CARBURANTE AGEVOLATO AGRICOLO

CARBURANTE AGEVOLATO AGRICOLO (D.Lgs. 504/95; Legge 662/96, 205/08, 190/14; D.M. 14/12/01, 30/12/15; D.G.R. 12/3/20, 18/5/20, 24/1/22; D.D.S. 10/09/12)   (meccag01)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Guardia di Finanza (GdF), Ufficio Tecnico Finanza (UTF), Regione, Servizio Regionale Agricoltura (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura Ufficio ex UMA (SDA), Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA), Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco (CPVF), Ente nazionale per meccanizzazione agricola (ENAMA), Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.), Associazioni imprese agromeccaniche, Centri di Assistenza Agricola (CAA)

Distributori di carburanti e/o gestori depositi per la vendita all’ingrosso o al dettaglio di gasolio e benzina agricola.

Imprese esercenti attività agricola (compresa quella orticola, allevamento, silvicoltura, florovivaismo) iscritte nel registro imprese di CCIAA e in anagrafe aziende agricole del SIAN, cooperative iscritte nel registro imprese di CCIAA (costituite per “svolgere in comune medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese agricole”), aziende agricole di Istituzioni pubbliche, Consorzi di bonifica ed irrigazione (per lavori eseguiti nei propri comprensori e nell’ambito delle attività istituzionali), imprese agro-meccaniche iscritte nel registro imprese di CCIAA (per lavori eseguiti a favore di imprese agricole di cui sopra) che intendono acquistare benzina, petrolio, gasolio per:

  • macchine agricole, di cui ad Art. 57 del Codice della strada con esclusione di: ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, macchine operatrici salvo quelle “permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole”. Nel caso di benzina, macchine debbono avere potenza inferiore a 40 CV e non essere impiegate per conto terzi, ad eccezione delle mietitrebbiatrici;
  • impianti ed attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali;
  • macchine per prima trasformazione dei prodotti agricoli;
  • impianti riscaldamento serre e locali adibiti ad attività di produzione

da impiegare nell’esecuzione lavori di:

  1. coltivazione del terreno e selvicoltura
  2. allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 25% dal proprio terreno
  3. manipolazione, trasformazione, vendita di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti per almeno 50% in azienda
  4. manutenzione del fondo e preparazione del terreno.

Escluso di prodotti petroliferi agevolati per autoproduzione di energia elettrica destinata ad impiego in azienda agricola

Iter procedurale:

MIPAAF con DM 30/12/2015 determinato tabella (riportata in Allegato 1 pubblicato su G.U. 50/16) dei “consumi medi standardizzati di gasolio agevolato (nonché a benzina o ad oli vegetali non modificati chimicamente) per Ha/coltura utilizzabile nei lavori agricoli, orticoli, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e coltivazioni sotto serra” (compresa esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo) valida dal 1/1/2016. Valori relativi ad attività di silvicoltura, coltivazione, allevamento, prima trasformazione di prodotti agricoli e lavori non riportati in Allegato 1 sono determinati con appositi atti.

Giunta Regionale, con DGR 389 del 26/4/2016 pubblicata su BUR 56/16, ha determinato i consumi medi dei prodotti petroliferi per ha./coltura validi a partire da 1/1/2016. Servizio, sentite le OO.PP. e le Associazioni imprese agromeccaniche, può applicare maggiorazioni ai suddetti consumi medi in caso di:

  1. circostanze eccezionali quali:
  • avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole intervenuto durante anno
  • siccità ed alluvioni
  1. condizioni particolari del proprio territorio (fino a misura massima di 100%), quali:
  • condizioni climatiche particolari per irrigazione, riscaldamento serre, allevamenti;
  • elevata profondità di falda da cui attingere, e specificità colturali per irrigazione;
  • ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso

Di ogni modifica apportata ad Allegato 1 di DM 30/12/15, Servizio ne da comunicazione a MIPAAF.

Rivenditori di carburante debbono presentare denuncia ad UTF per:

  • impianti di denaturazione. UTF entro 30 giorni verifica idoneità di denuncia (può chiedere adattamenti da apportare, “compresa istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti”). A conclusione di verifica redatto verbale sottoscritto da rivenditore che si impegna a comunicare ad UTF ogni modifica intervenuta;
  • chiedere almeno 30 giorni prima di inizio attività autorizzazione ad “esercitare a scopo di commercio deposito di prodotti petroliferi adulterati per agricoltura”, evidenziando: ditta esercente; legale rappresentante; ubicazione del deposito; tipo di attività da svolgere (vendita all’ingrosso o al dettaglio); serbatoi o recipienti dove custoditi prodotti petroliferi. Alla denuncia allegare:
  1. planimetria del deposito;
  2. schemi di impianti di travaso dei prodotti petroliferi;
  3. tabella di taratura dei serbatoi;
  4. copia fotostatica decreto di concessione o certificato prevenzione incendi rilasciato da CPVF per depositi di capacità inferiore a 10 mc.;
  5. cauzione pari a 30% di importo massimo del credito di imposta maturato nel semestre solare “prendendo a base per il computo la differenza tra aliquota normale e quella ridotta di accisa”.

UTF esegue sopralluogo per verificare deposito, taratura del serbatoio, esattezza di cauzione, e redige verbale sottoscritto anche da esercente, in cui riportare eventuali prescrizioni di vigilanza “per tutela degli interessi di erario”. Se verifica è positiva, UTF rilascia autorizzazione, comunicandolo a SDA. Autorizzazione valida 1 anno (da rinnovare entro 31 Dicembre), conservata in deposito e mostrata ad ogni richiesta. Ogni modifica ad impianto denunciata ad UTF per ottenere preventiva autorizzazione.

Se nell’impianto esiste deposito commerciale di carburanti diversi da quelli agevolati per agricoltura, occorre:

  • tenere contabilità separata
  • installare appositi depositi di petrolio, benzina, gasolio (capacità di almeno 100 mc.) per commercio a ingrosso o “per diretta somministrazione agli utenti delle macchine agricole e degli essiccatoi di prodotti agricoli”;
  • prima di estrarre dai depositi benzina, petrolio, gasolio destinato ad imprese agricole adulterare tali prodotti con 2 gr. di furfurolo/q.le, 5 gr. di fenilammina/q.le, 13 gr. di toluolo o xilolo/q.le, 5 gr. di “violetto alizarina A base”. Comunicazione di denaturazione inviata ad Autorità doganale almeno 3 giorni prima specificando: sigla del serbatoio; data ed ora di inizio procedimento; quantità prodotto da denaturare; presumibile durata di operazione. Copia della comunicazione restituita vidimata ad esercente che la pone tra la propria contabilità. Ogni variazione subito comunicata in modo da consentire ad Autorità di poter assistere e controllare le operazioni. A conclusione di ogni giornata, esercente redige verbale (copia trasmessa entro 24 ore ad Autorità), riportando orario di lavorazione e quantitativi denaturati;
  • far circolare prodotti petroliferi adulterati per agricoltura solo scortati da:
  • documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) o, se di provenienza UE, documento di accompagnamento accisa (DAA);
  • nulla osta rilasciato da UTF da conservare nei depositi per almeno 2anni e da esibire ad Organi di controllo;
  • tenere registri di carico e scarico dei prodotti petroliferi denaturati per agricoltura, vidimati da UTF, in cui annotare per ogni qualità di prodotto e ditta fornitrice: partite ricevute; quantità consegnate con relativi buoni di prelevamento; estremi DAS e DAA. Copia del registro inviata: entro 10 Luglio e 10 Gennaio ad UTF, corredata da elenchi delle partite di prodotti ricevuti da ogni impresa fornitrice; entro giorno 5 del mese successivo a SDA. UTF e GdF esegue verifiche su deposito (almeno 1 volta ogni 6 mesi), accertando regolarità dei prodotti estratti (ammesso calo dei prodotti petroliferi pari ad 1% delle quantità immesse) e tenuta dei registri

Beneficiari di carburante agricolo agevolato debbono inviare entro 30 Giugno, anche attraverso CAA, a mezzo SIAR:

  • dichiarazioni annuali di richiesta carburante agevolato (Modello A 25 bis), calcolata in base ai quantitativi riportati nella tabella ha./coltura per ogni lavorazione da effettuare
  • “dichiarazione di avvenuto impiego di quanto concesso nel periodo precedente”, anche se nell’anno in questione non richiesto carburante agevolato, ma si disponeva di rimanenze

Richiesta esaminata da SDA, dove ricadono i terreni agricoli, entro 30 giorni lavorativi successivi, salvo caso di richieste avanzate tramite CAA convenzionato dove applicato il “silenzio assenso” (cioè se nessuna osservazione pervenuta da SDA entro 5 giorni lavorativi successivi proposta di assegnazione si intende accolta) .

Giunta Regionale, con DGR 15 del 24/1/2022, consente per anno 2022 a partire dal 24/1/2022 di assegnare con procedura semplificata un anticipo sul carburante agricolo agevolato (fino a 50% di quello prelevato nell’anno 2021) che prevede prelievo automatico del carburante presso distributori autorizzati senza obbligo di presentare richiesta.

Dopo 30 Giugno carburante agevolato viene concesso solo per lavorazioni successive non preventivabili nella domanda iniziale, o per nuove acquisizioni aziendali (v. acquisto di macchine o di altro terreno), previo invio del Mod. A 25 bis variazione entro 30 giorni dal verificarsi di evento.

Aziende agricole prelevano carburante agevolato da depositi fiscali o depositi commerciali autorizzati, il cui esercente annota, di volta in volta, su SIAR tipo e quantità di carburante agevolato prelevata, apponendovi firma digitale

Entro 15 Marzo, 15 Maggio, 15 Luglio, 15 Settembre, 15 Novembre, 15 Gennaio SDA invia elenco nominativo degli utenti ammessi alle agevolazioni nel bimestre precedente, con relative quantità e tipo di carburante assegnato, a GdF ed UTF. Servizio invia a MIPAAF entro 31 Luglio anno successivo dati relativi ad assegnazione di carburante agevolato di anno precedente.

Sanzioni:

Art. 50 del D.Lgs. 504/95 stabilisce che in caso di irregolare tenuta della contabilità (Rilevata differenza tra giacenze reali e risultanze contabili superiori ai cali e perdite ammesse per legge) e dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione della dichiarazione e denuncia prescritte in materia di carburante agricolo agevolato, o esercizio di attività senza prescritta licenza fiscale od ostacoli controllo di GdF: sanzione da 258 a 1.549 €. Sanzione ridotta a 64,50 € se pagamento avviene entro 60 giorni e non presentato ricorso

Entità aiuto:

Agevolazione carburante concessa mediante accredito di imposta, pari alla “differenza tra aliquota della accisa stabilita in via generale per benzina e gasolio e quella ridotta applicata ai medesimi prodotti per agricoltura”.