FONDAZIONI (D.Lgs. 153/99, 356/00; Legge 122/10, 232/16; D.M. 18/5/04) (credit15)
Soggetti interessati:
Enti pubblici, privati cittadini, Istituti bancari, Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio Spa (ACRI)
Iter procedurale:
Fondazioni sono persone giuridiche private senza scopo di lucro, dotate di piena autonomia che perseguono “esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico” quali:
- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione incluso acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia, beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica; medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- ricerca scientifica e tecnologica, protezione e qualità ambientale;
- arte, attività a beni culturali.
Fondazione sceglie ogni 3 anni settori di intervento in numero non superiore a 5. Eventuali cambiamenti dei settori comunicato ad Autorità di vigilanza
Statuti della Fondazione tengono separati Organi di indirizzo, amministrazione, controllo. Composizione di tale Organo deve essere equilibrata in modo che nessun Ente pubblico o privato possa designare la maggioranza dei componenti delle fondazioni di origine associativa; fino a 50% componenti di tale Organo eletti da assemblea. Statuto deve indicare, delle incompatibilità,
Nello Statuto può essere definito specifico ambito territoriale in cui si indirizza attività fondazione, nonché procedure di verifica dei requisiti dei componenti Organo, norme di incompatibilità di questi (Soggetti che svolgono funzioni amministrazione, direzione, controllo nelle fondazioni non possono ricoprire tali funzioni in società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate; soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione, controllo presso società bancaria conferitaria; componenti Organi di controllo non possono essere destinatari delle attività delle fondazioni “salvo interventi destinati a soddisfare interessi generali o collettivi, espressi dagli Enti designati”), cause di sospensione o decadenza, conflitto di interesse.
Organo di indirizzo, composto prevalentemente da rappresentanti Enti pubblici e privati espressione della realtà locale e da esperti nei settori prescelti in modo da “contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali”, interviene:
- determinazione dei programmi, priorità, obiettivi della Fondazione e verifica risultati;
- approvazione e modifica statuto e regolamenti interni;
- attività di controllo su organi di amministrazione;
- approvazione bilancio;
- definizione linee generali di investimento e gestione patrimoniale;
- trasformazioni e fusioni.
Negli Organi di indirizzo occorre garantire presenza Enti diversi da Stato “idonei a riflettere le competenze nei settori ammessi”, nonché di “personalità che possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali”, compresa Società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria conferita dalle Fondazioni”. Negli Organi non possono entrare “componenti portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle Fondazioni”. Assemblea soci della Fondazione designa quota non maggioritaria componenti dell’Organo.
Se azione della Fondazione legata al territorio almeno 50% persone inserite negli Organi collegiali residenti da almeno 3 anni nel suddetto territorio.
Organo di amministrazione gestisce Fondazione e realizza programmi di attività individuati da Organo di indirizzo.
Eletti negli Organi di indirizzo, amministrazione, controllo debbono possedere “requisiti di professionalità ed onorabilità”, nonché incompatibilità con incarichi assegnati da Società bancaria (se queste sussistono data immediata comunicazione a Fondazione), né rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati, né ad essi rispondono. Eletti per un periodo di tempo limitato e confermati 1 sola volta. Associazioni di categoria facenti parte di Fondazioni non dispongono dei “poteri di nomina o designazione degli Organi della Fondazione”.
Patrimonio della Fondazione vincolato al perseguimento degli scopi statutari e può essere gestito “secondo criteri di trasparenza e moralità” all’interno delle strutture o affidato all’esterno.
Fondazioni diversificano rischio di investimento del patrimonio “e lo impiegano in modo da ottenerne adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio”.
Risorse destinate ai settori prescelti. In bilancio evidenziare in modo separato “impieghi effettuati e relativa redditività”
Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo in Enti e società “che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali”. Controllo si esercita nominando maggioranza amministratori della società. Partecipazioni di controllo comunicate ad Autorità di vigilanza ed eventualmente dismesse secondo modalità e tempi da questa stabiliti.
Vietato “accordo di sindacato” tra 2 o più fondazioni per prendere controllo di società bancaria.
Vigilanza su Fondazioni bancarie esercitata da Ministero Finanze, fino a quando non istituita specifica Autorità, mentre in modo permanente se Fondazioni detengono partecipazioni di controllo diretto od indiretto di società bancarie attraverso patti di sindacato o altri tipi di accordo.
Ministerro Finanze presenta entro 30 Giungo relazione a Parlamento su attività svolta da Fondazioni bancarie nell’anno precedente, in particolare interventi finalizzati a promuovere sviluppo economico sociale nei territori locali in cui operano le suddette Fondazioni.
Entità aiuto:
Legge 232/16 art. 1 commi da 578 a 581 riconosce a Fondazioni bancarie per anno 2017 un contributo, sotto forma di credito di imposta, nel limite di 10.000.000 €, pari a 100% dei versamenti volontari effettuati in favore di Fondi speciali istituiti presso Regioni. Credito di imposta utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta per cui riconosciuto, purchè:
- ACRI invia ad Agenzia di Entrate elenco delle Fondazioni finanziatrici, per cui accertata presenza di corretta delibera di impegno al versamento
- Agenzia Entrate comunica ad ogni Fondazione e ACRI riconoscimento del credito di imposta in ordine cronologico di presentazione di domanda
Ammessa cessione del credito di imposta (esente da imposta da bollo) da parte di Fondazione ad intermediari bancari, finanziari, assicurativi, previa “dimostrazione di effettività del diritto al credito medesimo”.