipare cambiamento e nuove competenze richieste dal mercato del lavoro così da facilitare riorientamento professionale e promuovere mobilità professionale
- incentivare inclusione attiva, promuovere pari opportunità e non discriminazione, migliorare occupazione (specie di gruppi svantaggiati)
- promuovere integrazione socio economica di cittadini di Paesi Terzi (compresi migranti) e di comunità emarginate (v. ROM)
- migliorare accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi servizi relativi ad accesso ad alloggi e ad assistenza alla persona (anche in ambito sanitario), modernizzare sistemi di protezione sociale (prestare attenzione ai minori e gruppi svantaggiati), migliorare accesso a persone disabili, migliorare efficacia e resilienza dei sistemi sanitari e servizi di assistenza di lunga durata
- promuovere integrazione sociale di persone a rischio di povertà od esclusione sociale (comprese persone indigenti e minori)
- contrastare deprivazione materiale mediante fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale a persone indigenti (compresi minori) ed istituire misure di accompagnamento a sostegno di inclusione sociale
FSE+ mira altresì a contribuire al conseguimento di:
- Europa più intelligente, tramite sviluppo di competenze per specializzazione intelligente e tecnologie abilitanti fondamentali, transizione industriale, cooperazione settoriale su competenze ed imprenditorialità, formazione di ricercatori, attività di creazione di reti e partenariati tra Istituti di istruzione superiore e formazione professionale, Centri di ricerca e tecnologia ed imprese, sostegno a micro, piccole e medie imprese ed alla economia sociale
- Europa più verde a basse emissioni di carbonio, tramite miglioramento sistemi di istruzione e formazione necessari per adattamento delle competenze e qualifiche, miglioramento livello delle competenze per tutti (compresa manodopera), creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati ad ambiente, clima , emergia, economia circolare, bioeconomia
FSE+ può sostenere per periodi temporanei (non oltre 12 mesi)
- finanziamento di regimi di riduzione di orario di lavoro senza obbligo di associarlo a misure attive
- accesso ad assistenza sanitaria anche a persone non in situazione di vulnerabilità socio economica imminente
Se Commissione UE, su richiesta di Stati membri, constata che tali condizioni sono soddisfatte può adottare decisione al riguardo, specificando periodo durante il quale autorizzato sostegno temporaneo supplementare. Commissione UE valuta se sostegno supplementare sufficiente in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete, promuovendo eventuali proposte di modifica al Reg. 1057/21 in merito ai requisiti di concentrazione tematica di cui ad Art. 7
Art. 5 v. Entità aiuto
Art. 6 sostegno da parte di Commissione UE e Stati membri di azioni mirate volte a:
- garantire accessibilità a persone disabili, anche in termini di tecnologia di informazione e comunicazione;
- promuovere passaggio da assistenza in residenze o istituti di assistenza ad ambito familiare e/o di comunità;
- accrescere occupazione delle donne, migliorarne conciliazione tra vita professionale e privata, lottare contro femminilizzazione di povertà, contrastare discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro, istruzione e formazione
Art. 7 programmazione da parte di Stati membri delle proprie risorse FSE+ in regime di gestione concorrente assegnando priorità ad interventi “volti a far fronte alle sfide individuate nell’ambito del semestre europeo, tenendo conto dei principi stabiliti nel Pilastro europeo dei diritti sociali e delle strategie nazionali attinenti ad obiettivi FSE+“
Commissione UE e Stati membri promuovono sinergie e garantiscono coordinamento, complementarietà, coerenza tra FSE+ ed altri fondi, programmi e strumenti di UE sia in fase di progettazione che di attuazione
Art. 8 attuazione di tutte le operazioni selezionate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali della UE (Carta). A tal fine Stati membri assicurano esame efficace delle denunce senza che ciò pregiudichi possibilità per i cittadini e portatori di interesse di presentare denuncia in merito a violazione della Carta alla Commissione UE, che determina eventuali misure correttive da apportare, tenendo conto della gravità della violazione accertata
Art. 9 garanzia da parte di Stati membri di una partecipazione attiva delle parti sociali e delle Organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per occupazione, istruzione, inclusione sociale sostenute da FSE+. Al riguardo assegnano adeguate risorse in ogni programma (almeno 0,25%) allo sviluppo delle capacità (anche sotto forma di formazione) dei soggetti di cui sopra per: creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale; attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali
Art. 10 e 11 v. Entità aiuto
Art. 11 sostegno nell’ambito di priorità dedicata o programma include almeno un sostegno volto a contribuire al conseguimento di obiettivo specifico stabilito in Art. 4
Art. 12 programmazione delle azioni volte a far fronte alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per Paese nell’ambito di: uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti in Art. 4 a sostegno del Pilastro europeo dei diritti civili; 1 o più delle priorità plurifondo
Art. 13 sostegno a FSE+ in regime gestione concorrente volto a conseguire obiettivi specifici di cui ad Art. 4
Art. 14 sostegno da parte di Stati membri ad:
- azioni di innovazione e sperimentazione sociale, comprese quelle con componente socio culturale o che consolidano approcci dal basso verso l’alto basati su partenariati che coinvolgono Autorità pubbliche, parti sociali, imprese sociali, settore privato, società civile;
- applicazioni su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ed elaborati nell’ambito di EaSI e di altri programmi UE
Azioni ed approcci innovativi programmati nell’ambito di un qualunque obiettivo specifico di cui ad Art. 4
Stati membri identificano nei loro programmi o successivamente ambiti di innovazione e sperimentazione sociale corrispondenti alle loro esigenze specifiche
Commissione UE facilita sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, sostenendo apprendimento reciproco, creazione di reti, diffusione e promozione di buone pratiche
Art. 15 possibilità per Stati membri di sostenere azioni di occupazione transnazionale nell’ambito di un qualsiasi obiettivo specifico di cui ad Art. 4
Art. 16 v. Entità aiuto
Art. 17 utilizzo per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi beneficiari del sostegno FSE+ (ammessi indicatori specifici per programma) dei seguenti:
- indicatori comuni di output riguardano numero di: disoccupati (compresi quelli di lungo periodo), persone inattive, lavoratori (compresi quelli autonomi); minori di 18 anni; giovani tra 18 e 29 anni; partecipanti di età superiore a 55 anni; titolari di diploma di istruzione secondaria di 1° grado o inferiore o di 2° grado o post secondaria; partecipanti; partecipanti disabili; cittadini di Paesi Terzi; partecipanti di origine straniera; minoranze (compresi ROM); partecipanti provenienti da zone rurali; Amministrazioni pubbliche o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale, locale; micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese società cooperative ed imprese sociali)
- indicatori comuni di output per partecipante (dati disaggregati per genere) riguardano numero di: partecipanti in totale; minori di 18 anni; giovani compresi tra 18 e 29 anni; partecipanti di età superiore a 65 anni; partecipanti disabili; cittadini di Paesi Terzi; partecipanti di origine straniera e minoranze (compresi ROM), senzatetto e persone colpite da esclusione abitativa
- indicatori comuni di risultato (da comunicare per risultati a lungo termine entro 31/1/2026) riguardano numero di: partecipanti in cerca di lavoro; partecipanti che intraprendono percorso di istruzione o formazione; partecipanti che ottengono qualifica o lavoro (anche autonomo) alla fine della partecipazione ad intervento; partecipanti in possesso di lavoro (anche autonomo) entro 6 mesi da fine intervento; partecipanti beneficiari di una migliore condizione sul mercato del lavoro entro 6 mesi da fine intervento
Valore di base per indicatori comuni di output e specifici per programma è pari a 0, mentre valori intermedi e di obiettivo cumulativi sono espressi in numeri assoluti. Per indicatori comuni di risultato e specifici per programma per cui fissato un valore obiettivo da conseguire entro 2029, valore di riferimento è fissato usando dati più recenti disponibili (espressi in numeri assoluti o percentuali).
Dati inviati solo quando sono disponibili tutti i dati degli indicatori richiesti per specifico partecipante. Se suddetti dati sono disponibili in registri, Stato membro può consentire ad AdG o ad altri Organismi incaricati della raccolta dati per sorveglianza e valutazione di FSE+ in regime gestione concorrente di avvalersi dei dati riportati nei registri
Se Stato membro assegna risorse a sostegno di persone indigenti, applicati indicatori comuni riportati sopra
Commissione UE, senza modificare metodologia di raccolta dati riportata in Allegati I e II pubblicati su GUCE 231/21, può adottare atti per garantire efficace progressi nell’attuazione dei programmi, tenendo conto di oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari
Art. 18 applicazione del sostegno di FSE+ al contrasto della deprivazione materiale
Art. 19 conseguimento degli obiettivi di cui ad Art. 18 solo mediante sostegno con FSE+ alla distribuzione di prodotti alimentari e beni in conformità al diritto UE in materia di sicurezza dei prodotti di consumo
Stati membri e beneficiari scelgono prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (beni) secondo criteri oggettivi connessi ad esigenze di persone indigenti e tenendo anche conto di: aspetti correlati al clima ed ambiente al fine di ridurre sprechi alimentari e plastica monouso; apporto di tali beni ad una dieta equilibrata di persone indigenti
Beni forniti direttamente o indirettamente (tramite buoni o carte) a persone indigenti, che possono altresì usufruire di eventuali prestazioni fornite dai sistemi sociali nazionali. Prodotti alimentari forniti ad indigenti possono provenire da utilizzo, trattamento e vendita di prodotti smaltiti ai sensi del Reg. 1308/13 Art. 16, purché tale opzione sia economicamente la più vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna di tali prodotti alle persone indigenti. Importi derivanti da tali scorte usati a favore di persone indigenti in aggiunta ad importo previsto nel programma
Commissione UE e Stati membri assicurano che aiuti forniti nell’ambito di FSE+ rispettino la dignità delle persone indigenti, con possibilità per Stati membri di integrare distribuzione di beni con misure di accompagnamento nell’ambito della promozione di integrazione sociale delle suddette persone
Art. 20 definizione per priorità relativa al sostegno volto ad obiettivo della deprivazione materiale di: tipo di sostegno; principali gruppi destinatari; programmi nazionali/regionali di sostegno; criteri di selezione delle operazioni
Art. 21 possibilità di acquisto dei beni direttamente da parte del beneficiario, o per suo conto, o messi a sua disposizione a titolo gratuito per essere distribuiti alle persone indigenti gratuitamente
Art. 22 v. Entità aiuto
Art. 23 utilizzo dei seguenti indicatori comuni di output e di risultato (indicatori specifici fissati per programma) per monitorare progressi compiuti nell’attuazione di FSE+ volto a contrastare deprivazione materiale:
- indicatori comuni di output: valore monetario totale dei prodotti alimentari per senzatetto o per altri gruppi di destinatari; valore monetario totale dei beni a favore di minori, senzatetto o altri gruppi di destinatari; quantità di prodotti alimentari per cui solo costo di trasporto, distribuzione e magazzinaggio sono pagati dal programma; quota di prodotti alimentari cofinanziati da FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti ai beneficiari
- indicatori comuni di risultato: numero di minori di 18 anni o di giovani di età compresa tra 18 e 29 anni o di donne o di persone con età superiore a 65 anni o di persone disabili o di cittadini di Paesi Terzi o aventi origine straniera o minoranze (compresi ROM) o di senzatetto o di persone colpite da esclusione abitativa che ricevono sostegno alimentare o materiale o beneficiano di buoni o carte
AdG invia entro 30/6/2025 e 30/6/2028 a Commissione UE risultati di indagine strutturata eseguita nell’anno precedente sui destinatari finali (evidenziare loro condizioni di vita e natura della loro deprivazione materiale)
Commissione UE definisce: modello di indagine; atti volti a modificare indicatori di output e di risultato, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico di Stati membri e beneficiari, senza per altro modificare metodologia raccolta dati
Art. 24 esecuzione di audit in ogni fase dell’attuazione delle operazioni programmate e dei livelli della catena di distribuzione, salvo controllo dei destinatari finali “a meno che valutazione dei rischi non indichi uno specifico rischio di irregolarità o frodi”
Art. 25 definizione dei seguenti obiettivi della componente EaSI in regime di gestione diretta od indiretta
- sviluppare conoscenze analitiche di elevata qualità per garantire che politiche volte a conseguire obiettivi specifici di Art. 4 siano basate su dati attendibili e rispondano ad esigenze, sfide e condizioni locali;
- facilitare scambio di informazioni efficiente, apprendimento reciproco, esame tra pari, dialogo sulle politiche nei settori di intervento individuati in Art. 4 in modo da offrire assistenza nell’elaborazione delle opportune misure politiche;
- sostenere sperimentazioni sociali nei settori di intervento di cui ad Art. 4, sviluppando capacità dei portatori di interesse a livello nazionale e locale per preparare ed attuare, trasferire ed applicare su larga scala le innovazioni testate sul campo della politica sociale (in particolare nel settore della integrazione socio economica di cittadini di Paesi Terzi);
- agevolare mobilità geografica volontaria dei lavoratori ed accrescere possibilità di impiego, sviluppando e formando specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo del mercato del lavoro europeo dalla fase di preparazione precedente assunzione all’assistenza successiva al collocamento volto a coprire posti di lavoro vacanti in certi settori, ambiti professionali o per gruppi particolari (v. persone in condizioni vulnerabili);
- sostenere sviluppo di ecosistema di mercato incentrato su forniture di microfinanza alle microimprese nella fase di avvio e sviluppo;
- sostenere creazione di reti a livello UE e dialogo con e tra portatori di interessi nei settori di intervento (compresi servizi pubblici per impiego, Istituti pubblici di sicurezza sociale e di assicurazione relativi a società civile, Istituti di microfinanza, Enti fornitori di finanziamenti ad imprese sociali), contribuendo così allo sviluppo delle loro capacità istituzionali;
- sostenere sviluppo di imprese sociali ed emergere di un mercato di investimenti sociali, agevolando interazione tra pubblico e privato e partecipazione di fondazioni ed atti filantropici in tale mercato;
- fornire orientamenti per sviluppo di infrastrutture sociali necessarie ad attuare Pilastro UE dei diritti sociali;
- sostenere cooperazione transnazionale al fine di accelerare trasferimento ed applicazione su larga scala di innovazioni;
- sostenere attuazione di pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e dimensione esterna delle politiche UE nei settori di intervento di cui ad Art. 4
Art. 26 sostegno da parte della componente EaSI alle seguenti azioni:
- attività di analisi, anche in relazione a Paesi Terzi, comprendenti:
- indagini, studi, dati statistici, metodologia, classificazione, microsoluzioni, indicatori, sostegno a valutazioni comparative a livello di UE;
- sperimentazione che valuta innovazioni sociali;
- monitoraggio e valutazione del recepimento ed applicazione del diritto UE;
- attuazione delle politiche, quali:
- partenariato transfrontaliero tra servizi pubblici per impiego, parti sociali, società civile e servizi di sostegno a Regione transfrontaliera;
- programma mirato a mobilità a livello UE volto a coprire posti vacanti, dove individuata carenza del mercato del lavoro;
- sostegno ad istituti di microfinanza e ad Enti fornitori di finanziamenti alle imprese sociali, anche tramite operazioni di finanziamento misto, come ripartizione asimmetrica dei rischi o riduzione dei costi delle operazioni, sostegno allo sviluppo di infrastrutture sociali;
- sostegno alla cooperazione e partenariato transnazionale al fine di applicare su larga scala soluzioni innovative;
- sviluppo delle capacità riguardanti:
- reti a livello UE correlate ai settori di interventi di cui ad Art. 4;
- punti di contatto nazionali fornitori di orientamento, informazione ed assistenza ad attuazione di EaSI;
- amministrazione delle istituzioni di sicurezza sociale e servizi per impiego dei Paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, istituti di microfinanza ed Enti finanziatori di imprese sociali o altri soggetti operanti nell’investimento sociale, compresa creazione di reti in Stati membri e Paesi Terzi associati a EaSI;
- portatori di interessi, comprese parti sociali ed Organizzazioni di società civile;
- attività di comunicazione e divulgazione, comprendente:
- apprendimento reciproco tramite scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati attività di analisi comparativa, esami tra pari;
- guide, relazioni, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative connesse a settori di intervento di cui ad Art. 4;
- sistemi informativi per diffusione di dati oggettivi connessi a criteri di intervento di cui ad Art. 4;
- eventi organizzati da Presidenza del Consiglio, conferenze, seminari, attività di sensibilizzazione
Art. 27 ammissibilità ad EaSI dei seguenti soggetti:
- soggetti giuridici stabiliti in Stato membro o Paese Terzo associato ad EaSI o Paese Terzo riportato nel programma di lavoro o, in via eccezionale, soggetti giuridici stabiliti in Paese Terzo non associato ad EaSI se necessario per conseguire obiettivi di determinata azione, purché sostenga costi della sua partecipazione
- soggetti giuridici costituiti a norma del diritto UE od Organizzazioni internazionali
Art. 28 adozione da parte della Commissione UE di misure volte a prevenire ogni discriminazione basata su genere, origine razziale o etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale in ogni fase della preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione, valutazione delle operazioni sostenute con EaSI
Art. 29 apertura di EaSI alla partecipazione dei seguenti Paesi Terzi:
- membri dell’Associazione europea di libero scambio membri di SEE (Spazio Economico Europeo)
- Paesi in via di adesione, Paesi candidati o potenziali candidati
- altri Paesi Terzi in conformità a condizioni definite in accordo specifico riguardante partecipazione di questi a EaSI, purché accordo: garantisca giusto equilibrio tra contributi e benefici per Paese Terzo; definisca condizioni per partecipare ai programmi UE (compreso calcolo dei contributi finanziari e costi amministrativi); non conferisca a Paese Terzo poteri decisionali in merito a EaSI; garantisca alla UE diritto di assicurare sana gestione finanziaria, tutelando i propri interessi finanziari
Art. 30 v. Entità aiuto
Art. 31 intervento di EaSI sulla base di programmi di lavoro, il cui contenuto è definito in linea con gli obiettivi di cui ad Art. 25 e le azioni di cui ad Art. 26, compreso importo globale destinato ad operazioni di finanziamento misto
Commissione UE raccoglie, nell’elaborazione dei programmi, suggerimenti formulati dai gruppi di lavoro e promuove sinergie per assicurare maggiore efficacia ad azione FSE+ e quella di altri strumenti pertinenti UE
Art. 32 utilizzo dei seguenti indicatori per accertare progressi di EaSI nel conseguire obiettivi di cui ad Art. 4: numero attività di analisi; numero attività di scambio di informazioni ed apprendimento reciproco; numero di sperimentazioni sociali; numero attività di sviluppo delle capacità e creazione di reti; numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità (dati raccolti ogni 2 anni)
Sistema di rendiconto sulle performance garantisce raccolta efficiente, efficace, tempestiva dei dati per sorveglianza di attuazione e risultati di EaSI. A tal fine destinatari dei finanziamenti di UE hanno obbligo di rendiconto proporzionato ai finanziamenti percepiti
Art. 33 concessione da parte di Paese Terzo partecipante a EaSI dei diritti di accesso ad ordinatore responsabile, OLAF (ha diritto di eseguire indagini anche sul posto), Corte dei Conti al fine di esercitare proprie competenze
Art. 34 esecuzione da parte di Commissione UE:
- entro 31/12/2024 di valutazione intermedia di EaSI in base alle informazioni disponibili su sua attuazione, in particolare su efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto di UE, nonché rispetto dei principi di cui ad Art. 28, verificando in termini qualitativi e quantitativi progressi compiuti nel conseguire obiettivi di EaSI. Valutazione utile ad apportare eventuali adeguamenti alle priorità di azione e di finanziamento
- entro 31/12/2031 di valutazione finale di EaSI
Commissione UE presenta valutazione intermedia e finale, corredate da proprie osservazioni, al Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle Regioni
Art. 35 esecuzione di audit su utilizzo del contributo UE da parte di persone (anche diverse da quelle autorizzate dalle Istituzioni UE) in grado da garantirne affidabilità
Art. 36 obbligo per beneficiari dei finanziamenti UE nell’ambito di FSE+ di rendere nota origine di tali finanziamenti, garantendone visibilità (specie quando promuovono azioni e risultati), fornendo informazioni coerenti, efficaci, proporzionate ai diversi destinatari (compresi media e pubblico)
Commissione UE realizza azioni di informazione e comunicazione inerenti azioni e risultati ottenuti con EaSI
Risorse finanziarie destinate a EaSI contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche di UE
Art. 37 possibilità per Commissione UE di adottare a partire da 1/7/2021 atti delegati, fermo restando che delega revocata in ogni momento da Parlamento europeo e Consiglio (effetti di revoca a partire da giorno successivo a sua pubblicazione su GUCE, senza comunque che questo pregiudichi validità degli atti delegati in vigore)
Commissione UE prima di adottare atti delegati consulta esperti designati da ogni Stato membro e non appena adottati tali atti ne informa Parlamento europeo e Consiglio, che ha 2 mesi di tempo (ammessa proroga di altri 2 mesi) per sollevare eventuali obiezioni al riguardo
Art. 38 Commissione assistita per FSE+ regime gestione concorrente da un Comitato specifico
Art. 39 Commissione assistita per FSE+ da un Comitato composto da 1 rappresentante del Governo, 1 rappresentante delle Organizzazioni dei lavoratori, 1 rappresentante dei datori di lavoro nominati da ogni Stato membro. Comitato può invitare a partecipare alle proprie riunioni portatori di interessi (senza diritto di voto), nonché rappresentanti di BEI (Banca Europea Investimenti) e FEI (Fondo Europeo Investimenti) e rappresentanti della società civile
Comitato istituisce gruppi di lavoro per ogni componente di FSE+
Commissione UE consulta Comitato FSE+ per uso pianificato di assistenza tecnica per FSE+ regime gestione concorrente ed in particolare Comitato fornisce pareri su:
- questioni connesse al contributo di FSE+ nell’attuazione del 1° Pilastro UE relativo ai diritti sociali, comprese raccomandazioni specifiche per Paese e per priorità relativa al semestre europeo (v. programmi nazionali di riforma);
- questioni relative al Reg. 1060/21 inerenti a FSE+;
- questioni relative a FSE+ riferite da Commissione UE
Pareri del Comitato adottati a maggioranza assoluta dei voti e comunicati a Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle Regioni
Commissione UE consulta gruppo di lavoro EaSI in merito al programma di lavoro (osservazioni andranno formulate sentendo portatori di interessi, compresi rappresentanti di società civile) e lo informa del “modo in cui ha tenuto conto di esito di tale consultazione
Art. 40 continuità di applicazione dei precedenti Reg. 1304/13 e 223/14 fino a completamento dei programmi e delle operazioni sostenute con questi
Art. 41 abrogazione del Reg. 1296/13 a decorrere dal 1/1/2021, fermo restando che la dotazione finanziaria EaSI può coprire spese di assistenza tecnica ed amministrative necessarie per assicurare transizione tra misure adottate con Reg. 1296/13 e FSE+
Se necessario iscrivibili in bilancio dopo 2027 gli stanziamenti volti a coprire le spese necessarie a consentire il completamento di azioni non finite al 31/12/2027
Rimborsi provenienti da sistemi finanziari di cui al Reg. 1296/13 possono essere oggetto di investimenti sociali ai sensi del Reg. 523/21 Art. 8
In caso debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, attività sovvenzionate nell’ambito del Reg. 1057/21 ed i relativi costi ammissibili dal 1/1/2021, anche se realizzati prima della presentazione domanda di sovvenzione
Art. 42 entrata in vigore del Reg. 1057/21 a partire dal 1/7/2021 (dal 1/1/2021 in caso di EaSI)
Entità aiuto:
Art. 5 fissazione della dotazione finanziaria di FSE+ per il periodo 2021/2027 in 87.995.063.147 €, di cui: 87.319.331.844 € in regime di gestione concorrente (175.000.000 € destinati alla cooperazione transnazionale e 472.980.447 € alle Regioni ultraperiferiche); 675.731.573 € per EaSI (compresa assistenza tecnica ed amministrativa necessaria per attività di progettazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione)
Art. 7 assegnazione da parte di Stati membri di:
- importo adeguato (almeno 5% in caso di Stati membri con percentuale media superiore a media UE nel periodo 2017/19 di minori di 18 anni a rischio di povertà o di esclusione sociale) alla gestione delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per Paese, tramite sostegno ad azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare povertà infantile
- almeno 25% ad interventi specifici di inclusione sociale, compresa promozione di integrazione socioeconomica di cittadini di Paesi Terzi
- almeno 3% ad interventi di sostegno per persone indigenti
- importo adeguato (almeno 12.5% in caso di Stati membri con percentuale media superiore alla media UE nel periodo 2017/19 di giovani tra i 15 ed i 29 anni privi di lavoro e che non seguono percorso scolastico o formativo) ad operazioni mirate e a riforme strutturali (priorità a giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo) volte a sostenere occupazione giovanile, istruzione e formazione professionale (in particolare apprendistati), transazione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentono di riprendere istruzione e formazione, corsi di istruzione di 2° opportunità (in particolare nell’ambito di garanzia giovani).
Tali vincoli non applicati ad assistenza tecnica
Art. 10 impiego di risorse nell’ambito di priorità dedicata o di un programma ad un tasso di cofinanziamento di 90%
Art. 14 tasso massimo di cofinanziamento per priorità di cui ad Art. 14 aumentato fino a 95% per non oltre 5% delle risorse nazionali destinate a FSE+ in regime di gestione concorrente
Art. 16 esclusione dal sostegno di FSE+ in regime di gestione concorrente di:
- acquisto di terreni, beni immobili, infrastrutture
- acquisto di beni mobili, attrezzature, veicoli, salvo se necessario per conseguire obiettivo fissato o se tali voci di costo completamente ammortizzate durante operazione o se loro acquisto rappresenti opzione più economica
Contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti ad azione ammessi a contributo di FSE+ in regime di gestione concorrente se sostenuti in conformità a norme nazionali ed in entità non superiore ai costi sostenuti dai terzi
Costi diretti per personale ammissibili a contributo di FSE+ in regime di gestione concorrente se in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario o con diritto nazionale od accordi collettivi applicabili
Art. 22 ammissibilità a sostegno FSE+ dei seguenti costi volti a contrastare deprivazione materiale:
- acquisto di beni, compresi costi relativi al loro trasporto ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali
- se non rientrano nella lettera a), costi di trasporto di tali beni sostenuti da Ente acquirente fino a deposito o ai beneficiari e costi di magazzinaggio fissati ad un tasso forfetario pari a 1% dei costi di lettera a) o ai costi effettivamente pagati
- costi amministrativi, trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenuti dai beneficiari intervenuti nella distribuzione dei beni a persone indigenti fissati ad un tasso forfetario pari a 7% dei costi di lettera a) o del 7% del valore dei prodotti alimentari smaltiti ai sensi del Reg. 1308/13 Art. 16 (esclusi costi per elaborazione di buoni o carte in forma elettronica e costi operativi ammissibili se sostenuti da AdG o da altro Organismo pubblico non beneficiario distributore del buono/carta)
- costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione di donazioni di prodotti alimentari, nonché attività di sensibilizzazione direttamente collegata
- costi delle misure di accompagnamento sostenute e dichiarate dai beneficiari distributori di beni a persone indigenti fissati ad un tasso forfetario pari a 7% dei costi di lettera a)
Riduzione dei costi di cui alla lettera a) dovuta ad inosservanza del diritto applicabile da parte di Organismo responsabile degli acquisti dei beni non determina riduzione dei costi ammissibili di cui alle lettere c), e)
Non sono ammissibili: interessi passivi; acquisto di infrastrutture; acquisti di beni di 2° mano
Art. 30 concessione da parte di EaSI (direttamente o indirettamente tramite Organismi specifici) di finanziamenti sotto forma di: sovvenzioni da parte di Comitato di valutazione composto da esperti esterni; premi; appalti; pagamenti volontari ad Organizzazioni internazionali di cui UE è membro o ai cui lavori partecipa