FONDO CREDITO ISMEA

FONDO CREDITO ISMEA (D.M. 22/03/2011, 11/12/14)  (credit09)

Soggetti interessati:

Micro, piccole e medie imprese agricole (Escluse grandi imprese, imprese in difficoltà finanziaria, imprese con rating CCC o inferiore), Istituti di Credito, Regioni, ISMEA (Istituto per servizi di mercato agricolo alimentare), Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ministero Economia e Finanze (MEF)

Iter procedurale:

Fondo di credito istituito per sostenere competitività di imprese agroalimentari tramite erogazione di finanziamenti agevolati, purché “a fronte di corrispondente finanziamento bancario” erogato da Banche convenzionate

Fondo stabilisce periodicamente criteri ed interessi da applicare ad imprese agricole beneficiarie, nonché commissioni a carico di Enti finanziatori, da inviare a MIPAAF e MEF (In assenza di osservazioni da parte di questi entro 30 giorni, determinazione diventa operativa)

Enti finanziatori del Fondo sottoscrivono accordo (preventivamente inviato a MIPAAF per approvazione) con ISMEA, in cui definire:

a) procedure per accesso al finanziamento agevolato da parte di impresa agricola;

b) condizioni economiche del finanziamento agevolato

Copia di accordo sottoscritto inviato a MIPAAF e MEF e pubblicato su sito di ISMEA e di Ente finanziatore.

Fondo calcola entità di aiuto concedibile e lo comunica ad impresa agricola beneficiaria e ad Ente finanziatore

Fondo dedicato costituito solo a “valere su dotazione finanziaria di regimi agevolati approvati e conformi a normativa UE  in materia di aiuti di Stato e FEASR”

Procedure di erogazione del finanziamento regolate da una convenzione quadro approvata da MIPAAF e MEF e sottoscritta da ISMEA e Associazione Bancaria Italiana. Banche convenzionate possono erogare il finanziamento solo se aderiscono a tale convenzione (Elenco Banche aderenti pubblicato su sito di ISMEA e di Ente finanziatore)

Gestione del singolo finanziamento agevolato in conformità “a quanto indicato nello specifico regime agevolato da cui provengono risorse utilizzate”

Impresa agricola, tramite Banca convenzionata, presenta domanda di accesso al finanziamento agevolato al Fondo, che svolge istruttoria per verificarne ammissibilità. In caso di parere favorevole, Fondo accantona risorse necessarie ad operazione e lo comunica a Banca che, entro 90 giorni, comunica a Fondo delibera di concessione del finanziamento, insieme ad informazioni su operazione deliberata, richiesta di accredito somma necessaria ad erogazione finanziamento. Se Banca non comunica nulla o esprime parere negativo, risorse accantonate ritornano nella disponibilità del Fondo

Fondo entro 15 di ogni mese accredita a Banca convenzionata somme richieste nel mese precedente al netto di eventuali rimanenze relative a precedenti importi accreditati e non interamente utilizzati da questa. In caso di finanziamenti con erogazione in più quote, richiesta di accredito effettuata da Banca per ogni quota, con sua erogazione ad impresa agricola “effettuata mantenendo inalterato rapporto originario tra ammontare finanziamento agevolato ed intero finanziamento”. Banca convenzionata accredita importo ad impresa agricola nei 5 giorni successivi, pena corresponsione al Fondo di interessi su somme giacenti allo stesso tasso applicato da Banca ad impresa agricola (trascorsi ulteriori 10 giorni, tasso interesse aumentato di 50%)

Banca eroga finanziamento, previa “valutazione del merito creditizio su intero finanziamento” (agevolato ed ordinario) nel rispetto delle caratteristiche di durata e rimborso autorizzate da Fondo di credito, fornendo ad impresa agricola le dovute informazioni su intervento del Fondo e su aiuto pubblico concesso.

Finanziamento perfezionato con stipula di contratto in cui regolato sia finanziamento agevolato che ordinario. Banca comunica a Fondo avvenuta stipula del contratto nei 30 giorni successivi (Nel caso di erogazione finanziamento per quote, entro 30 giorni da stipula contratto definitivo)

Banca attua procedure di recupero del finanziamento ordinario ed agevolato del Fondo entro 1 anno dal primo inadempimento di impresa agricola, comunicando al Fondo

1)       avvio azione di recupero con preavviso di almeno 30 giorni;

2)       avvio azioni di decadenza del beneficio entro 60 giorni da attivazione di tale procedura

Se impresa agricola decade da beneficio, Fondo procede, tramite Banca convenzionata,  al recupero debito residuo per quota di propria competenza

Eventuali cessioni di credito relativo al finanziamento agevolato del Fondo può avvenire solo tra banche convenzionate

Impresa agricola può estinguere anticipatamente il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti da Ente finanziatore ed in misura tale da rispettare “proporzione tra debito residuo in linea capitale di finanziamento bancario e quello di finanziamento agevolato“

DM 22/03/2011 prevede, ai fini della richiesta di garanzia, che Banca finanziatrice presenta a Garante ISMEA una relazione in cui evidenziati: dati relativi ad imprenditore ed azienda; finanziamento concesso (compreso tasso applicato); sostenibilità e validità del progetto. Allegare: copia ultimi 3 bilanci  approvati di impresa agricola, corredati da relazione di amministratori  e del Collegio sindacale.

Garante ISMEA può chiedere, in sede di istruttoria, a Banca o PMI beneficiaria ulteriori informazioni.

Domanda di controgaranzia presentata a Garante ISMEA da Confidi o Fondi di garanzia (pubblici e privati) entro 6 mesi  dalla data  di delibera di garanzia diretta, allegando:

  1. copia documentazione attestante iscrizione nell’apposita Sezione di elenco speciale dei Fondi garanzia
  2. copia ultimo bilancio approvato
  3. informazioni riguardanti propria struttura
  4. copia delle convenzioni sottoscritte da soggetto richiedente con Banca

Garanzia su transazioni commerciali richiesta da impresa agricola, o da controparte contrattuale per conto di impresa agricola, entro 30 giorni da stipula del contratto di cessione o acquisto di beni e servizi.

Garante ISMEA, accertata esistenza di disponibilità finanziarie, invia a MIPAAF e MEF uno schema in merito alle linee attuative del DM 22/03/2011, in cui definire: procedure di concessione e di liquidazione; limiti; sanzioni e cause di decadenza relative ad interventi in oggetto.

Entità aiuto:

Istituito presso ISMEA un Fondo di credito, gestito con contabilità separata, le cui risorse sono costituite da: risorse messe a disposizione da ISMEA; risorse apportate da Enti finanziatori a livello nazionale e regionale a valere su risorse UE, nazionali, regionali.

Fondo può:

  1. applicare a carico di Enti finanziatori, commissioni di gestione su somme amministrate
  2. porre a carico di imprese agricole interessi a copertura delle spese di erogazione e gestione del finanziamento agevolato

Ogni operazione comprende un finanziamento agevolato a carico del Fondo ed un finanziamento bancario eseguito da Banche convenzionate avente pari durata ed importo.

Valore della agevolazione concessa da Fondo è calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)

Ente finanziatore verifica, in base alle informazioni fornite dal Fondo, che eventuale cumulo di agevolazioni del Fondo con altri aiuti pubblici per stesse spese non superi la percentuale massima di agevolazione fissata da UE

Finanziamento agevolato, su cui Banca convenzionata applica le condizioni fissate nell’accordo ISMEA – Enti finanziatori, senza ulteriori costi aggiuntivi (salvo commissioni di gestione di cui sopra), mai superiore a 50% del valore nominale di investimento.

Rata di ammortamento del finanziamento agevolato incassata da Banca convenzionata e versata al Fondo entro 5 giorni lavorativi, pena pagamento interessi di giacenza su somme non versate.

Garanzia riportata nel contratto, salvo quella ISMEA (comunque rilasciata 1 sola volta a “prima richiesta”), assiste il finanziamento ordinario ed agevolato in proporzione ad ammontare deliberato da Banca e da Fondo (Durata garantita da Banca al netto di importo di garanzia ISMEA)

Importi recuperati da imprese agricole inadempienti, al netto delle spese di recupero, ripartiti tra Banche convenzionate e Fondo di credito, in proporzione al debito residuo di finanziamento agevolato e ordinario. Quota di competenza del Fondo versata a questo da Banca entro 5 giorni lavorativi dal recupero, pena pagamento interessi di giacenza

In base a DM 22/03/2011, ISMEA è individuato  quale garante per la concessione ad imprese agricole di:

  1. garanzia a fronte di finanziamenti a breve, medio, lungo termine per
  • realizzazione opere di miglioramento fondiario
  • interventi relativi a ricerca, sperimentazione, innovazione tecnologica, valorizzazione commerciale dei prodotti, produzione di energia rinnovabile
  • costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili, nonché acquisto di nuove macchine ed attrezzature per svolgimento di attività agricole e di quelle connesse
  • acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria di impresa
  1. trasformazione del debito derivato da precedenti passività (anche a breve e medio termine) in lungo termine
  2. ricostituzione di liquidità di impresa
  3. concessione di controgaranzie a favore di garanzie rilasciate da Confidi e da altri Fondi di garanzia, pubblici e privati, anche a carattere regionale, con cui stipulate apposite convezioni (in cui definite modalità di concessione e liquidazione di controgaranzia) entro il limite di 70% di ammontare finanziamento garantito, fino ad un massimo di 1.000.000 € per micro e piccole imprese (2.000.000 € per medie imprese). Se operazioni hanno valore eccedente tali limiti, controgaranzia ridotta in proporzione. A fronte della concessione di controgaranzia è dovuta al Garante ISMEA una commissione “una tantum”, pari ad una percentuale di importo della garanzia concessa, stabilita dallo stesso Garante ISMEA (calcolata in base a rischiosità di operazione definita tenendo conto di: caratteristiche del soggetto garantito e di quello contro garantito; finalità, durata ed importo del finanziamento da garantire; eventuali malleverie collaterali esistenti). Ammontare complessivo delle commissioni dovute versato, fermo restando eventuali rateizzazioni concordate, entro 30 giorni dal termine del trimestre su conto corrente del Garante ISMEA. In caso di versamento tardivo, dovuti interessi di mora a partire da scadenza del termine fino alla data di effettivo pagamento.
  4. garanzia a fronte di transazioni commerciali pari a 70% del valore contratatto (80% per giovani agricoltori), fino ad un importo massimo garantito di 1.000.000 € per micro e piccole imprese (2.000.000 € per medie imprese). A tali garanzie sono destinate non oltre 20% delle risorse disponibili per copertura di:
  • obbligazioni di impresa agricola venditrice a causa della mancata consegna (totale o parziale) del prodotto oggetto del contratto di vendita
  • obbligazioni di impresa agricola acquirente, a causa del mancato adempimento (totale o parziale) del contratto di acquisto

Garanzia  mai superiore a copertura delle “perdite che controparte dimostra di aver sofferto”, comunque inferiore al limite massimo fissato periodicamente da Garante ISMEA. A fronte di tale garanzia  dovuta da impresa una commissione “una tantum” a Garante ISMEA, pari ad una percentuale di importo della garanzia prestata, fissata dallo stesso Garante ISMEA in base a caratteristiche di impresa, tipologia e durata di transazione. Ammontare complessivo di commissione dovuta versato da impresa entro 30 giorni dalla sottoscrizione contratto di vendita o acquisto di beni e servizi, su conto corrente di Garante ISMEA. Per versamenti tardivi dovuti interessi di mora a partire “da ultimo giorno utile fino a quello di effettivo accredito”

  1. garanzie a fronte di porzioni di portafoglio, costituite da esposizioni verso imprese agricole, aventi medesime caratteristiche, da parte di singola banca, con durata residua del debito   non inferiore a 18 mesi ed importo residuo medio inferiore a 1.000.000 €. Garante ISMEA può fornire tali garanzie a singole banche, anche avvalendosi di parti terze ai fini di  valutazione del portafoglio da assoggettare a garanzia. Al riguardo definisce :
  2. caratteristiche comuni di esposizione da assoggettare a garanzia di portafoglio
  3. limiti e modalità di concessione e liquidazione di garanzia
  4. modalità di individuazione della rischiosità media delle esposizioni interessate
  5. cause di nullità o di decadenza della garanzia prestata

Garanzia concessa, entro limite di 70% del finanziamento (80% per giovani agricoltori), copre la esposizione per capitale di impresa (compresi interessi contrattuali) entro limite massimo di importo rilasciato, “fermo restando percentuale di copertura iniziale”,  comunque non oltre 1.000.000 € per micro e piccole imprese (2.000.000 € per medie imprese). Valore di garanzia si riduce progressivamente a seguito del rimborso del capitale.

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