FONDO SICUREZZA INTERNA UE

FONDO SICUREZZA INTERNA UE (Reg. 1149/21)  (cee01)

Soggetti interessati:

Agenzie decentrate ed organi di UE; Autorità competenti di Stati membri in materia di prevenzione, individuazione dei reati e relative indagini (compresi servizi di polizia e servizi delle dogane); Paesi Terzi; Organizzazioni internazionali e loro Agenzie; Autorità di gestione; Organismo di audit indipendente; società civile; partner privati

Iter procedurale:

Commissione UE istituisce per periodo 1/1/2021 – 31/12/2027 con Reg. 1149/21 il “Fondo di sicurezza interna” (Fondo), che prevede ad:

Art. 1 oggetto del presente Regolamento, riguardante: definizione degli obiettivi strategici e specifici del Fondo; suo bilancio; forme di finanziamento di UE e relative regole di erogazione

Art. 2 definizioni riguardanti seguenti termini: operazioni di finanziamento misto; Autorità competenti; prevenzione, infrastruttura critica, criminalità informatica; azione operativa del ciclo programmatico di UE; scambio di informazioni; reato di criminalità organizzata; preparazione; meccanismi di valutazione e monitoraggio; terrorismo; situazioni di emergenza; denaro esca; radicalizzazione; azioni specifiche; sostegno operativo; azioni di UE

Art. 3 obiettivo strategico del Fondo è quello di garantire un elevato livello di sicurezza nella UE, in particolare:

–          prevenendo e combattendo il terrorismo e sua radicalizzazione, nonché reati gravi e di criminalità organizzata ed informatica;

–          fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato;

–          preparandosi ad incidenti, rischi, crisi in materia di sicurezza;

–          proteggendosi da questi e gestendoli in modo efficace

Fondo contribuisce a conseguire seguenti obiettivi specifici:

a)migliorare ed agevolare scambio di informazioni tra Autorità competenti e gli organi di UE, Paesi Terzi ed Organizzazioni internazionali;

b)migliorare ed intensificare cooperazione transfrontaliera, comprese operazioni congiunte all’interno e tra Autorità di Stati membri in relazione al terrorismo, reati gravi, criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

c)rafforzare capacità di Stati membri di: prevenire e combattere criminalità, terrorismo e radicalizzazione; gestire incidenti, rischi e crisi di sicurezza, anche tramite maggiore cooperazione tra Autorità pubbliche, organi di UE, società civile e partner privati in diversi Stati membri

Fondo attuato mediante misure di attuazione di cui ad Allegato II pubblicato su GUCE 251/21

Art. 4 azioni finanziate dal Fondo attuate “nel rispetto dei diritti fondamentali e dignità umana”, ponendo “attenzione specifica all’assistenza e protezione delle persone vulnerabili, specialmente bambini e minori non accompagnati”

Art. 5 Fondo sostiene azioni riportate in Allegato III pubblicato su GUCE 251/21 anche in Paesi Terzi. In tal caso Commissione UE e Stati membri debbono assicurare:

a)coordinamento con politiche, strategie e strumenti di UE

b)coerenza con politica esterna di UE e con documenti di programmazione strategica per Paese in questione

c)di essere incentrate su misure non orientate allo sviluppo

d)linearità con interessi della politica interna di UE

Attrezzature e strumenti TIC finanziati dal Fondo debbono rimanere disponibili ed utilizzabili per obiettivi del Fondo, comunque non oltre 30% utilizzabili nel settore complementare disciplinato dal Reg. 1148/21 (in particolare sistemi TIC impiegati per fornire dati e servizi per prevenzione, individuazione ed indagini relative ai reati). Stati membri nelle relazioni annuali di performance informano Commissione UE su eventuali usi aggiuntivi e luogo di utilizzo di tali attrezzature e strumenti TIC

Sono escluse:

a)azioni limitate al mantenimento dell’ordine pubblico a livello nazionale (in deroga ammesse se attuate in situazioni di emergenza)

b)azioni con finalità militari e di difesa

c)attrezzature finalizzate al controllo doganale

d)attrezzature coercitive (quali: armi, munizioni, esplosivi, manganelli antisommossa), salvo se destinate ad addestramento

e)ricompense per informatori e “denaro esca” fuori dal quadro di azione operativa programmatica di UE

Art. 6 Commissione e Stati membri garantiscono che sostegno di UE e Stati membri apporti valore aggiunto UE al conseguimento degli obiettivi del Fondo e sia coerente con azioni, politiche e priorità di UE, nonché complementare al sostegno fornito da altri strumenti UE

Fondo attivato in regime di gestione concorrente, diretta od indiretta   

Art. 7 v. Entità aiuto

Art. 8 importo per strumento tematico stanziato in forma flessibile secondo quanto stabilito in programmi di lavoro per sostenere azioni specifiche, azioni di UE, assistenza emergenziale di cui ad Art. 25

Finanziamenti di strumento tematico usati per: affrontare priorità con elevato valore aggiunto per UE; rispondere a necessità urgenti; sostenere azioni in Paesi Terzi per contribuire a combattere e prevenire criminalità (compreso traffico di droga, tratta di esseri umani, lotta contro reti transfrontaliere di trafficanti).Ripartizione delle risorse tra le diverse priorità in modo proporzionale alle necessità, in modo da garantire conseguimento obiettivi del Fondo

Commissione avvia dialogo con Organizzazioni di società civile e reti pertinenti per preparare e valutare programmi di lavoro da finanziare con il Fondo

Se finanziamenti dello strumento tematico sono:

–          forniti da Stato membro, Commissione garantisce che non vengano selezionati progetti oggetto di parere motivato emesso da Commissione stessa per procedure di infrazione che mettono in dubbio legittimità e regolarità delle spese o performance di progetti;

–          attuati in regime di gestione concorrente, Stati membri e Commissione garantiscono che azioni non siano oggetto di parere motivato di Commissione che metta in dubbio legittimità e regolarità della spesa o performance

Commissione UE definisce:

–          importo da destinare a strumento tematico ed relativi obiettivi ed azioni da sostenere, compreso importo ed operazioni a finanziamento misto di durata annuale o pluriennale;

–          modifiche dei programmi degli Stati membri da attuare in regime di gestione concorrente

Art. 9 sostengo nell’ambito della gestione concorrente

Art. 10, 11, 12 v. Entità aiuto

Art. 13 ogni Stato membro:

–          garantisce che priorità riportate nei propri programmi siano coerenti con quelle di UE nel settore della sicurezza e tengono conto di quanto riportato in Allegato II pubblicato su GUCE 251/21

–          assegna almeno il: 10% delle risorse a migliorare lo scambio di informazioni tra Autorità competenti di Stato membro; 10% a migliorare la cooperazione transfrontaliera (percentuali superiori ammesse se adeguatamente motivate e non pregiudicato il conseguimento degli obiettivi del Fondo)

–          assegna non oltre 35% della dotazione ad acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o costruzione di strutture di sicurezza

–          provvede a consultare pertinenti organi di UE in merito a progettazione delle azioni, specie se riguardanti “azioni coordinate da task force di azione congiunta contro criminalità informatica e progettazione attività di formazione”

Commissione UE garantisce che:

a)conoscenze e competenze di Agenzie decentrate siano prese in considerazione da Stati membri in fase di elaborazione del programma;

b)siano coinvolti pertinenti Agenzie decentrate nelle azioni di sorveglianza e valutazione dei risultati

Programmi di Stati membri affrontano prioritariamente:

a)priorità concordate con UE nel settore della sicurezza (in particolare scambio efficiente di informazioni ed interoperabilità dei sistemi di informazione UE);

b)raccomandazioni con implicazioni finanziarie formulate nel quadro del  1053/13;

c)carenze specifiche per Paese con implicazioni finanziarie rilevate nel quadro delle valutazioni delle esigenze ed individuate nelle raccomandazioni formulate nell’ambito del semestre europeo della lotta alla corruzione

Programma di Stato membro modificato nel periodo 2021 – 2027 per tenere conto delle raccomandazioni di Commissione UE, nonché di “circostanze impreviste o nuove, in modo da garantire efficace esecuzione dei finanziamenti”

Stato membro che intende attuare programma sostenuto dal Fondo che prevede coinvolgimento di Paese Terzo consulta Commissione UE prima della sua approvazione       

Art. 14, 15, 16 v. Entità aiuto

Art. 17 possibilità per Organizzazioni internazionali o loro Agenzie di beneficiare di finanziamenti ai sensi del Reg. 1149/21, senza che Autorità di gestione effettui verifiche al riguardo, purché inviano (insieme a domanda di pagamento) una dichiarazione di gestione attestante che:

–          progetto realizzato rispetta il diritto applicabile alle condizioni del suo sostegno;

–          siano verificate: fatture e prove del loro pagamento da parte del beneficiario; registrazioni contabili tenute dal beneficiario per le operazioni collegate alla spesa dichiarate ad Autorità di gestione;

–          sono state rispettate le condizioni per il rimborso dei costi

Beneficiario deve presentare entro 15 Ottobre conti ad Autorità di gestione, corredati dal parere di Organismo di audit indipendente attestante che:

–          sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e che operazioni sono legittime e regolari;

–          esercizio di audit non mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione inviate, comprese informazioni sui sospetti di frode;

–          spese riportate in domanda di pagamento sino legali e regolari

Autorità di gestione redige dichiarazione di gestione in base a documenti forniti da Organizzazione internazionale, mentre è tenuta ad effettuare verifiche di gestione se:

a)individua un rischio specifico di irregolarità o di frode in relazione al protratto attivato da Organizzazione

b)Organizzazione non inviato documenti prescritti o documenti inviati sono incompleti

Per progetti di cui Organizzazione è beneficiaria, Organismo effettua audit in base ad un campione delle operazioni comprese nei suddetti progetti (se nel campione rilevati errori, Organismo può chiedere al revisore di Organizzazione di “valutare intera portata ed importo totale di errori in tale progetto”)

Art. 18 gestione diretta od indiretta del sostegno da parte della Commissione UE

Art. 19 ammissibilità al finanziamento UE di: Organizzazioni internazionali; soggetti giuridici costituiti, a norma del diritto UE, da almeno 2 soggetti indipendenti (di cui 1 stabilito in Stato membro) presenti in Stato membro o Paese Terzo elencato nel programma di lavoro, nell’ambito di un Consorzio costituito nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta ed in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo.

Escluse persone fisiche

Art. 20, 21, 22 v. Entità aiuto

Art. 23 esecuzione di audit su uso del contributo UE da parte di persone/soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle Istituzioni od Organismi UE costituiscono base di garanzia globale di affidabilità

Art. 24 obbligo per destinatari dei finanziamenti UE di rendere nota origine di questi, garantendone visibilità (in particolare nel far conoscere azioni e risultati conseguiti) tramite informazioni coerenti, efficaci, significative e proporzionate verso destinatari diversi (comprese media e pubblico),”eccetto casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriato esporre tali informazioni pubblicamente o laddove divulgazione di tali informazioni è soggetta a restrizione di legge per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali, protezione dei dati personali”

Al fine di raggiungere un pubblico quanto mai ampio,Commissione UE realizza azioni di informazione e comunicazione istituzionali in merito al Fondo, sue azioni e risultati ottenuti, priorità politiche della UE connesse ad obiettivi del Fondo

Commissione UE pubblica programmi di lavoro dello strumento tematico di cui ad Art. 8, informazioni (aggiornate periodicamente) su sito web accessibile al pubblico su sostegno fornito in regime di gestione diretta od indiretta

Art. 25, 26 v. Entità aiuto 

Art. 27 invio da parte di Commissione UE al Parlamento europeo e Consiglio informazioni su indicatori di performance riportati in Allegato V e VIII pubblicato su GUCE 251/21, tenendo conto che target intermedi per 2024 e target finali per 2029 sono cumulativi

Sistema di rendiconto della performance garantisce che dati per sorveglianza dell’attuazione e risultati del programma sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tal fine imposti obblighi di rendiconto proporzionati ai destinatari dei finanziamenti UE e Stati membri

Commissione UE, al fine di garantire valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, può adottare atti per modificare indicatori di performance o stesso Reg. 1149/21 “con disposizioni su istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che Stati membri debbono definire”

Art. 28 riferimento da parte di Commissione UE su uso e distribuzione dello strumento tematico di cui ad Art. 8 (compreso sostegno fornito ad azioni in Paesi Terzi) a Parlamento europeo, tenendo conto di informazioni acquisite e formulando raccomandazioni al riguardo

Art. 29 esecuzione entro 31/12/2024 da parte di Commissione UE di valutazione intermedia di Reg. 1149/21 riguardante:

a)efficacia del Fondo, compresi progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto delle relazioni annuali in materia di performance di cui ad  16 ed indicatori di output e di risultato di Allegato VIII pubblicato su GUCE 251/21;

b)efficienza nell’uso delle risorse assegnate al Fondo e delle misure di gestione e controllo intraprese per sua attuazione;

c)mantenimento della pertinenza ed adeguatezza delle misure di attuazione riportate in Allegato II pubblicato su GUCE 251/21;

d)coordinamento, coerenza, complementarietà di azioni sostenute nell’ambito del Fondo e di altri Fondi UE;

e)valore aggiunto per la UE delle azioni sostenute dal Fondo;

f)risultati delle valutazioni retrospettiva riguardo agli effetti del Fondo sicurezza interna per periodo 2014/20:

g) valutazione delle azioni attuate con Paesi Terzi o presso Paesi Terzi o in relazione adessi

Valutazione intermedia, eseguita con tempestività per contribuire al processo decisionale e revisione del Reg. 1149/21, non comprende informazioni la cui divulgazione può compromettere operazioni di sicurezza

Art. 30 invio da parte di Stati membri entro 15 Febbraio (a partire dal 15/2/2023 e fino al 15/2/2031) a Commissione UE di una relazione annuale in materia di performance (modello definito dalla commissione UE), contenente informazioni su:

a)progressi compiuti nell’attuazione del programma da parte di Stato membro con conseguimento dei target intermediari e finali stabiliti;

b)problematiche incidenti su performance del programma di Stato membro e misure adottate per farvi fronte (comprese informazioni su pareri motivati di Commissione UE in merito a procedure di infrazione);

c)complementarietà tra azioni sostenute nell’ambito del Fondo e sostegno di altri Fondi UE (in particolare azioni intraprese in Paesi Terzi);

d)contributo del programma di Stato membro ad attuazione di piani di azione UE pertinenti;

e)attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

f)soddisfacimento di condizioni abilitanti applicabili durante il periodo 2021-2027 (in particolare rispetto dei diritti fondamentali);

g)attuazione di progetti in Paese Terzo o in relazione a Paese Terzo

Relazione comprende altresì sintesi dei punti precedenti, che Commissione UE provvede a rendere pubblica

Commissione UE può formulare osservazioni su relazione intermedia di performance entro 2 mesi (se ciò non avviene, relazione si intende approvata)

Art. 31 utilizzo, ai fini della sorveglianza e valutazione, dei codici di intervento riportati in Allegato VI e degli indicatori riportati in Allegato VIII pubblicato su GUCE 251/21 (Commissione UE può adeguare tali codici in caso di circostanze impreviste)

Art. 32 potere di delega da parte della Commissione UE fino al 31/12/2027 di adottare atti delegati, fermo restando possibilità per Parlamento europeo e Consiglio di revocare tale delega in qualunque momento (effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione su GUCE), senza comunque pregiudicare validità degli atti delegati in vigore

Commissione UE, prima di adottare atto, consulta esperti designati da Stati membri e, subito dopo adozione, invia atto al Parlamento europeo e Consiglio, affinché possano entro 2 mesi (termine, su richiesta di questi, prorogabile di 2 mesi) formulare osservazioni nel merito (se ciò non avviene, atto entra in vigore)

Art. 33 supporto alla Commissione UE da parte del Comitato per fondi per affari interni, che è tenuto ad esprimere pareri su atti della Commissione UE, altrimenti questa non può deliberare

Art. 34 possibilità per Stati membri di continuare dopo 1/1/2021 a sostenere progetto selezionato ed avviato ai sensi di Reg. 514/14, purché:

a)progetto selezionato in regime di gestione concorrente ai sensi di  514/14 presenta 2 fasi distinte sia a livello finanziario, che di pista di controllo;

b)costo totale del progetto superiore a 500.000 €

c)pagamenti versati ai beneficiari da Autorità responsabile per 1° fase del progetto inclusi nella richiesta di pagamento inviata a Commissione UE ai sensi di  514/14 e spese per 2° fase del progetto incluse in domanda di pagamento ai sensi di Reg.1060/21;

d)seconda fase del progetto ammissibile al sostegno del Fondo;

e)Stato membro si impegna a completare progetto, renderlo operativo e riportarlo nella relazione annuale in materia di performance entro 15/2/2024

Entità aiuto:

Art. 7 dotazione finanziaria del Fondo nel periodo 2021-2027 è pari a 1.931.000.000 €, di cui: 1.352.000.000 € a favore di programmi di Stati membri; 579.000.000 € a favore di strumenti tematici di cui ad Art. 8; fino a 0,8% a favore di assistenza tecnica; fino a 3% delle risorse in regime di gestione concorrente trasferibili a gestione diretta o indiretta su richiesta di Stati membri

Art. 10 importo stanziato a favore dei programmi degli Stati membri è così ripartito:

–          1.127.000.000 € in base a: contributo fisso (fino a 800.000 €/Stato membro); 45% in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo di ogni Stato membro; 40% in proporzione ad entità della popolazione di ogni Stato membro; 15% in proporzione ad estensione del territorio di ogni Stato membro

–          225.000.000 € per adeguare dotazioni ai programmi di Stati membri di cui ad Art. 14

Art. 11 prefinanziamento del Fondo per programma di Stato membro versato entro 1 Luglio in frazioni annuali pari a: 4% per anno 2021; 3% per anno 2022; 5% per anni 2023, 2024, 2025, 2026. Se Stato membro adotta programma dopo 1 Luglio versamento avviene nell’anno di adozione di questo

Art. 12 contributi a carico di bilancio UE non oltre 75% delle spese ammissibili per progetto; contributo elevato a:

–          90% in caso di progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche o per azioni riportate in Allegato IV pubblicato su GUCE 251/21, quali progetti volti a:

a)prevenire e contrastare la radicalizzazione;

b)migliorare interoperabilità dei sistemi di informazione UE e sistemi nazionali TIC;

c)affrontare le più importanti minacce poste da criminalità organizzata;

d)prevenire e contrastare criminalità informatica (compreso sfruttamento sessuale di minori on line);

e)migliorare sicurezza e resilienza di infrastrutture critiche

–          100% per sostegno operativo o per situazioni emergenziali di cui ad Art. 25 o per assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri

Commissione UE nella decisione di approvare programma di Stato membro fissa tasso di cofinanziamento ed importo massimo del sostegno del Fondo concedibile per ogni tipologia di azione in relazione al contributo pubblico e privato di cui questa beneficia

Art. 14 assegnazione da parte di Commissione UE entro 2024 ai programmi degli Stati membri degli importi aggiuntivi di cui ad Art. 10 (aventi effetto a decorrere dal 1/1/2025), in base ai progressi compiuti da Stati membri nel raggiungimento di target intermedi e “delle lacune individuate in materia di attuazione”. Qualora, oltre 10% della dotazione iniziale di un programma non è stato oggetto di domanda di pagamento entro 2024, Stato membro è escluso dalla dotazione aggiuntiva

Art. 15 possibilità per Stati membri di ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta a loro dotazione, purché tali finanziamenti indicati nel programma ed usati per attuare obiettivi del Fondo, comprese nuove minacce emergenti. Escluso uso di tali risorse per altre azioni del programma di Stato membro, salvo “casi debitamente giustificati, previa approvazione di Commissione UE e modifica del programma di Stato membro”

Art.16 possibilità per Stato membro di utilizzare fino a 20% di importo stanziato per finanziare sostegno operativo alle Autorità pubbliche responsabili della realizzazione della fornitura di servizi pubblici per UE, purché nel rispetto delle norme di sicurezza di UE, in merito a:

a)manutenzione e servizio di assistenza dei sistemi TIC di UE e nazionali pertinenti alla sicurezza;

b)costi del personale che contribuisce a conseguire obiettivi del Fondo;

c)manutenzione di attrezzature tecniche o mezzi di trasporto usati per azioni in materia di prevenzione, individuazione ed indagine di reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera

Stato membro illustra nel programma e nelle relazioni annuali di performance come sostegno operativo contribuisca al conseguimento degli obiettivi del Fondo.

Commissione UE, prima di approvazione del programma, valuta situazione di partenza di Stato membro e può adottare atti specifici per far fronte a circostanze impreviste o per garantire maggiore efficacia dei finanziamenti a favore delle spese ammissibili al sostegno operativo

Art. 20 possibilità per il Fondo, su iniziativa di Commissione UE, di finanziare azioni relative ad obiettivi del Fondo stesso, tramite sovvenzioni, premi, appalti o sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto

Ammissibili al finanziamento anche Agenzie decentrate nell’ambito di azioni UE rientranti nelle loro competenze e qualora tali azioni non risultano coperte da contributo UE al loro bilancio

Membri del Comitato di valutazione, che esaminano proposte, possono essere esperti esterni

Contributi al meccanismo di mutua assicurazione, per coprire il rischio assicurato al recupero di fondi dovuti dai beneficiari, sono considerati garanzia sufficiente a titolo di regolamento finanziario     

Art. 21 esecuzione delle operazioni di finanziamento misto a titolo di Fondo in conformità al Reg. 523/21

Art. 22 possibilità per il Fondo di sostenere assistenza tecnica attuata per iniziativa o per conto di Commissione UE a tasso di finanziamento del 100%

Art. 25 possibilità per il Fondo di fornire sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate. Assistenza emergenziale può godere di prefinanziamento (non oltre 95% del contributo UE) e riguardare sovvenzioni accordate direttamente alle Agenzie decentrate, anche in aggiunta alla dotazione assegnata ai programmi di Stati membri, purché stanziata come tale nell’ambito del programma (Risorse non utilizzabili per altre azioni del programma, salvo casi debitamente giustificati e previa approvazione di Commissione UE e modifica del programma da parte di Stato membro)

Assistenza emergenziale, qualora necessaria per realizzare le azioni, può coprire spese sostenute prima di invio della domanda di sovvenzione o di assistenza per tale azione (comunque dopo 1/1/2021)

Commissione UE, per motivi di urgenza giustificati e per garantire tempestiva disponibilità di risorse per assistenza emergenziale, può adottare atti di finanziamento immediatamente applicabili validi per non oltre 18 mesi

Art. 26 possibilità per azione beneficiaria di contributo sul Fondo di usufruire di finanziamenti su altri programmi UE (compresi Fondi in regime di gestione concorrente), purché non per gli stessi costi calcolati in proporzione ai documenti attestanti condizioni per il sostegno (comunque finanziamento cumulativo mai superiore a costi totali ammissibili di azione)

Fondo Europeo per Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) possono sostenere azioni a cui assegnato marchio di eccellenza, purché queste soddisfano seguenti condizioni: valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo; conformi ai requisiti minimi di qualità indicati in invito a presentare proposte; non finanziabili nel quadro di invito a causa di vincoli di bilancio

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