SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (Legge 145/18; DPR 194/16; L.R. 3/15, 23/17)  (progr26)

Soggetti interessati:

Cittadini, imprese, Enti locali, Regione, Enti dipendenti da Regione, Enti di servizio sanitario.

Iter procedurale:

Legge 145/18 ad art. 1 comma 912 ha stabilito che fino al 31/12/2019 le stazioni appaltanti pubbliche possono procedere all’affidamento diretto dei lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 € previa consultazione (se esistenti) di 3 operatori economici diversi (nel caso di lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 € si procede mediante la consultazione di almeno 5 operatori economici diversi individuati in base ad indagini di mercato, o mediante l’esecuzione diretta dei lavori, salvo acquisto/noleggio di mezzi nei cui confronti si applica la procedura precedente).

Presidente della Repubblica, con DPR 194 del 12/09/2016, ha definito:

Art. 1. Norme per semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti: rilevanti insediamenti produttivi; infrastrutture ed insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese; opere di rilevante impatto sul territorio; avvio di attività imprenditoriali aventi effetti positivi  su economia ed occupazione. Procedimenti semplificativi riguardano il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi, nulla osta (compresi quelli inerenti alla tutela ambientale, paesaggio, patrimonio storico ed artistico, tutela di salute, incolumità pubblica) necessari per “localizzazione, progettazione e realizzazione dei suddetti impianti produttivi ed avvio delle relative attività”

Art. 2. Entro 31 Gennaio ogni Ente locale può individuare Elenco dei progetti inerenti le tipologie di intervento di cui sopra, nonché programma triennale di sviluppo o altri atti di programmazione, corredati da specifica analisi di valutazione del loro impatto economico e sociale (documenti redatti tenendo conto di linee guida nazionali). Presidenza Consiglio dei Ministri entro 28 Febbraio con decreto può individuare:

  1. anche su segnalazione di soggetto proponente progetti non inseriti nel suddetto Elenco o in altro atto di programmazione, la cui esecuzione è suscettibile  di produrre effetti su economia ed occupazione, come attestato dalla documentazione inviata. Al riguardo Conferenza dei Servizi definisce criteri di selezione dei progetti, tenendo conto della “rilevanza strategica di interventi pubblici assoggettati a procedura semplificata”
  2. entro 31 Marzo sentiti Presidenti di Regioni interessate, “singoli progetti a cui si applica, anche in ragione della loro rilevanza economica ed occupazionale” il regime semplificato  nei confronti di tutti (o di alcuni) procedimenti ed atti necessari  per localizzare, progettare e realizzare opere, stabilimenti, impianti produttivi, avvio di attività.

Art. 3. Presidente Consiglio dei Ministri  può, con decreto, ridurre (non oltre il 50%) i termini di conclusione dei provvedimenti necessari a localizzare, progettare, realizzare opere, insediamenti produttivi, avvio di attività, tenendo conto di profilo di organizzazione amministrativa; natura di interessi pubblici da tutelare; complessità del procedimento.

Art. 4. Per interventi e procedimenti individuati con i precedenti decreti, in caso di inutile decorso dei termini fissati, Presidente Consiglio dei Ministri può adottare relativi atti, o delegare il potere sostitutivo ad un  soggetto di “comprovata competenza ed esperienza in materia”, scelto nell’ambito del personale di Amministrazioni pubbliche, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento (comunque non oltre quello originariamente previsto). Poteri sostitutivi esercitati previa diffida ad  Organo inadempiente.

Art. 5. Se intervento coinvolge  solo (o in misura prevalente) 1 Regione o Comune e non sussiste interesse nazionale, Presidente Consiglio dei Ministri conferisce delega al Presidente di Regione o Sindaco per esercizio di potere sostitutivo.

Art. 6.Con decreti Presidente Consiglio dei Ministri si individua, per ogni intervento, il personale, di cui può avvalersi il titolare del potere sostitutivo,  che viene scelto tra dipendenti pubblici in possesso di elevate competenze tecniche ed amministrative, maturate nello svolgimento di procedimenti analoghi (tale personale continua a prestare servizio presso propria Amministrazione, senza beneficiare di alcun trattamento retributivo ulteriore)

Regione Marche con L.R. 3/15, come modificata da LR 8/19   promuove:

  1. rimozione o riduzione degli oneri ed adempimenti amministrativi a carico di cittadini/imprese
  2. riduzione dei termini nella conclusione dei procedimenti amministrativi
  3. facilitazione dell’accesso ai servizi amministrativi regionali da parte di cittadini/imprese
  4. estensione dell’uso dell’innovazione tecnologica nei rapporti tra Amministrazione, cittadini, imprese
  5. diffusione delle buone pratiche
  6. miglioramento della qualità degli atti normativi
  7. monitoraggio delle azioni svolte nell’ambito della LR 3/15

Giunta Regionale adotta procedure e tecnologie per:

  1. rendere via telematica lo strumento primario di comunicazione ed interazione tra soggetti pubblici e privati
  2. digitalizzare procedimenti amministrativi e facilitare partecipazione attiva di cittadini ed imprese

Assemblea legislativa regionale svolge attività di controllo e valutazione su effetti prodotti da normativa in questione attraverso Comitato per controllo e valutazione delle politiche avente il compito di:

  1. proporre alle Commissioni assembleari competenti l’inserimento nelle proposte di legge di clausole valutative della semplificazione
  2. esprimere parere alle Commissioni assembleari competenti su clausole valutative già inserite in proposte di legge
  3. vigilare sul rispetto delle clausole valutative e sull’adempimento dell’onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di gravi inadempienze, di formulare, tramite Presidente di Assemblea, richiami formali, comunicandoli a Commissione assembleare competente
  4. promuovere missioni valutative, su richiesta di  Commissione assembleare competente in materia  (o di almeno ⅕  dei componenti di Assemblea legislativa),  volte ad approfondire specifici aspetti di attuazione della legge o gli effetti della politica regionale
  5. eseguire, sulla base degli atti normativi o programmatori emanati una valutazione delle politiche regionali al fine di: verificare, in termini di analisi qualitativa e quantitativa, gli effetti generati dagli interventi pubblici; conoscere meglio gli esiti delle politiche regionali adottate a supporto delle scelte future. Comitato  esamina, in particolare, gli effetti prodotti dalle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali (eventualmente basandosi sul rapporto annuale predisposto dal Consiglio delle autonomie locali). Se la valutazione risulta negativa (in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall’intervento normativo in esame), Comitato approva proposte correttive da inviare ai soggetti competenti. Comitato presenta ogni anno ad Assemblea legislativa una relazione consuntiva su attività svolta, che viene esaminata in apposita seduta
  6. verificare (in particolare per leggi di spesa)  lo stato di attuazione e l’impatto prodotto da queste, in termini di valutazione qualitativa e quantitativa degli interventi finanziati in rapporto agli esiti attesi

Comitato può svolgere audizioni dei destinatari degli interventi delle politiche regionali e consultare rappresentanti di Associazioni ed Organizzazioni operanti nei diversi settori della comunità, rappresentanti di Enti pubblici e privati, Associazioni rappresentative di Enti locali o singoli Enti locali, cittadini, Organizzazioni sindacali, personale di Amministrazione regionale o di Enti/aziende da questa dipendenti o di altre Amministrazioni. Risultati delle valutazioni su ogni intervento esaminato sono riportati in una specifica relazione trasmessa al Presidente di Assemblea ed a Commissione assembleare competente. Comitato assicura massima diffusione degli esiti delle valutazioni effettuate e di intesa con Ufficio di Presidenza, promuove iniziative per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull’efficacia delle politiche regionali.

In tutte le fasi procedurali di approvazione di leggi, piani, programmi e regolamenti deve essere assicurata la massima chiarezza e semplicità nella formulazione del testo, nel rispetto delle regole legislative vigenti. Proposte di legge o di regolamento sono redatte in forma di articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa (per le leggi anche da una relazione tecnico finanziaria, in cui quantificati gli oneri finanziari derivati, o da “elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza   della spesa”)  per essere sottoposte ad approvazione di Assemblea legislativa. Gli atti di programmazione devono consentire un’imediata identificazione dei loro contenuti essenziali (v.  analisi del contesto, obiettivi, destinatari, soggetti o strutture coinvolte nell’esecuzione, strumenti di attuazione, costi previsti, fondi di finanziamento, risultati attesi, verifiche di attuazione, distinzione tra parti dispositive ed altre parti).

Qualità della normativa regionale viene assicurata, secondo le modalità definite di intesa tra Giunta regionale ed Ufficio di Presidenza di Assemblea, da:

  • analisi tecnico normativa (ATN), attraverso cui accertare:
  • incidenza della nuova normativa su ordinamento giuridico vigente, verificando il rispetto dell’autonomia degli Enti locali
  • necessità dell’intervento normativo
  • incidenza e coordinamento delle norme proposte con altre leggi e regolamenti vigenti emanati da Regione ed Enti locali
  • analisi delle interrelazioni tra diversi livelli di produzione normativa, al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo
    • analisi di impatto della regolazione (ATR), consiste nella preventiva valutazione socio economica degli interventi normativi proposti sull’attività di cittadini ed imprese, nonché su organizzazione e funzionamento di Amministrazioni pubbliche. Analisi consente di verificare la necessità od opportunità dell’intervento normativo, nonché il rispetto dei livelli minimi di regolamentazione comunitaria, evidenziando le circostanze eccezionali che ne rendono necessario il superamento
    • clausole valutative sono costituite da specifici articoli di legge, con cui si impegna la Giunta Regionale o i soggetti attuatori della legge a raccogliere, elaborare, comunicare ad Assemblea legislativa le informazioni necessarie per conoscere tempi e modalità applicative della legge in questione, evidenziando eventuali difficoltà emerse in fase di attuazione, e valutando le conseguenze dell’atto sui destinatari finali e su intera collettività regionale

Assemblea legislativa assicura il riordino delle norme regionali per settori organici mediante approvazione di Testi Unici volti a:

  1. disciplinare la normativa regionale di intero settore considerato, riducendo, ove possibile, il numero delle disposizioni originarie e indicando le disposizioni abrogate
  2. semplificare o eliminare procedure previste nelle norme originarie non necessarie, o non utili all’adozione del provvedimento finale, o al conseguimento degli obiettivi di legge
  3. realizzare il coordinamento della normativa regionale con le nuove disposizioni di Stato, UE sentenze di Corte costituzionale o di Corte di giustizia

Disposizioni dei Testi Unici possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate solo mediante intervento normativo su questo, indicando norme da abrogare, derogare, modificare. Commissioni consiliari possono individuare, nell’ambito delle proprie competenze, i settori organici che richiedono un intervento di riordino, fermo restando iniziativa autonoma di Giunta Regionale.

Giunta Regionale presenta dell’Assemblea legislativa una proposta di legge di semplificazione che prevede:

  • riduzione del numero delle leggi regionali in vigore
  • abrogazione palese delle disposizioni “tacitamente abrogate” o prive di efficacia
  • delegificazione delle disposizioni su materie non coperte dalla riserva assoluta di legge
  • abrogazione delle disposizioni non più necessarie, che richiedono il rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altri tipi di consenso
  • divieto di introdurre nuove disposizioni normative contrarie alle esigenze della semplificazione

Giunta Regionale, contestualmente alla suddetta proposta di Legge, invia all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e gli effetti della LR 3/15 contenente:

  1. azioni intraprese per “migliorare la qualità formale della normazione e semplificare il linguaggio normativo”, evidenziando il numero delle analisi tecniche condotte con i relativi strumenti adottati
  2. valutazioni ex ante ed ex post eseguite, con riferimento alle analisi condotte, specificando, metodologia di valutazione adottata; consistenza del personale impiegato
  3. azioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi intraprese con riferimento a: progetti di misurazione degli oneri amministrativi avviati, passaggi procedurali soppressi o introdotti e relative compensazioni adottate
  4. effetti delle semplificazioni adottate con riferimento alla riduzione dei termini nella conclusione dei procedimenti amministrativi
  5. azioni volte ad accrescere l’utilizzo degli strumenti telematici tra Amministrazioni e cittadini

Giunta Regionale istituisce:

  1. Sportello per la semplificazione che raccoglie e coordina le segnalazioni ed istanze di semplificazione di cittadini, imprese, Associazioni di categoria, avvalendosi di moderne tecnologie di comunicazione;
  2. Comitato permanente per semplificazione, in cui rappresentati Enti locali, Associazioni di categoria delle imprese, Ordini e collegi professionali, Associazioni di consumatori e del terzo settore. Comitato formula proposte di semplificazione a Giunta Regionale, esprime parere su semplificazione e modalità di attuazione di leggi regionali. Comitato articolato in 2 Sezioni: cittadini; imprese. Comitato costituito secondo modalità fissate da Giunta Regionale;
  3. Tavolo permanente del sistema regionale dei SUAP svolge funzioni di Comitato per imprese

Al fine di assicurare ad imprese e cittadini facilità ed uniformità di accesso ai servizi telematici, Regione mette a disposizione  e promuove impiego di servizi infrastrutturali per identità digitale, contenenti: profilo di autorizzazione utenti del servizio telematico, abilitazione e delega per eventuali intermediari; soluzioni di firma elettronica avanzata in connessione con SPIDI (Sistema pubblico per gestione di identità digitale di cittadini ed imprese).

Regione nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali promuove e favorisce utilizzo di strumenti informativi e telematici nei rapporti tra Amministrazione pubblica e cittadini ed imprese, garantendo servizi infrastrutturaliabilitanti per applicazione telematiche, compresi servizi per sicurezza, identità digitale, cooperazione applicativa, “comunity network”. A tal fine Regione può concludere accordi di collaborazione con Amministrazioni statali (agisce tramite nodo di interconnessione regionale per cooperazione applicativa) ed altre Regioni

Regione rende accessibili documenti e dati pubblici di cui è titolare, attraverso pubblicazione in formati aperti, nonché favorisce “cultura dei dati pubblici, loro standardizzazione e libero utilizzo”, stimolando Enti del territorio ad adottare “misure necessarie per pubblicazione di utilizzo dei dati”

Trasmissione di documenti ad Enti eseguita con qualsiasi mezzo telematico ed informatico idoneo ad accertare fonte di provenienza. Formato elettronico dei documenti prodotti o ricevuti da Amministrazione in forma di posta elettronica deve essere standard, aperto e riportato nel manuale delle procedure di Ente

Regione attiva indirizzo di posta elettronica certificata, pubblicato su sito web di Giunta Regionale ed inviato ad indirizzi di Amministrazioni pubbliche

Comunicazione interna tra struttura di Giunta Regionale e tra questa ed altri Enti pubblici avviene tramite sistema informativo integrato di gestione documentale in grado di identificare mittente, destinatario, momenti di invio e ricezione di comunicazione. Invio cartaceo ammesso solo nei casi in cui formato dei documenti non acquisibile da sistema informativo integrato

Atti di Regione prodotti e conservati in originale informatico e firmati digitalmente, garantendone “integrità e leggibilità” attraverso “Polo di conservazione Marche DigiP”, e disponibilità ad Enti strumentali, Enti locali, Enti di servizio sanitario a seguito stipula di specifici accordi

Istanze e comunicazioni di qualsiasi natura inviate a Regione, Enti locali tramite utilizzo di casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), in grado di garantire “identificazione di autore, integrità ed immodificabilità del documento” e di eventuali allegati.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo contiene indicazione che istanze e comunicazioni valide se pervenute per telematica. A tal fine inviato a domicilio digitale di richiedente “avviso con indicazione di data e numero di protocollo assegnato” (Da tale data decorrono termini del procedimento). Enti delegati possono stabilire per procedimenti amministrativi di propria competenza “differenti livelli di identificazione di autore” o “che sono svolti in modalità cartacea”

Ogni cittadino, impresa, Associazione o altro soggetto può creare indirizzo di propria PEC (avvalendosi di intermediario) e comunica domicilio digitale presso cui intende ricevere comunicazioni inerenti procedimenti in corso e provvedimenti finali

Giunta Regionale istituisce archivio dei domini digitali e provvede a sua gestione in ambito di Anagrafe nazionale di popolazione residente

Giunta Regionale promuove svolgimento in via telematica delle Conferenze dei servizi, organizzandole in modo da assicurare: tracciato della seduta di video conferenza, condivisione della documentazione, intervento dei partecipanti nel trattare gli argomenti

Regione, Province, Comuni provvedono a definire ed attuare opere, interventi, programmi mediante Conferenza dei servizi preliminare. In caso di presentazione progetto a seguito esisto positivo di tale Conferenza, attuato entro 30 giorni, senza costi a carico di richiedenti, Regione/Province/Comuni si impegnano a non introdurre ulteriori prescrizioni o modifiche sostanziali a progetto presentato. Responsabile unico di procedimento invia ad Amministrazioni interessate progetto definitivo redatto in base ad indicazioni di Conferenza servizi preliminare e convoca Conferenza servizi entro 30 giorni da trasmissione (Conferenza si esprime entro 60 giorni). In caso diinterventi che comportano variazioni di strumenti urbanistici, termini ridotti del 50%. Rispetto di tali procedure, elemento di valutazione di performance organizzativa dei Dirigenti regionali

Documentazione da produrre in procedimenti amministrativi già inviata per qualche motivo a Regione o da questa “direttamente acquisibile presso altre Amministrazioni pubbliche”, sostituita da dichiarazione sostitutiva notorietà attestante: struttura pubblica a cui inviata documentazione; data dei documenti; procedimenti amministrativi oggetto di invio; validità a termini di legge dei documenti presentati. Tali disposizioni applicate, previo accordo, da Enti locali per quanto concerne procedimenti amministrativi di loro competenza

“Qualora non diversamente individuato in atti normativi ed amministrativi”, procedimenti amministrativi si concludono entro 30 giorni. 

Giunta Regionale stabilisce, con propri atti, procedimenti amministrativi con termini di conclusione superiore a 30 giornicomunque entro 90 giorni. In caso di inerzia o ritardo nella emanazione di atti da parte Dirigente regionale, Giunta Regionale esercita potere sostitutivo

Giunta Regionale adotta misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di specifici interessi per imprese certificate, disponendo riduzione tempi istruttori di almeno 25%, comunque non oltre 30 giorni

Giunta Regionale istituisce banca dati informatica dei procedimenti amministrativi in cui riportati tutti i procedimenti amministrativi che vengono pubblicati a norma di legge. A tal fine promossa adesione di Enti ed Amministrazioni della Regione ad iniziativa

Giunta Regionale stabilisce modalità di pubblicazione telematica atti della Regione, nonché data a partire dalla quale pubblicazione cartacea di questo “non ha più effetto di pubblicità legale”

Regione ed Enti locali assicurano svolgimento uniforme di procedure amministrative o adozione omogenea della modulistica, anche attraverso stipula di accordi “per regolare specifici oggetti e risolvere problemi derivanti da applicazione norme”

Giunta Regionale, anche in accordo con Amministrazioni statali ed Enti locali, adotta tecniche e realizza progetti di “misurazione oneri amministrativi”, ai fini di introduzione misure per loro riduzione, in coerenza con norme UE a carico di imprese e cittadini. Al riguardo Giunta Regionale introduce principio di compensazione, cioè “ad ogni nuovo onere introdotto da atti normativi o provvedimenti amministrativi corrisponde eliminazione di onere di peso equivalente”

Giunta Regionale ed Enti locali conformano controlli ad imprese ai principi di “semplicità e proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici ad effettiva tutela del rischio”.

LR 23/17 stabilisce che:

  • Comitato per il controllo e valutazione delle politiche e le Commissioni speciali di inchiesta sono soggette alle stesse disposizioni riguardanti le Commissioni assembleari permanenti
  • Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea definiscono le modalità operative di ATN e AIR

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