FONDI CHIUSI ALLA CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95) (caccia11)
Soggetti interessati:
Proprietari e conduttori fondi agricoli
Iter procedurali:
Proprietario o conduttore fondo invia richiesta di divieto caccia nel fondo, entro 30 giorni da pubblicazione piano faunistico-venatorio, a Regione, specificando durata divieto.
Regione esamina entro 60 giorni la richiesta ed autorizza divieto caccia (Divieto valido anche per proprietario e conduttore del fondo):
a) “se non ostacola attuazione della pianificazione faunistica-venatoria”;
b) quando attività venatoria contrasta con esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, o con tecniche biologiche, o con finalità di ricerca scientifica;
c) quando vi sia motivo di danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale;
d) se fondi chiusi da muro, rete metallica, altri sistemi di chiusura con altezza superiore a 1,20 m. o da corsi di acqua con profondità di almeno 1,50 m. e larghezza di 3 m..
Proprietari o conduttori di fondi chiusi debbono:
– notificare a Giunta Regionale estensione fondi chiusi, allegando planimetria catastale 1:2000 in cui evidenziati i confini;
– apporre tabelle, esenti da tasse regionali, recante dicitura “Fondo chiuso – Divieto caccia”
Regione inserisce superficie elenco dei fondi vietati alla caccia nella quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della fauna selvatica.
Regione dichiara decadenza divieto di caccia se vengono meno ragioni per cui era stato richiesto.
Esercizio venatorio è sempre vietato:
a) in forma vagante su terreni in attualità di coltivazione, cioè su terreni con: colture erbacee da seme; frutteti, vigneti ed oliveti specializzati fino a data raccolto; colture a riso, soia, mais fino a data raccolto; vivai; colture orticole e floricole di pieno campo; terreni a rimboschimento fino a 5 anni; altre colture specializzate o intensive individuate da Regione Marche su segnalazione Organizzazioni professionali agricole;
b) nei fondi ove si pratica allevamento o pascolo di bestiame allo stato brado o semibrado (Almeno 10 capi ovi-caprini o 5 capi bovini ed equini), purché delimitato con muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici, siepi o barriere naturali.
Sanzioni:
Chiunque esercita caccia in fondo chiuso: multa da 100 a 600 (in caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 ). In caso recidiva, sospensione per 1 anno licenza di porto di fucile da caccia.
Chiunque caccia in forma vagante in terreni in attualità di coltivazione, o dove pascola bestiame: multa da 100 a 600 . In caso recidiva: multa raddoppiata.