FONDO MIGRAZIONE UE

FONDO MIGRAZIONE UE (Reg. 1147/21)  (cee51)

Soggetti interessati:

Stati membri; Autorità di Gestione (AdG); Organizzazioni internazionali; Autorità nazionali, regionali, locali; Organizzazioni della società civile (comprese quelle di rifugiati e migrati); parti sociali

Cittadini di Paesi Terzi (compresi apolidi e minori non accompagnati) che chiedono asilo

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 1147/2021 istituisce Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (Fondo) per periodo 1/1/2021 – 31/12/2027  che prevede ad

Art. 1 istituzione del Fondo con relativi obiettivi, dotazione di bilancio per periodo 2021-2027, forme di finanziamento di UE, regole di erogazione di finanziamento

Art. 2 definizioni di: richiedente e beneficiario di protezione internazionale; operazione di finanziamento misto; familiare; Amministrazione comunitaria; sostegno operativo; allontanamento, reinsediamento, rimpatrio; azioni specifiche della UE; cittadino di Paese Terzo; minore non accompagnato; persona vulnerabile

Art. 3 obiettivo generale del Fondo è quello di contribuire a gestione efficace dei flussi migratori, rafforzamento e sviluppo di politiche comuni di asilo ed immigrazione nel rispetto degli obblighi internazionali.

Obiettivi specifici del Fondo sono:

  1. rafforzare e sviluppare sistema europeo comune di asilo, compresa dimensione esterna, attraverso:
    • garantita applicazione uniforme di acquis UE e delle priorità connesse al sistema UE di asilo;
    • sostegno capacità dei sistemi di asilo di Stati membri in merito ad infrastrutture e servizi, anche a livello locale e regionale;
    • rafforzamento della cooperazione con Paesi Terzi per gestire migrazione e protezione delle persone;
    • fornitura di assistenza tecnica ed operativa a Stati membri, anche in cooperazione con EASO
  2. rafforzare e sviluppare migrazione legale verso Stati membri, in funzione del loro fabbisogno economico e sociale e della promozione di un’effettiva integrazione di cittadini dei Paesi Terzi, attraverso:
    • sostegno allo sviluppo ed attuazione di politiche che promuovono migrazione legale, compreso ricongiungimento familiare ed applicazione norme in materia di lavori;
    • sostegno a misure volte ad agevolare ingresso e soggiorno regolare in UE;
    • rafforzamento della cooperazione con Paesi Terzi per gestire migrazione, anche tramite vie di accesso legali a UE;
    • promozione di misure di: integrazione per inclusione sociale ed economica dei cittadini di Paesi Terzi protezione delle persone vulnerabili nel contesto delle misure di integrazione; facilitazione del ricongiungimento familiare; partecipazione attiva dei cittadini di Paesi Terzi alla società di accoglienza con coinvolgimento di Autorità nazionali, regionali, locali, nonché delle Organizzazioni della società civile (comprese quelle di rifugiati e migrati), parti sociali
  3. contrastare immigrazione illegale attraverso:
    • garantita applicazione uniforme di acquis e di priorità politiche UE in materia di infrastrutture, procedure e servizi;
    • sostegno ad un approccio integrato e coordinato alla gestione di rimpatri a livello di UE e Stati membri e sviluppo di capacità atte a facilitare “rimpatri efficaci, dignitosi, sostenibili e ridurre incentivi ad emigrazione irregolare”;
    • sostegno a rimpatri volontari assistiti, ricerca di familiari, reintegrazione nel rispetto degli interessi dei minori;
    • rafforzamento della cooperazione con Paesi Terzi e loro capacità in materia di riammissione e rimpatri sostenibili
  4. migliorare solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e richiedenti asilo, anche tramite cooperazione pratica, attraverso:
    • rafforzamento di solidarietà e cooperazione con Paesi Terzi esposti a flussi migratori, anche tramite reinsediamento in UE ed altre vie di accesso legali alla protezione in UE;
    • sostegno al trasferimento da uno Stato membro ad un altro dei richiedenti protezione internazionale

Art. 4 partenariati includono Autorità regionali e locali, cittadini ed altre Autorità pubbliche o loro Associazioni, pertinenti Organizzazioni internazionali, Organizzazioni non governative (comprese quelle di rifugiati ed emigranti), Istituzioni nazionali operanti nell’ambito dei diritti umani, Organismi per pari opportunità, parti economiche e sociali

Art. 5 Fondo sostiene in particolare seguenti azioni per conseguire obiettivi generali:

  • istituzione e sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare
  • creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compresi sistemi informatici, formazione del personale (compreso quello di Autorità locali e di altri portatori di interesse) in cooperazione con pertinenti Agenzie decentrate
  • istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale, locale per fornire a potenziali beneficiari e soggetti idonei imparziali informazioni pratiche ed assistenza in merito ai vari aspetti del Fondo
  • sviluppo, sorveglianza e valutazione di politiche e procedure, compresa raccolta, scambio ed analisi di informazioni, divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo su migrazione e protezione internazionale, sviluppo ed applicazione di strumenti statistici, metodi ed indicatori comuni per misurare progressi compiuti e valutare sviluppi strategici
  • scambio di informazioni, migliori prassi e strategie, apprendimento reciproco, studi e ricerche, sviluppo ed attuazione di azioni congiunte, realizzazione di reti di cooperazione transnazionali
  • servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere, adeguati allo status ed esigenze delle persone interessate (in particolare quelle vulnerabili)
  • protezione efficace ai minori migranti (compresa valutazione interessi superiori del minore), rafforzamento sistemi di tutela, sviluppo sorveglianza e valutazione di politiche a tutela dei minori
  • sensibilizzazione portatori di interesse e pubblico sulle politiche in materia di asilo, migrazione legale, rimpatrio, integrazione, con particolare attenzione a persone vulnerabili (v. minori)

Per conseguire obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera a) sostenute seguenti azioni:

  • fornitura di aiuti materiali, compresa assistenza a frontiere, cure mediche e psicologiche
  • svolgimento procedure di asilo, compresa fornitura servizi di sostegno (come traduzione e interpretazione) ed altre iniziative coerenti con status di persona interessata
  • identificazione dei richiedenti (in particolare vittime della tratta) con esigenze procedurali e di accoglienza, ai fini di loro invio a servizi specializzati
  • fornitura di servizi psico sociali e di riabilitazione qualificati a richiedenti con esigenze particolari
  • creazione o miglioramento di infrastrutture su piccola scala destinate ad accoglienza ed alloggio, rispondenti alle esigenze di famiglie con minori, comprese infrastrutture messe a disposizione di Autorità locali e regionali e quelle ad uso comune di più Stati membri
  • rafforzamento capacità di Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra Autorità competenti di informazioni nei Paesi di origine
  • azioni connesse ai programmi UE o nazionali per reinsediamento, comprese procedure per loro attivazione
  • rafforzamento capacità di Paesi Terzi di migliorare protezione alle persone bisognose, anche sostenendo sviluppo di sistemi di protezione per minori
  • creazione, sviluppo, miglioramento di alternative efficaci al contenimento di migrazione (specie di minori non accompagnati e famiglie), assistenza basata su comunità integrata nei sistemi nazionali di protezione minori

Per conseguire obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera b) sostenute seguenti azioni:

  • pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale in UE
  • sviluppo programmi di mobilità verso UE, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa formazione atta a migliorarne occupazione
  • cooperazione tra Paesi Terzi ed Agenzie di collocamento, servizi di occupazione/immigrazione di Stati membri
  • valutazione e riconoscimento di competenze e qualifiche, compresa esperienza professionale, acquisita in Paese Terzo, nonché loro trasparenza e equivalenza con quelle acquisite in Stato membro
  • assistenza nel contesto della domanda di ricongiungimento familiare
  • assistenza (compresa quella legale) per cambiamento di status di cittadini di Paesi Terzi soggiornanti legalmente in Stato membro al fine di conseguire status definitivo di soggiorno a livello UE
  • assistenza ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare loro diritti (specie a livello di mobilità) in UE
  • misure di integrazione (v. sostegno mirato ad esigenze di cittadini di Paesi Terzi) incentrate su consulenza, istruzione, formazione linguistica, corsi di educazione civica ed orientamento professionale
  • azioni che promuovono parità di accesso dei cittadini di Paesi Terzi ai servizi pubblici e privati e fornitura di tali servizi a questi (in particolare accesso ad istruzione, assistenza sanitaria, sostegno psicosociale) adattandoli alle loro esigenze
  • cooperazione tra Organismi governativi e non governativi secondo metodo integrato, anche tramite centri di assistenza ad integrazione (quali sportelli unici)
  • azioni volte a favorire: insediamento di cittadini di Paesi Terzi nella società di accoglienza e loro partecipazione attiva a queste; accettazione da parte di società di accoglienza di tali soggetti
  • promozione di scambi e dialogo tra cittadini di Paesi Terzi, società di accoglienza, Autorità pubbliche anche mediante consultazione con cittadini di Paesi Terzi, dialogo interculturale ed interreligioso
  • sviluppo capacità di servizi di integrazione forniti da Autorità locali ed altri portatori di interesse

Per conseguire obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera c) sostenute seguenti azioni:

  • creazione e miglioramento di infrastrutture aperte destinate ad accoglienza o trattenimento, compreso eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri
  • introduzione, sviluppo, attuazione, miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui gestione dei casi all’interno di comunità (v. minori non accompagnati e famiglie)
  • introduzione e perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per monitoraggio dei rimpatri forzati
  • lotta contro incentivi alla migrazione irregolare, compresa assunzione di migranti irregolari tramite ispezioni efficaci basate su valutazione dei rischi, formazione del personale, istituzione ed applicazione di meccanismi tramite cui migranti irregolari possono chiedere retribuzioni arretrate e presentare denunce contro datori di lavoro, campagne di informazione a favore di datori di lavoro e migranti irregolari sui loro diritti ed obblighi
  • preparazione di rimpatri, comprese decisioni relative ad emissione ordini di rimpatrio, identificazione dei cittadini di Paesi Terzi, rilascio documenti di viaggio, ricerca di familiari
  • cooperazione con Autorità consolari e servizi di immigrazione o altre Autorità di Paesi Terzi, al fine di: ottenere documenti di viaggio; agevolare rimpatri; assicurare ammissione anche tramite impiego di funzionari di collegamento con Paesi Terzi
  • assistenza ed informazioni sul rimpatrio volontario, anche fornendo orientamenti specifici per minori
  • operazioni di allontanamento, in conformità alle norme del diritto UE (sempre escluse attrezzature coercitive)
  • misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in contanti, formazione, collocamento, aiuto per occupazione, sostegno alla creazione di attività economiche
  • strutture e servizi di sostegno in Paesi Terzi in grado di garantire condizioni di accoglienza ed alloggio temporaneo ad arrivo con agevole transizione verso alloggi all’interno della comunità
  • cooperazione con Paesi Terzi per combattere migrazione irregolare e rendere efficaci rimpatrio e riammissione
  • misure volte a sensibilizzare canali legali adeguati per migrazione e rischi di immigrazione irregolare
  • assistenza ed azioni nei Paesi Terzi al fine di: migliorare cooperazione efficace tra Paesi Terzi e UE/Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione; sostenere reinserimento nella società di origine

Per conseguire obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera d) sostenute seguenti azioni:

  • attuazione trasferimenti volontari da uno Stato membro ad un altro di richiedenti protezione internazionale
  • fornitura di sostegno operativo in termini di personale distaccato o assistenza finanziaria da Stato membro ad altro Stato membro esposto alla sfida della migrazione
  • attuazione volontaria di programmi nazionali di reinsediamento o ammissione umanitaria
  • sostegno di Stato membro ad altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione in termini di creazione e miglioramento delle infrastrutture destinate ad accoglienza

Commissione UE, per far fronte a circostanze impreviste o nuove, può adottare atti per modificare elenco delle azioni. Commissione UE e Stati membri coordinano politiche, strategie e strumenti di pertinenza UE, affinché azioni del Fondo nei Paesi Terzi o in relazione a tali Paesi:

  1. siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne a UE sostenute da altri strumenti UE
  2. siano coerenti con politica estera di UE, politiche per sviluppo, documenti di programmazione strategica per Regione o Paese in questione
  3. siano incentrati su misure non orientate allo sviluppo
  4. servono interessi di politiche interne di UE e coerenti con attività intraprese all’interno di UE

Obiettivi del Fondo sostengono azioni incentrate su 1 o più gruppi di riferimento

Art. 6 Stati membri e Commissione UE garantiscono integrazione di parità di genere ed adottano misure necessarie a prevenire ogni forma di discriminazione della Carta dei diritti fondamentali di UE in ogni fase della preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione, valutazione dei programmi e progetti sostenuti dal Fondo

Art. 7 Fondo aperto a Paesi Terzi che hanno concluso accordi con UE su criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente ad esame domanda di asilo. Accordo deve:

  1. consentire cooperazione con Stati membri ed Istituzioni, organi ed organismi di UE in materia di asilo, migrazione e rimpatrio nel rispetto dei principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità;
  2. fondarsi sui principi di non respingimento, democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani;
  3. garantire giusto equilibrio tra contributi e benefici per Paese Terzo partecipante al Fondo;
  4. stabilire condizioni per partecipare al Fondo, compreso calcolo dei contributi finanziari al Fondo (costituiscono entrate con destinazione vincolata) e suoi costi amministrativi;
  5. non conferire al Paese Terzo alcun potere decisionale riguardo al Fondo;
  6. garantire a UE diritto di assicurare sana gestione finanziaria e tutela dei propri interessi finanziari

Art. 8 Paese Terzo partecipante al Fondo concede diritti necessari ed accesso ad ordinatore responsabile, OLAF, Corte dei Conti per esercitare pienamente le rispettive competenze. Nel caso di OLAF tali diritti comprendono anche quelli inerenti esecuzione di indagini e controlli sul posto

Art. 9 sostegno fornito dal Fondo, esercitato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta, integra intervento nazionale, regionale, locale e mira ad apportare valore aggiunto di UE al conseguimento degli obiettivi del Fondo

Commissione UE e Stati membri garantiscono che sostegno fornito dal Fondo e da Stati membri sia coerente con azioni politiche e priorità di UE e complementari al sostegno fornito da altri strumenti di UE (quali Fondo Europeo Sociale e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Art. 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 28 v. Entità aiuto

Art. 11 istituzione di strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta od indiretta, per sostenere: azioni specifiche; azioni UE; assistenza emergenziale di cui ad Art. 31; reinsediamento ed ammissione umanitaria; sostegno a Stati membri per trasferire richiedenti protezione internazionale; rete europea sulle migrazioni di cui ad Art. 26

Finanziamenti dello strumento tematico usati per affrontare priorità con elevato valore aggiunto di UE e necessità urgenti, comunque rientranti sempre nelle azioni di cui ad Art. 5, compreso reinsediamento ed ammissione umanitaria. Almeno 20% delle risorse dello strumento tematico usate per obiettivo specifico di cui ad Art. 3 lettera d)

Commissione UE avvia dialogo con Organizzazioni della società civile al fine di preparare e valutare programmi di lavoro per azioni di UE finanziate dal Fondo

Se risorse di strumento tematico erogate a Stato membro in regime di gestione diretta od indiretta, Commissione UE provvede affinché non siano selezionati progetti oggetto di parere motivato della stessa Commissione UE inerente procedure “che mettono in dubbio legittimità e regolarità delle spese o performance di tali progetti” (analoga garanzia fornita da Stato membro). Se finanziamenti attuati invece in regime di gestione concorrente, Commissione UE stabilisce importo totale da fornire a strumento tematico nell’ambito di stanziamenti annuali di bilancio.

Commissione UE adotta decisioni (annuali o pluriennali) di finanziamento riguardanti strumento tematico che identifica obiettivi ed azioni da sostenere, specificando importi di ogni sua componente e importo globale destinato ad operazioni di finanziamento misto. Strumento tematico può sostenere azioni attuate da Autorità nazionali, regionali, locali o da Organizzazioni di società civile per non oltre 5% della sua dotazione iniziale

Commissione UE garantisce che distribuzione delle risorse dello strumento tematico tra obiettivi specifici di cui ad Art. 3 sia equa e trasparente, riferendo sul suo utilizzo e distribuzione, compreso sostegno fornito ad azioni in Paesi Terzi

Commissione UE, a seguito delle decisioni prese, può modificare programmi di Stati membri

Art. 12 relativo a norme da applicare alle risorse del Fondo destinate agli Stati membri, nonché alle risorse addizionali da attuare con regime di gestione concorrente

Art. 16 Stato membro garantisce che priorità riportate nel proprio programma siano coerenti con priorità di UE nella gestione di asilo e migrazione e rispettose degli obblighi internazionali di UE e di Stati membri

Stato membro, nell’ambito delle risorse assegnate, destina almeno 15% delle proprie risorse ad obiettivo specifico di cui ad Art. 3 lettera a) ed altro 15% ad obiettivo specifico di cui ad Art. 3 lettera b). Stato membro può ridurre tale percentuale solo per motivi specifici e purché non venga pregiudicato conseguimento di obiettivo pertinente

Commissione UE garantisce che conoscenze e competenze delle proprie Agenzie (v. EASO, Agenzia europea di guardia alle frontiere, Agenzia per diritti fondamentali) siano prese in considerazione in modo tempestivo specie nella fase iniziale e di sviluppo dei programmi di Stati membri, nonché ai fini di sorveglianza e valutazione (verificare che azioni attuate con sostegno del Fondo conformi alle priorità UE)

Stato membro valuta insieme a Commissione UE ed avvalendosi delle Agenzie come “dare seguito a risultati e raccomandazioni anche modificando proprio programma” o assegnando risorse stanziate dal Fondo all’interno del programma stesso. Commissione UE, in caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire efficiente attuazione dei finanziamenti, può adottare atti volti a modificare elenco delle azioni ammissibili a tassi di finanziamento più elevati

Programmi di Stati membri possono consentire inclusione di parenti stretti di migranti “nella misura necessaria ad efficace attuazione del programma stesso”

Stato membro che decide di attuare progetto sostenuto da Fondo con Paese Terzo o in un Paese Terzo consulta Commissione UE prima di approvazione del progetto, che comprende “una ripartizione indicativa delle risorse per tipologia di intervento”

Art. 18 Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla propria dotazione, purché destinati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Fondo, ma non per “altre azioni del programma di Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione di Commissione UE

Art. 22 Organizzazioni internazionali o loro Agenzie i cui sistemi e procedure sono state giudicate positivamente da Commissione UE possono partecipare ad esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziarie del bilancio UE

Organizzazione internazionale beneficiaria di fondi UE non è tenuta a verifica da parte di AdG se invia a questa domanda di pagamento corredata da:

  • documenti inerenti utilizzo dei fondi assegnati;
  • dichiarazione di gestione attestante che: “progetto rispetta diritto applicabile e condizioni per suo sostegno”; se costi debbono essere rimborsati, siano state rispettate le condizioni di rimborso e verificate: fatture e prova del loro pagamento da parte del beneficiario; registrazioni contabili tenute dal beneficiario per ogni operazione collegata a spese dichiarate ad AdG

Beneficiario entro 15 Ottobre invia ad AdG conti corredati dal parere Organismo di audit indipendente attestante che:

  • “sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e siano efficaci in termini di costi ed operazioni intraprese siano legittime e regolari”;
  • asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate non siano messe in dubbio;
  • spese incluse nella domanda di pagamento siano legali e regolari

AdG redige dichiarazione di gestione in base a documenti forniti da Organizzazione internazionale e non su sue verifiche, a cui invece è tenuta se:

  • individua un rischio specifico di irregolarità o di frode in relazione a progetto avviato/attuato da Organizzazione internazionale;
  • Organizzazione internazionale non presenta documenti di cui sopra o li presenta incompleti;
  • Autorità di audit può svolgere proprio lavoro in base a sottocampione di operazioni riguardante progetto; se nel sottocampione vengono rilevati errori, occorre procedere a valutare intera portata ed importo totale di progetto

Art. 23 Commissione UE di attuazione del sostegno opera in regime diretto od indiretto

Art. 24 ammissibili al finanziamento di UE soggetti giuridici (escluse persone fisiche):

  • stabiliti in: Stato membro; Paese Terzo associato al Fondo, in base ad un accordo specifico, purché incluso nel programma ed alle condizioni fissate in questo; Paese Terzo elencato in programma partecipante ad un Consorzio composto da almeno 2 soggetti indipendenti di cui 1 stabilito in Stato membro e ad azioni rispettose dei principi sanciti dalla Carta ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del Fondo;
  • costituiti a norma del diritto UE od Organizzazioni internazionali

Art. 29 audit su uso del contributo UE effettuati da soggetti anche diversi da quelli autorizzati dagli Organismi UE, costituiscono la base della garanzia di affidabilità

Art. 30 destinatari dei finanziamenti UE debbono rendere conto di origine di tali finanziamenti (usare emblema di UE), garantendone visibilità, fornendo informazioni coerenti ed efficaci, in particolare su azioni e risultati nei confronti di media e pubblico, salvo “casi debitamente giustificati, in cui impossibile o non appropriato esporre tali informazioni pubblicamente o laddove loro divulgazione soggetta a restrizioni di legge o ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali, protezione dati personali”

Commissione UE realizza azioni di: informazione sul Fondo inerenti azioni intraprese e risultati ottenuti; comunicazione istituzionale su priorità politiche di UE inerenti ad obiettivi del Fondo

Commissione UE pubblica: programmi di lavoro di strumento tematico di cui ad Art. 11; informazioni aggiornate su gestione diretta ed indiretta sul proprio sito web accessibile al pubblico

Art. 31 Fondo fornisce sostegno finanziario a situazioni emergenziali debitamente giustificate, quali:

  • situazione migratoria eccezionale caratterizzata da afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di Paesi Terzi in 1 o più Stato membro che ne sottopone capacità di accoglienza e trattenimento, nonché sistema di asilo e gestione della migrazione a considerevoli ed urgenti sollecitazioni;
  • afflusso massiccio di sfollati;
  • situazione migratoria eccezionale in Paese Terzo se persone che necessitano di protezione rimangono bloccate a seguito di conflitti o sviluppi politici qualora questo possa influire su flussi migratori in direzione di UE;
  • ricollocazione volontaria entro limiti delle risorse disponibili, previa comunicazione a Parlamento europeo e Consiglio

Assistenza emergenziale assegnata ai programmi di Stati membri in aggiunta alla dotazione di cui ad Art. 13, purché tale finanziamento non usato per altre azioni del programma, salvo casi debitamente giustificati e previa approvazione di Commissione UE della relativa modifica del programma stesso. Prefinanziamento di assistenza emergenziale può ammontare a 35% del contributo UE

Assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di invio domanda di sovvenzione o assistenza per tale azione, comunque dopo 1/1/2021

Commissione UE in caso di “imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati” può adottare decisione di finanziamento per assistenza emergenziale che resta in vigore per non oltre 18 mesi

Art. 32 azione può beneficiare di contributo del Fondo finanziabile anche da altro programma di UE (compresi Fondi in regime di concorrenza), purché non riguardanti stessi costi e mai superiore a costi totali ammissibili da azione (sostegno calcolato in proporzione “in conformità dei documenti che specificano condizioni per sostegno”

FESR e FSE+ possono sostenere azioni beneficiarie di un marchio di eccellenza, purché:

  • valutate nel quadro di inviti a presentare proposte nell’ambito del Fondo;
  • conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;
  • non finanziate nel quadro di invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio

Art. 33 Commissione UE invia a Parlamento europeo e Consiglio informazioni, suddivise per fasce di età (minori di 18 anni, 18-60 anni, oltre 60 anni) e per genere, su indicatori di performance, quali:

  • per obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera a):
    1. numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il lavoro;
    2. numero di partecipanti che, 3 mesi dopo attività di formazione, utilizzano abilità e competenze acquisite con la formazione;
    3. numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento distinte in numero di minori non accompagnati e numero di famiglie;
  • per obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera b):
    1. numero di partecipanti a corsi di lingua che hanno migliorato di almeno 1 livello la loro competenza nella lingua del Paese ospitante;
    2. numero di partecipanti che indicano utilità dell’attività per loro integrazione;
    3. numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere stato soggiorno di lungo periodo;
  • per obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera c):
    1. numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario;
    2. numero di rimpatriati oggetto di allontanamento;
    3. numero di rimpatriati soggetti ad alternative al trattenimento;
  • per obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera d):
    1. numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da Stato membro ad un altro;
    2. numero di persone reinsediate;
    3. numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria

Commissione UE può adottare atti per modificare ed integrare tali indicatori in modo da meglio valutare progressi del Fondo nel conseguire obiettivi specifici con valori base fissati a 0, mentre target intermedio per 2024 e target finale per 2029 sono cumulativi

Sistema di rendicontazione di performance, fissato in modo proporzionato ai destinatari dei finanziamenti UE e a Stati membri, deve garantire che dati per sorveglianza dell’attuazione e risultati del programma raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo

Art. 34 Commissione UE entro 31/12/2024 esegue valutazione intermedia al fine di esaminare:

  • efficacia del Fondo, compresi progressi compiuti nel conseguire suoi obiettivi, tenendo conto delle informazioni disponibili (v. relazioni annuali di performance, indicatori di output e di risultato);
  • efficienza nell’uso di: risorse assegnate al Fondo; misure di gestione e controllo attuate per sua esecuzione;
  • pertinenza ed adeguatezza della misura di attuazione;
  • coordinamento, coerenza, complementarietà tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e sostegno fornito da altri Fondi di UE;
  • valore aggiunto di UE delle azioni attuate nell’ambito del Fondo

Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti del Fondo nel periodo 2014-2020 (in particolare delle azioni attuate con Paesi Terzi) ed è utile “per contribuire al processo decisionale compresa eventuale revisione del Reg. 1147/21

Art. 35 Stato membro entro 15 Febbraio di ogni anno (a partire dal 15/2/2023 e fino al 15/2/2031) invia a Commissione UE una relazione in materia di performance del Programma, contenente informazioni relative a:

  • progressi compiuti nell’attuazione di questo e conseguimento di target intermedi e finali
  • questioni incidenti su performance di questo e misure adottate per farvi fronte, comprese informazioni su pareri motivati espressi da Commissione UE circa procedura di infrazione connessa ad attuazione del Fondo;
  • complementarietà tra azioni sostenute nell’ambito del Fondo e sostegno fornito da altri Fondi UE, in particolare azioni intraprese nei Paesi Terzi o in relazione a questi;
  • contributo del Programma ad: attuazione dei piani di azione di UE; cooperazione e solidarietà tra Stati membri;
  • attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
  • soddisfacimento condizioni abilitanti applicabili nel periodo di programmazione (v. rispetto diritti fondamentali);
  • numero di persone ammesse mediante reinserimento ed ammissione umanitaria;
  • numero di richiedenti e beneficiari di protezione intranazionale trasferiti da Stato membro ad un altro;
  • attuazione di progetti in Paese Terzo o in relazione a Paese Terzo

Relazioni annuali comprendono anche sintesi dei suddetti punti, che Commissione UE provvede a: interloquire formulando osservazioni entro 2 mesi; tradurre nelle lingue ufficiali UE ed a rendere pubbliche sul proprio sito

Commissione UE adotta atto per definire modello di relazione annuale

Art. 36 azioni di sorveglianza e rendiconto in regime concorrente utilizza seguenti indicatori di output e di risultato, distinti per fasce di età (minori di 18 anni, 18-60 anni, oltre 60 anni) e genere:

  • per obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera a):
    1. indicatori di output riguardano:
      • numero di partecipanti sostenuti, distinti in soggetti che hanno ottenuto assistenza legale o beneficiari di sostegni diversi da assistenza legale o soggetti vulnerabili assistiti;
      • numero di partecipanti ad attività di formazione;
      • numero di nuovi posti creati nelle infrastrutture destinate ad accoglienza (evidenziare quelle per minori non accompagnati);
      • numero di posti rinnovati o ristrutturati nelle infrastrutture di accoglienza (evidenziare quelli per minori non accompagnati)
    2. indicatori di risultato riguardano:
      • numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il loro lavoro;
      • numero di partecipanti che, 3 mesi dopo formazione, usano abilità e competenze acquisite con la formazione;
      • numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento distinte in minori non accompagnati e famiglie
  • per obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera b):
    1. indicatori di output riguardano:
      • numero di partecipanti a misure antecedenti alla partenza;
      • numero di Autorità locali e regionali sostenute per attuare misure di integrazione;
      • numero di partecipanti sostenuti distinti in partecipanti a corso di lingua o corso di educazione civica o a cui offerto orientamento professionale personalizzato;
      • numero di pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione su canali legali di migrazione di UE;
      • numero di partecipanti beneficiari di informazioni ed assistenza al momento di chiedere ricongiungimento familiare;
      • numero di partecipanti beneficiari di programmi di mobilità;
      • numero di progetti di integrazione di cui Enti locali e regionali sono beneficiari;
    2. indicatori di risultato riguardano:
      • numero di partecipanti a corsi di lingua che a conclusione migliorano di almeno 1 livello la loro competenza nella lingua del Paese ospitante;
      • numero di partecipanti indicanti che attività è stata utile a loro integrazione;
      • numero di partecipanti presentatori di domanda per ottenere riconoscimento o valutazione di qualifiche/competenze acquisite in Paese Terzo;
      • numero di partecipanti che presentano domanda per ottenere status di soggiornante di lungo periodo;
  • per obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera c):
    1. indicatori di output riguardano:
      • numero di partecipanti ad attività di formazione;
      • numero di attrezzature acquistate, compresi sistemi informatici;
      • numero di rimpatriati che hanno ricevuto assistenza alla reintegrazione;
      • numero di posti creati nei centri di trattenimento;
      • numero di posti ristrutturati o rinnovati nei centri di trattenimento;
    2. indicatori di risultato riguardano:
      • numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario;
      • numero di rimpatriati oggetto di allontanamento;
      • numero di rimpatriati soggetti a misure alternative al trattenimento;
  • per obiettivi specifici di cui ad Art. 3 lettera d):
    1. indicatori di output riguardano:
      • numero di membri del personale che hanno ricevuto una formazione;
      • numero di partecipanti che hanno ricevuto un sostegno prima della partenza;
    2. indicatori di risultato riguardano:
      • numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da Stato membro ad un altro;
      • numero di persone reinsediate;
      • numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria

Art. 37 Commissione UE ha il potere fino al 31/12/2027 di adottare atti delegati, fermo restando possibilità di sua revoca in qualsiasi momento da parte di Parlamento europeo e Consiglio, la cui efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione su GUCE, senza comunque che ciò pregiudichi validità degli atti delegati in vigore

Commissione UE prima di adottare atti delegati consulta esperti designati da ogni Stato membro e subito dopo adozione invia atto delegato a Parlamento europeo e Consiglio, affinché possa entro 2 mesi (ammessa proroga di 2 mesi) presentare osservazioni, altrimenti atto entra in vigore

Art. 38 Commissione UE è assistita dal Comitato per fondi per affari interni, chiamato ad esprimere parere vincolante su atti delegati di Commissione UE (in mancanza del parere di Comitato atti non adottati)

Art. 39 applicazione di Reg. 1147/21 non pregiudica perseguimento o modifica azioni avviate con Reg. 516/14 fino a loro conclusione, e comunque dotazione del Fondo può coprire spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare transizione tra misure del Fondo e quelle del Reg. 516/14

Ammessi a finanziamento del Fondo costi sostenuti a partire dal 1/1/2021, anche se sostenuti prima di invio della domanda di sovvenzione o di assistenza

Stati membri possono continuare dopo 1/1/2021 a sostenere progetto selezionato nel regime di gestione concorrente ai sensi del Reg. 516/14, purché:

  • progetto presenta 2 fasi distinguibili sotto aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
  • costo totale del progetto superiore a 500.000 €;
  • pagamenti versati a beneficiari da Autorità responsabile della fase iniziale del progetto inclusi nelle richieste di pagamento inviate a Commissione UE;
  • seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed ammissibile al sostegno del Fondo;
  • Stato membro si impegna a completare progetto, rendere operativo e relazionarlo entro 15/2/2024

Entità aiuto:

Art. 10 dotazione finanziaria per attuazione del Fondo nel periodo 1/1/2021 – 31/12/2027 ammonta a 9.882.000.000 € da destinare per 6.270.000.000 € a finanziare programmi di Stati membri e 3.612.000.000 € a finanziare strumento tematico di Art. 11. Di tali risorse non oltre 0,42% destinato ad assistenza tecnica e fino a 5% della dotazione iniziale dei Fondi strutturali assegnata a Stato membro trasferibile al Fondo

Art. 13 importo di 6.270.000.000 € per Stati membri è destinato per:

  • 045.000.000 € ad adeguamento delle dotazioni dei programmi di Stati membri di cui ad Art. 17;
  • 225.000.000 € a quanto previsto da Allegato I pubblicato su GUCE 251/21 che prevede assegnazione di una quota fissa pari a 8.000.000 €/Stato membro (salvo Grecia, Malta, Cipro a cui destinati 28.000.000 €) mentre rimanenti risorse ripartite nel seguente modo:
    • 35% per asilo a sua volte ripartite secondo seguenti criteri:
      • 30% in proporzione al numero di persone rientranti nelle seguenti categorie: cittadini di Paesi Terzi o apolidi a cui conferito status di rifugiato; cittadini di Paesi Terzi o apolidi beneficiari di forma di protezione sussidiaria o di protezione temporanea;
      • 60% in proporzione al numero di cittadini di Paesi Terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale;
      • 10% in proporzione al numero di Paesi Terzi o apolidi che stanno per essere reinsediati o sono stati reinsediati in Stato membro;
    • 30% per migrazione legale ed integrazione a sua volta ripartite secondo seguenti criteri:
      • 50% in proporzione al numero di cittadini di Paesi Terzi che soggiornano legalmente in Stato membro;
      • 50% in proporzione al numero di cittadini di Paesi Terzi in possesso di primo permesso di soggiorno con esclusione di: cittadini di Paesi Terzi a cui rilasciato permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido per meno di 12 mesi; cittadini di Paesi Terzi ammessi per motivi di studio, tirocinio non retribuito, volontariato; cittadini di Paesi Terzi ammessi a fini di ricerca scientifica;
    • 35% per lotta a migrazione irregolare (compresi rimpatri) a sua volta ripartite secondo seguenti criteri:
      • 70% in proporzione al numero di cittadini di Paesi Terzi che non soddisfano le condizioni di imprese e soggiorno nel territorio di Stato membro soggetti a destinazione di rimpatrio;
      • 30% in proporzione al numero di cittadini di Paesi Terzi che hanno lasciato territorio di Stato membro su base volontaria o coattiva a seguito ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario

Ai fini dell’assegnazione iniziale delle risorse la ripartizione avviene sulla base dei dati statistici relativi agli anni 2017, 2018, 2019 forniti da Stati membri, mentre ai fini di riesame intermedio presi in considerazione dati relativi ad anni 2021, 2022, 2023, fermo restando possibilità per Commissione UE di valutare “qualità, compatibilità, completezza” dei suddetti dati

Art. 14 prefinanziamento del Fondo versato ogni anno prima del 1 Luglio in base a disponibilità finanziarie in misura pari a 4% per anno 2021, 3% per anno 2022, 5% per anni 2023, 2024, 2025, 2026. Se Stato membro adotta programma dopo 1/7/2021 risorse versate nell’anno della sua adozione

Art. 15 contributo UE mai superiore a 75% delle spese ammissibili per progetto, elevato a 90% per:

  • misure di integrazione attuate da Autorità locali e regionali ed Organizzazioni della società civile, comprese Organizzazioni di rifugiati e migranti
  • azioni volte a sviluppare ed attuare alternative efficaci al trattenimento;
  • programmi di rimpatrio volontario assistito, reintegrazione ed attività correlate;
  • misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza, comprese quelle volte ad assicurare protezione efficace ai minori (specie a quelli non accompagnati)

Contributo elevato altresì al 100% in caso di: assistenza emergenziale di cui ad Art. 31; assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri (comunque non oltre 0,42%)

Commissione UE nell’approvare programma di Stato membro fissa anche tasso di finanziamento ed importo massimo del sostegno del Fondo per le varie tipologie di azioni oggetto di contributo, tenendo conto anche del contributo privato

Art. 17 Commissione UE nel 2024 assegna ai programmi di Stati membri importo aggiuntivo di cui ad Art. 13 valido a decorrere dal 1/1/2025. Importo non concesso se Stato membro entro tale data non presenta domanda di pagamento per oltre 10% della dotazione iniziale del programma

Nell’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui ad Art. 11, Commissione UE a decorrere da 1/1/2025 tiene conto dei progressi compiuti da Stato membro nel raggiungere obiettivi intermedi e delle lacune individuate in materia di attuazione

Art. 19 Stati membri in aggiunta alla rispettiva dotazione ricevono un importo di: 10.000 €/persona ammessa e reinserimento; 6.000 €/persona ammessa tramite ammissione umanitaria (elevata a 8.000 € in caso di: donne e minori a rischio; minori non accompagnati; persone con esigenze mediche; persone bisognose di protezione giuridica e fisica comprese vittime di violenza e tortura). Tale importo aggiuntivo assegnato 1 sola volta per persona assistita, eventualmente esteso a suoi familiari “se ammessi per garantire unità familiare”

Importi di cui sopra assegnati al programma di Stato membro in sede di sua approvazione con obbligo di non usarli per altre azioni del programma stesso, “tranne casi debitamente giustificati” e previa approvazione di Commissione UE mediante modifica del suddetto programma. Tali importi inclusi nelle domande di pagamento presentate a Commissione UE, purché “persona oggetto di beneficio sia stata effettivamente reinsediata o ammessa”

Stati membri, a fini di successivi controlli, conservano informazioni per corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse in modo da definirne con esattezza data

Commissione UE può adottare atti delegati per adeguare tali importi ai tassi di inflazione

Art. 20 Stato membro, in aggiunta alla dotazione di Art. 13, riceve importo ulteriore pari a 10.000 €/richiedente a beneficiario protezione internazionale trasferito da oltre Stato membro o a seguito di forme analoghe di ricollocamento. Contributo versato eventualmente anche per ogni familiare trasferito per garantire unità familiare

Stato membro che copre costi di trasferimento riceve un contributo di 500 €/richiedente o beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro. Tale importo assume forma di finanziamento non collegato ai costi ed è assegnato al programma di Stato membro purché:

  • persona oggetto di intervento effettivamente trasferita in Stato membro o registrata come residente in questo;
  • importo non usato per altre azioni del programma, salvo casi debitamente giustificati, previa approvazione di Commissione UE, mediante modifica del programma stesso

Stato membro, ai fini del controllo, conserva informazioni necessarie per corretta identificazione delle persone trasferite e relativa data di trasferimento

Commissione UE può adottare atti delegati per adeguare tali importi a: tassi di inflazione; sviluppi di ricollocazione

Art. 21 Stato membro può usare fino a 15% di importo stanziato dal Fondo per il suo programma per finanziare sostegno operativo, purché illustri nel programma e nella relazione annuale di performance come “sostegno operativo contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del Fondo”. Commissione UE, prima di approvazione del programma, valuta situazione di partenza di Stato membro, tenendo conto delle informazioni fornite da questo e di quelle acquisite a seguito di attività di sorveglianza svolta

Sostegno operativo si concentra sulle azioni coperte dai costi per personale, servizi (quali: manutenzione o sostituzione di attrezzature, compresi sistemi informatici), infrastrutture. Commissione UE può adottare atti delegati per modificare azioni ammissibili, in modo da far fronte a circostanze impreviste o nuove

Art. 26 Fondo su iniziativa di Commissione UE può finanziare azioni di UE riguardanti obiettivi di cui ad Art. 3 sotto forma di sovvenzioni, premi, appalti, nonché strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto. Contributo può coprire rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari

Membri del Comitato di valutazione incaricato di esaminare le proposte possono essere esperti esterni

Art. 27 operazioni di finanziamento misto nell’ambito del Fondo eseguite in conformità al Reg. 523/21

Art. 28 Fondo può sostenere assistenza tecnica attuata su iniziativa o per conto della Commissione UE a tasso di finanziamento del 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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