FARINA E SEMOLA

FARINA E SEMOLA (D.P.R. 187/01; Legge 580/67)  (cereal09)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), Ispettorato Controllo Qualità Produzione e Repressione Frodi (ICQRF), Istituto Superiore di Sanità (ISS), ASL, Ispettorato del lavoro, Laboratori provinciali di igiene medico provinciale.

Chiunque intende produrre:

  • farina di grano tenero da macinazione di tale cereale con conseguente “abburattamento” ed eliminazione di impurità e sostanze estranee;
  • farina integrale di grano tenero ottenuto direttamente da macinazione di tale cereale liberato da sostanze estranee ed impurità;
  • semola da macinazione di grano duro con conseguente “abburattamento” ed eliminazione di impurità e sostanze estranee;
  • semolato da macinazione di grano duro con conseguente “abburattamento” ed eliminazione di impurità e sostanze estranee, cioè prodotto ottenuto dopo estrazione della semola;
  • semola integrale da macinazione grano duro dopo eliminazione di sostanze estranee ed impurità;
  • farina di grano duro: prodotto non granulare ottenuto da macinazione e conseguente “abburattamento” ed eliminazione sostanze estranee ed impurità.

Iter procedurale:

Farine possono essere di tipo (Valori non validi se farine destinate ad usi diversi dalla panificazione):

  • 00, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo 0,50%, proteine minime 9%. Può essere prodotta anche in forma di sfarinato granulare
  • 0, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo 0,65%, proteine minime 11%
  • 1, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo 0,80%, proteine minime 12%
  • 2, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo 0,95%, proteine minime 12%
  • integrale, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri comprese tra 1,30-1,70% (di cui meno di 0,3% di parti insolubili in acido cloridrico), proteine minime 12%

Semola deve avere: umidità massima 14,50%, ceneri inferiori a 0,90%, proteine minime 10,50%

Semolato deve avere: umidità massima 14,50%, ceneri comprese tra 0,90-1,35%, proteine minime 11,50%

Semola integrale di grano duro avente umidità massima di 14,50%, ceneri comprese tra 1,40-1,80%, proteine minime 11,50%

Farina di grano duro avente umidità massima di 14,50%, ceneri comprese tra 1,36-1,70%, proteine minime 11,50%

Semola e semolato rimacinato e farina di grano duro ammessi se destinati solo al consumatore ed alla panificazione.

Ammessa presenza di farina di grano tenero negli sfarinati di grano duro (compresa semola e semolato rimacinato) fino al 3%. Ammessa la vendita di farina di grano tenero e di sfarinati di grano duro avente umidità massima fino a 15,50%, purché: sull’imballaggio sia indicata la tipologia della farina; ad un prezzo ridotto.

Si può invece riportare in etichetta la dicitura “farina di frumento integrale” solo se questa proviene direttamente dal mulino o se trattasi di farina ricostituita con aggiunta di crusca o cruschello.

Cereali debbono essere detenuti in depositi autorizzati che ne garantiscono una buona conservazione.

Farine di cereali diversi, se miscelate (in qualsiasi percentuale) con quelle di grano, sono poste in vendita indicando il cereale da cui provengono.

DPR 187/01, come modificato dalla Legge 12/19, consente la produzione di sfarinati e di paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli sopra descritti purchè:

  • destinati ad essere spediti verso Stati Membri o Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, o destinati all’esportazione verso Paesi extra UE
  • non nocivi alla salute umana;
  • produttore inserisce in SIAN almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio delle operazioni una comunicazione, distinta per tipologia di sfarinati e di paste alimentari, in cui riportato: nominativo del richiedente (codice fiscale, ragione sociale, sede legale); sede del magazzino dove depositate le merci; sede dello stabilimento dove attuata la produzione diretta o per conto terzi; nominativo del molitore in caso di sfarinato (codice fiscale, ragione sociale, sede legale); data di inizio della lavorazione; quantità complessiva da lavorare (in kg.); descrizione del tipo di pasta o sfarinato da produrre; materie prime utilizzate (di ognuna specificarne la quantità in kg.); miscela di sostanze vitaminiche utilizzate (di ognuna specificarne la composizione unitaria); caratteristiche del prodotto; Paese di destinazione. Ogni eventuale incremento di produzione per tipologia di pasta alimentare o variazione del Paese di destinazione deve essere oggetto di aggiornamento in SIAN, fermo restando che, a partire dal 1 Dicembre, occorre presentare una nuova comunicazione per la produzione dell’anno successivo. Vi è inoltre l’obbligo di comunicare, tramite SIAN entro il 31 Gennaio,al MIPAAF i dati riepilogativi concernenti la produzione realizzata e le quantità esportate
  • presentata all’Autorità doganale, al momento dell’esportazione: autorizzazione rilasciata dal MIPAAF; documento di accompagnamento della merce, in cui riportati gli estremi dell’autorizzazione e la quantità autorizzata da esportare. Ufficio doganale rilascia un foglio di scarico vidimato (Modello riportato su G.U. 113/02) all’impresa che, una volta completato l’utilizzo del quantitativo autorizzato, ne trasmette copia al MIPAAF entro 30 giorni dall’ultima esportazione, insieme al riepilogo delle partite esportate (Modello riportato su G.U. 113/02) ripartito per Paese di destinazione. Scambio di informazioni tra l’Autorità doganale e le Autorità competenti avviene tramite lo sportello unico doganale;
  • lavorazione degli sfarinati avviene in modo tale da consentirne un agevole controllo da parte degli Organismi di controllo, specie se questa è attuata in contemporanea con quella relativa al prodotto destinato al mercato nazionale;
  • magazzinaggio in locali distinti di: materie prime impiegate e prodotti finiti; merci destinate al consumo nazionale e merci destinate all’esportazione, merci conformi al DPR 187/01 e merci aventi requisiti diversi da quelli prescritti recanti dicitura “Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale”. In caso di magazzini automatizzati, l’identificazione delle suddette merci deve avvenire mediante un sistema informatizzato (non necessaria l’identificazione della materia prima conforme utilizzata nelle produzioni di sfarinati e paste di cui al D.P.R. 187/01).

È vietata sia l’importazione di sfarinati aventi requisiti diversi da quelli previsti dalle presenti norme, sia l’aggiunta nei suddetti sfarinati di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, sia l’esecuzione di trattamenti con agenti fisici o chimici.

È vietato altresì vendere, detenere o impiegare per la panificazione, pastificazione od altri usi alimentari, sfarinati:

  • aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dal D.P.R. 187/01;
  • adulterati, o sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.

Sfarinati debbono essere messi in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all’origine, pur se è ammessa la consegna all’utilizzatore di farine o semole alla rinfusa in carri cisterne.

Denominazioni di vendita riservate agli sfarinati sono vincolanti per i produttori di farine destinate alla panificazione ed alla vendita diretta, ma non se queste sono destinate ai prodotti da forno. Il termine “integrale” è applicabile solo se viene utilizzata una farina integrale ottenuta aggiungendo crusca o semolino alla farina di grano tenero “in quantità tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibra nel prodotto finito”. Organi di controllo sono le ASL, Ispettorato del lavoro ed ICQRF che possono in qualunque momento, procedere ad ispezione nei locali di produzione, deposito e vendita, nonché sui mezzi di trasporto, anche mediante prelievo di campioni da inviare ai laboratori provinciali di igiene.

Qualora dalle analisi risultassero prodotti non conformi, laboratorio entro 20 giorni invia una comunicazione all’esercente, al produttore (Se pane venduto in confezioni sigillate) ed all’Organismo di controllo. Interessati, entro 15 giorni, possono chiedere una revisione delle analisi presso l’Istituto Superiore della Sanità, allegando un versamento per le spese di analisi. Istituto esegue le analisi entro 90 giorni dalla richiesta ed il suo giudizio è definitivo.

Se la richiesta di controanalisi non è presentata o queste confermano la difformità prodotto alle norme di legge, si procede alla denuncia al medico provinciale che, in caso di trasgressioni al codice penale, trasmette la denuncia all’Autorità giudiziaria.

Medico provinciale fissa l’entità della sanzione e può procedere al sequestro della merce ed all’eventuale sua distruzione se il prodotto risulta dannoso per la salute pubblica. Se la sanzione comminata non viene versata entro 15 giorni dalla notifica, gli atti vengono inviati all’Autorità giudiziaria.

Se in 2 anni interessato commette più di 4 trasgressioni si avrà sospensione licenza di esercizio fino a 6 mesi. In caso di irregolarità particolarmente grave si può avere revoca licenza (Richiesta di nuova licenza inviata non prima di 1 anno). Ammesso ricorso contro ordinanza sospensione o revoca, entro 30 giorni, a Ministero Salute.

In caso venga dimostrato di “avere eliminato le cause e le ragioni per cui era stata disposta la chiusura, medico provinciale può revocare provvedimento”.

Per altre infrazioni in materia di licenza, locali di vendita e trasporto pane è compito Camera di Commercio fissare, previa richiesta oblazione da parte interessato, entità sanzione e termini pagamento. In caso di mancanza di licenza, Prefetto può decidere chiusura esercizio “fino ad avvenuto adempimento del predetto obbligo”.

Sanzioni:

Chiunque sottopone sfarinati a trattamento con agenti fisici o chimici, od aggiunge sostanze organiche ed inorganiche, o vende sfarinati alterati, sofisticati, adulterati, invasi da parassiti animali e vegetali: multa fino a 1.000 €. €

Chiunque vende farina di grano tenero o sfarinati di grano duro con tasso di umidità superiore a 13,5%: multa fino a 100 €. €

Chiunque viola norme di cui al D.P.R. 187/01: multa fino a 500 €. €

Prezzo acquisto:

CE fissa annualmente prezzi di entrata e maggiorazioni mensili di talune categorie di farine, semole e semolini.

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