FONDO NAZIONALE COOPERAZIONE (Legge 59/92; Circ

FONDO NAZIONALE COOPERAZIONE (Legge 59/92, 31/08) (coop11)

Soggetti interessati:

Associazioni nazionali della cooperative, cooperative singole che non aderiscono ad Associazioni nazionali, privati

Iter procedurale:

Associazioni Nazionali Cooperative possono istituire fondi per promuovere sviluppo della cooperazione, gestiti da società per azioni od associazioni, “con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione allo sviluppo del Mezzogiorno”. Azione del fondo si attua mediante:

a)       costituzione cooperative o loro consorzi o acquisizione quote di partecipazione in queste;

b)       finanziamento di programmi specifici di sviluppo;

c)       organizzazione corsi di formazione professionale per amministratori o tecnici cooperative;

d)       promozione studi e ricerche di rilevante interesse per la cooperazione.

Stato o privati possono contribuire a finanziamento del fondo (Contributi versati da privati esenti da imposte e deducibili nel limite del 3% da IRPEF) non oltre 20% del capitale della società per azioni (Azioni non trasferibili senza consenso della Assemblea) o associazione.

Ministero del Lavoro approva statuto di società od associazione che deve prevedere reinvestimento di utili per conseguimento scopi sociali e l’esame dei bilanci da parte società di revisione.

Socio di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza che hanno presentato domanda ai fini di accollo statale delle garanzie rilasciata in favore di cooperative stesse a suo tempo escluse per mancanza di risorse possono inviare domanda entro 29/3/2008 Per date garanzie che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all’atto di adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite tra quelle pagabili secondo ordine cronologico di presentazione delle domande. Ministero procederà all’accollo delle domande nei limiti dei fondi stanziati.  

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