SOSTEGNO AGRUMETI (Legge 127/17; D.M. 25/7/19, 10/8/20; D.G.R. 14/10/19) (ortofr25)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Servizio P.F. Agricoltura a basso impatto e zootecnia (Servizio), Organizzazioni produttori ortofrutticole riconosciute (OP), AGEA, Servizio Fitosanitario Regionale (SFR)
Chiunque dispone di agrumeti caratteristici, cioè aventi almeno 1 dei seguenti pregi: varietale (per le Marche riguardano cultivar tradizionali quali: Arancio biondo del Piceno; Arancio biondo tardivo del Piceno; Arancio sanguinello del Piceno; Limone pane del Piceno); paesaggistico; storico ed ambientale; situati in aree vocate alla coltivazione della specie, in quanto le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche.
Iter procedurale:
MIPAAF con D.M. 10/8/2020 stabilisce le modalità di presentazione delle domande che prevedono ad:
Art. 2 beneficiari del Fondo nazionale agrumicolo sono produttori agrumicoli associati alla data del 30/9/2019 ad OP riconosciute che al momento di invio della domanda di aiuto sono in possesso del fascicolo aziendale in SIAN
Art. 3 domanda di aiuto inviata tramite SIAN entro 5/12/2020, secondo modalità fissate da AGEA, deve riguardare superficie minima di 2 ha. codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente e contenere: dati anagrafici e CUAA del richiedente; riferimenti al fascicolo aziendale aggiornato da cui risulti possesso e destinazione specifica della superficie oggetto di intervento (almeno 2 ha.) con relativi riferimenti catastali e grafici. Allegare:
- documentazione rilasciata da SFR attestante che unità produttiva interessata è in ordinario stato colturale, ha subito danno da virus della Tristeza o del mal secco in misura superiore a 30% delle piante
- prospetto con specie del genere citrus e varietà da reimpiantare, sesto di impianto, portainnesti da utilizzare (scelti tra quelli tolleranti nei confronti di Citrus Tristeza elencati in Allegato a D.M. 25/7/2019 o altri autorizzati da SFR aventi analoghe caratteristiche)
- copia della documentazione attestante adesione ad OP riconosciuta ed estratto di delibera regionale da cui risulta elenco dei prodotti per cui OP è riconosciuta
- dichiarazione che su stessa superficie non chiesti altri aiuti pubblici per stessa finalità
- impegno a mantenere investimenti per almeno 5 anni a partire da erogazione saldo del contributo
- eventuale consenso scritto di proprietario della superficie ad agrumeto
- eventuale dichiarazione di voler beneficiare di anticipo
Art. 4 AGEA esegue istruttoria delle domande pervenute e redige elenco di quelle ammesse in base a data del protocollo di arrivo, definendo entità del contributo concedibile per ogni richiedente fino a “concorrenza dello stanziamento complessivo, tenendo conto della priorità per soci di OP riconosciute solo per prodotti agrumicoli
AGEA pubblica lista dei soggetti ammessi e comunica loro importo concesso, affinché possano entro 10 giorni accettare o rinunciare al sostegno (importi derivati da rinunce assegnati a richiedenti in posizioni successive di graduatoria)
Beneficiario può chiedere versamento, a titolo di anticipo, di 80% del contributo concesso, previa costituzione di garanzia fidejussoria pari a 110% di anticipo richiesto
Art. 5 beneficiario, entro 3 mesi da notifica di finanziamento, deve completare operazioni di espianto e reimpianto ed inviare ad AGEA richiesta di contributo a saldo, corredata dal rendiconto delle spese sostenute
Contributo erogato entro 60 giorni da invio richiesta, previa esecuzione (con esito positivo) di controllo in loco, al fine di accertare effettiva esecuzione delle operazioni di espianto e reimpianto con materiali di categoria CAC come risulta da “cartellinatura attestante la certificazione”)
Art. 6 AGEA invia a MIPAAF relazione in cui riportare: numero di pratiche istruite (distinte in ammissibili ed inammissibili); contributi richiesti e concessi; contributi erogati ogni 2 mesi
Sanzioni:
Se a seguito dei controlli rilevata differenza in diminuzione tra superficie realizzata e quella approvata, contributo ridotto in proporzione. Se differenza rilevata superiore a 50%: nessun contributo concesso
Entità aiuto:
Legge 205/17 ad art. 1 comma 131 istituisce presso il bilancio MIPAAF un Fondo dotato per anno 2020 di 8.000.000 € come stabilito da D.M. 10/8/2020 da destinare alla concessione di contributi ad operatori agrumicoli fino a 80% delle spese sostenute per: espianto di agrumeti (fino a 4.225 €/ha.); impianto di agrumeti (fino a 2.600 €/ha.); messa in opera di astoni (fino a 3.060 €/ha. per 600 piante/ha.); materiale vivaistico (fino a 4.200 €/ha. per 600 piante/ha.). Impresa non può comunque beneficiare di un contributo superiore a 14.085 €/ha. e non oltre 25.000 € di aiuti complessivi percepiti nell’ambito del regime “de minimis” nel corso dei 2 anni precedenti ed anno in corso