FATTORIE SOCIALI

FATTORIE SOCIALI (L.R. 21/11; D.G.R. 18/4/16)  (turism16)

Soggetti interessati:

Settore competitività delle imprese (Servizio), Comune dove ubicati immobili in cui svolta attività (Comune di riferimento), ASSAM, Enti di formazione accreditati, Organizzazioni professionali agricole e del terzo settore

Imprese agricole (singole od associate) o soggetti iscritti ad Albo regionale delle cooperative sociali

Iter procedurale:

L.R. 21/11, come modificata da ultimo da L.R. 7/22, prevede, tra l’altro, ad:

Art. 25 si considera agricoltura sociale attività svolta da:

  1. imprese agricole, singole od associate, titolari di fascicolo aziendale, tramite utilizzo di propria azienda ed in rapporto di connessione con attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali;
  2. soggetti iscritti ad Albo regionale delle cooperative sociali (anche in forma associata con imprese agricole) qualora svolgano attività di cui ad art.2135 del Codice Civile, valorizzando la relazione con le risorse agricole ed ambientali, in conformità alle normative di settore

Art. 26 attività di agricoltura sociale esercitata in rapporto di connessione con attività agricola che deve rimanere prevalente, cioè: tempo di lavoro di attività agricola superiore a quello derivante da agricoltura sociale; personale assunto con qualifica non agricola inferiore a quello normalmente impiegato per ordinaria gestione di attività primaria

Art. 27 rientrano nell’attività di agricoltura sociale:

  1. servizi educativi e didattici, quali agri-asili, agrinido, centri per infanzia con attività ludiche e di aggregazione finalizzate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli;
  2. fattoria didattica, in cui l’azienda accoglie scolaresche o altri ospiti, al fine di:
  • far conoscere il territorio rurale, l’agricoltura ed i suoi prodotti ed in generale il legame esistente tra le tradizioni alimentari gastronomiche ed il patrimonio storico culturale;
  • educare al consumo consapevole, tramite la comprensione delle relazioni esistenti tra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
  • far conoscere sia i cicli biologici degli animali e vegetali, sia i processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
  1. servizi sociali od assistenziali, quali attività di riabilitazione, ospitalità ed integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool e stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti;
  2. servizi socio sanitari, quali terapie assistite con animali, o con prodotti agricoli aziendali, o con medicine naturali o non convenzionali;
  3. reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ed in condizione di disagio

Art. 28 attività di agricoltura sociale rivolta a favore di soggetti pubblici o privati, fermo restando obbligo di acquisire autorizzazioni od accreditamenti previsti dalle norme vigenti

Imprese agricole stipulano apposite convenzioni con Enti pubblici per la prestazione delle attività in oggetto, mediante utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizioni di azienda

Art. 29 titolari di impresa agricola o membri della famiglia o collaboratori esterni debbono possedere qualifiche professionali previste dalle vigenti normative per le attività da svolgere

Imprenditori agricoli che svolgono attività di cui ad Art. 27, oltre agli obblighi della L.R. 21/11, soggetti anche alle norme specifiche dell’attività svolta

Art. 30 istituito presso Servizio elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale (EROAS), in base a modalità fissate da Giunta Regionale

Servizio informa Comune di riferimento in merito ad iscrizione o cancellazione da EROAS

Art. 31 operatori iscritti in EROAS:

  • inviano al Comune di riferimento una comunicazione inerente inizio di attività di agricoltura sociale per cui ottenuta autorizzazione, specificando attività che si intendono esercitare con relativi limiti. In caso di modifica della tipologia o del volume dell’attività esercitata occorre comunicarlo al Comune entro 10 giorni, attestando “mantenimento delle condizioni di legge”. Comune informa Servizio in merito alle comunicazioni ricevute;
  • comunicano a Servizio entro 30 giorni ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti di cui ad Art. 26 sulla cui base intrapresa attività, procedendo nel contempo ad aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale

Art. 32 immobili utilizzati per svolgere attività di agricoltura sociale debbono possedere caratteristiche strutturali ed attrezzature previste dalla normativa di settore, pur mantenendo loro destinazione di uso agricolo

Art. 33 Giunta Regionale adotta, sentite Organizzazioni professionali agricole e del terzo settore e previo parere di competente Commissione Assembleare, un regolamento contenente:

  1. tabelle formulate per calcolo delle ore lavorative relative ad attività agricola ed attività di agricoltura sociale e criteri di conteggio;
  2. criteri e modalità per verifica del rapporto di connessione;
  3. ogni altra disposizione necessaria.

Art. 34 è di competenza di:

  1. Comune la vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni della L.R. 21/11;
  2. Servizio la vigilanza sul rapporto di connessione, tramite verifiche periodiche in azienda;
  3. Enti indicati dalle normative di settore la vigilanza relativa ad autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture e dei servizi di agricoltura sociale;
  4. Organismi preposti la vigilanza sulle norme in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambiente di lavoro

Art. 35 Servizio invia copia delle sanzioni irrogate al Comune di riferimento affinché adotti provvedimenti di merito

Proventi derivanti dalle sanzioni acquisite da Comuni o Regione a seconda di organismo incaricato di irrogare sanzione

Art. 36 se Servizio accerta venire meno di 1 o più requisiti in base ai quali azienda avviato attività di agricoltura sociale, invia relazione a Comune di riferimento che entro 10 giorni successivi fissa termine (non oltre 6 mesi) entro cui requisiti mancanti debbono essere ripristinati. Se ciò non avviene, Comune dispone cessazione di attività

Provvedimenti di sospensione e cessazione di attività comunicati al Servizio per eventuale revoca di contributi concessi

 

Giunta Regionale fissato con DGR 345 del 18/4/2016 modalità di iscrizione e gestione di EROAS che prevede invio da parte di imprenditori agricoli o soggetti iscritti in albo delle cooperative sociali, in possesso di partita IVA, fascicolo aziendale SIAN, iscrizione nel registro delle imprese agricole di Camera di Commercio, domanda in bollo (modello Allegato B pubblicato su BUR 51/16) di iscrizione mediante PEC (regione.marche.agricoltura@emarche.it), allegando:

  1. copia documento di identità in corso di validità;
  2. relazione su attività di agricoltura sociale esercitata o che si intende intraprendere

Esclusi da iscrizione (salvo che nel frattempo non vengano riabilitati) quei soggetti che sono:

  1. sottoposti a misure di prevenzione, in quanto pericolosi per sicurezza pubblica;
  2. dichiarati delinquenti abituali

Servizio provvede a verificare:

  1. correttezza e completezza degli elementi riportati in domanda, anche con dati a disposizione di Servizio (registro stalla, registro UMA, fascicolo aziendale AGEA);
  2. eventuali carichi pendenti dal Casellario giudiziario;
  3. possesso dei requisiti previsti da L.R. 21/11 da parte del richiedente

Servizio può anche eseguire sopralluogo, allo scopo di accertare: superfici dichiarate con quelle effettivamente coltivate; tipologia di coltivazioni in atto; consistenza di allevamenti; disponibilità di fabbricati in azienda da destinare ad agricoltura sociale; rispetto del format messo a punto da Regione per le diverse tipologie di agricoltura sociale; apposizione di marca da bollo su originale di domanda.

A conclusione di istruttoria, viene redatto un verbale (modello pubblicato su BUR 51/16) e predisposto il certificato di iscrizione ad EROAS (recante un codice univoco composto da: sigla della Provincia; numero progressivo; anno di iscrizione; sigla AS). Certificato inviato ad impresa ed al Comune dove esercitata attività. Se istruttoria si conclude negativamente, inviata comunicazione ad interessato, mediante PEC, evidenziando “cause ostative ad iscrizione con relative motivazioni”.

Iscrizione e cancellazione da EROAS da parte Dirigente Servizio entro 60 giorni da invio istanza (altrimenti silenzio assenso). EROAS consultabile sul sito della Regione, riportando tutti gli elementi utili “con riferimento ad impresa ed ai servizi di agricoltura sociale offerti”.

Trasferimento di titolarità di impresa iscritta in EROAS (anche a seguito di decesso del titolare) è considerata come nuova iscrizione, per cui ditta subentrante (impresa individuale o associata) deve presentare domanda secondo procedura di cui sopra. Se subentro avviene nell’ambito del nucleo familiare a seguito di decesso di imprenditore agricolo, iscrizione originaria rimane valida per tutto il tempo necessario a completare le procedure di successione più altri 2 mesi, purché inviato a Servizio certificato di morte di imprenditore.

Per svolgere attività di agricoltura sociale occorre aver frequentato un corso organizzato da ASSAM o da Enti di formazione accreditati,  a cui possono partecipare imprenditori agricoli e qualunque soggetto che lavora in azienda agricola (compresi coadiuvanti familiari e dipendenti). Servizio può esonerare dal partecipare al corso soggetti che hanno già svolto attività nel settore (almeno 15 giorni negli ultimi 3 anni), o hanno partecipato a corsi analoghi. Corso, avente durata di almeno 30 ore, con verifica finale, comprende seguenti moduli formativi: analisi del contesto di riferimento dal punto di vista normativo, assicurativo, fiscale, sicurezza e norme igieniche (almeno 6 ore); elementi di conoscenza su ambiente, territorio, alimentazione e salute (almeno 6 ore); rapporto con il mondo della scuola e progetto didattico (almeno 6 ore); laboratorio sul percorso didattico e comunicazione (almeno 12 ore). Commissione di esame è composta da almeno 3 persone, scelte tra i docenti del corso. Prova di esame (ammessi solo quanti hanno frequentato almeno 80% delle ore di lezione) consiste in un colloquio su: materie del corso; descrizione del percorso didattico che si intende attuare in azienda. Superamento dell’esame, comporta il rilascio dell’attestato di idoneità

Sanzioni:

Art. 35 operatori che esercitano attività di agricoltura sociale senza aver presentato comunicazioni di cui ad Art. 31: multa da 1.000 a 4.000 € + chiusura di esercizio con contestuale divieto di svolgere attività per 1 anno

In caso di mancato rispetto dei limiti e modalità indicate nelle comunicazioni di cui ad Art. 31 o violazione di altri obblighi previsti dalla L.R. 21/11: multa da 500 a 3.000 € + sospensione attività da 10 a 30 giorni (da 20 a 40 giorni se commessa infrazione analoga nei 2 anni successivi) + cessazione di attività in caso di reiterazione delle violazioni in oggetto

 

 

 

 

 

 

 

 

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