ESTIRPAZIONE VIGNETI

ESTIRPAZIONE VIGNETI (Reg. 1234/07, 555/08, 1026/10; D.M. 23/7/08, 10/11/09; D.G.R.M. 28/7/08)  (vite12)

Soggetti interessati:

Chiunque, disponendo di vigneto destinato a produzione di uve da vino, intende beneficiare di premio estirpazione, purché:

a)       avente superficie di almeno 0,10 ha.;

b)       superfici non hanno beneficiato di contributi comunitari o nazionali per ristrutturazione nelle ultime 10 campagne;

c)       superfici non hanno beneficiato di sostegno comunitario nell’ambito di altre Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) nelle ultime 5 campagne;

d)       superfici non impiantate in violazione di disposizioni comunitarie o nazionali vigenti. Superfici regolarizzate nei tempi e modi prescritti (v. scheda “vite13”) ammesse a beneficio purché disponibili documenti attestanti tale regolarizzazione;

e)       superfici siano coltivate, cioè per esse inviate dichiarazioni di raccolta nelle campagne 2006/07 e 2007/08 e nelle 3 campagne precedenti estirpazione. Per produttori esentati dal presentare dichiarazione, Stato membro può consentire invio dichiarazione sostitutiva notorietà attestante produzione uve in tale periodo. In mancanza di entrambe le dichiarazioni, Stato membro, prima di erogare aiuto, deve accertare coltivazione di tale superficie e/o decidere di applicare rese medie della regione viticola. Per membri di cooperative o altre tipologie di Associazioni che non dispongono di dichiarazione, prendere in considerazione resa media di cooperativa o Associazione nella campagna in cui presentata domanda di estirpazione, purché questa certifichi che produttore in questione “nella campagna considerata ha effettivamente fornito loro le uve”

Iter procedurale:

Regione Marche con D.G.R.M. 1003 del 28/7/08 ha stabilito:

·         in 0,1 ha. la dimensione minima della superficie viticola da estirpare;

·         ammissibilità al regime di estirpazione di:

1)       superfici vitate la cui estirpazione risulta incompatibile con protezione ambiente (Tali superfici comunque non oltre 3% superficie vitata di Regione);

2)       superfici vitate situate in zone di montagna ad altitudine superiore a 500 m. (Esclusi altipiani);

3)       superfici vitate situate in zone con pendenze superiori a 25%;

4)       superfici vitate situate in zone con terrazze.

Regione invia comunicazione a MI.P.A.F. e ad AGEA che, a sua volta, comunica tali decisioni (Modello riportato su G.U.CE 170/08) a Commissione CE, specificando eventuali superfici dichiarate inammissibili e motivi di inammissibilità, nonché eventuali priorità assegnate a produttori ricadenti in zone dichiarate inammissibili di beneficiare di misure di ristrutturazione e riconversione nell’ambito di programmi di sostegno o del PSR.

Produttori interessati presentano domanda di premio estirpazione entro 15 Settembre ad Organismo pagatore, allegando:

a)       in caso di viticoltore non proprietario della superficie vitata, consenso scritto di proprietario;

b)       dichiarazioni di raccolta relative alle ultime 3 campagne precedenti estirpazione;

c)       eventuale impegno scritto ad eseguire estirpazione entro termine fissato e a non ritirare domanda presentata, pena versamento spese di istruttoria.

Organismo pagatore entro 15 Ottobre esegue controlli amministrativi su domande ricevute, dichiarandole ammissibili o meno a premio, nonché “verifica sistematica, prima e dopo estirpazione delle particelle oggetto di premio” (Controllo preliminare serve ad accertare presenza vigneto e della sua effettiva coltivazione nella superficie dichiarata, mentre controllo dopo estirpazione effettuato in loco o mediante telerilevamento serve ad accertare la effettiva assenza di vigneto su intera superficie oggetto di aiuto), mediante controllo in loco su almeno 5% delle domande se schedario viticolo e funzionante (altrimenti su tutte). Qualora risultasse da controlli in loco irregolarità o divergenze significative occorre aumentare controlli in proporzione nell’anno in corso ed in quello successivo.  

Organismo pagatore comunica a Commissione superficie totale ed importi da erogare per Regione e fascia di resa.

Se domande presentate superano disponibilità finanziaria, Commissione CE può decidere entro 15 Novembre “percentuale unica di accettazione degli importi comunicati” ed invita Regione ad effettuare graduatoria, tenendo conto seguenti criteri di priorità:

a)       viticoltori che estirpano tutta la superficie vitata (10 punti);

b)       viticoltori con età superiore a 60 anni (3 punti);

c)       viticoltori con età compresa tra 55 e 60 anni (2 punti).

A parità di punteggio preferenza data a richiedente più anziano (Nel caso di società, considerare età del rappresentante legale).  

AGEA comunica entro 1 Febbraio a viticoltori accoglimento domanda, specificando relativa superficie ed importo del premio o rigetto di questa

Viticoltori sono tenuti ad estirpare entro 31 Maggio superfici per cui ricevuta comunicazione di accoglimento domanda

AGEA definisce modalità dei controlli e versa premio solo a seguito verifica avvenuta estirpazione di vigneto, comunque entro 15 Ottobre anno di accoglimento di domanda.

MI.P.A.F. comunica (Modello pubblicato su G.U.CE 170/08) a Commissione CE:

a)       entro 15 Ottobre superfici totali e importi relativi a domande presentate per Regione e fasce di resa

b)       entro 1 Marzo domande accolte per Regione e fascia di resa

c)       entro 1 Dicembre per campagna viticola precedente: superfici estirpate per Regione e fascia di resa, importo complessivo dei premi versati per Regione

d)       eventuale aiuto nazionale aggiuntivo

e)       eventuale non accettazione di domande di aiuto “una volta che la superficie estirpata sul suo territorio raggiunge cumulativamente 8% della superficie vitata del Paese o, in caso di regionalizzazione, una volta che raggiunta 10% della superficie vitata di detta Regione. Sospensione definitiva regime di estirpazione qualora si stima che “tenendo conto delle domande in sospeso”, prosecuzione di estirpazione comporta una superficie estirpata superiore a 15% della superficie vitata totale. Sospensione annuale del regime di estirpazione se prosecuzione estirpazione nell’anno comporta superficie estirpata superiore a 6% superficie vitata totale del Paese o Regione

f)        entro 1 Dicembre relazione annuale sui risultati dei controlli nel regime di estirpazione condotti nell’anno precedente

AGEA definisce modalità per assegnazione titolo ad aiuto per superfici vitate estirpate e comunica entro 1 Dicembre medie regionali di aiuto.

Entità aiuto:

Concessione premio estirpazione vigneto fino a campagna 2010/11 fino ad un massimo per Italia di 58.435 ha. MI.P.A.F. può chiedere a Commissione CE prosecuzione estirpazione fino a 109.566 ha., o sospensione estirpazione per 1 determinato anno o per “tutto il periodo ulteriore”, o non accettazione domande presentate oltre limite assegnato. In caso di regionalizzazione, domande respinte in Regione dove superficie estirpata supera 10% della superficie vitata di Regione (Per Marche non oltre 1.918,70 ha.). Per campagna viticola 2010/11, Commissione ha deciso con Reg. CE 1026/10 di accogliere domande di premio estirpazione nel limite di 59,622% (Per Italia nel limite di 81.968.012 €) 

Premio versato per superficie effettivamente estirpata in base a resa storica per ha., cioè resa media di azienda dedotta da dichiarazioni di raccolta, o di particella estirpata, o di categoria di vino prodotto in azienda rilevata nel periodo 2003/04 – 2007/08, escludendo campagna con resa più alta e bassa. Produttore colpito per più anni nel periodo di riferimento da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, può chiedere che resa storica fissata in base a resa media di campagne viticole non colpite da eventi.. Da tener presente che coefficiente di trasformazione delle uve in vino è quello “risultante da media delle dichiarazioni vitivinicole delle ultime 3 campagne”. Se viticoltore non ha condotto in modo continuativo superfici oggetto di estirpazione nei 5 anni di riferimento, “fatte salve cause di forza maggiore o circostanze eccezionali”, si applica resa media di Regione. 

Entità del premio pari a:

–          per domande accolte in campagna 2009/10 per cui stanziati da CE 334.000.000 €: 1.595 € se resa inferiore a 20 hl./ha.; 3.740 € se resa compresa tra 20 e 30 hl./ha.; 4.620 € se resa compresa tra 30 e 40 hl./ha.; 5.060 € se resa compresa tra 40 e 50 hl./ha.; 6.930 € se resa compresa tra 50 e 90 hl./ha.; 9.460 € se resa compresa tra 90 e 130 hl./ha.; 12.220 € se resa compresa tra 130 e 160 hl./ha.; 13.530 € se resa superiore a 160 hl./ha.

–          per domande accolte in campagna 2010/11 per cui stanziati da CE 276.000.000 €: 1.450 € se resa inferiore a 20 hl./ha.; 3.400 € se resa compresa tra 20 e 30 hl./ha.; 4.200 € se resa compresa tra 30 e 40 hl./ha.; 4.600 € se resa compresa tra 40 e 50 hl./ha.; 6.300 € se resa compresa tra 50 e 90 hl./ha.; 8.600 € se resa compresa tra 90 e 130 hl./ha.; 11.100 € se resa compresa tra 130 e 160 hl./ha.; 12.300 € se resa superiore a 160 hl./ha.

A questi aiuti possono aggiungersi aiuti nazionali complementari in entità non superiore a 75% del premio CE

Superfici che beneficiano di premio di estirpazione non danno origine a diritti di reimpianto.

Ad agricoltori che hanno ottenuto aiuti per estirpazione vengono assegnati titoli ad aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico (Domanda PAC al 15 Maggio) “per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto premio ad estirpazione”, avente valore pari a media del valore dei titoli relativi a Regione di riferimento (dato dal rapporto tra sommatoria del valore di tutti i titoli ad aiuto attribuiti ad agricoltore residente in Regione presenti nel registro nazionale al 31/12/2008 e somma tra superficie totale relativa ai titoli ordinari (compresi quelli di riserva e di ritiro) e numero titoli speciali attribuiti al suddetto agricoltore presenti in registro nazionale al 31/12/2008. Valore unitario del titolo comunque inferiore a 350 €/ha.  

Sanzioni:

Se constatato in 3 anni successivi a riscossione premio estirpazione, agricoltore non ha rispettato in azienda criteri di condizionalità di cui al Reg. CE 1782/03 e inadempienza è dovuta “ad azione od omissione direttamente imputabile ad agricoltore”: importo aiuto ridotto o annullato “in funzione di gravità, portata, durata, frequenza di inadempienza” + rimborso di aiuto versato 

 

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