FONDI CHIUSI ALLA CACCIA (Legge 157/92; L

FONDI CHIUSI ALLA CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95) (caccia11)

Soggetti interessati:

Proprietari e conduttori fondi agricoli

Iter procedurali:

Proprietario o conduttore fondo invia richiesta di divieto caccia nel fondo, entro 30 giorni da pubblicazione piano faunistico-venatorio, a Regione, specificando durata divieto.

Regione esamina entro 60 giorni la richiesta ed autorizza divieto caccia (Divieto valido anche per proprietario e conduttore del fondo):

a)       “se non ostacola attuazione della pianificazione faunistica-venatoria”;

b)       quando attività venatoria contrasta con esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate,  nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, o con tecniche biologiche, o con finalità di ricerca scientifica;

c)       quando vi sia motivo di danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale;

d)       se fondi chiusi da muro, rete metallica, altri sistemi di chiusura con altezza superiore a 1,20 m.  o da corsi di acqua con profondità di almeno 1,50 m. e larghezza di 3 m..

Proprietari o conduttori di fondi chiusi debbono:

–          notificare a Giunta Regionale estensione fondi chiusi, allegando planimetria catastale  1:2000 in cui evidenziati i confini;

–          apporre tabelle, esenti da tasse regionali, recante dicitura “Fondo chiuso – Divieto caccia”

Regione inserisce superficie elenco dei fondi vietati alla caccia nella quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della fauna selvatica.

Regione dichiara decadenza divieto di caccia se vengono meno ragioni per cui era stato richiesto.

Esercizio venatorio è sempre vietato:

a)       in forma vagante su terreni in attualità di coltivazione, cioè su terreni con: colture erbacee da seme; frutteti, vigneti ed oliveti specializzati fino a data raccolto; colture a riso, soia, mais fino a data raccolto; vivai; colture orticole e  floricole di pieno campo; terreni a rimboschimento fino a 5 anni; altre colture specializzate o intensive individuate da Regione Marche su segnalazione Organizzazioni professionali agricole;

b)       nei fondi ove si pratica allevamento o pascolo di bestiame allo stato brado o semibrado (Almeno 10 capi ovi-caprini o 5 capi bovini ed equini), purché delimitato con muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici, siepi o barriere naturali.

Sanzioni:

Chiunque esercita caccia in fondo chiuso: multa da 100 a 600 € (in caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 €). In caso recidiva, sospensione per 1 anno licenza di porto di fucile da caccia.

Chiunque caccia in forma vagante in terreni in attualità di coltivazione, o dove pascola bestiame: multa da 100 a 600 €. In caso recidiva: multa raddoppiata.

Posted in: