FONDO FILIERA RISTORAZIONE (Legge 233/21; D.M. 29/4/22) (turism23)
Soggetti interessati:
Ministero Sviluppo Economico (MISE), Agenzia delle Entrate, imprese esercenti ristorazione
Iter procedurale:
Legge 233/21 ad Art. 1 comma 17bis prevede istituzione di un Fondo per la filiera della ristorazione colpita da COVID19, delegando MIPAAF a definire, con DM 29/4/2022, tempi e modalità per erogazione ed ammontare dei contributi a favore delle imprese della ristorazione, tenendo conto di “ulteriori iniziative adottate per sostenere ripresa e continuità delle attività delle imprese del settore e contenimento dei servizi amministrativi a carico di imprese beneficiarie”
Imprese della ristorazione interessate inviano domanda ad Agenzia delle Entrate, che provvede a:
- istruire domande pervenute
- corrispondere contributo mediante suo accreditamento sul conto corrente bancario/postale indicato in domanda
- annotare nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) aiuti concessi
Imprese beneficiarie sono tenute a pubblicizzare agevolazioni ottenute
Entità aiuto:
Per anno 2022 stanziati 10.000.000 € da trasferire ad Agenzia delle Entrate per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di:
- imprese operanti nel settore del wedding, intrattenimento ed organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA.
- imprese che svolgono come attività prevalente quella indicata ai codici ATECO 56.10 (ristoranti ed attività di ristorazione), 56.21 (fornitura di pasti preparati), 56.30 (bar ed altri esercizi simili senza cucina)
Risorse di cui sopra ripartite per: 70% a favore di tutte le imprese di cui sopra; 20% tra tutte le imprese di cui sopra che presentano nel 2019 ammontare dei ricavi superiore a 100.000 €; 10% tra tutte le imprese di cui sopra che presentano ammontare dei ricavi superiore a 300.000 €
Contributi erogati nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno di economia colpita da COVID19, che prevede concessione di aiuti ad impresa fino ad un massimo di 250.000 €
Contributo in oggetto non concorre a formare base imponibile di imposta sui redditi, né concorre alla formazione del valore della produzione netta