FEAMPA E CONSIGLI/COMITATI

FEAMPA E CONSIGLI/COMITATI (Reg. 242/15)   (pesca51)

Soggetti interessati:

Commissione UE, Stati membri, Organizzazione del settore della pesca, altri gruppi di interesse

Iter procedurale:

Commissione UE, con Reg. 242/15 come modificato da ultimo da Reg. 204/22, definito tra l’altro ad:

Art. 4 struttura ed organizzazione di Consiglio consultivo nell’ambito della Politica comune di pesca (PCP), comprendente un Presidente (designato tra rappresentanti delle Organizzazioni aderenti) ed almeno 1 Vice Presidente (designato tra membri della categoria delle Organizzazioni di settore). Assemblea generale del Consiglio:

  1. adotta regolamento interno;
  2. riunisce almeno 1 volta/anno Consiglio per approvazione di relazione, piano strategico e bilancio annuale del Consiglio stesso;
  3. garantisce quote di partecipazione eque, in modo da consentire rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate, tenendo conto di loro capacità finanziaria;
  4. decide in merito a classificazione dei membri del Consiglio nelle categorie:
    • Organizzazione di settore, qualora soddisfa almeno 1 dei seguenti criteri:
      • Organizzazione rappresenta o ha interessi economici diretti/indiretti nei settori di pesca commerciale, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti ittici;
      • maggioranza dei membri di Organizzazione (persone fisiche o giuridiche) rappresenta o ha interessi economici diretti/indiretti nei settori di pesca commerciale, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti ittici;
      • Organizzazione rappresenta lavoratori nei settori commessi alla pesca commerciale, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti ittici;
      • Finanziamento delle Organizzazioni proveniente per almeno 50% da imprese attive nei settori di pesca commerciale, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti ittici;
      • Organizzazione attiva altresì nelle tematiche di ambiente, consumatori, diritti umani, salute, promozione di uguaglianza, salute e benessere di animali;
    • altri gruppi di interesse qualora non soddisfano nessuno dei criteri precedenti e:
      • sono attivi principalmente nei settori di ambiente, consumatori, diritti umani, salute, promozione di uguaglianza, salute o benessere di animali o pesca ricreativa o sportiva;
      • rappresentano o hanno interessi economici diretti/indiretti connessi ad uso di ambiente marino o spazio marittimo diverso da pesca commerciale, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti ittici

Classificazione basata su informazioni oggettive e verificabili (v. disposizioni di statuto, elenco dei membri, natura delle attività svolte nella Organizzazione in questione)

In base alle designazioni effettuate dalle Organizzazioni di settore ed altri gruppi di interesse per seggi a questi attribuiti, Assembla nomina Comitato esecutivo (Comitato) composto fino a 25 membri (elevato a 30 membri per garantire adeguata rappresentanza delle flotte artigianali “previa consultazione di Commissione UE”) con il compito di:

  1. orientare e gestire compiti del Consiglio consultivo;
  2. elaborare relazione, piano strategico e bilancio annuale;
  3. adottare raccomandazioni e suggerimenti di Commissione UE

Assemblea e Comitato assicurano rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate (in particolare di gruppi di interesse e flotte artigianali), con numero di rappresentanti delle flotte artigianali in grado di “rispecchiare la quota che tali flotte nel settore della pesca di Stati membri interessati”

Art. 5 Consiglio consultivo assicura che raccomandazioni siano:

  1. formulate rispecchiando norme ed obiettivi di PCP;
  2. elaborate secondo rigorosi principi di trasparenza, rappresentanza equilibrata e rispettando tutte le opinioni espresse;
  3. adottate per consenso (se impossibile, adottate almeno a maggioranza dei membri presenti e votanti, evidenziando pareri dissenzienti espressi)

Consiglio si adopera per assicurare piena ed efficace partecipazione di tutti i membri, anche tramite moderni mezzi di comunicazione informatici e servizi di interpretazione e traduzione

Art. 7 bis Consiglio si sottopone almeno ogni 5 anni a verifica indipendente dei risultati, al fine di: individuare migliori prassi e carenze; elencare raccomandazioni volte a migliorare funzionamento del Consiglio stesso; valutare il suo contributo agli obiettivi di PCP. Esito delle suddette verifiche viene reso pubblico e qualora individuate carenze accompagnato da un piano di azione che “stabilisce azioni concrete e calendario ben definito per loro esecuzione”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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