FONDI STRUTTURALI CE

FONDI STRUTTURALI CE (Reg. 1303/13, 1311/13, 184/14, 215/14, 288/14, 480/14, 1011/14, 1042/14, 1076/15, 568/15; Legge 147/13, 164/14, 190/14; Del. CIPE 28/1/15; D.G.R. 30/6/14)  (cee04)

Soggetti interessati:

Stati membri, Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Ambiente, Territorio e Tutela Mare (MATTM), Regioni

Iter procedurale:

Commissione ha provveduto alla revisione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), comprendenti:

–          Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

–          Fondo Sociale Europeo (FSE)

–          Fondo di Coesione (FC)

–          Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

–          Fondo Europeo per Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)

–          Iniziativa a favore di Occupazione Giovanile (IOG)

Disposizioni comuni applicabili a Fondi SIE riguardano:

–          principi di sostegno per Fondi SIE, che intervengono mediante programmi pluriennali a completamento di azioni nazionali, regionali, locali per realizzare strategia UE “per crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, nonché coesione economica, sociale, territoriale, tenendo conto orientamenti integrati Europa 2020”. Commissione e Stati membri provvedono affinché sostegno Fondi SIE coerente con pertinenti politiche e priorità di UE con principi di solidarietà. Stati membri sono responsabili di preparazione ed esecuzione dei programmi e svolgono loro compiti insieme a partenariato “conformemente a Reg. 1303/13 a norme specifiche di ogni Fondo”. Modalità di attuazione ed impiego Fondi SIE rispettano principio di proporzionalità con riguardo a livello di sostegno assegnato, tenendo conto obiettivo di ridurre costi a carico di Organismo coinvolti in gestione e controllo dei programmi e dei beneficiari. Commissione e Stati membri provvedono a coordinamento Fondi SIE ed altre politiche e strumenti UE ed a rispettare principio di sana gestione finanziaria (in primo luogo fasi di preparazione ed attuazione sorveglianza, predisposizione relazioni, valutazione);

–          partenariato e governance a più livelli  Stati membri nella organizzazione del partenariato, definiscono:

a)principi da seguire per identificare partner più rappresentativi;

b)buone prassi concernenti coinvolgimento diverse categorie di partner pertinenti in preparazione di accordo di partenariato e programmi, informazioni da fornire in merito a loro coinvolgimento e diverse fasi di attuazione;

c)buone prassi relative formulazione norme di associazione e procedure interne Comitati di sorveglianza decise secondo norme specifiche di ogni Fondo;

d)buone prassi di coinvolgimento da parte di Autorità di gestione dei partner nella preparazione di inviti a presentare proposte, evitare potenziali conflitti di interesse per partner beneficiari, coinvolgimento partner in preparazione relazione su stato di attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi;

e)aree di massima, tematiche, buone prassi concernenti modo in cui Stati membri utilizzano Fondi SIE, compresa assistenza tecnica;

f)ruolo di Commissione in divulgazione buone prassi;

g)buone prassi per valutare da parte Stato membro attuazione di partenariato e suo valore aggiunto

Violazione da parte di Stato membro di “codice di condotta” non costituisce irregolarità che determina rettifica finanziaria.

Per ogni Fondo SIE Commissione consulta, almeno 1 volta all’anno, Organizzazioni rappresentanti partner UE in merito a sostegno Fondi SIE e riferisce a Parlamento e Consiglio

Regione Marche, con D.G.R. 802 del 30/6/2014, definito ruolo del partenariato economico e sociale (costituito da Assessori Politica Comunitaria, Formazione, Agricoltura, Attività Produttive  Autorità regionale, Enti locali, altre Autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, Organizzazioni non governative, Organismi di promozione ed inclusione sociale, parità di genere, non discriminazione, eventualmente esteso anche ad altri soggetti portatori di interessi diffusi e specialistici che per tematiche trattate possono fornire un contributo) da attuarsi:

a)in fase di identificazione delle scelte e priorità di FESR, FSE, FdC, FEASR, FEAMP

b)in fase di traduzione in obiettivi e strumenti

c)in fase di monitoraggio e valutazione

Obiettivo di Accordo di partenariato è quello di:

a)attuare politica regionale unitaria tramite pieno contributo di parti economiche e sociali. Contri9buto utile in sede di impostazione ed avanzamento strategico della politica regionale tramite programmi operativi dei vari Fondi strutturali, integrazione tra i diversi programmi, strategie settoriali

b)migliorare qualità dei programmi fornendo conoscenze su bisogni di territorio a scelte di Amministrazioni e avvicinando loro obiettivi e modalità di attuazione ad esigenze di potenziali destinatari

c)rafforzare democraticità dei processi decisionali per politiche di sviluppo, favorire condivisione delle scelte programmatiche e consentire ampia tutela di interessi organizzati mediante trasparente discussione delle decisioni

Attività di partenariato articolata in:

a)livello generale (forum da partenariato economico e sociale) con almeno 1 sessione annuale di confronto al fine di: delineare strategie di programmazione unitaria regionale; valutare realizzazione di indirizzi generali ed avanzamento dei programmi attuativi di politica regionale (FSE, FESR, FEASR, FEAMP, FdC); verificare lavoro svolto da partenariato lungo tutto l’arco del processo, formulando parere su risultati ottenuti con obiettivo di aumentare efficacia di interventi;

b)livello tecnico o settoriale con realizzazione di tavole regionali di Parti economiche e sociali su tematiche generali o specifiche, al fine di approfondire aspetti di carattere generale o tematiche o settoriali, avente natura operativa e gestionale di programmazione, obiettivi dei lavor4i dei tavoli definiti dagli stessi partecipanti. Attivati tavoli di confronto territoriali per attuazione di interventi di sviluppo e di progettazione integrata territoriale. Partenariato regionale o territoriale si occuperà di strategia regionale di sviluppo locale, strumenti più idonei per realizzarlo, criteri per selezione di interventi, accompagnamento e monitoraggio di interventi;

c)focus group, audizioni di esperti, seminari per consentire dialogo mirato con portatori di conoscenze ed interessi diffusi, definiti di comune accordo;

d)Comitato di Sorveglianza per la sede del partenariato ai fini di attuazione e sorveglianza dei vari interventi dei Fondi strutturali. Compiti del Comitato fissati dal Regolamento con partenariato partecipante ad ogni sua attività.

Parti economiche e sociali possono beneficiare di progetto di assistenza tecnica rivolti al partenariato, al fine di:

a)consolidare cultura del partenariato sia presso Amministrazioni coinvolte, sia presso parti socio economiche;

b)animare, informare, accrescere competenze e affiancare partenariato economico;

c)assicurare consulenza specialistica a supporto di partenariato

–          promozione di parità tra uomini e donne e non discriminazione di sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale “in tutte le fasi di preparazione ed esecuzione dei programmi”, compresa sorveglianza e valutazione

–          obiettivi strategici da perseguire con Fondi SIE nella fase di preparazione ed esecuzione di accordi di partenariato e programmi promossi riguardano sviluppo sostenibile, tutela e miglioramento qualità di ambiente, tenendo conto del principio “chi inquina, paga”, mediante impiego efficiente di risorse, mitigazione di cambiamenti climatici, protezione di biodiversità, resilienza a catastrofi, prevenzione e gestione dei rischi. Applicazione metodologia basata su contributo che sostegno Fondi SIE ad obiettivi di mitigazione cambiamenti climatici (Ponderazione differenziata se contributo rilevante o intermedio o insignificante). Codici categorie di intervento di FESR, FSE, FdC, IOG nell’ambito obiettivo “Investimenti a favore di crescita ed occupazione” riportati in Allegato I a Reg. 215/14 pubblicato su G.U.CE  69/14

–          approccio strategico, comprendente obiettivi tematici tradotti in priorità per ogni Fondo SIE che riguardano:

a)rafforzare ricerca e sviluppo tecnologico, innovazione;

b)migliorare accesso a TIC, nonché impiego e qualità della medesima;

c)promuovere competitività di PMI, settore agricolo, settore pesca ed acquicoltura;

d)sostenere transizione verso economia a bassa emissione di carbonio in ogni settore;

e)promuovere adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi;

f)preservare e tutelare ambiente e promuovere uso efficiente di risorse;

g)promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

h)promuovere occupazione sostenibile e di qualità e sostenere mobilità dei lavoratori;

i)promuovere inclusione sociale, combattere povertà e ogni discriminazione;

j)investire nella istruzione, formazione professionale per competenze ed apprendimento permanente;

k)rafforzare capacità istituzionali di Autorità pubbliche e parti interessate ed Amministrazione pubblica efficiente;

–          quadro strategico comune (QSC) il cui modello è riportato in Allegato I pubblicato su G.U.CE 347/13, comprendente:

a)introduzione;

b)contributo Fondi SIE a strategia CE per crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, coerenza con governance economica di UE;

c)approccio integrato e disposizioni di uso dei Fondi SIE (introduzione, coordinamento e complementarietà, promozione di approcci integrati);

d)coordinamento e sinergie tra Fondi SIE ed altre politiche e strumenti finanziari (introduzione, coordinamento con politica agricola e della pesca comune, iniziativa Orizzonte 2020 ed altri programmi UE su ricerca ed innovazione gestiti a livello centrale, finanziamento dei progetti dimostrativi nel quadro di riserva per nuovi entranti, programma per ambiente ed azione per clima LIFE, ERASMUS, programma UE per occupazione ed innovazione sociale, meccanismo per collegare Europa, strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato, Fondo Europeo per Sviluppo);

e)principi orizzontali ed obiettivi strategico trasversali (partenariato e governance a più livelli, sviluppo sostenibile, promozione parità tra uomini e donne e non discriminazione, accessibilità, fronteggiare cambiamento demografico, mitigazione cambiamenti climatici e adattamento a questi);

f)modalità per fronteggiare principali sfide territoriali;

g)attività di cooperazione (coordinamento e complementarietà cooperazione transfrontaliera, transnazionale, interregionale in ambito FESR; contributo programmi a strategia macroregionali e per bacini marittimi; cooperazione transnazionale in ambito FSE).

Orientamenti strategici stabiliti in QSC in linea con finalità e sostegno di ogni Fondo SIE non impone obblighi aggiuntivi a Stati membri oltre quelli già fissati da politiche settoriali CE, agricola accordi di partenariato secondo principio di sussidiarietà. QSC stabilisce:

a)meccanismi per garantire contributi Fondi SIE a strategie UE, coerenza programmazione Fondi SIE rispetto a raccomandazioni specifiche per Paese e programmazione di riforma;

b)disposizioni volte a promuovere uso integrato di Fondi SIE;

c)disposizioni per coordinamento tra Fondi SIE ed altre politiche UE, compresi strumenti di cooperazione esterna;

d)principi orizzontali di cui sopra ed obiettivi strategici trasversali per attuazione Fondi SIE;

e)modalità per affrontare sfide per zone urbane, rurali, costiere e pesca, sfide demografiche di Regioni, esigenze specifiche di zone geografiche con gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;

f)settori prioritari per attività di cooperazione a titolo Fondi SIE, tenendo conto strategie macroregionali e quelle relative a bacini marittimi.

Se intervenuto importanti cambiamenti nella situazione economica e sociale CE, Commissione può presentare proposta di riesame di QSC.

Commissione redige guida per accesso a Fondi SIE e loro utilizzo, nonché complementarietà con altri strumenti di politiche UE, indicando per ogni obiettivo tematico panorama di strumenti disponibili a livello UE, corredata da fondi informazione, esempi di buone prassi per combinare strumenti finanziari disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, descrizione Autorità competenti a gestione di ogni strumento, elenco controllo di potenziali beneficiari. Guida pubblicata su internet di Commissione

–          accordo di partenariato predisposto per periodo 1/1/2014 – 31/12/2020 da ogni Stato membro, in collaborazione con partner e Commissione, da applicare a totalità di sostegno Fondi SIE a Stato membro (Accordo di partenariato italiano approvato con delibera CIPE del 18/4/2014) ed inviato a Commissione contenente:

a)modalità di allineamento a strategia CE per crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, compresa:

Ø       analisi disparità esigenze di sviluppo e potenziale di crescita, tenendo conto programma nazionale di riforma;

Ø       sintesi di valutazione ex ante dei programmi o di accordo di partenariato;

Ø       obiettivi tematici selezionati e per ognuno, sintesi dei principali risultati attesi per ogni Fondo SIE, quadro motivazionale delle priorità ed azioni correlate, metodi di intervento;

Ø       ripartizione indicativa del sostegno UE per obiettivo tematico a livello nazionale di ogni Fondo SIE (vedi entità di aiuto), nonché ripartizione a livello di obiettivo tematico a favore di Regioni più sviluppate, di transizione, meno sviluppate (Entità del cofinanziamento nazionale stabilito in occasione di approvazione dei programmi operativi, compreso programma di sviluppo rurale PSR e programmi regionali FESR e FSE POR. Prima di invio a Commissione, Legge 147/13 stabilisce che Accordo venga trasmesso alle Camere per acquisirne parere da esprimere entro 20 giorni ), nonché entità delle risorse da assegnare a programmi nazionali/multiregionali ripartiti per obiettivo tematico e categoria di Regioni, compresi programmi nazionali su FEASR concernenti “Rete rurale nazionale” e “Gestione del rischio, infrastrutture irrigue, biodiversità animale”;

Ø       applicazione principi orizzontali ed obiettivi strategici per attuazione Fondi SIE;

Ø       elenco programmi in ambito FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP con rispettive dotazioni annuali indicative per ogni Fondo SIE;

Ø       dati su dotazione collegata a riserva di efficacia di attuazione, disaggregati per Fondo SIE ed eventualmente per Regioni ed importi esclusi da calcolo riserva

b)disposizioni volte a garantire efficace attuazione Fondi SIE, tra cui:

Ø       disposizioni per coordinamento tra Fondi SIE ed altri strumenti di finanziamento CE e nazionali e con BEI;

Ø       informazioni per verifica ex ante di conformità norme in materia di addizionalità;

Ø       sintesi valutazione di adempimento condizionalità ex ante, azioni da adottare, Organismi responsabili, tempio di attuazione di tali azioni;

Ø       meccanismi volti a garantire coerenza sul funzionamento quadro di riferimento di efficacia attuazione;

Ø       valutazione indicante sussistenza o meno necessità di rafforzare capacità amministrativa di Autorità coinvolte in gestione e controllo dei programmi e beneficiari ed eventuali azioni da adottare al riguardo;

Ø       sintesi azioni previste nei programmi, compreso calendario indicativo per conseguire riduzione oneri amministrativi a carico di beneficiari

c)disposizioni per principio di partenariato;

d)elenco indicativo dei partner e sintesi di azioni adottate al fine di coinvolgerli, loro ruolo in preparazione di accordo di partenariato e relazioni di avanzamento

e)approccio integrato a sviluppo territoriale sostenuto con Fondi SIE, comprendente:

Ø       disposizioni per uso integrato di Fondi SIE per sviluppo territoriale di singole aree subregionali (v. aree urbane dove attuare azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile)

Ø       settori prioritari per cooperazione nell’ambito di Fondi SIE, tenendo conto di strategie macroregionali e bacini marittimi

Ø       approccio integrato per rispondere a bisogni specifici di aree geografiche particolarmente colpite da povertà o gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale (comunità emarginate, persone disabili, disoccupati di lungo periodo, giovani non occupati, giovani non frequentanti corsi di istruzione)

Ø       approccio integrato volto ad affrontare sfide demografiche di Regioni o rispondere ad esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da svantaggi naturali permanenti

Ø       modalità di efficace attuazione Fondi SIE, tra cui valutazione sistemi scambio dati ed informazioni tra beneficiari ed Autorità responsabili di gestione e controllo programmi

Commissione valuta coerenza accordo di partenariato con Reg. 1303/13, tenendo conto programma nazionale di riforme e raccomandazioni specifiche per ogni Paese adottate, valutazione ex ante dei programmi, formulando osservazioni entro 3 mesi. Stato membro fornisce informazioni supplementari richieste. In sede di negoziazione con Commissione sulla definizione di Accordo di partenariato, CIPE sollecita di tenere conto di:

a)recepimento di puntualizzazioni e/o integrazioni richieste per alcuni obiettivi tematici;

b)coerenza ed integrazione tra Programmi operativi e strategie nazionali di settore, in particolare “Strategie nazionali di specializzazione intelligente” relativa alla ricerca;

c)recepimento di indicazioni per efficace realizzazione di Programmi nel rispetto di “proficua gestione delle risorse”;

d)individuazione di adeguate soluzioni per garantire correttezza nelle spese del cofinanziamento nazionale;

e)coinvolgimento MATTM nelle fasi di attuazione di Accordo a sostegno di politiche ambientali;

f)adozione e realizzazione di “Piani di rafforzamento amministrativo”, comprendenti misure volte a garantire gestione efficiente degli stessi Programmi, nonché qualità di regolazione, semplificazione, riduzione di oneri;

g)in merito a Fondo per sviluppo e coesione (FdC): esigenza di riequilibrare finanziamento a favore delle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) esigenza di assicurare integrazione e complementarietà di strategie rispetto a programmazione UE 2014/20 con rafforzamento ad azioni di interesse nazionale in materia di ambiente (dissesto idrogeologico, bonifiche)

Commissione adotta decisione definitiva entro 4 mesi da invio accordo, purché Stato membro recepisce interamente osservazioni formulate da Commissione.

Commissione redige relazione sui risultati conseguiti da accordi e programmi di partenariato per ogni Stato membro inviata a Parlamento europeo e Consiglio.

Se Stato membro propone modifica di accordo partenariato, Commissione effettua valutazione ed adotta entro 3 mesi decisione dia accettazione o meno di modifica. Se modifica marginale, Stato membro notifica modifica entro 1 mese a Commissione

Accordo di partenariato inviato a Commissione entro 2 mesi da data entrata in vigore di regolamento specifico di Fondo oggetto di differimento. Commissione valuta accordo di partenariato riveduto con compatibilità Reg. 1303/13 adottando decisione di approvazione

–          concentrazione sostegno su interventi che apportano il maggiore valore aggiunto, tenendo conto principali sfide territoriali per le varie zone in linea con tutte le sfide individuate nei programmi nazionali (Esclusa assistenza tecnica)

–          condizionalità ex ante. Stato membro accerta che condizionalità ex ante generali e relative a ogni Fondo applicato ad obiettivi specifici perseguiti nell’ambito di priorità di rispettivi programmi. Valutazione di applicabilità deve tenere conto principio di condizionalità, livello di sostengo assegnato. In accordo di partenariato definire sintesi di valutazione di adempimento ex ante applicabili a livello nazionale, evidenziando azione da intraprendere, Organismi responsabili, calendario di attuazione di azioni. Ogni programma individua  quali condizionalità ex ante applicabili e quali secondo valutazione soddisfatte al momento invio accordo di partenariato e del programma di condizionalità  ex ante e non soddisfatte. Programma deve descrivere azioni da attuare, Organismi responsabili, calendario. Commissione valuta coerenza ed adeguatezza informazioni su applicazione condizionalità ex ante, tenendo conto principio di proporzionalità con riguardo livello di sostegno assegnato ad ogni Fondo, nel rispetto di competenza nazionali e regionali. In caso di disaccordo tra Commissione e Stato membro su applicabilità condizionalità ex ante ad obiettivo specifico di priorità di programma. In caso dimostrato inadempimento, Commissione può decidere nell’adottare un programma di sospendere, in tutto od in parte, pagamenti intermedi a favore di priorità programma, in attesa di completamento di condizionalità ex ante. Se ciò non avviene al momento di invio accordo di partenariato e relativi programmi, determina sospensione pagamenti intermedi da parte Commissione a favore di priorità interessata (sospensione proporzionata alle azioni da intraprendere e Fondi a rischio). Nessuna sospensione in caso di accordo tra Commissione e Stato membro in merito non applicabilità condizione ex ante e che questa è stata soddisfatta a seguito approvazione accordo di partenariato o programma. Commissione riattiva pagamenti intermedi se Stato membro dimostra completamento azioni condizionalità ex ante o programma modificato in merito a priorità interessata, per cui condizionalità non più applicabile. Esclusa da condizionalità ex ante programmi di Cooperazione territoriale europea

–          verifica dei risultati di cui 6% delle risorse destinate a FESR, FSE, FC per investimenti a favore di crescita ed occupazione, nonché a FEASR e FEAMP costituisce riserva di efficacia di attuazione così come definito in accordo partenariato e programma . Da tale aliquota escluse:

a)risorse destinate a IOG come stabilito nel FSE

b)risorse destinate ad assistenza tecnica su iniziativa Commissione

c)risorse trasferite da 1° pilastro PAC a FEASR

d)trasferimenti a FEASR in applicazione di art. 10 ter, 136 e 136 ter di  73/09

e)risorse trasferite al CEF dal FdC

f)risorse trasferite a Fondo europeo per aiuti alimentari a persone indigenti

g)risorse destinate ad azioni innovazione nel settore sviluppo urbano sostenibile.

Riserva di efficacia di attuazione è pari a 5% – 7% della dotazione di ogni priorità del programma, salvo caso di assistenza tecnica e programmi dedicati a strumenti finanziari. Importo totale di riserva per Fondi SIE e categoria di Regioni è pari a 6%. Importo da destinare a riserva stabiliti in programmi suddivisi per priorità ed eventualmente Regioni.

Commissione, entro 2 mesi da invio della relazione per anno 2019, adotta decisione che fissa per ogni Fondo SIE e Stato membro, programmi e priorità per cui conseguiti target intermedi. Riserva di efficacia destinata solo a programmi e priorità che hanno conseguito propri target intermedi. Se priorità consegue proprio target intermedio, riserva definitivamente assegnata da Commissione. Se priorità non raggiunge target, Stato membro rassegna importi corrispondenti di riserva ad altre priorità definite da decisione Commissione entro 3 mesi, tenendo conto requisiti di concentrazione tematica ed assegnazioni minime e norme specifiche di ogni Fondo, purché raggiunti target intermedi. Commissione approva modifica a programma. Se Stato membro non fornisce idonee informazioni, riserva di efficacia non assegnata a programma o priorità interessate.

Se verifica efficacia di attuazione per priorità dimostri grave carenza nel conseguire target intermedi di tale priorità e ciò dovuto a “debolezze nell’attuazione chiaramente identificabili che Commissione aveva comunicato” e Stato membro non adottato azioni correttive necessarie a risolvere tali debolezze, Commissione può, non prima di 5 mesi, sospendere, in tutto od in parte, pagamenti intermedi relativi a priorità incriminata. Commissione riprende pagamenti intermedi se Stato membro adotta misure correttive, previa eventuale approvazione di trasferimento dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità entro 2 mesi da notifica

Se Commissione, anche in base a relazione finale, stabilisce grave carenza nel raggiungimento di target in merito ad indicatori finanziari, indicatori di output dovuto a carenze, già individuate da Commissione a Stato membro che ha omesso di adottare le misure correttive necessarie, applica rettifiche finanziarie relativa a priorità interessate, tenendo conto “livello di assorbimento e fattori esterni che contribuiscono a carenza”. Nessuna rettifica finanziaria se mancato raggiungimento di target dovuto ad impatto di fattori socio-economici o ambientali in Stato membro o cause di forza maggiore. Commissione fissa criteri per determinare livello di rettifica finanziaria da applicare

–          misure per collegare efficacia dei Fondi SIE a sana governance economica, Commissione può chiedere a Stato membro di rivedere il contratto di partenariato e programmi al fine di:

a)attuare raccomandazione specifica destinata a Stato membro e modifiche ritenute necessarie a correggere squilibri socio-economici rilevati

b)massimizzare impatto di crescita e competitività di Fondi SIE se Stato membro soddisfa 1 delle seguenti condizioni: concessa assistenza finanziaria UE mantenuta a disposizione di Stato membro, o concesso sostegno finanziario ai sensi di  332/02, o concesso sostegno finanziario con programma di riassetto macroeconomico

Tale richiesta di Commissione precisa programmi e priorità da potenziare e caratteristiche delle modifiche previste. Stato membro risponde entro 2 mesi da notifica, comunicando motivi di modifiche, programmi interessati, effetti previsti su attuazione Fondi SIE. Commissione formula osservazioni entro 1 mese

Se Commissione non presenta osservazioni o se ritiene che osservazioni sono recepite, adotta decisione da approvazione modifiche ad accordo di partenariato e programmi entro 3 mesi. Se Stato membro omette di adottare azione richiesta, Commissione può proporre a Consiglio entro 3 mesi da invio osservazioni, di sospendere, in tutto od in parte, pagamenti relativi a programma o priorità interessata, specificandone motivi. Entità sospensione rispettata parità di trattamento tra Stati membri, comunque mai superiore a 50% pagamenti programmi interessati, elevato fino a 100% se Stato membro non adotta alcuna azione correttiva entro 3 mesi da sospensione. Se Stato membro adottato modifiche ad accordo partenariato a programmi, Consiglio revoca sospensione pagamenti. Commissione propone sospensione, in tutto od in parte, pagamenti se Consiglio:

a)decide che Stato membro non realizzato azioni efficaci per correggere eccessivo disavanzo

b)adotta 2 raccomandazioni successive in procedura per squilibrio a seguito di piano di azione insufficiente inviato da Stato membro

c)adotta 2 decisioni successive in procedura per squilibrio a seguito di mancata adozione di azione correttiva raccomandata da Stato membro

d)conclude che Stato membro non adottato misure per riassetto programma

Pagamenti sospesi se richiesto intervento immediato o grave inosservanza, comunque applicata a partire da 1 Gennaio successivo a data decisione di sospensione da parte Commissione (fatto salvo che Consiglio non decide entro 1 mese di respingere proposta di sospensione)

Ambito e livello di sospensione impegni o pagamenti proporzionati (modello riportato in Allegato III pubblicato su G.U.CE 347/13), tenendo conto situazione socio-economica di Stato membro (tasso di disoccupazione, impatto di sospensione pagamenti), sospensione impegni al più basso dei massimali:

a)massimale 50% di impegni relativi a successivo anno finanziario per Fondi SIE a seguito di non conformità per disavanzo eccessivo (25% se non conformità legata a piano di azione correttiva in procedura di squilibrio eccessivo). Livello di sospensione aumenta fino a 100% degli impegni anno successivo, in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino a 50% per procedura di squilibrio eccessivo “alla luce gravità di non conformità”

b)massimale di 0,5% del PIL nel caso di procedura disavanzo eccessivo e 0,25% del PIL in caso di procedura per squilibrio eccessivo o non conformità con piano di azione correttiva raccomandato a seguito di squilibri eccessivi. In caso non conformità legata ad azioni correttive, massimale aumentato rispettivamente fino a 1% PIL e 0,5% PIL in base a gravità di non conformità

c)massimale di 50% impegni relativi ad anno successivo per Fondi SIE o di 0,5% PIL nel caso Stato membro non adempiuto a programma di riassetto (Entità di sospensione fissata, tenendo conto “periodo restante per utilizzazione di Fondo dopo reiscrizione in bilancio di impegni sospesi”)

Commissione pone fine a sospensione in caso di abrogazione decisione di esistenza disavanzo eccessivo o approvato piano di azione correttivo presentato da Stato membro in caso di squilibri eccessivi, o verificato che Stato membro adottato misure per programma di riassetto. A seguito revoca sospensione, Commissione riscrive in bilancio impegni sospesi

Non applicate presenti disposizioni a Cooperazione territoriale europea

Commissione informa Parlamento europeo di Fondi SIE e programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o pagamenti o provvedimento di revoca sospensione. Nel 2017 Commissione procede a riesame di procedura sospensione, inviando relazione a Parlamento europeo e Consiglio

–          aumento pagamenti intermedi a favore di Stato membro in temporanea difficoltà di bilancio fino a 10% rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile ad ogni priorità per FESR, FSE, FCF, FEASR, FEAMP. Tasso maggiore (mai superiore a 100%) applicato, su richiesta di Stato membro se questo rispetta una delle seguenti condizioni

a)Stato membro interessato riceve prestito o sostegno finanziario a medio termine da UE, subordinato ad attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico (Esclusi programmi nell’ambito di Cooperazione territoriale europea). Sostegno UE mai superiore a spesa pubblica o importo massimo di partecipazione di Fondi SIE per ogni priorità, secondo programma approvato da Commissione, che valuta attuazione del provvedimento ed invia relazione a Parlamento Europeo e Consiglio;

b)Stato membro chiedo di trasferire una quota di risorse di ogni Fondo ad assistenza tecnica per attuare misure collegate a gestione diretta o indiretta. Tali risorse sono da ritenersi addizionali agli importi stabiliti in ogni Fondo per assistenza tecnica su iniziativa di Commissione. Se nelle norme tecniche di ogni Fondo viene fissato un massimale per assistenza tecnica su iniziativa di Stato membro, nel calcolo di questo rientra anche importo da trasferire. Stato membro chiede a Commissione  entro 31 Gennaio trasferimento delle suddette risorse, allegando modifiche al programma (effettuate in accordo di partenariato), con fissato importo totale annuale. Alle risorse trasferite si applica regola del disimpegno

–          disposizioni generali su Fondi SIE attuate mediante programmi 1/1/2014 – 31/12/2020 elaborati da Stati membri, in collaborazione con partner. Programmi, compresi quelli multifondo, presentati a Commissione entro 3 mesi da accordo di partenariato, corredati da valutazione ex ante ed entro 3 mesi da entrata in vigore di regolamento attuativo di Fondo specifico. Ogni programma:

a)definisce strategia per “crescita intelligente, sostenibile, inclusiva” in linea con “norme specifiche di ogni Fondo e contenuti accordi di partenariato”

b)comprende modalità per garantire “efficace, efficiente, coordinata” gestione Fondi SIE ed azioni volte a ridurre oneri amministrativi a carico di beneficiari

c)definisce priorità, obiettivi specifici, dotazioni finanziarie del sostegno Fondi SIE e corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi importi di riserva di efficacia di attuazione

d)definisce contributo ad interventi previsti in strategie macroregionali o di bacini marittimi

e)definisce per ogni priorità indicatori e target corrispondenti in termini quantitativi e qualitativi, al fine di valutare progressi in esecuzione di programma. Indicatori comuni ad ogni Fondo e specifici per programma, possono essere finanziari relativi a spesa assegnata, output relativi ad operazioni finanziarie di risultato relativi a priorità interessata. Informazioni da riportare nei programmi al fine di verificare target intermedi e finali e rendere disponibili su richiesta a Commissione riguardano:

  • elementi di prova usati per stimare valore di target intermedi e finali e metodi di calcolo (v. costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o precedente, pareri di esperti, valutazione ex ante);
  • quota dotazione finanziaria corrispondente ad indicatori di output, fasi di attuazione principale, nonché spiegazione metodo di calcolo di tale quota;
  • modalità applicazione meccanismi atti a garantire coerenza del quadro di riferimento, efficacia di attuazione fissato in Accordo di partenariato;
  • selezione di indicatori di risultato e fasi di attuazione principali se questi inclusi nel quadro di riferimento efficacia di attuazione.

Target intermedi e finali fissati a livello di priorità. Indicatori di output e fasi di attuazione principali corrispondono ad oltre 50% dotazione finanziaria di priorità (tale importo contato 1 sola volta). Target intermedio e finanziario per Fondi SIE, salvo FEASR, riferiti ad importo totale di spese ammissibili riportato in sistema contabile da Autorità di certificazione (Per FEASR è pari a importo totale della spesa pubblica sostenuta riportata nel sistema comune per monitoraggio). Target intermedio e finale per Fondi SIE, salvo per FSE e FEASR, per indicatore di output poi riferito ad operazioni integralmente attuate ma per le quali non tutti i programmi effettuati. Per FSE e FEASR possono riguardare anche valore conseguito per operazioni avviate se alcune di queste che producono output siano ancora in corso

Fase di attuazione principale (trattata come indicatore) è fase importante nella attuazione di operazioni nell’ambito di priorità, il cui completamento è verificabile ed espresso mediante numero o percentuale.

Indicatore di risultato utilizzato solo se strettamente correlato a interventi strategici beneficiari di sostengo.

Conseguimento di target intermedi e finali valutato, tenendo conto di tutti gli indicatori e fasi di attuazione principali stabiliti a livello di priorità inclusi nel quadro di riferimenti efficacia di attuazione. Target intermedi e finali di priorità sono conseguiti se tutti gli indicatori inseriti nel quadro di riferimento conseguito almeno 85% di target finale entro 2023. In deroga se quadro riferimento comprende oltre 3 indicatori, ammesso conseguimento percentuali di cui sopra di tutti gli indicatori, salvo 1 comunque pari almeno a 75%. Se priorità comprende non oltre 2 indicatori, viene considerata grave carenza non raggiungere almeno 65% valore target finale entro 2023 per 1 dei 2. Se priorità comprende oltre 2 indicatori, considerata carenza grave non raggiungere almeno 65% di target finale entro 2023 di almeno 2 indicatori. Indicatori e fasi di attuazione principali selezionati per quadro di riferimento, corrispondenti target intermedi e finali e relativi valori conseguiti ripartiti per Fondo e per FESR/FSE per categoria di Regioni. Conseguimenti di target intermedi e finali valutato per ogni Fondo e categoria di Regioni nell’ambito della priorità, tenendo conto di indicatori, corrispondenti target intermedi, target finali e relativi valori conseguiti ripartiti per Fondo e categoria di Regioni. Indicatori di output e fasi di attuazione principali del quadro di riferimento corrispondono ad oltre 50% dotazione finanziaria di Fondo e categoria di Regioni (A tal fine dotazione relativa ad indicatore o fase di attuazione principale contate solo 1 volta). Se risorse IOG rientrano in Asse prioritario istituito quadro di riferimento di efficacia attuazione separato per IOG e valutazione conseguimento target intermedie  finali per IOG effettuata in modo separato

f)descrive azioni che si intendono attivare ed importi indicativi del sostegno da destinare ad obiettivo dal cambiamento climatico.

Programmi specifici per FESR e FEASR comprendono, oltre ad elementi di cui sopra:

a)identificazione di Organismi di attuazione;

b)valutazione di ottemperanza ad ogni condizionalità ex ante vigente al momento invio accordo di partenariato e programma, nonché azioni correttive da adottare per adempimento condizionalità con relativo calendario;

c)valutazione ex ante di programma.

Commissione valuta coerenza programma con norme specifiche di ogni Fondo, contributo a realizzare obiettivi tematici e priorità UE, coerenza con accordo di partenariato, tenendo conto di raccomandazioni specifiche per ogni Paese, formulate da Consiglio e valutazione ex ante (Adeguatezza strategia, programma, obiettivi generali e specifici, indicatori, assegnazione di risorse). In deroga Commissione non valuta coerenza programmi dedicati per IOG con accordo di partenariato se Stato membro non presentato accordo alla data di invio programma. Commissione formula osservazioni entro 3 mesi e Stato membro fornisce informazioni supplementari ed eventualmente rivede programma. Commissione approva programma entro 6 mesi da invio, purché osservazioni formulate siano state recepite. Programmi riguardanti Cooperazione territoriale europea o IOG approvati da Commissione prima di accordo di partenariato.

Richieste di modifica di programmi approvati sono debitamente motivate, tenendo conto di norme specifiche di ogni Fondo ed accordo di partenariato. Commissione valuta informazioni fornite, formula osservazioni entro 1 anno ed approva modifica entro 3 mesi da invio, purché recepite le osservazioni formulate. In deroga se modifica riguarda rassegnazione di riserva di efficacia dia attuazione, Commissione formula osservazioni se ritiene dotazione proposta non conforme con norme e non coerente con sviluppo di Stato membro o Regione e comporti rischio per conseguimento obiettivi fissati. Commissione approva modifica entro 2 mesi, purché osservazioni formulate recepite (Approvazione modifica comporta revisione accordo di partenariato).

Su richiesta Stato membro, BEI può partecipare a preparazione accordo di partenariato, grandi progetti, strumenti finanziari. Commissione può chiedere a BEI di esaminare qualità tecnica, sostenibilità economica e finanziaria, fattibilità di grandi progetti. Commissione concede sovvenzioni o concludere contratti di servizio con BEI per iniziative su base pluriennale

–          sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuta da FEASR (denominato LEADER), FESR, FSE, FEAMP, purché:

a)concentrato su terreni subregionali specifici

b)gestito da Gruppi di Azione Locali (GAL) composti da rappresentanti di interessi socioeconomici locali, pubblici e privati, in cui a livello decisionale, né Autorità pubbliche, né singolo gruppo di interesse se rappresenta oltre 49% di aventi diritti al voto;

c)attuato tramite strategie territoriali di sviluppo locale integrato ed intersettoriale;

d)concepito tenendo conto bisogni e potenzialità locali, comprendenti elementi innovativi, compresa creazione di reti e cooperazione.

Sostegno Fondi SIE è coerente con Fondi interessati tramite capacità di selezione e finanziamento di strategie di sviluppo locale. Se intervengono più Fondi occorre definire Fondo capofila per sostenere costi di gestione ed animazione di strategia sviluppo locale.

Sviluppo locale realizzato nell’ambito di 1 o più priorità del programma di riferimento e strategia di sviluppo locale comprende:

a)definizione di territori e popolazione interessata da strategia (non meno di 10.000 e non oltre 150.000 abitanti, salvo richiesta di modifica di tali limiti, da parte Stato membro “al fine di tenere conto di area scarsamente o densamente popolata e garantire coerenza territoriale di area rientrante in strategie di sviluppo locale”);

b)analisi esigenze di sviluppo e potenzialità del territorio (Punti di forza e debolezza, opportunità e minacce);

c)descrizione strategia e suoi obiettivi, caratteristiche integrate ed innovative di strategia, gerarchia di obiettivi, indicatori di risultato quantitativi e qualitativi;

d)descrizione processo di associazione di comunità locale per elaborare strategia;

e)piano di azione;

f)descrizione modalità di gestione e sorveglianza e valutazione attuazione di strategia;

g)piano di finanziamento di strategia, compresa dotazione di ogni Fondo interessato.

Stati membri definiscono criteri per selezione di strategia e sviluppo locale, tramite Comitato da attuarsi entro 2 anni da approvazione accordo di partenariato. Approvazione LEADER stabilisce dotazione di ogni Fondo SIE interessato, nonché compiti di gestione e controllo dei programmi.

Gruppi di Azione Locali (GAL) attuano strategie di sviluppo locale, scegliendo al progetto interno un partner capofila per questioni amministrative e finanziarie o definiscono “struttura comune legalmente costituta”. GAL ha il compito di:

a)rafforzare capacità di soggetti locali ad elaborare ed attuare progetti;

b)elaborare procedura di selezione trasparente e non discriminatoria, garantendo che almeno 50% voti espressi nelle decisioni provenga da partner non pubblici ed evitando conflitti di interesse;

c)garantire nella selezione delle operazioni da finanziare (Fissare priorità) coerenza con strategia di sviluppo locale;

d)preparare e pubblicare inviti pubblici a presentare proposte, compresa criteri di selezione;

e)ricevere e valutare domanda di sostegno;

f)selezionare operazioni e fissare importo del sostegno ed eventualmente presentare ad Autorità di gestione proposte selezionate prima di approvazione;

g)verificare attuazione programma LEADER ed operazioni finanziate.

GAL possono essere beneficiari diretti di alcune operazioni nell’ambito di programma LEADER. Sostegno Fondi SIE a sviluppo locale di tipo partecipativo riguarda:

a)costi di azione preparatoria, comprendenti: iniziative di formazione rivolte a parti locali interessate; studi di area interessata; progettazione strategica di sviluppo locale (incluse azioni di consultazioni parti interessate); spese amministrative di GAL nella fase di preparazione (costi operativi e di personale); sostegno a piccoli progetti pilota. Tali costi connessi anche se poi non finanziato programma LEADER;

b)esecuzione di operazioni approvate;

c)preparazione e realizzazione di attività di cooperazione GAL;

d)costi di esercizio connessi a gestione programma LEADER per costi operativi, personale, formazione, pubbliche relazioni, finanziari, sorveglianza e valutazione di strategia di sviluppo locale partecipativo;

e)animazione strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per favorire scambi di informazioni tra parerti interessate e favorire potenziali beneficiari a preparare domanda.

Sostegno per costo di esercizio ed animazione non oltre 25% di spesa complessiva progetto GAL

–          sviluppo territoriale. Se strategia di sviluppo urbano o patto territoriale di FSE richiede approccio integrato con investimenti FSE, FESR, FC, nell’ambito di più assi prioritari di 1 o più programmi operativi, azioni eseguite sotto forma di “investimento territoriale integrati” (ITI). Se ITI sostenuta da FSE, FESR, FC programmi operativi descrivono approccio per uso ITI e dotazione finanziaria di ogni asse prioritario. Se ITI sostenuto da FEASR o FEAMP dotazione finanziaria e misure definite nei programmi dei rispettivi Fondi. Stato membro può designare Organismi intermedi, compresi Enti locali, Organizzazioni non governative, cui delegare gestione ITI. Stato membro provvede affinché sistema di sorveglianza dei programmi preveda individuazione di operazioni e realizzazione asse prioritario che contribuisca a ITI

–          strumenti finanziari (v. scheda “cee57”)

–          sorveglianza dei programmi. Entro 3 mesi da notifica decisione Commissione di adottare programma, Stato membro istituisce Comitato di sorveglianza, che può coprire anche più di 1 programma cofinanziato da Fondi SIE. Comitato adotta proprio regolamento interno (nella Cooperazione territoriale europea, Comitato istituito da Stati membri partecipanti a programma di cooperazione e da Paesi Terzi partecipanti a programma cooperazione). Comitato di sorveglianza composto da rappresentanti di Autorità competenti Stati membri, Organismi intermedi e rappresentanti di partner aventi diritto di voto. Elenco membri del Comitato reso pubblico, con intervento di Commissione a titolo consultivo. Comitato, presieduto da rappresentante di Autorità gestione, si riunisce almeno 1 volta anno per valutare attuazione di programma, tramite analisi dati finanziari e indicatori comuni e specifici di programma, nonché target intermedi definiti. Comitato consultato su eventuali modifiche a programma proposto di Autorità di gestione, nonché formulare osservazioni ad Autorità gestione in merito ad attuazione program,ma, in particolare riduzione oneri amministrativi a carico di beneficiari. Comitato si sorveglianza esamina:

a)ogni aspetto che incide su risultati di programma operativo;

b)progressi realizzati in attuazione di piano di valutazione eseguito dati a risultati di tale valutazione;

c)attuazione strategia di comunicazione;

d)esecuzione grandi progetti;

e)attuazione piani di azione comuni;

f)azioni tese a promuovere parità tra uomini e donne e non discriminazioni;

g)azioni intese a promuovere sviluppo sostenibile;

h)eventuali condizionalità ex ante non soddisfa al momento invio accordo di partenariato e programma operativo, stato di avanzamento azione per soddisfare condizionalità;

i)strumenti finanziari;

j)metodologia di selezione delle operazioni;

k)relazioni di attuazione annuali e finali;

l)piani di valutazione di programma operativo e sue eventuali modifiche proposte da Autorità di gestione;

m)strategia di comunicazione di programma operativo.

Entro 31 Maggio (fino a 2023), Stato membro invia relazione di attuazione annuale, contenente informazioni su:

a)progressi in attuazione piano di valutazione e seguito dato a risultati valutazione;

b)esecuzione programma operativo e progressi nella preparazione ed attuazione di grandi progetti o piani di azione comune;

c)risultati misure di informazione e pubblicità di Fondi;

d)coinvolgimento partner nella fase di attuazione, sorveglianza, valutazione programma operativo;

e)progressi in attuazione approccio integrato di sviluppo territoriale in sviluppo Regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali, sviluppo urbano sostenibile, sviluppo locale di tipo partecipativo;

f)progressi in attuazione azioni intese a rafforzare capacità Autorità gestione e beneficiari di amministrare ed usare Fondi;

g)progressi in attuazione eventuali azioni interregionali e transnazionali;

h)contributi a strategia macroregionali e bacini marittimi;

i)azioni per promuovere uguaglianza tra uomini e donne, prevenire discriminazioni;

j)azioni intraprese per promuovere sviluppo sostenibile;

k)progressi in materia di innovazione sociale;

l)progressi per rispondere ad esigenze specifiche di aree geografiche colpite da povertà o gruppi di bersaglio, comunità emarginate, persone disabili, disoccupati di lungo periodo, giovani non occupati;

m)conformi azioni su condizionalità ex ante in caso di Stato membro con 1 solo programma operativo per Fondo.

A partire da 2013 e fino al 2023, Stato membro invia (Modello in Allegato II a Reg. 1011/14 pubblicato su G.U.CE 284/14) a Commissione UE relazione di attuazione annuale del programma per FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP contenente:

a)informazioni su attuazione programma e priorità con riferimento a dati finanziari indicatori comuni e specifici programmi, valori obiettivi quantificati, indicatori di risultato (dal 2017 in base a target intermedi);

b)sintesi delle conclusioni di valutazione del programma rese disponibili in anno precedente aspetti che incidono su risultati programma, misure adottate

Relazioni considerate ricevibili se contengono tutte le informazioni prescritte (Se nessuna osservazione pervenuta da Commissione entro 15 giorni, relazione ricevibile). Commissione esamina relazione entro 2 mesi da ricevimento (5 mesi per relazione finale) e può formulare osservazioni in merito a problemi che incidono significativamente su attuazione programma, a cui Stato membro deve rispondere entro 3 mesi “in merito a misure adottate”. Relazioni annuali e finale rese pubbliche. Commissione e Stato membro organizzano ogni anno fino al 2023 riunione di riesame dei risultati di ogni programma, tenendo conto relazioni di attuazione annuali ed osservazioni di Commissione. A seguito di tale riunione, Stato membro si impegna a dare seguito ad osservazioni di Commissione, informandola delle misure adottate entro 3 mesi

–          progresso strategico. Stato membro invia a Commissione relazione su stato dei lavori concernente accordo di partenariato contenente:

a)cambiamenti esigenze di sviluppo in Stato membro da adozione accordo di partenariato;

b)progressi compiuti nella strategia CE e nelle missioni specifiche di ogni Fondi SIE, in particolare rispetto a target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento efficacia a programma, in particolare in merito a cambiamenti climatici;

c)effettiva attuazione, secondo calendario stabilito, di azioni per adempiere condizionalità ex ante non soddisfatte al momento accordo di partenariato;

d)attuazione di meccanismi atti a garantire coordinamento di Fondi SIE ed altri strumenti finanziari UE e nazionali con BEI;

e)attuazione approccio integrato a sviluppo territoriale, compresi progressi alla realizzazione di ambiti prioritari stabili per cooperazione;

f)eventuali azioni intraprese per rafforzare capacità di Autorità di gestione e beneficiari in amministrare ed utilizzare Fondi SIE;

g)azioni adottate e risultati conseguiti al fine di ridurre oneri di amministrazione a carico di beneficiari;

h)ruolo partner nell’esecuzione di accordo di partenariato;

i)sintesi di azioni adottate per applicare principi orizzontali e obiettivi politici per attuazione fondi BEI.

Se entro 2 mesi da invio relazione, Commissione stabilisce che informazioni inviate sono incomplete, tanto da incidere su “qualità ed affidabilità di valutazione”, chiede ulteriori informazioni a Stato membro, che le fornisce entro 3 mesi.

Entro 31 Gennaio, 31 Luglio, 31 Ottobre Stato membro invia a Commissione per ogni programma operativo ed asse prioritario, costo totale e spesa pubblica ammissibile e numero di operazioni selezionate per sostegno, nonché spesa totale ammissibile dichiarata da beneficiari ad Autorità gestione per categoria operazione. Invio di 31 Gennaio e 31 Luglio, corredate da previsione di importo per cui Stato membro prevede di presentare domanda di pagamento per esercizio finanziario corso e quello successivo. Commissione fissa modello da usare per presentare dati finanziari.

Relazione di coesione presentata da Commissione comprende:

a)bilancio processi compiuti in realizzazione di coesione economica, sociale, territoriale, compreso sviluppo Regioni e integrazioni priorità in UE;

b)bilancio ruolo Fondi, finanziamento BEI ed altri Stati membri, effetto di altre politiche UE e nazionali su progressi compiuti;

c)indicazione eventuali misure future di CE per rafforzare coesione.

Autorità gestione o Stato membro predispone piano di valutazione per programma operativo da inviare a Comitato di sorveglianza entro 1 anno da adozione programma operativo. Entro 31/12/2022 Autorità gestione invia a Commissione per ogni programma operativo relazione su valutazione effettuate durante periodo di programmazione e risultati ottenuti da programma. Commissione effettua valutazione ex post in collaborazione con Stato membro e Autorità gestione

A partire da 2016, Commissione invia ogni anno a Parlamento europeo e Consiglio, Comitato economico e sociale, Comitato delle Regioni, relazione di sintesi su utilizzo Fondi SIE. Consiglio esamina relazione strategica. A partire da 2018con cadenza biennale, Commissione include nella relazione annuale, sezione in cui evidenziato contributo Fondi SIE a conseguimento strategie UE di “crescita intelligente, sostenibile, inclusiva”

–          valutazione eseguita per migliorare qualità progettazione, esecuzione programma e suo impatto in relazione a PIL e tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata. Stati membri forniscono risorse necessarie per esecuzione valutazioni, raccogliendo dati necessari. Valutazioni eseguire da esperti interni o esterni indipendenti da Autorità di gestione. Valutazione rese pubbliche. Valutazioni ex ante eseguite per preparare programma ed inviate a Commissione insieme a questo, prendono in esame:

a)contributo a strategia UE per crescita “intelligente, sostenibile, inclusiva” in riferimento ad obiettivi e priorità selezionati, tenendo conto di esigenze nazionali e regionali, potenzialità di sviluppo e esperienze di precedenti programmi;

b)coerenza interna di programma e rapporto con altri strumenti UE;

c)coerenza di assegnazione di risorse di bilancio con obiettivi di programma;

d)coerenza di obiettivi tematici selezionati, priorità ed obiettivi di programma con QSC, accordo di partenariato, raccomandazioni UE;

e)pertinenza e chiarezza di indicatori di programma;

f)impatto risultati attesi su conseguimento obiettivi;

g)se obiettivi quantificati relativi ad indicatori sono realistici, tenendo conto sostegno Fondi SIE;

h)motivazioni di forme di sostegno proposte;

i)adeguatezza di risorse umane e capacità amministrative per gestione programma;

j)idoneità procedura per sorveglianza programma e raccolta dati per eseguire valutazione;

k)idoneità target intermedi selezionati per quadro riferimento efficacia di attuazione;

l)adeguatezza misure per promuovere pari opportunità tra uomini e donne, senza discriminazioni in particolare per persone disabili;

m)adeguatezza di misure per promuovere sviluppo sostenibile;

n)misure volte a ridurre oneri amministrativi a carico di beneficiari;

o)valutazione ambientale strategica, tenendo conto esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Stato membro ed Autorità di gestione redige piano di valutazione durante periodo di valutazione di ogni programma per valutarne efficacia, efficienza, impatto ad ed almeno 1 volta nel periodo di programmazione “in che modo sostegno Fondo SIE contribuito a conseguimento obiettivi dei ogni priorità”. Valutazione sottoposta a Comitato di sorveglianza e inviate a Commissione che del resto può eseguire valutazione autonoma programma, informandone Autorità di gestione, valutazione ex post eseguita da Commissione o Stato membro completata entro 31/12/2024, esamina efficacia ed efficienza di Fondi SIE e loro contributo o strategia UE per “crescita intelligente, sostenibile, inclusiva”, tenendo conto di obiettivi definiti. Commissione elabora entro 31/12/2025 un rapporto di sintesi per ogni Fondo strutturale e di investimento europeo

–          assistenza tecnica su iniziativa di Commissione, riguardante:

a)assistenza per preparazione e valutazione progetti anche con BEI;

b)sostegno al rafforzamento istituzionale e sviluppo di capacità amministrativa per gestione Fondi SIE;

c)studi legati a relazioni da inviare a Commissione UE su Fondi SIE e su coesione;

d)misure connesse ad analisi, gestione, sorveglianza, scambio di informazioni, esecuzione Fondi SIE, misure relative ad attuazione sistemi di controllo ed assistenza tecnica ed amministrativa;

e)valutazioni, relazioni di esperti, statistiche, studi (compresi quelli di natura generale) su funzionamento Fondi SIE, effettuati eventualmente da BEI;

f)azione divulgazione di informazioni, creazione reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione, azioni destinate a promuovere la cooperazione e scambio di esperienze(anche con Paesi Terzi);

g)installazione, funzionamento di sistemi informatizzati per gestione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione;

h)azioni volte a migliorare metodi di valutazione e scambi di informazioni al riguardo;

i)azioni relative ad audit;

j)rafforzamento capacità nazionali e regionali per pianificare investimenti; valutazione delle necessità; preparazione, progettazione ed attuazione di strumenti finanziari; piani di azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con BEI;

k)divulgazione buone pratiche amministrative per rafforzare capacità dei partner;

l)azioni finanziate per contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva;

m)comunicazione istituzionale delle politiche UE al pubblico.

Commissione definisce ogni anno piani di assistenza tecnica

Su iniziativa di Stati membri, Fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo audit, riduzione oneri amministrativi a carico di beneficiari (compresi sistemi elettronici di scambio dati), rafforzamento capacità di amministrare ed utilizzare Fondi SIE (compreso scambio di buone prassi tra soggetti partner)

–          sostegno fornito da Fondi SIE ad operazioni PPP (Partenariato pubblico –privato) a favore di: Organismi di diritto pubblico che hanno avviato operazione; Organismi di diritto privato di Stato membro (partner privato) selezionati per eseguire operazione. Organismo pubblico promotore può proporre che partner privato da selezionare sia beneficiario di sostegno Fondi SIE, purché accertato che partner privato soddisfi e si assuma obblighi di beneficiario. Partner privato può essere sostituito durante esecuzione di operazione se questo richiesto ai sensi di condizioni di PPP o di accordo di finanziamento tra partner privato ed istituito cofinanziatore, purché partner subentrante “soddisfi e si assume tutti i corrispondenti obblighi dei beneficiari”. Sostituzione di beneficiario non considerato cambio di proprietà se questa rispetta regole di cui sopra. In caso di Organismo pubblico, spese sostenute nell’ambito di operazione PPP da partner privato considerate come sostenute e pagate da beneficiario pubblico, purché:

a)beneficiario sottoscritto accordo PPP con partner privato;

b)Autorità di gestione verificato che spese dichiarate da beneficiario pagate da partner privato ed operazione conforme a diritto UE e nazionale ed a programma.

Pagamenti corrispondenti o beneficiari su conto di garanzia aperto allo scopo a nome di beneficiario da usare solo per programmi conformi ad accordo PPP, compreso ogni pagamento da attuarsi in caso di cessazione di tale accordo

–          sistemi di gestione e controllo, comprendenti:

a)descrizione funzioni degli Organismi coinvolti;

b)osservanza principio di separazione delle funzioni tra tali Organismi ed entro questi;

c)procedure atte a garantire correttezza e regolarità delle spese dichiarate;

d)sistemi informatizzati per contabilità e trasmissione di dati finanziari, darti su indicatori sorveglianza e relazioni;

e)sistemi per predisporre relazione e sorveglianza su Organismi incaricati affidano ad altri soggetti di controllo;

f)disposizioni per audit di funzionamento sistemi di gestione e controllo;

g)sistemi e procedure per garantire pista di controllo adeguata;

h)prevenzione, rilevamento, correzione di irregolarità, comprese frodi, recupero di importi indebitamente versati (compresi interessi su ritardati pagamenti).

Stati membri garantiscono:

a)sistema di gestione e controllo di programmi istituiti in conformità a norme di ogni Fondo, con scambio dati con Commissione per via elettronica;

b)efficace modalità di esame dei reclami concernenti Fondi SIE, informando Commissione circa risultati di tali esami

–          poteri e responsabilità di Commissione che accerta:

a)validità documenti inviati ogni anno da Organismo controllo, quali relazioni di controllo, relazioni su attuazione, audit;

b)istituzione efficaci sistemi di controllo da parte Stati membri in conformità a norme di ogni Fondo;

c)sistemi istituiti funzionano durante intero periodo del programma.

Funzionari di Commissione UE possono svolgere audit o controlli in loco, fornendo preavviso ad Autorità nazionale almeno 12 giorni lavorativi prima, verificando funzionamento sistema di gestione e controllo di programma, valutazione gestione finanziaria di operazioni e programmi che hanno accesso a tutti i documenti di operazioni finanziata con Fondi SIE, ma non “a visite domiciliari o interrogatori (Hanno però accesso a tali informazioni). A controlli di Commissione possono partecipare anche funzionari di autorizzati di Stati membri

–          gestione finanziaria. Impegni di bilancio per ogni programma effettuati in rete annuali nel periodo 1/1/2014 – 31/12/2020, tenendo distinta “riserva di efficacia”. Decisione di Commissione di adottare programma costituisce decisione di finanziamento ed impegno di bilancio di 1° rata, mentre impegni di bilancio di rate successive effettuate da Commissione entro 1 Maggio. Se priorità non conseguiti target intermedi, Commissione dispone disimpegno di stanziamenti impegnati in programma interessato, rendendoli disponibili per programmi la cui dotazione incrementata a seguito modifica approvata da Commissione. Pagamenti UE dei contributi Fondi SIE ad ogni programma, eseguiti in conformità di stanziamenti bilancio e disponibilità dei Fondi, imputando pagamento su impegno di bilancio aperto dal Fondo in questione. Pagamenti avvengono sotto forma diprefinenziamento, pagamenti intermedi, pagamento a saldo finale. A seguito adozione programma, Commissione versa importo totale di prefinanziamento per intero periodo di programmazione rate in base ad esigenze di bilanci, da utilizzare solo per pagamento a beneficiari nell’attuazione di programma. Liquidazione contabile di importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale eseguito integralmente da Commissione non oltre chiusura programma. Norme specifiche di ogni Fondo disciplinano calcolo di importo rimborsato come pagamenti intermedi e saldo finale, tenendo conto tasso di cofinanziamento applicabile a spese ammissibili. Modalità richiesta di pagamento fissate nell’ambito di ogni Fondo, fornendo tutte le informazioni necessarie, purché Commissione possa presentare conti. Importi riportati in programmi di Stati membri, previsioni e dichiarazioni di spesa, richieste di pagamento, bilanci e spese sempre espressi in Euro. Termini di richiesta pagamento intermedio per non oltre 6 mesi (prorogabile di 3 mesi) se:

a)esistenza prove che facciano presumere carenze significative nel sistema di gestione e controllo;

b)ordinatore delegato dove eseguire verifiche supplementari in quanto venuto a conoscenza che spese indicate in richiesta di pagamento connesse ad irregolarità;

c)non presentato documenti richiesti da regolamento finanziario.

Interruzione termini di pagamento solo a quella parte di spese di irregolarità di cui sopra, informandone subito Stato membro od Autorità di gestione in merito a motivi di interruzione e chiedendo a beneficiari di porre rimedio a situazione.

Entro 31 Maggio successivo Commissione esamina conti e comunica a Stato membro se questi non sono “completi, accurati e veritieri conformemente a norme di ogni Fondo”

Commissione può procedere a rettifiche finanziarie, sopprimendo, in tutto od in parte, contributo UE a programma, e procedendo a recupero presso Stato membro al fine di escludere spese notificate a Commissione, la cui violazione influenzato selezione di operazione da parte Organismo, o importo delle spese dichiarate per rimborso a carico bilancio UE. Rettifica proporzionale, tenendo conto natura e gravità di violazione e sue implicazioni finanziarie per bilancio UE.

Tutti i programmi sottoposti a procedere di disimpegno di importi connessi ad impegno non coperti da prefinanziamento o richiesta di pagamento entro determinato periodo di tempo, comprese richieste interamente o parzialmente soggette ad interruzione scadenza o sospensione pagamento. Impegno relativo ad ultimo anno, disimpegno a chiusura programmi in base a norme vigenti per ogni Fondo SIE. Parte di impegni ancora aperta disimpegnata se non inviato a Commissione documenti richiesti per chiusura. Importo da disimpegnare ridotto di importi per cui operazioni sospese a seguito di procedimento giudiziario o ricorso amministrativo con effetto sospensivo o non possibile eseguire richiesta di pagamento per cause di forza maggiore  di cui dimostrate conseguenze di rete su realizzazione programma. Riduzione richiesta 1 volta sospensione o causa di forza maggiore durata inferiore a 1 anno o più volte in base a numero anni di sospensione decisi da decisione giudiziaria o amministrativa. Entro 31 Gennaio, Stato membro invia a Commissione informazioni su situazioni di cui sopra ed importi oggetti di riduzione

Commissione informa Stato membro ed Autorità di gestione ogni forma che esiste rischio di disimpegno e relativo importo. Stato membro ha 2 anni per accettare importo disimpegno o presentare osservazioni. Entro 30 Giugno, Stato membro presenta a Commissione piano finanziario modificato che tiene conto riduzione contributo di 1 o più priorità del programma. In caso di mancato invio, Commissione modifica direttamente piano finanziario, in modo proporzionale tra singole priorità. Commissione modifica decisione che adotta programma entro 30 Settembre     

–          disposizioni generali applicabili a FESR, FSE, FC:

a)Fondi di cui sopra rafforzano economia sociale e territoriale, nonché crescita intelligente, sostenibile, inclusiva di UE;

b)investimenti a favore di crescita ed occupazione in Stati membri/Regioni meno sviluppate (PIL pro capite inferiore a 75% media PIL di UE), Regioni in transizione (PIL pro capite compreso tra 75% e 90% media PIL di UE), Regioni più sviluppate (PIL pro capite oltre 90% media PIL di UE). Classificazione in base a rapporto tra PIL pro capite di Regione (Misurato a parità di potere di acquisto in base a dati UE 2007/13) x PIL medio di CE a 27 Stati membri. FC sostiene Stati membri con PIL nel periodo 2008-10 inferiore a 90% PIL medio UE. Commissione redige elenco Stati membri che rientrano in tali categorie valido fino a 31/12/2020

c)Commissione UE provvede a ripartire risorse annuali per Stato membro per obiettivo investimento a fini di crescita ed occupazione e di obiettivo Cooperazione territoriale europea, con elenco di Regioni ammissibili;

d)non trasferibilità di risorse tra categorie di Regioni meno sviluppate, in transizione, più sviluppate. In deroga Commissione può accettare trasferimento di risorse fino a 3% proposto da Stato membro per raggiungere 1 o più obiettivi tematici, o in circostanze motivate al momento assegnazione riserva di efficacia, o nel contesto di revisione globale di accordo di partenariato;

e)non trasferibilità di risorse tra obiettivi investimenti per crescita ed occupazione ed obiettivo Cooperazione territoriale europea. In deroga Commissione può accogliere proposta di Stato membro di trasferire risorse da obiettivo Cooperazione a quello crescita ed occupazione. Quota obiettivo Cooperazione in Stato membro non può comunque scendere sotto 35% di quanto assegnato e rimanere dopo trasferimento almeno 25% di Fondi strutturali;

f)ai fini di addizionalità, sostegno Fondi ad obiettivo crescita ed occupazione non sostituisce spese strutturali pubbliche di Stato membro che devono essere almeno pari nel periodo 2014/20 a livello di riferimento definito in accordo di partenariato, tenendo conto di condizioni macroeconomiche generali, circostanze eccezionali (privatizzazioni o livello eccezionale di spese pubbliche nel periodo 2007/13), evoluzione di indicatori di investimento pubblico, dotazioni nazionali a totale Fondi nel 2007/13. Verifica mantenimento di livello spese pubbliche eseguita solo in Stati membri, in cui Regioni meno sviluppate coprono oltre 15% di popolazione (se tra 35% e 65% verifica a livello nazionale e regionale; se oltre 65% verifica a livello nazionale) al momento invio accordo di partenariato (verifica ex ante), nell’anno 2018 (verifica intermedia), nell’anno 2022 (verifica ex post) secondo modalità definite in Allegato X pubblicato su U.CE 347/13. Se a seguito di verifica ex post, Commissione UE accerta che Stato membro non mantenuto livello di riferimento di spese strutturali pubbliche, introduce rettifica finanziaria “in relazione a grado di non conformità”. Esclusi da verifica programmi di Cooperazione territoriale europea;

g)programma operativo costituito da assi prioritari riguardanti un Fondo e categoria di Regioni (salvo FdC) e corrisponde ad obiettivo tematico. Asse prioritario può interessare più Regioni o combinare 1 o più priorità di investimento complementari fornite da FESR, FC, FSE entro obiettivo tematico o diversi obiettivi tematici per avere massimo contributo da tale asse (per FSE al fine di promuovere innovazione sociale e Cooperazione territoriale). Programma operativo (Modelli per obiettivo “Investimenti in favore di crescita ed occupazione” e per obiettivo “Cooperazione territoriale europea” riportato rispettivamente in Allegato I e II a  283/14 pubblicato su G.U.CE 87/14) stabilisce:

1)        motivazione scelta di obiettivi tematici, corrispondenti priorità di investimento, dotazioni finanziarie riguardanti accordo di partenariato (tenere conto delle esigenze regionali);

2)        per ogni asse prioritario diverso da assistenza tecnica:

priorità di investimenti ed obiettivi specifici corrispondenti;

risultati previsti per obiettivi specifici, indicatori di risultato, con valore di riferimento e valore obiettivo;

iii.                  descrizione tipologia di azioni da eseguire nell’ambito di ogni priorità e loro contributo ad obiettivi specifici, compresi principi guida per selezionare operazioni, gruppi destinatari, territori interessati, tipi di beneficiari, eventuale impiego di strumenti finanziari;

indicatori di output in conformità ad ogni Fondo e priorità di investimento;

  1. identificazione fasi di attuazione e indicatori finanziari e di output, target intermedi e target finali;
  2. categoria di operazioni in base a ripartizione indicative di risorse programmate;

vii.                sintesi di uso previsto di assistenza tecnica, comprese azioni volte a rafforzare capacità amministrative

3)       per ogni asse prioritario relativo ad assistenza tecnica: obiettivi specifici; risultati attesi per ogni obiettivo specifico e corrispondenti indicatori di risultato (Non necessari se contributi ad asse prioritario inferiore a 15.000.000 €); descrizione di azioni da sostenere; indicatori di output; categorie di operazioni e ripartizione indicativa di risorse programmate;

4)       piano finanziamento contenente tabelle che specificano per ogni anno importo dotazione finanziaria prevista per ogni Fondo e per intero periodo di programmazione importo dotazione finanziaria per ogni Fondo programma ed asse prioritario (identificando importi collegati a riserva di efficacia), importo di cofinanziamento nazionale per ogni categoria di Regioni eventualmente stimato tra pubblico e privato, compresa partecipazione BEI;

5)       elenco grandi progetti da attuare nel periodo di programmazione (Modello in Allegato I a Reg. 1011/14 pubblicato su G.U.CE 286/14)

Programma operativo descrive:

1)       approccio ad uso di strumenti per sviluppo locale di tipo partecipativo e principi di individuazione aree di attuazione;

2)       importo indicativo sostegno FESR per sviluppo urbano sostenibile e dotazioni FSE per azioni integrate;

3)       approccio ad uso di strumento ITI e dotazione finanziaria di ogni asse prioritario;

4)       modalità di azioni interregionali e transnazionali con beneficiari in almeno altro Stato membro;

5)       contributo di operazioni previste in caso Stato membro partecipi a strategie macroregionali;

6)       eventuali modalità con cui affrontate esigenze specifiche di aree geografiche colpite da povertà o gruppi bersaglio ad alto rischio discriminazione sociale (comunità emarginate, persone con disabilità) e contributo ad approccio integrato. Azioni da attuare per esigenze di protezione ambientale, uso efficiente di risorse, mitigazione cambiamenti climatici, resilienza a catastrofi, prevenzione e gestione rischi, promuovere pari opportunità, prevenire discriminazione fondate su sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, età, orientamento sessuale

Programma operativo individua:

1)       Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit;

2)       Organismi a cui Commissione UE effettua pagamenti;

3)       azioni attuate per coinvolgere partner nella preparazione programma e loro ruolo nella sua operazione, sorveglianza, valutazione;

4)       meccanismi atti a garantire coordinamento tra FESR, FSE, FdC, FEASR, FEAMP, BEI, altri strumenti di finanziamento comunitari e nazionali;

5)       valutazione di ottemperanza a condizionalità ex ante al momento invio accordo di parteniarato e programma operativo e se ciò non avviene, azioni adottate per adempiere, Organismi responsabili, calendario azioni;

6)       sintesi valutazione oneri amministrativi a carico di beneficiari od eventuali azioni per loro riduzione.

Elementi programma operativo integrati in accordo da partenariato. Programma operativo redatto secondo modello predisposto da Commissione UE.

Autorità di gestione informa Commissione di ogni modifica al programma operativo entro 1 mese decisione

h)sostegno congiunto di Fondi in programma operativo per crescita ed occupazione. FESR e FSE possono finanziare insieme entro limite 10% contributo UE per ogni asse prioritario, purché costi necessari per buona esecuzione di operazione. Escluso programma per Cooperazione territoriale europea;

i)programmi operativi FESR e FSE definiti a livello geografico almeno regionale, mentre per FdC livello almeno nazionale;

j)grandi progetti sostenuti con FESR e FdC aventi costo ammissibile superiore a 50.000.000 € con esclusione di strumenti finanziari. Prima di approvare grande progetto, Stato membro acquisisce informazioni in merito a: Organismo responsabile di sua attuazione; descrizione di investimento e sua ubicazione; costo complessivo; studi di fattibilità eseguiti (compresa analisi di opzioni e risultati); analisi costi benefici e valutazione rischi; analisi di impatto ambientale; coerenza di grande progetto con assi prioritari del programma e suo contributo a raggiungimento obiettivi e sviluppo socio-economico; piano finanziario con indicazione risorse complessive e sostegno Fondi, BEI ed altri fonti di finanziamento; indicatori fisici e finanziari; calendario di attuazione con relative fasi. Informazioni redatte da esperti indipendenti, secondo modello predisposto da Commissione. Autorità di gestione procede a selezione progetti grande progetto, fornendo a Commissione:

1)       documenti indicanti: Organismo responsabile attuazione; descrizione investimento; ubicazione; calendario; contributo atteso da grande progetto per conseguimento obiettivi di asse prioritario; costo complessivo piano finanziario;

2)       analisi di qualità effettuata da esperti indipendenti.

Grande progetto approvato da Commissione UE in assenza di atto di respinta emanato entro 3 mesi (Commissione UE respinge progetto se giudica debole analisi qualitativa condotta o se contributo finanziario richiesta, ritenuto non giustificato). Approvazione Commissione subordinata a conclusione di 1° contratto di opera o a firma di accordo PPP tra Organismo pubblico e privato entro 3 anni da approvazione (Su richiesta Stato membro, ammessa proroga di non oltre 2 anni). Se non approva contributo finanziario, Commissione UE fornisce ragione di rifiuto.

Spesa relativa a grande progetto inclusa in richiesta di pagamento successiva a notifica o richiesta di approvazione (Se grande progetto non approvato, dichiarazione di spesa modificata).

Autorità di gestione procede a selezione di grande progetto e presentare notifica a Commissione UE insieme a conferma assenza di modifiche sostanziali di informazioni rispetto a quelle fornite in domanda (in particolare spese complessive), scheda necessità di riesame di qualità di informazione da parte di esperti indipendenti. Contributo finanziario approvato da Commissione se nessuna decisione spesa entro 3 mesi da notifica, Commissione UE respinge grande progetto solo in caso modifiche sostanziali ad informazioni pervenute con precedente programmazione, o incoerenza con asse prioritario. Soggetto a tale procedura, grande progetto che:

1)       prevede fasi successive dopo quella avviata con precedente programmazione approvate da Commissione UE

2)       costi ammissibili di tutte le fasi del progetto superiori a 50.000.000 €

3)       domanda e valutazione di Commissione UE nel precedente periodo di programmazione copriva tutte le fasi pianificate

4)       fase di grande progetto da attuare nell’ambito di precedente periodo di programmazione è pronta per utilizzo previsto entro termine fissato per invio documenti di ciascun programma

k)piano di azione comune non considerato grande progetto, comprendente: progetto che non prevede infrastrutture, realizzato sotto responsabilità di beneficiario nell’ambito di programma operativo avente dimensione di almeno 10.000.000 € o 50% sostegno pubblico a programma operativo (5.000.000 € in caso di progetto pilota, nessun vincolo per operazioni sostenute a titolo IOG). Realizzazione e risultati di piano di azione comune convenuti tra Stato membro e Commissione. Beneficiario è Organismo di diritto pubblico. Stato membro, Autorità di gestione, Organismo di diritto pubblico presenta piano di azione comune al momento di invio del programma operativo, contenente:

1)       analisi esigenze ed obiettivi di sviluppo;

2)       quadro di riferimento relativo a nesso tra obiettivi generali e specifici di piano azione comune, target intermedi e finali in termini di realizzazione e risultati, progetti previsti;

3)       indicatori comuni e specifici per verifica realizzazione per asse prioritario;

4)       informazioni su copertura geografica e gruppi specifici;

5)       periodo di esecuzione;

6)       analisi suoi effetti su promozione parità di uomini e donne e prevenzione discriminazioni e di sviluppo sostenibile;

7)       disposizioni di esecuzione, comprendente: designazione beneficiario responsabile esecuzione con garanzia in merito competenza in settore interessato e capacità di gestione amministrativa e finanziaria; modalità di conduzione del piano di azione; modalità di sorveglianza e valutazione (comprese disposizioni in merito a qualità e conservazione dati su conseguimento target intermedi; realizzazione risultati); disposizioni per garantire diffusione informazioni su piano di azione comune e Fondi;

8)       disposizioni finanziarie comprendenti: costi da sostenere; calendario dei pagamenti a beneficiario collegati a target intermedi e finali; piano di finanziamento di ogni programma operativo ed asse prioritario (compreso importo complessivo ammissibile ed ammontare spesa pubblica).

Piano di azione comune interviene nel periodo 1/1/2014 – 31/12/2023 e si avrà il rimborso delle spese solo se sostenute dopo la sua data di approvazione ma prima della fine della sua attuazione.

Commissione UE valuta piano di azione comune, inviando, entro 2 mesi da invio, osservazioni a Stato membro che fornisce informazioni supplementari o rivede piano di azione. Commissione UE approva piano di azione entro 4 mesi, comunque dopo approvazione dei programmi operativi interessati, indicando beneficiario od obiettivi generali e specifici, target intermedi e finali, piano di finanziamento per ogni programma ed asse prioritario (compreso importo complessivo ammissibile e ammontare spesa pubblica), periodo di esecuzione, copertura geografica, gruppi di destinatari. Se Commissione rifiuta sostegno Fondi a piano di azione comunica motivi a Stato membro.

Stato membro o Autorità di gestione istituisce Comitato direttivo piano di azione comune, che si riunisce almeno 2 volte anno e riferisce ad Autorità di gestione che informa Comitato di sorveglianza dei risultati, Comitato direttivo e stato di avanzamento lavori di piano di azione comune. Composizione Comitato direttivo stabilito da Stato membro (Commissione UE può partecipare a titolo consultivo). Comitato direttivo verifica progressi per conseguimento target intermedi di realizzazione e risultati del piano di azione, nonché approva eventuali modifiche da apportare a piano di azione inviate da Stato membro a Commissione debitamente motivate. Commissione valuta proposta di modifica, avanzando osservazioni che Stato membro deve recepire. Commissione UE approva modifica entro 3 mesi da ricezione osservazioni. Pagamenti a beneficiario di piano di azione in base ad importi standard di costi unitari. Gestione finanziaria, controllo e audit di piano di azione mirati a verificare rispetto condizioni di pagamento definite in decisioni di approvazione Commissione UE

–          informazione e comunicazione. Stato membro e Autorità gestione provvedono a:

a)elaborare strategia di comunicazione;

b)creare sito web unico che fornisce informazioni su tutti i programmi operativi di Stato membro ed accesso ad esso da parte di pubblico;

c)informare potenziali beneficiari in merito opportunità di finanziamento nei programmi operativi;

d)pubblicizzare presso cittadini UE ruolo e realizzazione politica di coesione e Fondi, comunicando risultati ed impatto di accordi di partenariato;

e)tenere elenco di operazioni suddivise per programma operativo o Fondo, accessibile tramite sito web unico a settore privato, società civile, Amministrazione pubblica. Elenco aggiornato ogni 6 mesi, riportando informazioni di cui in Allegato XII pubblicato su U.CE 347/13 (in particolare informazioni rivolte a pubblico ed a candidati/beneficiari);

f)definire strategia di comunicazione per ogni programma operativo, comprendente elementi riportati in Allegato XII pubblicato su U.CE 347/13 da inviare a Comitato di sorveglianza entro 6 mesi da adozione programma. Se definita strategia comunicazione comune a più programmi operativi, individuato Comitato di sorveglianza di riferimento. Stato membro od Autorità gestione possono modificare strategia di comunicazione durante periodo di programmazione. Autorità di gestione informa Comitato sorveglianza almeno 1 volta/anno circa progressi in attuazione strategia di comunicazione ed azioni da svolgere anno successivo, affinché Comitato di sorveglianza esprime parere in merito;

g)designare funzionario incaricato che coordina attività di informazione e comunicazione in relazione ad 1 o più Fondi, informandone Commissione UE. Funzionario responsabile di rete nazionale di comunicatori su Fondi, sito web unico, fornitura panorama su misure di comunicazione intrapresa da Stato membro. Autorità gestione nomina persona responsabile di comunicazione programma operativo, informandone Commissione UE. Commissione UE istituisce rete a livello UE, comprendente persone designate da Stati membri per garantire scambio risultati su strategie di comunicazione adottate;

Con Reg. 184/14 e 1011/14 definito “sistema di scambio elettronico dei dati” e documenti tra Commissione UE e Stati membri, comprendente relazioni su stato dei lavori, domande di pagamento, scambio informazioni relative a verifiche di gestione ed audit

Autorità designata da Stato membro incaricata di inserire dati nel sistema, facendo in modo che darti trasmessi verificati da persona diversa da quella che li ha inseriti nel sistema. A tal fine nominati a livello nazionale/regionale persone responsabili dei dati incaricate di:

a)identificare utenti che chiedono accesso, verificando che questi siano impiegati da organizzazione;

b)informare utenti in merito a loro obblighi per tutelare sicurezza del sistema;

c)verificare diritto di utenti a livello di privilegio richiesto in relazione a compiti e posizione gerarchica;

d)chiedere cessazione diritti di accesso se non più necessari o giustificati;

e)segnalare subito casi sospetti di eventi in grado di compromettere sicurezza del sistema;

f)garantire costante accuratezza dati per identificazione di utente, segnalando eventuali modifiche;

g)prendere precauzioni in materia di provezione dati personali e riservatezza commerciale in conformità di norme UE e nazionali;

h)informare Commissione circa ogni cambiamento avente impatto su capacità di svolgere responsabilità affidate

Scambio dati con firma elettronica obbligatoria riconosciuta da Stato membro e Commissione UE, anche come prova nei procedimenti giudiziari. Stato membro che impone a beneficiari uso obbligatorio di tale sistema deve assicurare che questo non ostacoli attuazione dei Fondi o accesso a questi da parte dei beneficiari. Sistema elettronico di scambio presenta seguenti caratteristiche:

a)moduli interattivi o formulari precompilati da sistema di base e dati archiviati in fasi successive della procedura;

b)calcoli automatici;

c)controlli automatici integrati che riducono, per quanto possibile, ripetuti scambi di documenti/informazioni e verificano coerenza interna dati trasmessi e tra questa e norme applicabili;

d)segnalazione di allarme generale da sistema che avvisi utenti circa possibilità di eseguire o meno determinate azioni;

e)traccia on line che consente a beneficiario di seguire status attuale di progetto;

f)disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite nel sistema

Beneficiari ed Autorità inseriscono documenti e dati aggiornati nel sistema secondo modalità e termini fissati da Stato membro. Scambi di dati con firma elettronica riconosciuta da UE. Data di invio è quella di presentazione per via elettronica in sistema delle informazioni ed avviene 1 sola volta per tutte le Autorità che attuano stesso programma (Necessità di coordinamento e scambio continuo di informazioni), senza danneggiare possibilità per beneficiario di aggiornare dati errati od obsoleti.

In caso di malfunzionamento del sistema o mancanza di collegamento a sistema per oltre 1 giorno lavorativo nell’ultima settimana di invio informazioni, o nel periodo 23 – 31 Dicembre, o per oltre 5 giorni lavorativi ammesso scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri in forma cartacea  Non appena tali circostanze eccezionali vengono meno le informazioni trasmesse per via cartacea vengono inserite nel sistema. Nel caso di incongruenza tra dati informatici e cartacei prevalgono i primi.

Stato membro assicura che possono avvalersi del sistema tutti i beneficiari che hanno operazioni in corso al momento avvio sistema

Sistema accessibile a Stati membri e Commissione UE in modo diretto mediante interfaccia utente interattiva (applicazione web) o tramite interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente sincronizzazione e trasmissione automatica di dati tra Stati membri e sistema. Data di trasmissione elettronica da Stato membro a Commissione UE è quella di invio documento in questione

Sistema deve garantire sicurezza ed integrità dei dati (in particolare tutela di vita privata e dati personali delle persone fisiche e riservatezza commerciale di persone giuridiche), ed autenticazione del mittente disponibili in orari di ufficio e non, mediante interaccia utente interattiva.

Commissione UE stabilisce “politica in materiali sicurezza informatica SFC”, designando persone incaricate di definire, mantenere, garantire corretta applicazione di questa. Stati membri con diritto di accesso a sistema rispettano condizioni in materia di sicurezza informatica al fine di tutelare dati conservati nel sistema, fanno in modo che SFC applicate a tutte le Autorità, nonché adattano proprio sistema di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale, locale comprendente:

a)aspetti relativi a sicurezza informativa di lavoro svolto da persone responsabili del diritto di accesso a sistema;

b)in presenza di sistemi informatici nazionali, regionali, locali interfaccia tecnico con sistema UE e misure di sicurezza in linea con quelle europee riguardanti: sicurezza fisica; supporti dati e controllo di accessi; controllo di conservazione; accesso e controllo di password; monitoraggio, interconnessione, infrastrutture di comunicazione; individuazione persone responsabili di tali politiche di sicurezza da mettere in contatto con persone designate da Commissione per sistema UE; gestione di risorse umane prima di assunzione durante impiego dopo cessazione rapporto di lavoro; gestione di incidenti

Politiche nazionali di sicurezza basate su valutazione dei rischi con misure adottate proporzionali ai rischi individuati. Documenti usati per individuare politiche nazionali messi a disposizione di UE

Sistema informatico UE e politiche nazionali aggiornate in caso di innovazione tecnologiche, comunque riesaminate ogni anno in modo da garantire risposte adeguate

–          assistenza tecnica su iniziativa di Commissione UE fino a 0,35% dotazione annua Fondo operazioni di assistenza tecnica attuate anche fuori area interessata da programma ma nella UE, purché vantaggiose per programma stesso. Nel caso di Fondi strutturali se dotazioni di assistenza tecnica a sostegno di più categorie di Regioni, spese eseguite in asse prioritario che combina diverse Regioni ed assegnate in proporzione tenendo conto percentuale dotazione complessiva di Stato membro. Assistenza tecnica assume forme di asse prioritario monofondo all’interno di programma

–          sostegno finanziario dei Fondi. Commissione fissa tasso di cofinanziamento di programma operativo ed importo massimo di sostegno di Fondi per ogni asse prioritario, anche distinto per ciascuna categoria di Regione interessata. Per ogni asse, Commissione UE definisce se tasso deve applicarsi a spesa pubblica ammissibile o a spesa totale ammissibile (spesa pubblica e privata) e presenta proposta di revisione tasso di cofinanziamento

–          gestione e controllo programma operativo. Stati membri prevengono, individuano, correggono irregolarità e recuperano importi indebitamente versati, compresi interessi di mora, informando Commissione UE di irregolarità oltre 10.000 € di contributo Fondo e di progressi compiuti su procedimenti amministrativi e giudiziari. Nessuna informazione a Commissione UE in caso di:

a)irregolarità riguardante in mancata operazione, in tutto od in parte, di operazione del programma operativo cofinanziato a causa fallimento di beneficiario

b)segnalazioni operazioni e beneficiari ad Autorità gestione prima di rilevamento ufficiale e prima o dopo versamento contributo pubblico

c)correzione da parte di Autorità di gestione prima di inclusione spese in richiesta pagamento a Commissione UE.

Se importo indebitamente versato a beneficiario non sia recuperabile a causa di proprie colpe o negligenze.

In base a Reg. 568/16 Stato membro può ritenere che importo indebitamente versato a beneficiario non sia recuperabile a causa di proprie colpe o negligenze, qualora:

a)non fornito alcuna descrizione in merito ai provvedimenti amministrativi e giuridici adottati per recuperare tale importo;

b)non fornito copia dell’ordine di recupero;

c)non comunicato data di ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario né fornito prova di tale pagamento;

d)dopo aver rilevato irregolarità, ha effettuato ulteriori pagamenti indebiti al beneficiario, in relazione ad operazione interessata da irregolarità;

e)non inviata lettera destinata a ridurre il livello del sostegno, né preso decisione equivalente entro 12 mesi da rilevamento irregolarità;

f)non avviato procedura di recupero, entro 12 mesi da quando sovvenzione è stata definitivamente ridotta o soppressa a seguito di un procedimento amministrativo, o giudiziario, o in accordo con beneficiario;

g)non ha esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro giuridico ed istituzionale nazionale;

h)non ha fornito documenti relativi ad eventuale insolvenza e fallimento;

i)non ha risposto a richiesta di ulteriori informazioni da parte di Commissione UE

In tali circostanze Stato membro può decidere di rimborsare importo a bilancio UE, o di non rimborsarlo chiedendo ad Autorità di certificazione di confermare tale decisione. Nessun recupero, né alcuna comunicazione a Commissione UE per importi inferiori a 250 €.

In base ad informazioni trasmesse da Stato membro, Commissione UE decide, caso  per caso, se il mancato recupero dell’importo è dovuto o meno a sua colpa o negligenza. Al riguardo Commissione UE entro 31 Maggio può chiedere a Stato membro di:

a)fornire ulteriori informazioni sui provvedimenti amministrativi o giuridici adottati per recuperare gli importi indebitamente versati. Stato membro deve fornire informazioni entro 3 mesi, altrimenti Commissione procede in base agli elementi  in suo possesso. Commissione, entro i 3 mesi successivi alla risposta o meno di Stato membro informa questo di avere concluso l’istruttoria con obbligo di rimborso, invitandolo comunque a presentare eventuali osservazioni nel merito entro 2 mesi. Commissione entro 6 mesi da invio osservazioni di Stato membro, conclude la valutazione,  eventualmente confermando obbligo del rimborso (calcolato in base al “tasso di cofinanziamento a livello di ogni priorità, quale vigente al momento di richiesta”). Tali termini non applicati in caso di irregolarità precedenti il fallimento o di sospetta frode. Se Commissione non rispetta tale procedura, Stato membro non è tenuto al rimborso;

b)proseguire con la procedura di recupero nei confronti del soggetto  inadempiente

Commissione UE valuta efficace funzionamento di sistema di gestione e controllo in base a risultati di tutti gli audit inerenti controllo interno di programma. Attività di controllo svolta da Autorità di gestione e certificazione e di audit. Se indisponibili requisiti fondamentali valutato in base a tabella Allegato IV a Reg. 481/14 pubblicata su G.U.CE 138/14, evidenziando carenze gravi nel funzionamento dei sistemi di gestione e controllo

–          Autorità di gestione e controllo designata da Stato membro per ogni programma operativo, come per Autorità di certificazione ed Autorità di audit indipendente dalle altre Autorità. Legge 190/14 stabilisce che, in attuazione di Accordo di partenariato 2014/20 con UE, funzioni di Autorità di audit svolte da Nucleo tecnico di valutazione e verifica di investimenti pubblici (UNVER Unità di verifica) o da MEF o da Autorità di audit individuate da Amministrazioni pubbliche titolari di programmi. Descrizione delle funzioni e procedure di tali Autorità indicate secondo Modello in Allegato III a Reg. 1011/14 pubblicato su G.U.CE 286/14. Se applicato sistema comune a più programmi, ammessa redazione di unico descrizione di funzione e procedure  Attività responsabile del programma deve possedere organizzazione amministrativa e sistema di controllo interno conforme a quanti riportato in Allegato a Reg. 1142/14 pubblicato su G.U.CE 289/14 ed in particolare , tenendo conto ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione interna, monitoraggio e rendicontazione interna. Organismo di audit valuta se Autorità responsabile rispetta criteri di conformità UE, riportandoli in specifica relazione indirizzata a Stato membro, che può impartire istruzioni specifiche ad Autorità responsabile affinché si conformi a norme UE in dato termine, comunque prima di designazione ufficiale (In attesa Organismo designato in via provvisoria non oltre 12 mesi). Designata Autorità responsabile, Stato membro informa Commissione inviando documenti indicanti:

a)principale ripartizione della responsabilità tra unità organizzativa di Autorità;

b)rapporti con eventuali Autorità delegate, attività da delegare, procedure di vigilanza al riguardo;

c)procedure per trattamento crediti finanziari di beneficiari ed autorizzazione a contabilizzare spese

Per Fondi relativi ad obiettivo investimenti crescita ed occupazione e FEAMP occorre garantire separazione tra Autorità di gestione e certificazione. Se importo sostegno Fondo e programma operativo supera 250.000.000 € o sostegno FEAMP supera 100.000.000 €, Autorità di audit può appartenere a stessa Autorità pubblica, purché Commissione UE informato Stato membro prima di adozione programma operativo o in base a precedente esperienza di programmazione “organizzazione istituzionale e responsabilità di Autorità di audit forniscono adeguate garanzie  circa indipendenza operativa ed affidabilità”. Stato membro può designare Organismi intermedi per svolgere determinati compiti di Autorità di gestione o certificazione (stipulare contratti al riguardo). Organismo intermedio deve garantire “propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria”. Stato membro designa Organismo di coordinamento per mantenere rapporti con Commissione, fornendo a questa informazioni e coordinando attività di altri Organismi designati. Stato membro notifica a Commissione UE Autorità di gestione, Autorità di certificazione, prima di invio 1° richiesta di pagamento, corredata da relazione e parere di Organismo di audit indipendente (valuta conformità di Autorità a criteri di controllo interno, gestione del rischio, attività di gestione e controllo). Se importo sostegno Fondi a programma operativo inferiore a 250.000.000 € (100.000.000 € per FEAMP). Commissione UE può chiedere, entro 1 mese da notifica, relazione e parere di Organismo di audit, in base a valutazione dei rischi, tenendo conto di variazioni sostanziali di procedure e funzioni di Autorità di gestione e certificazione rispetto a precedente programmazione e prove di loro funzionamento. Commissione può formulare osservazioni entro 2 mesi. Se importo totale di Fondi a programma operativo superiore a 250.000.000 € (100.000.000 € in caso di FEAMP) e vi sono significativi cambiamenti in funzioni o procedure di Autorità di gestione o Autorità di certificazione rispetto a precedente periodo di programmazione, Stato membro presenta,entro 2 mesi da notifica, documenti di cui sopra a Commissione UE, che formula osservazioni entro 3 mesi. Se risultati di controlli eseguiti mostrano che Autorità gestione non più conforme a criteri UE.

Stato membro vigila su Autorità responsabile in particolare su informazioni che questa deve trasmettere, evidenziando eventuali carenze rilevate in materia di controllo interno e sottoponendo Autorità a periodo di prova, fissato in base a “grado di non conformità o gravità della carenza” (comunque inferiore a 12 mesi), in cui adottato piano correttivo. Stato membro informa Commissione di piano correttivo adottato e progressi compiuti. Se nonostante ciò carenze permangono, revocata Autorità responsabile e Stato membro provvede a nuova nomina al fine di garantire continuità nei pagamenti. Se Stato membro non adottare piano correttivo o consente proseguimento attività Autorità che non ottemperato a piano correttivo, Commissione “rimedia alle carenze rimanenti mediante procedure di verifica delle conformità”

Autorità di gestione in quanto responsabile dell’attuazione del programma operativo:

a)consulta i partner;

b)presenta a Commissione proposta di programma nazionale ed eventuali modifiche successive;

c)assiste Comitato di sorveglianza, fornendo informazioni su progressi di programma operativo nel raggiungimento obiettivi, dati finanziari e dati su indicatori e target intermedi in modo da garantire corretto funzionamento;

d)rende disponibili ad Organismi intermedi e beneficiari informazioni per esecuzione delle operazioni;

e)definisce norme di ammissibilità dei progetti e costi dei progetti per tutte le attività, garantendo parità di trattamento ed evitando conflitti di interesse;

f)istituisce sistema di registrazione e conservazione informatizzata dati contabili di ogni progetto e raccolta dati necessari per valutazione, sorveglianza, gestione finanziaria, audit (dati su indicatori comuni e specifici per programma, dati su esecuzione di programmi e progetti da fornire a Commissione, divisi per sesso in caso di FSE). Dettaglio dei dati da conservare per ogni operazione riportato in Allegato III a  480/14 pubblicato su G.U.CE 138/14. Dati conservati in modo da garantire aggregazioni ai fini di sorveglianza, gestione finanziaria, audit. Se operazione sostenuta da più di un programma operativo o priorità o Fondi o più Regioni, dati registrati in modo da consentirne disaggregazione per singolo programma operativo, priorità, Fondo o categoria di Regione. Pista di controllo deve consentire di:

1)       verificare applicazione criteri di selezione stabiliti da Comitato di sorveglianza;

2)       riconciliazione tra importi aggregati certificati a Commissione e documenti contabili e giustificativi conservati da Autorità gestione e beneficiari relativamente ad operazioni cofinanziate;

3)       dimostrare e giustificare metodo di calcolo e base per fissazione tassi forfetari, costi diretti ammissibili o costi dichiarati, al fine di convalidare questi;

4)       verificare pagamento del contributo pubblico a beneficiario;

5)       comprendere specifiche tecniche e piano di finanziamento, documenti riguardanti approvazione di sovvenzione, documentazione relativa a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, relazioni di beneficiario e relazioni su verifiche ed audit effettuati su operazioni;

6)       riconciliare dati relativi ad indicatori output di operazione e target finali dati comunicati e risultato del programma .

       Autorità di gestione assicura disponibilità dati relativi ad identità ed ubicazione di Organismo che conservano documenti giustificativi;

g)assicura che valutazione di programma nazionale attuate nei termini previsti;

h)garantisce che valutatori indipendenti od Autorità di audit ricevono tutte le informazioni necessarie per valutazione/audit programma nazionale;

i)stabilisce procedure per traccia audit di tutti i documenti relativi a spese, decisioni ed attività di controllo e loro conservazione;

j)risponde a risultarti di audit o fornisce motivazione di non accettazione di questi;

k)elabora e pubblica bandi di gara ed inviti a presentare proposte;

l)elabora procedure di selezione delle operazioni in modo da garantire che queste concorrono a conseguimento di obiettivi di pertinenti priorità, non discriminatori, trasparenti, conformi a principi generali e pubblica risultati;

m)garantisce che operazione selezionata rientra nell’ambito di applicazione Fondo (o misura individuata nella priorità di programmazione operativo per FEAMP) non includono attività già oggetto di procedure di recupero a seguito di rilocalizzazione attività produttiva fuori area interessata;

n)provvede a fornire a beneficiario documento contenente condizioni per sostegno ad ogni operazione, compresi requisiti concernenti prodotti o servizi da fornire ad operazione, piano finanziario, termine di esecuzione;

o)garantisce coerenza e complementarietà tra cofinanziamenti di Regolamenti specifici e strumenti UE e nazionali;

p)accerta che beneficiario abbia capacità amministrativa, finanziaria, operativa idonea, prima di approvare operazione;

q)verifica che spese dichiarate effettivamente sostenute dopo invio domanda nel rispetto norme UE e nazionali;

r)stabilisce categorie di operazioni finanziabili (Misure per spesa FEAMP);

s)prepara richieste di pagamento, riceve pagamenti da Commissione ed effettua versamenti a beneficiari;

t)garantisce che beneficiari coinvolti in operazioni finanziate da UE mantengono sistema di contabilità separata o codificazione adeguata per transazioni relative a progetto;

u)istituisce misure antifrode efficaci, tenendo conto rischi individuati

v)stabilisce procedure per conservare documenti attinenti ad operazione;

w)prepara dichiarazione di affidabilità di gestione;

x)svolge attività di informazione e pubblicità, divulga risultati di programma;

y)esegue verifiche di tipo amministrativo e sul posto delle operazioni finanziate, la cui frequenza è proporzionale ad ammontare sostegno pubblico a livello di rischio individuato. Verificare sul posto eseguite a campione;

z)elabora ed invia a Commissione UE relazioni di attuazione annuale e finale, nonché relazione di valutazione, previa approvazione di Comitato di sorveglianza;

aa)coopera con Commissione UE ed Autorità responsabili di altri Stati membri;

bb)delega, in tutto od in parte, i suoi compiti ad altra Autorità, purché mantenuti principi di sana gestione finanziaria, non discriminazione, visibilità del finanziamento UE, assenza conflitti di interesse. Atti di delega sottoscritto tra Autorità di gestione ed Autorità delegata, contiene: regolamento specifico di riferimento; compiti delegati; obbligo per Autorità delegata di verificare che beneficiario rispetta norme UE e nazionali, nonché di predisporre e mantenere struttura organizzativa e sistema di gestione e controllo adeguati ai compiti da svolgere; in formazione e documenti da presentare ad Autorità di gestione con relativo termine di invio; meccanismo di vigilanza di Autorità di gestione su Autorità delegata. Autorità delegata comunica con Commissione tramite Autorità  Se Autorità delegata non è Amministrazione pubblica od Organismo di diritto privato di Stato membro, non può essere oggetto di deleghe “che implichi scelte politiche”. Autorità gestione è responsabile di compiti delegati e riesamina questi “per accertarsi che operato di Autorità delegata sia soddisfacente a rispetto diritto UE e nazionale”;

cc)affida a soggetti terzi alcuni dei suoi compiti, mantenendone comunque la responsabilità. Riesame costante dei compiti esternalizzati per accertarsi che operato soddisfacente e nel rispetto di diritto UE e nazionale

–          Autorità di certificazione di programma operativo ha compito di:

a)inviare a Commissione UE domande di pagamento, certificando loro provenienza da sistemi contabili affidabili e basati su documenti giustificativi oggetto di controllo da parte Autorità gestione;

b)preparare bilanci;

c)certificare completezza, esattezza, veridicità di bilanci e che spese iscritte conformi a diritto e sostenute in rapporto ad operazioni selezionate in programma operativo;

d)garantire esistenza sistema di registrazione e conservazione informatizzata dati contabili per ogni operazione per gestire domande di pagamento e bilanci, compresi dati su importi recuperabili e ritirati a seguito di soppressione, totale o parziale, di contributo ad operazione;

e)garantire a fini invio domanda di pagamento di avere ricevuto idonee informazioni da Autorità di gestione in merito a verifiche effettuate su spese;

f)tenere conto in sede invio domande, risultati attività di audit;

g)mantenere contabilità informatizzata si spese dichiarate a Commissione e corrispondente contributo versato a beneficiari;

h)tenere contabilità di importi recuperati e ritirati a seguito soppressione, totale o parziale, di aiuto ad operazione (Importi recuperati da restituire a UE prima di chiusura programma operativo)

–          Autorità di audit interviene su corretto funzionamento sistema di gestione e controllo di programma operativo e su campione di operazioni finanziate e deve essere indipendente da Autorità di gestione (cioè “assenza di rapporto gerarchico diretto tra Autorità di audit ed Autorità di gestione ed Autorità di audit emette pareri e dichiarazioni in piena autonomia”). Autorità di audit può affidare propria attività ad altro Organismo di audit, purché questo indipendente da Autorità di gestione. Attività di audit svolte in conformità di standard internazionali riconosciuti, mantenuta sotto monitoraggio e vigilanza Autorità di audit  Campione statistico adeguato per consentire ad Autorità di audit a redigere parere (Modello Allegato IV a Reg. 1011/14 pubblicato su G.U.CE 286/14; in caso applicato sistema comune a più programmi operativi ammessa relazione unica di audit) , comunque almeno 5% operazioni e 10% spese dichiarate in anno a Commissione . Entro 8 mesi da adozione programma operativo, Autorità di audit prepara:

a)strategia audit finanziarie di sistema, anche per più programmi operativi, metodo di campionamento, rappresentativo di popolazione delle spese di programma operativo inclusa in domande di pagamento presentate a Commissione. Audit di sistema verifica se sistemi di gestione e controllo di Autorità responsabile hanno funzionato in modo da garantire sicurezza, che spese incluse nei conti sono regolari. Audit finanziari intesi a garantire che conti annuali forniscono quadro fedele di spese dichiarate da Autorità gestione. Metodo deve garantire selezione casuale operazione, progetto compreso in operazione, richiesta pagamento di beneficiario (Esclusa da popolazione spesa complessiva di unità di campionamento negativa, che sarà offerto di audit separato; se operazione già selezionata, Autorità la sostituisce in modo causale con altra). Sottoposte ad audit tutte le spese dichiarate a Commissione. Se vi è grande numero di richieste o fatture, Autorità di audit può definire sottocampione (Selezionare richieste pagamento o fatture in base a stessi parametri di campionamento), comunque non inferiore a 30 richieste o fatture. Autorità di audit può stratificare popolazione in gruppo aventi caratteristiche simili (v. rischio, tasso di errore previsto);

b)attività audit in relazione a periodo contabile corrente e 2 successivi (strategia audit aggiornata ogni anno fino a 2024).valutandone affidabilità sistema come elevata (Livello di confidenza usato per operazioni di campionamento almeno pari a 60%), media, bassa (Livello di confidenza almeno pari a 90%), tenendo conto risultati degli audit dei sistemi.

Audit delle operazioni eseguite  in base a documenti giustificativi costituenti pista di controllo e verificando legittimità e regolarità spese dichiarate a Commissione UE, in particolare:

a)operazione selezionata secondo criteri del programma audit non pienamente realizzata prima che beneficiario inviato domanda di finanziamento, attuata in conformità a decisione di approvazione, rispettando condizioni applicabili al momento audit relative a sua funzionalità, utilizzo, obiettivi da raggiungere;

b)spese dichiarate a Commissione UE corrispondono a documenti contabili e giustificativi prescritti;

c)risultati alla base di pagamenti a favore di beneficiario effettivamente prodotti, dati relativi a partecipanti e risultati coerenti con informazioni presentate a Commissione e documenti giustificativi dimostrano esistenza di pista di controllo adeguata;

d)contributo pubblico effettivamente pagato a beneficiario;

e)accuratezza e completezza di corrispondenti spese registrate da Autorità di certificazione nel suo sistema contabile

Se problemi rilevati sembrano di carattere sistemico con eventuale rischio per altre operazioni, Autorità di audit esegue esami supplementari per definire entità di tali problemi e raccomanda misure correttive da apportare

Audit dei conti eseguito in ogni esercizio contabile al fine di garantire “completezza, accuratezza, veridicità dei conti dichiarati”, tenendo conto risultato di audit di sistema eseguiti da Autorità di certificazione (Verifica affidabilità del sistema contabile e su base campionaria accuratezza delle spese relative ad importi ritirati e recuperati registrati in sistema contabile) ed audit delle operazioni di cui sopra.

Verifica che tutti gli elementi prescritti inclusi nei conti trovino corrispondenza con documenti giustificativi conservati da Autorità competenti e beneficiari ed in particolare che:

a)importo totale di spese ammissibili dichiarato corrisponda a spese e relativo contributo pubblico inseriti in domanda pagamento inviate a Commissione per pertinente periodo contabile (In caso di differenze fornire spiegazioni adeguate “circa importi di riconciliazione”);

b)importi ritirati e recuperati nel periodo contabile o da recuperare, importi non recuperabili riportati nei conti corrispondono ad importi scritti in sistemi contabili e basati su decisione di Autorità di gestione ed Autorità di certificazione;

c)spese eventualmente escluse da conti, nonché rettifiche riportate nei conti nel periodo contabile in questione;

d)contributi del programma erogati a strumenti finanziari ed anticipi aiuto di Stato pagati a beneficiari giustificati da informazioni disponibili presso autorità di gestione ed Autorità di certificazione

Verifiche di cui alle lettere b), c), d) eseguite su base campionaria                        .

Autorità di audit prepara relazione di controllo, evidenziando principali risultanze attività audit, comprese carenze rilevate in sistemi di gestione e controllo ed azioni correttive proposte. Se rilevate irregolarità o rischio di irregolarità, Autorità decide se attuare campione supplementare di operazioni in modo da tenere conto specifici fattori di rischio individuati. Risultati campione supplementare analizzato a parte e comunicato a Commissione UE in relazione controllo annuale, escludendo irregolarità qui riscontrate dal calcolo di tasso di errore del campione casuale (corrisponde a somme di errori casuali estrapolati ed eventualmente da errori sistemici ed errori annuali non corretti diviso popolazione oggetto di controllo)

Commissione UE collabora con Autorità di audit per coordinare piano di audit e scambio informazioni dei risultati cont6rollo eseguiti. A tal fine Commissione UE ed Autorità di audit si riuniscono almeno 1 volta/anno per esaminare relazione di controllo annuale, parere e strategia di audit e scambio di opinioni su questioni relative a miglioramento sistemi di gestione e controllo

Commissione UE utilizza dati raccolti nel caso dei propri audit al solo fine previsto da normativa, evitando qualunque divulgazione illecita, mettendoli a disposizione di Corte dei Conti ed Ufficio Europeo per lotta antifrode (Stato membro che li ha forniti può consentire loro accesso a soggetti di altri Stati membri)

–          gestione finanziaria. Stato membro assicura che entro chiusura programma operativo, importo di spesa pubblica erogato a beneficiari almeno pari a contributo Fondi versato da Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio 90% di importo derivato, applicando tasso di cofinanziamento previsto per ogni asse prioritario a spese ammissibili riportate in domanda pagamento. Contributo di Fondi e FEAMP a priorità mediante pagamenti intermedi e saldo finale inferiore:

a)spesa pubblica ammissibile indicata in domanda pagamento per priorità;

b)contributo di Fondi o FEAMP per priorità di Commissione indicato in programma operativo.

Domanda pagamento (Modello Allegato VI a Reg. 1011/14 pubblicato su G.U.CE 286/14) per ogni priorità comprende:

a)importo totale spese ammissibile sostenute da beneficiari e pagate nell’eseguire operazione;

b)importo totale spesa pubblica relativa ad attuazione operazioni come contabilizzate da Autorità di certificazione.

Spese ammissibili di domanda pagamento giustificate da fatture quietanzate. In deroga domanda pagamento può includere anticipi versati a beneficiari se:

a)anticipi soggetti a garanzie fornite da banca o altro Istituto finanziario o strumento fornito a garanzia da Ente pubblico o Stato membro;

b)anticipi inferiori a 40% importo totale aiuto da concedere a beneficiario per operazione;

c)anticipi coperti da spese sostenute da beneficiari per operazioni, giustificate da fatture quietanzate presentati entro 3 anni da versamento anticipo o entro 31/12/2023, altrimenti successiva domanda pagamento rettificata di conseguenza;

d)indicato in domanda pagamento in modo separato importo complessivo di anticipo, importo coperto di spese pagate da beneficiari entro 3 anni, importo non coperto da spese in quanto non trascorso periodo di 3 anni.

Autorità di gestione in relazione a finanziamento a titoli di prefinanziamento iniziale e annuale e pagamenti intermedi, assicura che beneficiario riceve importo totale di spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni da invio domanda da parte di questo, senza applicare nessuna detrazione o trattenuta al riguardo. Pagamento a beneficiario interrotto (informandolo) se:

a)importo domanda pagamento dovuto o non prodotti documenti giustificativi;

b)avviata indagine in merito ad eventuale irregolarità che incide su spesa in questione

Se programma operativo adottato nel 2015 o dopo rate di prefinanziamento annuale versato entro 1 Luglio per importo pari a 3% dal 2020 al 2023 di ammontare contributo a titolo Fondo e FEAMP di programma operativo per intero periodo di programmazione

Esclusi importi di riserva di efficacia da prefinanziamento iniziale ed annuale.

Autorità certificazione invia domanda pagamento intermedio per importi contabilizzati in periodo contabile o in periodi contabili successivi entro 31 Luglio successivo a chiusura periodo contabile (1° domanda pagamento intermedio non prima di notifica a Commissione di designazione Autorità di gestione e certificazione). Nessun pagamento intermedio in mancanza di relazione di attuazione annuale. Commissione effettua pagamento entro 60 giorni da ricezione domanda

Commissione UE procede a disimpegno parte di importo programma operativo non utilizzati per pagamento di prefinanziamento iniziale o annuale e pagamento intermedio entro 31 Dicembre del 3° anno successivo ad impegno di bilancio o per cui non presentata correttamente domanda di pagamento. Disimpegno di impegni vigenti al 31/12/2013 per cui Commissione non ricevuto documenti prescritti entro 30/6/2024.

–          preparazione conti (Modello Allegato VII a Reg. 1011/14 pubblicato su G.U.CE 286/14) relativi a programma operativo, ciascuna priorità, Fondo e Regione. Inviare a Commissione UE:

a)importo totale delle spese ammissibili registrato da Autorità certificazione in registri contabili inseriti in domande di pagamento presentate a Commissione entro 31 Luglio successivo, nonché importo totale spesa pubblica sostenuta per esecuzione operazione e importo totale pagamento o beneficiari;

b)importi ritirati e recuperati importi da recuperare, importi non recuperabili;

c)importi dei contributi per programma erogati a strumenti finanziari ed anticipi di aiuti di Stato;

d)per ogni priorità, confronto tra spese dichiarate in registri contabili e spese dichiarate in domande di pagamento con spiegazione di eventuali differenze.

Se spese inizialmente incluse in pagamento intermedio, sono poi escluse da Stato membro, causa di illegittimità od irregolarità, queste possono essere reinserite in successiva domanda di pagamento intermedio se ritenute, in tutto od in parte, legittime o regolari

Per ogni esercizio nel periodo 2014-2025 Stato membro invia per precedente periodo contabile dichiarazione di gestione e relazione annuale di sintesi, parere di audit e relazione di controllo conti. Commissione esamina documenti inviati e chiede a Stato membro informazioni supplementari. Commissione accetta conti presentati se Autorità di audit afferma che questi sono completi, accurati, veritieri, salvo che non disponga di prove per ritenere Autorità di audit inaffidabile.

Se per motivi addebitabili a Stato membro, Commissione UE non in grado di accettare conti, comunica a Stato membro ragioni specifiche ed azioni da avviare entro termine fissato per correzione. Ai fini di accettazione conti, Commissione non considera legittimità ed irregolarità delle operazioni contabilizzate. Procedura di esame dei conti non interrompe procedura di pagamento domanda intermedio.

In base a conti accettati Commissione UE imputa importi a FESR, FSE, FC, FEAMP per periodo contabile di riferimento, tenendo conto:

  1. a)importi contabilizzati a cui applicare tasso di cofinanziamento per ogni proprietà;
  2. b)ammontare totale dei pagamenti effettuati da Commissione costituiti da importi pagamenti intermedi e importo di prefinanziamento annuale

A seguito di calcolo eseguito, Commissione versa prefinanziamenti annuali ed eventuale importo aggiuntivo entro 30 giorni da accettazione dei conti, nonché emette ordine di recupero di importo recuperabile (se ciò impossibile, si procede mediante compensazione con importi dovuti a Stato membro). Recupero non costituisce rettifica finanziaria, né comporta riduzione contributo di Fondi a programma operativo, ma costituisce entrata con destinazione specifica. Se Commissione UE non in grado di accertare conti, stabilisce importo imputabile a Fondi per periodo contabile, informandone Stato membro, che entro 2 mesi notifica accordo a Commissione UE (In assenza di accordo, Commissione fissa comunque importo imputabile ai Fondi per esercizio contabile). Accettazione o meno dei conti, non beneficia applicazione di rettifiche. Stati membri possono sostituire importi irregolari individuati dopo invio conti, effettuando adeguamenti corrispondenti nei conti di esercizio contabile oggetto di irregolarità

Autorità gestione assicura che documenti giustificativi relativi a spese sostenute da Fondi per operazioni con spesa inferiore a 1.000.000 € resi disponibili su richiesta a Commissione e Corte dei Conti per 3 anni a decorrere da 31 Dicembre successivo ad invio conti (2 anni per operazioni diverse, salvo interruzione per procedimenti giudiziari. Documenti conservati in originale o su supporti informatici, comunque in modo da consentire identificazione di persone interessate

–          chiusura programma operativi. Nel periodo 1/7/2023 – 30/6/2024, Stati membri inviano relazione di attuazione finale di programma operativo. Pagamento di saldo finale avviene entro 3 mesi da accettazione conti periodo contabile finale

–          sospensione di pagamenti, su tutto od in parte, da parte Commissione UE di pagamenti intermedi se:

a)rilevate gravi carenze nel funzionamento sistema di gestione e controllo di programma operativo che mette a rischio contributo CE e per cui non adottate misure correttive;

b)spese in dichiarazione connesse ad irregolarità con gravi conseguenze finanziarie non rettificate;

c)Stato membro non adottato misure correttive per porre rimedio a situazione che ha determinato interruzione pagamenti;

d)gravi carenze nella qualità ed affidabilità del sistema di sorveglianza o dati su indicatori comuni e specifici;

e)non concluse azioni volte a soddisfare condizionalità ex ante;

f)emerso da verifica di efficacia che in una priorità vi è stata grave carenza nel conseguire target intermedio relativi ad indicatori finanziari e di output e fasi di attuazione principali stabiliti nel quadro di riferimento di efficacia di attuazione;

g)per FEAMP non conformità con norme della politica comune di pesca.

Sospensione, in tutto od in parte, dei pagamenti intermedi dopo aver consentito a Stato membro di inviare proprie osservazioni. Commissione riprende pagamenti intermedi se Stato membro adottato misure necessarie per superare motivi ostativi di cui sopra

–          rettifiche finanziarie eseguite da Stati membri in caso di irregolarità accertate (Se irregolarità sistematica, occorre estendere indagini) nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Rettifiche consistono in soppressione, totale o parziale, di contributo pubblico, in base a “natura, gravità di irregolarità e perdita finanziaria” derivata per Fondi e FEAMP. Autorità di gestione inserisce rettifica in bilancio di periodo contabile in questione. Contributo di Fondi o FEAMP soppresso, reimpiegato da Stato membro entro programma stesso, salvo che rettifica finanziaria riguardo irregolarità sistemica

–          rettifiche finanziarie di Commissione UE, sopprimendo, in tutto od in parte, contributo UE a programma operativo ritiene che:

a)grave carenza nel funzionamento di gestione e controllo di programma operativo tale da compromettere contributo UE;

b)Stato membro non si è conformato ad obblighi di rettifica prima di procedere di Commissione UE;

c)spesa in domanda di pagamento irregolare e non rettificate da Stato membro prima di avvio procedura di Commissione UE. Se impossibile quantificare spesa irregolare, Commissione applica rettifica finanziaria su base forfetaria.

Commissione nel decidere rettifica tiene conto di natura e gravità di irregolarità e portata di implicazioni finanziarie di carenze rilevate nel sistema di gestione e controllo. Se Commissione si basa su relazioni di revisori esterni, decisione presa dopo esame di osservazioni e misure adottate da Stato membro.

Se a seguito relazione finale di attuazione programma operativo, Commissione UE rileva gravi carenze nel raggiungimento target finali stabiliti può applicare rettifiche finanziarie a priorità interessate

Se Stato membro non rispetta obbligo di addizionalità, Commissione UE può in relazione a gradi di adempimento, procede a rettifica finanziaria, sopprimendo totalità o parte di contratto di Fondi strutturali.

Commissione UE fissa norme per determinare carenze gravi nel sistema di gestione e controllo, livello di rettifica finanziaria da applicare criteri per applicare tassi forfetari.

Prima di procedere a rettifica finanziaria, Commissione UE comunica a Stato membro conclusioni provvisorie di esame, invitandolo ad inviare osservazioni entro 2 mesi. Se Commissione propone rettifica finanziaria, Stato membro può dimostrare che portata di irregolarità inferiore esaminando entro 2 mesi “parte o campione adeguato di documenti”. Commissione tiene conto di ogni prova fornita da Stato membro. Se Stato membro non accetta conclusione di Commissione, convocato per audizione. In caso di accordo, Stato membro può riutilizzare Fondi interessati. Per applicare rettifiche finanziarie, Commissione UE adotta atti entro 6 mesi da audizione o da ricevimento informazioni aggiuntive, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso.

Se Commissione o Corte dei Conti europea rileva irregolarità attestante grave carenza nel funzionamento di sistema di gestione e controllo, conseguenti rettifiche finanziarie e riducono sostegno Fondi a programma operativo. Esclusi grave carenze che prima di accertamento Commissione o Corte Conti:

a)individuare in dichiarazione di gestione, relazione annuale di controllo, parere di audit inviata a Commissione ed oggetto di interventi appropriati;

b)oggetto di misure correttive adeguate da parte Stato membro

Nella decisione di rettifica finanziaria, Commissione:

a)rispetta principio di proporzionalità, tenendo conto natura e gravità di carenza nel funzionamento del sistema di gestione e implicazione su bilancio UE;

b)escluse spese irregolari precedentemente rilevate da Stato membro oggetto di adeguamento dei conti e spesa oggetto di valutazione in corso di legittimità e regolarità;

c)tiene conto di rettifiche su base forfetarie applicate a spese di Stato membro per altre gravi carenze rilevate da Stato membro al momento dio determinare rischio residuo per bilancio UE.

Rettifica finanziaria UE, non esenta Stato membro da obbligo di procedere a recupero di aiuti di Stato.

Ogni importo di aiuto a bilancio CE rimborsato entro scadenza di 2° mese successivo ad emissione ordine. Ogni ritardo di pagamento determina applicazione interessi di mora (1,5% a tasso applicato da Banca Centrale Europea vigente nel mese in cui scade termine di rimborso)

–          proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi di spesa ammissibile inferiore a 200.000 € per FERS e FC, 150.000 € per FSE, 100.000 € per FEAMP soggetti a non più di 1 audit da eseguire prima di inserire spesa nella presentazione bilanci. Nessun audit se durante anno già svolto audit da parte di Corte di Conti europea, purché risultati di tale audit utilizzabili da Commissione od Autorità di audit. Riguardo a programmi operativi per cui ultimo audit non segnala esistenza di carenze significative, Commissione può concordare con Autorità di audit di ridurre nel successivo controllo, livello di audit in proporzione a rischio individuato. Commissione effettua audit direttamente se esistono prove che fanno presumere carenze nel sistema di gestione e controllo incidente su spese di bilancio CE. Se Commissione ritiene che parere di Autoritàaudit è affidabile (esaminata pista di controllo) può limitare propri interventi audit. Commissione ed Autorità di audit possono effettuare audit su operazioni se da valutazione rischio di Corte Conti europea rischio di irregolarità e vi sono prove attestanti gravi carenze di funzionamento sistema di gestione e controllo. Commissione può partecipare a controlli sul posto di Autorità di audit per acquisire informazioni su efficace funzionamento di questa

–          delega di potere a Commissione UE per quanto concerne adozione atti applicativi di Reg. 1303/13 nel periodo 21/12/2013 – 31/12/2020, salvo revoca in qualsiasi momento da parte Parlamento europeo e Consiglio. Effetti di decisione decorrono da giorno successivo a pubblicazione su G.U.CE. Non appena adotta atto delegato, Commissione UE informa Parlamento e Consiglio UE, affinché questi possono sollevare obiezioni entro 2 mesi, altrimenti entra in vigore (termine prorogabile di 2 mesi)

–          Commissione UE, nella applicazione di Reg. 1303/13 o del FESR, o ITE, o FSE, o FC è assistito da Comitato di coordinamento dei Fondi st6rutturali e di investimento. Se Comitato non fornisce parere, Commissione non adotta atto di esecuzione

–          Parlamento e Consiglio UE riesaminano Reg. 1303/13 entro 31/12/2020

–          disposizioni transitorie. Stato membro può presentare richiesta a Commissione UE affinché Autorità di gestione svolge funzioni di Autorità di certificazione, allegando valutazione eseguita da Autorità di audit. Se Commissione UE accerta che sistemi di gestione e controllo di programmi operativi funzionano e che questo non pregiudicato dal fatto che Autorità di gestione svolge anche funzioni di Autorità di certificazione comunica entro 2 mesi assenso a Stato membro

Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) approvato con Reg. 1311/13 e pubblicato su G.U.CE 347/13 è distinto nelle seguenti rubriche: crescita intelligente ed inclusiva; crescita sostenibile; sicurezza e cittadinanza; ruolo mondiale di Europa; amministrazione compensazioni.

Parlamento, Consiglio, Commissione UE nel corso di esecuzione di bilancio annuale rispettano massimali di spesa fissati da QFP, compreso quello relativo a crescita sostenibile definito “lasciando impregiudicata la flessibilità tra i 2 pilastri della PAC, anche a seguito dei trasferimenti tra Fondo Europeo Agricolo per Sviluppo Rurale (FEASR) e pagamenti diretti. QFP adeguato di conseguenza al fine di garantire flessibilità di QFP e consentire così corretto svolgimento procedure di bilancio definiti seguenti strumenti speciali

Legge 164/14 stabilisce che al fine di non incorrere in sanzioni da parte UE in caso di inerzia, ritardo, inadempimento delle Amministrazioni pubbliche responsabili di attuazione programmi di intervento UE o dei fondi nazionali per politiche di coesione, Presidente Consiglio Ministri:

–          propone al CIPE, sentita Conferenza Stato – Regioni, il definanziamento e riprogrammazione delle risorse non impegnate, fermo restando principio di territorialità;

–          esercita poteri ispettivi e di monitoraggio al fine di rispettare tempistica ed obiettivi dei programmi finanziati UE, anche avvalendosi di Amministrazioni statali e non aventi specifica competenza in materia. In caso di accertamento di inerzia o inadempienza, esercitati poteri sostitutivi

Entità aiuto:

Reg. 1303/13, come modificato da ultimo da Reg. 1041/20, stanzia risorse per coesione economica, territoriale, sociale per periodo 2014-2020 pari a: 330.105.627.309 €, di cui 4.166.933.076 € per IOG (di cui 23.700.000 € come risorse aggiuntive per anno 2020 che possono essere trasferite da Stati membri fino a 50% a FSE nel rispetto della “classificazione delle Regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento della dotazione di IOG) e restante per FESR, FSE, FdC . Importo di risorse indicizzato in ragione di 2% per anno, Percentuale di 0,35% di globali, previa detrazione del sostegno al CEF, è destinato ad assistenza tecnica su iniziativa di Commissione di cui fino ad un massimo di 112.233.000 € è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito con Reg. 825/17. Risorse destinate ad obiettivo crescita ed occupazione pari a 313.197.435.409 €, così ripartito: 164.279.015.916 € a Regioni meno sviluppate; 32.084.931.311 € a Regioni in transizione; 49.084.308.749 € a Regioni più sviluppate; 66.362.384.703 € a Stati membri beneficiari di FC; 1.386.794.724 € a Regioni ultraperiferiche.

Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) approvato con Reg. 1303/13 e pubblicato su G.U.CE 347/13 distinto nelle seguenti rubriche: crescita intelligente ed inclusiva, crescita sostenibile; sicurezza e cittadinanza; ruolo mondiale di Europa, Amministrazioni, compensazioni. Commissione UE riesamina funzionamento di QFP, tenendo conto evoluzione situazione economica e propone eventuale revisione delle dotazioni nazionali assegnate

Parlamento, Consiglio, Commissione UE nel corso di esecuzione del bilancio annuale rispettano massimali di spesa fissati da QFP, compreso quello relativo a crescita sostenibile definito “lasciando impregiudicata la flessibilità tra i 2 pilastri della PAC, anche a seguito dei trasferimenti tra FEASR e pagamenti diretti (QFP adeguato di conseguenza).

Il Reg. 1076/15 consente sostituzione di partner privati ad Organismo di diritto pubblico se:

a)in grado di garantire “come minimo servizio con stesso livello qualitativo minimo previsto da primo accordo di partenariato pubblico privato“ (PPP)

b)accertato di assumere diritti e responsabilità propri di beneficiario a decorrere da data in cui Autorità di gestione riceve comunicazione proposta di sostituzione

c)inviata ad Autorità di gestione richiesta di sostituzione entro 1 mese da decisione, evidenziando:

Ø       termini e condizioni di accordi PPP tra partner privato ed Istituto finanziario che cofinanzia operazione in ambito del quale avviene sostituzione

Ø       prova di adempimento condizioni di cui sopra da parte di partner od Organismo in questione, compresa assunzione obblighi propri di beneficiario

Ø       prova che partner od Organismo in questione ricevuto copia in accodo regionale relativo al sostegno ed eventuali modifiche apportate

Autorità di gestione entro 1 mese da ricevimento richiesta, registra partner/Organismo come beneficiario, informandolo circa importo del sostegno rimanente e disponibilità a titolo dei fondi SIE.

Accordo PPP in merito a conto garanzia contiene seguenti disposizioni:

a)criteri di selezione di Istituto finanziario presso cui aperto conto di garanzia, compresi requisiti riguardanti solvibilità

b)condizioni a cui effettuati pagamenti a valere su conto garanzia

c)possibilità o meno per Organismo di diritto pubblico di usare, in quanto beneficiario, conto garanzia come assolvimento propri obblighi o quelli di partner privato previsti da accordo PPP

d)obbligo per titolari del conto di garanzia di informare Autorità di gestione che ne faccia richiesta circa ammontare fondi erogati e saldo di conto garanzia

e)modalità di erogazione fondi restanti in conto garanzia in caso di chiusura di questo a seguito di risoluzione accordo PPP

Accordo PPP contiene disposizioni riguardanti sistema di predisposizione relazioni e conservazione documenti, nonché pista di controllo (deve consentire tracciabilità di spese sostenute e pagate da partner privato per esecuzione di operazione con spese dichiarate ad Autorità di gestione) a carico di beneficiario che ne sostiene le spese

Legge 147/13, come modificata da Legge 190/14, stabilisce che:

a)copertura oneri di programmi cofinanziati da Fondi strutturali e di investimento SIE (compresi FEASR e FEAMP) per periodo 2014/20 concorre Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87 nella misura massima di 70%, restando il 30% a carico dei bilanci delle Regioni, salvo interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali a totale carico di Fondo di rotazione. Oneri relativi a quota cofinanziamento nazionale di obiettivo cooperazione territoriale europea e dei programmi di assistenza a preadesione IPA II sono a carico di Fondo di rotazione nel limite di 25% spesa pubblica prevista per ogni programma. Fondo di rotazione interviene anche a sostegno di interventi complementari inseriti in ambito di Accordo di partenariato 2014/20 a cui possono concorrere Regioni con proprie risorse di bilancio

b)monitoraggio di interventi cofinanziati da UE nel 2014/20 a valere su Fondi strutturali, nonché interventi complementari previsti in Accordo di partenariato assicurato da Ministero Finanze. A tal fine Amministrazioni centrali e Regioni assicurano rilevazione dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto secondo indicazioni date da stesso Ministero Finanze. Alla realizzazione del sistema informatico di supporto al monitoraggio e scambio dati con sistema UE ed altri sistemi nazionali provvede Fondo di rotazione

c)autorizzazione di spesa di 180.000.000 € a valere su Fondo di rotazione a favore di sviluppo delle aree interne del Paese in coerenza con Accordo di partenariato per utilizzo dei Fondi strutturali

Legge 190/14 stabilisce che risorse derivanti da riduzione quota di cofinanziamento nazionale relativo a piani e programmi UE 2014/20 nelle Regioni meno sviluppate in precedente destinate ad interventi previsti in programmi paralleli a quelli cofinanziati da fondi strutturali UE destinati ad interventi previsti nell’ambito di programmi di coesione i cui contenuti definiti in base ad impostazione concordata con Amministrazioni nazionali e Regioni responsabili di tali Fondi “in coerenza con destinazione territoriale e sotto coordinamento di Autorità delegata per politiche di coesione”. Parte di queste risorse, fermo restando impiego nello stesso territorio, destinate per promuovere occupazione di donne in Regioni dove tasso di occupazione femminile secondo ISTAT inferiore a 40% nel 2013

Fondo di rotazione può concedere fino a 500.000.000 € anticipazioni di aiuti UE e nazionali su programmi a titolarità di Amministrazioni dello Stato cofinanziati da UE con fondi strutturali, FEASR, FEAMP o con altre linee di bilancio UE . Risorse anticipate reintegrate in base a successivi accrediti di parte UE e nazionale “a seguito delle relative rendicontazioni di spesa”. Recupero di risorse erogate da Fondo rotazione avviene “anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle stesse Amministrazioni od Organismi titolari di interventi, sia per lo stesso che per altri interventi”

Legge 190/14 stabilisce che Fondo di rotazione al fine di accelerare e semplificare iter dei pagamenti riguardanti interventi cofinanziati da UE provvede ad “erogazione a proprio carico anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite prezzo ciascuna Amministrazione titolare di interventi stessi”

CIPE con Delibera del 28/1/2015 definiti criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi SIE 2014/20 nell’ambito di “Investimenti per crescita ed occupazione” riguardanti fondi FESR, FSE, FEAD (Fondo europeo aiuti ad indigenti), YEI (Iniziativa per occupazione giovani), Programmi di cooperazione territoriale europea (compresi strumento europeo di vicinato ENI ed assistenza a preadesione IPA), attraverso Fondo di rotazione per attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge 183/87. Eventuali riduzioni di importi di finanziamento UE per effetto di applicazione clausola di disimpegno automatico o soppressione di contributo previsto da stesso Reg. 1303/13, comporta corrispondente riduzione di importi di cofinanziamento a carico Fondo di rotazione con conseguente recupero di finanziamenti erogati in precedenza. Regioni partecipanti ai programmi assicurano “effettività di oneri dicofinanziamento a proprio carico mediante attivazione nei rispettivi bilanci di specifiche risorse finanziarie”. Cofinanziamento nazionale stabilito per distinte aree territoriali: Regioni meno sviluppate (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia); Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna); Regioni più sviluppate (le altre, comprese Marche). Per queste ultime cofinanziamento nazionale per programmi operativi nazionali POR finanziati da FESR e FSE è pari a 50% di spesa pubblica totale (quota UE + cofinanziamento nazionale) e restante copertura finanziaria a carico di Fondo rotazione, mentre per programmi operativi regionali (PSR) cofinanziamento nazionale pubblico è pari a 50% di spesa pubblica totale (quota UE + cofinanziamento nazionale) e copertura finanziaria per il 70% a cari8co di Fondo rotazione e per 30% a carico di Regioni e/o altri Enti pubblici partecipanti al programma

Per PON finanziati da FEASR cofinanziamento nazionale pari  a 55% spesa pubblica totale (quota UE + cofinanziamento nazionale) con copertura finanziaria a carico di Fondo rotazione con eventuale quota pubblica eccedente tale percentuale a bilancio di Amministrazione titolare del programma. Nel caso di Regioni più sviluppate (comprese Marche) per PSR finanziato con FEASR, cofinanziamento nazionale pari a 56,88 % di spesa pubblica totale con copertura finanziaria a carico di del Fondo rotazione e per 30% a carico bilancio Regione

Per PON finanziato con FEAD (Fondo aiuto europeo per indigenti) cofinanziamento nazionale pari a 15% spesa pubblica totale (quota UE + cofinanziamento nazionale) posto a carico del Fondo rotazione

Per PON YEI (Iniziativa per occupazione giovani) spesa pubblica totale finanziata al 37,5% da Fondo YEI, 37,5% da FSE, 25% da cofinanziamento nazionale a carico di Fondo rotazione

Per programmi di cooperazione territoriale europeo, a cui Italia partecipa, compresi quelli finanziati con Strumento di vicinato (ENI) e assistenza alla preadesione (IPA) cofinanziamento nazionale pari a 15% di spesa pubblica totale (quota UE + cofinanziamento nazionale) a totale carico di Fondo rotazione, salvo quota a carico di privati nei programmi in cui questa è prevista

In tabella allegata a Delibera CIPE 28/1/2015 pubblicata su G.U. 111/15 riportata entità di cofinanziamento nazionale dei Programmi Europei 2014/20 (24.000.000.000 € a carico di Fondo rotazione + 4.399.760.000 € a carico di Regioni) ripartiti per programmi ed aree territoriali

CIPE con delibera 18/4/2014 ha provveduto a ripartire 20.741.052.708 € di FESR; 10.377.687.290 € di FSE; 10.429.675.057 € di FEASR sui seguenti obiettivi tematici (OT):

–          OT1 rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione: 3.280.782.530 € di FESR, 434.180.717 € di FEASR

–          OT2 migliorare accesso a tecnologie di informazione e comunicazione: 1.789.311.948 € di FESR; 136.549.824 € di FEASR

–          OT3 promuovere competitività di piccole e medie imprese, settore agricolo e settore pesca ed acquicoltura: 4.017.702.790 € di FESR; 4.650.444.646 € di FEASR

–          OT4 sostenere transizione verso economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori: 3.054.648.535 € di FESR; 1.056.881.106 di FEASR

–          OT5 promuovere adattamento a cambiamento climatico, prevenzione e gestione rischi: 932.111.057 € di FESR; 1.350.264.686 € di FEASR

–          OT6 tutelare ambiente e promuovere uso efficiente di risorse: 2.650.285.000 di FESR; 1.640.241.444 € di FEASR

–          OT7 promuovere sistemi di trasporto sostenibile eliminando strozzature in principali infrastrutture di rete: 1.940.589.083 € di FESR

–          OT8 promuovere occupazione sostenibile e di qualità e sostenere mobilità dei lavoratori: 3.938.680.365 € di FSE; 190.249.948 € di FEASR

–          OT9 promuovere inclusione sociale, combattere povertà in ogni forma di discriminazione: 1.040.292.248 € di FESR; 2.158.805.261 € di FSE; 614.927.697 € di FEASR

–          OT10 investire in istruzione, formazione, formazione professionale per apprendimento permanente: 854.217.725 € di FESR; 3.237.321.760 € di FSE; 83.158.159 € di FEASR

–          OT11 rafforzare capacità di Amministrazioni pubbliche e stakeholders promuovendo amministrazione efficiente: 43.345.935 € di FESR; 64.520.543 € di FEASR

–          Assistenza tecnica: 747.695.363 € di FESR; 397.674.459 € di FSE; 271.767.629 € di FEASR.

Al perseguimento delle finalità dei Fondi strutturali e di investimento europei concorrono manche intervento attivati a livello nazionale incluso programmi di azione in partenariato tra Amministrazioni nazionali e singole Amministrazioni interessate e deliberati da CIPE, sentita Conferenza Stato – Regioni. Tali programmi finanziati con disponibilità Fondo rotazione nella disponibilità del Fondo al netto di assegnazioni attribuite a cofinanziamento nazionale di politica UE

Risorse del Fondo rotazione disponibili a seguito adozione Programmi operativi con tassi di cofinanziamento nazionale inferiori a 50% per Regioni (45% per Amministrazioni centrerai) concorrono a finanziamento di tali programmi, compresi quelli relativi a sistemi di gestione e controllo dei Programmi UE 2014/20 o quelli a sostegno della governance eventualmente integrata con risorse di bilancio di Regioni/Amministrazione centrale

Programmi di azione e coesione debbono essere affidabili, in grado di assicurare efficace raggiungimento di obiettivi, rispetto di normativa UE e nazionale, regolarità di spese sostenute e rendicontate. Rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico, procedurale a livello di singola operazione finanziata. Eventuali modifiche inerenti dotazione finanziaria o di obiettivi strategici di tali programmi approvate con delibera CIPE. Rimodulazioni interne che non comportano modifiche di obiettivi o di dotazione finanziaria, si provvede in accordo tra CIPE e Amministrazione interessata

Fondi FSE destinati a favore di occupazione giovanile, mobilità di lavoratori, inclusione sociale, lotta contro povertà in ogni Stato membro non inferiore a quota fissata per tale Stato membro per obiettivi Convergenza e competitività per periodo 2007/13 + importo supplementare definito in Allegato IX pubblicato su G.U.CE 347/13, affinché quota FSE a ciò destinata (Escluso sostegno di FC destinato ad infrastrutture di trasporto e sostegno di Fondi strutturali per aiuti a persone indigenti) non inferiore a 23,1%

Risorse destinate a IOG pari a 3.000.000.000 € di dotazione specifica + almeno 3.000.000.000 € di FSE. Importo del sostegno FC e CEF pari a 10.000.000.000 € per infrastrutture di trasporto da realizzare in Stati membri ammissibili a FC (Commissione fissa importo per Stato membro da trasferire a CEF, riducendo di conseguenza risorse per FC). Stanziamenti annuali di FC iscritti in bilancio del CEF a partire da 2014 e trasferimento risorse da FdC a CEF “tramite invio di inviti specifici per progetti di attuazione di reti principali o progetti ed attività orizzontali” (dal 1/1/2017 risorse CEF non stanziate per progetto di infrastrutture di trasporto messe a disposizione di Stato membro per finanziare progetti di FdC di infrastrutture trasporto). Stati membri che presentano progetti di qualità sufficiente e con valore aggiunto per UE beneficiano di particolare attenzione.

Importo del sostegno  da destinare ad obiettivi in materia di cambiamenti climatici calcolato in base a:

–          per FESR e FdC: coefficienti tabella in Allegato I a Reg. 215/14 pubblicato su G.U.CE 69/14. Tutti i coefficienti applicati anche nell’ambito di cooperazione territoriale europea

–          per FEASR coefficienti in Allegato II a Reg. 215/14 pubblicato su G.U.CE 89/14 applicati alle spese programmate e riportate in piano dei finanziamenti, tenendo conto di priorità e settori produttivi (Dati da evidenziare in relazione di attuazione annuale)

–          per FEAMP:

  1. a)importo indicativo di sostegno FEAMP per obiettivi in materia di cambiamenti climatici in ogni programma
  2. b)coefficienti stabiliti per principali misure finanziate da FREAMP riportati in Allegato III a  215/14 pubblicato su G.U.CE 69/14
  3. c)informazioni fornite da Stati membri su dotazioni finanziarie e spese per ogni misura in relazione di attuazione annuali
  4. d)dati forniti da Stato membro su operazioni selezionate per finanziamento

Stato membro può proporre che coefficiente pari a 40% assegnati a misura cui attribuito coefficiente o in Allegato, purché in grado di dimostrare pertinenze di tale misure nell’ambito di mitigazione dei cambiamenti climatici

Sostegno di Fondi strutturali per aiuti ad indigenti almeno pari a 2.500.000.000 €, incrementato fino a 1.000.000.000 € “deciso su basi volontarie di Stati membri”. Commissione UE definisce importo che Stato membro trasferisce ad aiuto per indigenti per intero periodo, riducendo di tale importo dotazione Fondi strutturali.

Commissione UE gestisce direttamente 330.000.000 € di risorse dei Fondi strutturali da destinare ad azioni innovative nel settore sviluppo urbano sostenibile

Risorse per obiettivo Cooperazione territoriale europea pari a 2,75% per periodo 2014/2020, cioè 8.948.259.330 €.

Ammontare Fondi destinato ad assistenza tecnica non oltre 4%  dotazione programma operativo (6% se dotazione Fondi a Stato membro inferiore a 1.000.000.000 €). Ogni Fondo può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di altri Fondi. Dotazione per assistenza tecnica mai superiore a 10% dotazione Fondo a programmi operativi in Stato membro inferiore a 1.000.000.000 €

Tasso di cofinanziamento di ogni asse prioritario e categoria di Regione per obiettivo Investimenti per crescita ed occupazione fino a: 85% per FC e Regioni meno sviluppate con media PIL per periodo 2007/09 inferiore a 85%; 80% per Regioni meno sviluppate con media PIL per periodo 2007/13 inferiore a 75%; 60% per Regioni in transizione; 50% per Regioni più sviluppate; 85% per Cooperazione territoriale europea. Tasso aumentato in caso di IOG o asse prioritario dedicato ad innovazione sociale o cooperazione transnazionale in conformità a norme di ogni Fondo (Non oltre 10% se asse prioritario, attuato mediante strumento finanziario o iniziative di sviluppo locale partecipativo). Partecipazione di Fondi per ogni asse prioritario mai inferiore a 20% di spesa pubblica. Ammesso in programma operativo, asse prioritario con tasso del 100% per sostenere operazioni realizzate con strumenti finanziari gestiti direttamente da CE. Tasso di cofinanziamento per asse prioritario modulato in base a:

  1. a)importanza di asse prioritario per realizzare strategia CE, “tenendo conto carenze specifiche da affrontare”
  2. b)tutela e miglioramento di ambiente in base a principio di azione preventiva e “chi inquina paga”
  3. c)tasso di mobilitazione di risorse private
  4. d)copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici, quali zone insulari di Stati membri per FC, zone di montagna a bassa (meno di 50 abitanti per kmq.) o bassissima (meno di 8 abitanti per Kmq.) densità demografica

Commissione adottando programma fissa tasso di cofinanziamento ed importo massimo di sostegno fornito da Fondi SIE in conformità norme specifiche ad ogni Fondo

Azioni di assistenza tecnica finanziate al 100%

Azioni finanziate possono generare “entrate nette” dopo loro completamento, cioè pagamenti da parte utenti per utilizzo di infrastrutture, vendita o locazione di terreni o immobili o pagamenti per servizi detratti eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature a ciclo di vita breve, nonché eventuali risparmi generati da operazione (Questi esclusi se “compensati con pari riduzione di sovvenzioni per funzionamento”). Se costo non interamente ammissibile a cofinanziamento, entrate nette imputate con calcolo pro rata a parte ammissibile e non ammissibile di investimento. Spesa ammissibile di operazione ridotta anticipatamente in caso di generazione di entrate nette calcolato in anticipo in base a:

  1. a) percentuale forfetariadientrate nette per settore e sottosettore applicabile ad operazione
  2. b) calcolo attualizzatodientrate nette, tenendo conto periodo di riferimento (riguardante esecuzione di operazione e periodo successivo a compimento) della redditività normalmente attesa per categoria di investimento; applicazione principio “chi inquina paga”, considerazioni di equità connesse a prosperità di Stato membro.

Commissione adotta atti per fissare tassi forfetari per settori o sottosettori, tenendo conto criteri di cui sopra, comprendenti tutte le entrate nette generate durante e dopo esecuzione operazione, compresa aggiunta di nuovi settori o sottosettori. In alternativa tasso massimo di cofinanziamento può, su richiesta di Stato membro, essere ridotto al momento adozione programma per una priorità/misura se tutte le operazioni che ricevono sostegno da tale priorità/misura possono applicare tasso forfetario uniforme (riduzione comunque almeno pari ad importo calcolato moltiplicato tasso massimo di cofinanziamento CE di ogni Fondo per pertinente tasso forfetario, purché prese in considerazione tutte le entrate nette generata durante e dopo esecuzione di operazione). Se impossibile valutare in anticipo entrate, prendere in considerazione entrate nette generate entro 3 anni successivi a completamento operazione o entro termine invio documenti per chiusura programma.

Vincoli su entrate nette non applicati a: operazioni sostenute, in tutto od in parte, con FSE; operazioni con costo ammissibile inferiore a 1.000.000 €; assistenza soggetta ad obbligo di rimborsi e premi; assistenza tecnica; sostegno da strumenti finanziari; operazioni il cui sostegno pubblico erogato in forma forfetaria o tabella standard di costi unitari; operazioni rientranti nell’ambito di piano di azione comune; operazioni per cui tassi di sostegno definiti in FEASR; operazioni per cui sostegno rientranti in aiuti “de mnimis” o aiuti di Stato imputabili a PMI con applicazione limite ad intensità o ad importo di aiuto di Stato; aiuto di Stato compatibili a seguito di verifica fabbisogno del finanziamento.

Spese ammissibili in base a norme nazionali o norme specifiche di ogni Fondo SIE, comunque se sostenute e pagate da beneficiario tra data di invio programma a Commissione e 31/12/2023 (nel caso di FEASR entro 31/12/2022)

Sono escluse operazioni completate prima di invio domanda del beneficiario ad Autorità di gestione spese ammissibili da operazione da cofinanziare tramite Fondi SIE ridotte di entrate nette non considerate al momento di approvazione domanda e generate durante attuazione operazione, ma non oltre invio domanda di saldo. Se non tutti i costi sostenuti ammissibili a finanziamento, entrate nette calcolate pro rata a parte dei costi ammissibili e non ammissibili.

Escluse: assistenza tecnica; strumenti finanziari; assistenza soggetta ad obbligo di rimborso integrale; premi; operazioni soggette ad aiuti di Stato; operazioni per cui sostegno pubblico assume forma di somme forfetarie attuate in piano di azione congiunto, purché tenuto conto ex ante di entrate nette; operazioni per cui importi o tassi di sostegno definitivo in FEASR; operazioni con costi totali inferiori a 50.000 €.

Ogni pagamento ricevuto da beneficiario derivante da penalità contestuale a seguito di violazione di contratto tra beneficiario o terzo o di ritiro di offerta da parte di terzo selezionato in base a normativa su appalti non considerata come entrata e quindi non dedotto da spesa ammissibile.

Spesa eseguita a seguito modifica programma diventa ammissibile solo dopo invio richiesta modifica a Commissione UE.

Operazione può ricevere sostegno da più Fondi SIE o da più programmi, purché voce di spesa indicata in richiesta di pagamento da parte di un Fondo SIE non riceve sostegno di altro Fondo o nell’ambito di stesso Fondo da altro programma

Fondi SIE sostengono operazioni sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile (solo se sostegno rimborsate ad Organismo che lo ha fornito registrato in conto separato e reimpiegato allo stesso scopo), assistenza tecnica, strumenti finanziari o combinazione di questi

Sovvenzioni ed assistenza rimborsabile erogabile in forma di:

  1. a)rimborso dei costi ammissibili sostenuti e pagati unitamente a contributi in natura ed ammortamenti. Unico metodo per appalti pubblici di beni, opere, servizi
  2. b)tabelle standard di costi unitari
  3. c)somme forfetarie inferiori a 100.000 € di contributo pubblico
  4. d)finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando percentuale a categorie di costo predefinite
  5. e)ulteriori forme di sovvenzione per FEAMP

Combinazione di tali forme di sovvenzione ammesse se coperte diverse categoria di costi o progetti diversi riguardanti stessa operazione o fasi successive di operazione. Importi di cui alle precedenti lettere b), c), d) stabiliti con:

–          metodo di calcolo basato su dati statistici, dati storici verificati da beneficiari, normali prassi di contabilità costi di singoli beneficiari

–          tabella costi unitari, somme e tassi forfetari applicate in meccanismi di sovvenzione finanziati da Stato membro per tipologie analoghe di operazioni o beneficiari

–          tassi o metodi specifici per determinare importi previsti da norme di ogni Fondo.

Se operazione origina costi indiretti, questi calcolati in modo forfetario mediante tasso forfetario fino a 25% costi diretti ammissibili (Ridotto a 15% per personale, il cui costo orario calcolato dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui locali per impiego documentati) o tasso forfetario applicato a costi diretti ammissibili basato su percentuali corrispondenti applicate da UE per analoga operazione

Contributi in natura sotto forma di opere, beni, servizi, terreni, immobili per cui non eseguito alcun pagamento in contanti giustificato da fatture ammessi se previsti da norme Fondi SIE e programma e se:

  1. a)sostegno pubblico a favore operazione comprendente contributi in natura inferiore a totale spese sostenute, esclusi contributi in natura;
  2. b)valore attribuito a contributo in natura inferiore a costi di mercato in questione;
  3. c)valore di contributi in natura valutati e verificati in modo indipendente;
  4. d)in caso di terreni ed immobili, ammesso pagamento in denaro per contratto di locazione per importo annuale inferiore a singola unità di valuta di Stato membro;
  5. e)in caso di prestazione di lavoro non retribuito, valore di questa stabilito, tenendo conto di tempo di lavoro trascorso e verificato tasso di remunerazione su prestazione equivalente certificato da esperto qualificato ed indipendente.

Spese di ammortamento ammesse su consentito da norme di programma, importo di spesa giustificato da documenti, costi riferiti solo a periodo di sostegno operazione, acquisto beni ammortizzati non con contributo pubblico

Esclusi da contribuiti Fondi SIE:

  1. a)interessi passivi, salvo quelli di sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o bonifico su commissione garanzia
  2. b)acquisto di terreni (edificati e non edificati) per importo superiore a 10% spesa totale (15% in caso di acquisti di siti industriali in stato di degrado; maggiore percentuale solo “in casi eccezionali e giustificati per operazioni di tutela ambientale)
  3. c)imposta valore aggiunto (IVA), salvo se non recuperabile da beneficiario.

Operazioni sostenute con Fondi SIE ubicate in area del programma. Ammesso a contributo interventi fuori area programma, purché.

  1. a)operazione vantaggiosa per area programma;
  2. b)importo destinato ad operazioni fuori area programma non oltre 15% sostegno di FESAR, FC, FEAMP (5% per FEASR);
  3. c)consenso dato da Comitato di sorveglianza;
  4. d)autorità responsabile programma garantisce controllo ed audit per interventi fuori area o stipula accordi con Autorità dove svolta operazione, comprese operazioni concernenti assistenza tecnica o promozionali.

Nessun vincolo su fuori area programma per Cooperazione territoriale europea

In caso di infrastrutture od investimenti produttivi, contributo fornito da Fondi SIE è rimborsato se entro 5 anni da pagamento finale a beneficiario (Stato membro può ridurre a 3 anni) si verifica:

  1. a)cessazione o rilocalizzazione di attività produttiva fuori area programma. In caso di delocalizzazione periodo sale a 10 anni, salvo se beneficiario è PMI;
  2. b)cambio di proprietà di infrastrutture che procura vantaggio indebito ad imprese/Ente pubblico;
  3. c)modifica sostanziale che altera natura obiettivi, condizioni di esecuzione operazioni, compromettendone obiettivi originari

Importi indebitamente recuperati da Stati,membri  in proporzione a periodo per cui requisiti non soddisfati

In caso di operazioni sostenute con Fondi SIE ed altri Fondi non riguardanti investimenti produttivi o in infrastrutture, contributo rimborsato solo se sposta obbligo di mantenimento di investimento o si verifichi cessazione orilocalizzazione di attività produttiva entro periodo definito da norme. Esclusi:

  1. a)contributi forniti da strumenti finanziari a operazioni per cui cessazione attività produttiva a causa fallimento non fraudolento
  2. b)persone fisiche che dopo completamento operazione diventano ammissibili a sostegno del Fondo Europeo di Globalizzazione

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