VENDITA PANE E REGIONE

VENDITA PANE E REGIONE (L.R. 17/19) (cereal21)

Soggetti interessati:

Regione, Comune, Sportello Unico per Attività Produttive (SUAP)

Panifici (intesi come imprese che dispongono di impianti per la produzione di pane ed eventualmente di altri prodotti da forno assimilati, dove realizzare intero ciclo, cioè dalla lavorazione delle materie prime alla cotture finale) o detentori di impianti di panificazione (intesi come insieme di strutture mobili ed immobili destinate alla produzione di pane, impasti di pane e prodotti intermedi della panificazione, nonché alla successiva cottura per ottenere il prodotto finale) che intendono vendere:

  • pane: prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di pasta convenientemente lievitata, preparata con: sfarinati di grano o di altri cereali; acqua; aggiunta o meno di cloruro di sodio o sale comune; eventuali altri ingredienti alimentari (quali: spezie; erbe aromatiche; olio di oliva extravergine o meno; strutto)
  • pane fresco: pane preparato secondo processo di produzione continua, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione (salvo rallentamento del processo di lievitazione), privo di additivi, conservanti ed altri trattamenti aventi effetto conservante
  • pane conservato: prodotto che non presenta le caratteristiche del pane fresco, con esclusione del pane sottoposto a successivi processi di lavorazione finalizzati all’essiccamento, tostatura, biscottatura del prodotto
  • pane essiccato, pane tostato, pane biscottato: pane sottoposto al processo di essiccamento, tostatura, biscottatura

Escluso pane prodotto da imprenditori agricoli nell’esercizio della propria attività              

 

Iter procedurale:

Regione Marche con L.R. 17/19, come modificata con LR 43/19 provvede con:

Art. 1 a sostenere l’attività di produzione e vendita del pane, promuovendo in particolare “azioni finalizzate allo sviluppo, modernizzazione ed evoluzione tecnologica dell’attività di panificazione, delle imprese operanti nel settore e dei processi produttivi, nonché alla corretta informazione a tutela della salute e sicurezza dei consumatori”

Art. 3 a definire le modalità di esercizio dell’attività. Al riguardo l’apertura di nuovi panifici o il trasferimento/trasformazione di panifici esistenti è soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inviare al Comune competente per territorio tramite SUAP, in cui specificare il nominativo del responsabile dell’attività produttiva (se possedute più unità produttive indicare nominativo per ognuna di queste; modifica del nominativo subito comunicata al Comune)

Attività di panificazione e vendita del pane esercitata nel rispetto di: norme vigenti in materia igienico sanitaria, edilizia, ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro; disposizioni previste dalla Legge 248/06 e del D.P.R. 288/01

Art. 4 a definire modalità di vendita di:

  • pane fresco, posto in vendita entro la giornata di produzione, in scaffali distinti per tipologia, separati tra loro e recanti “natura del prodotto con chiare e visibili indicazioni”. Vietato usare denominazione “pane fresco” per prodotti diversi da quelli riportati sopra, anche se “accompagnata da integrazioni o specificazioni”
  • pane conservato, posto in vendita confezionato, in scaffali separati dal pane fresco, contrassegnato da dicitura ben visibile “pane conservato” seguita da: stato e metodo di conservazione usato; luogo di origine o provenienza dell’impasto; data di produzione; ragione sociale del produttore; eventuali modalità di conservazione e consumo
  • pane essiccato, tostato, biscottato, posto in vendita solo confezionato e con le relative denominazioni
  • prodotto intermedio della panificazione (cioè impasto preformato o non, lievitato o non, destinato alla conservazione prolungata mediante congelamento, surgelazione o altri metodi che consentono di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio) destinato alla commercializzazione al consumatore o all’utilizzatore intermedio per successive lavorazioni, posto in vendita solo confezionato, recante le indicazioni previste dalle disposizioni UE e nazionali (comprese modalità di conservazione ed utilizzo)

Vietato utilizzare altre denominazioni che possono indurre in inganno il consumatore

Impresa che provvede alla lievitazione, cottura o completamento di cottura deve esporre, “in modo visibile nei propri locali”, un cartello in cui si evidenzia “che la stessa provvede esclusivamente alle fasi suddette”. Prodotto ottenuto posto in vendita in scaffali separati dal pane fresco (eventualmente coincidenti con quelli del pane conservato), contrassegnati con: dicitura “pane ottenuto dalla cottura di impasti”; stato e metodo di conservazione utilizzato; luogo di origine/provenienza dell’impasto; data di produzione; ragione sociale del produttore

Al processo di completamento di cottura di un pane parzialmente cotto (surgelato o meno) si applicano le disposizioni nazionali, così come in etichetta del pane surgelato occorre riportare le indicazioni prescritte dalle normative vigenti per i prodotti alimentari surgelati

Pane, pane essiccato o tostato o biscottato ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati viene posto in vendita specificando il vegetale da cui proviene la farina impiegata

Se nella produzione del pane sono impiegati altri ingredienti alimentari (oltre agli sfarinati di grano od di altri cereali) occorre completare la denominazione di vendita con l’ingrediente usato (In caso di più ingredienti, quelli maggiormente caratterizzanti)

Consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, costruzioni stabili, negozi mobili, purché dotati di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico sanitarie (in mancanza di questi banchi è ammessa la vendita solo di pane preconfezionato all’origine dall’impresa produttrice)

Art. 5 a identificare il responsabile dell’attività produttiva incaricato di “sovrintendere e coordinare la produzione del pane e degli impasti del pane in tutte le sue fasi”, garantendo uso di materie prime in conformità delle norme vigenti (in particolare quelle igienico sanitarie e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il responsabile è individuato dal legale rappresentante dell’impresa per ogni unità locale dove è presente un laboratorio di panificazione nella persona del titolare, o di un collaboratore familiare, o di un socio, o di un lavoratore dipendente

Il responsabile svolge la propria attività in completa autonomia ”relativamente alla gestione, organizzazione ed attuazione della produzione”

Art. 6 a stabilire che la Giunta Regionale definisca le Linee guida per la formazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore, “compresi i casi in cui si prescinde dalla formazione”

Art. 7 a promuovere da parte della Regione accordi di filiera tra produttori agricoli locali e panifici, al fine di favorire l’uso di prodotti provenienti dalla filiera corta o mercato locale in conformità a quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

Art. 8 a stabilire che le funzioni di vigilanza sul processo di panificazione sia di competenza delle Autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, tutela e sicurezza del lavoro, mentre sull’applicazione della L.R. 17/19 sia di competenza dei Comuni

Art. 9 a definire le sanzioni da applicare in caso di violazioni alle norme della L.R. 17/19, che prevedono:

  1. in caso di omessa presentazione della SCIA, o di utilizzo commerciale di denominazioni diverse da quelle prescritte dalla R. 17/19: multa da 2.500 a 7.000 €
  2. in caso di mancata indicazione del responsabile dell’attività produttiva: multa da 1.000 a 2.500 €
  3. in caso di mancata comunicazione della variazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva: multa da 500 a 1.500 €

In caso di recidiva: importi delle precedenti sanzioni raddoppiati + sospensione dell’attività di vendita da parte del Comune per non oltre 30 giorni in caso di violazioni di particolare gravità

Art. 10 a stabilire l’obbligo per i panifici in attività di comunicare entro il 31/12/2020 al SUAP del Comune competente il nominativo del responsabile dell’attività produttiva ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese

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