ESONERO DA NOTIFICA UE AIUTI AGRICOLI

ESONERO DA NOTIFICA UE AIUTI  AGRICOLI (Reg. 702/ 14)  (cee60)

Soggetti interessati:

Piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli compresi in Allegato I del Trattato.

Iter procedurale:

Il Reg. 702/14 si applica a:

  1. aiuti a favore di microimprese e piccole e medie imprese (PMI), attive nel settore agricolo (in particolare produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) ed altre attività della diversificazione agricola finanziate con FEASR;
  2. aiuti ad investimenti per conservazione del patrimonio culturale e naturale presente in aziende agricole;
  3. aiuti intesi ad ovviare a danni arrecati da calamità- naturali nel settore agricolo;
  4. aiuti a ricerca e sviluppo nel settore agricolo e forestale;
  5. aiuti a favore di settore forestale

Esclusi regimi di aiuto:

  1. a favore di settore forestale non cofinanziati con FEASR;
  2. a favore di PMI per attività non cofinanziate con FEASR;
  3. se dotazione annuale media destinata ad aiuti di Stato supera i 150.000.000 € a decorrere da 6 mesida loro entrata in vigore;
  4. modifiche diverse da quelle che non possono incidere su compatibilità di aiuti o sul contenuto di piano di valutazione approvato;
  5. a favore di attività attinenti ad esportazione verso Paesi Terzi o Stati membri, in particolare aiuto direttamente concessi a quantitativi esportati, a costituzione ed esercizio di reti di distribuzione o altre spese correnti connesse ad attività di esportazione;
  6. subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione;
  7. che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito della decisione della Commissione di dichiarare gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi ed incompatibili con il mercato interno;
  8. concessi ad hoc a favore di un’impresa ricadente nella precedente lettera g);
  9. a favore di imprese in difficoltà, ad eccezione di:
  • aiuti destinati ad ovviare a danni arrecati da calamità naturali, aiuti destinati a compensare costi di eradicazione di epizoozie, aiuti per rimozione e distruzione di capi morti
  • aiuti destinati ad indennizzare perdite causate da avversità atmosferiche, o per costi inerenti eradicazione di organismi nocivi a vegetali e per ovviare a danni causati da epizoozie, o per ripristino di foreste danneggiate da incendi/calamità naturali/avversità atmosferiche/organismi nocivi ai vegetali/eventi catastrofici e climatici, purché impresa entrata in difficoltà proprio a causa di tali calamità
  1. che per il metodo di finanziamento rappresentano violazione del diritto UE quali:
  • aiuti la cui concessione subordinata ad obbligo per beneficiario di avere sede in Stato membro interessato
  • aiuti la cui concessione subordinata ad obbligo per beneficiario di usare prodotti o servizi nazionali
  • aiuti che limitano possibilità per beneficiario di sfruttare risultati nel settore di ricerca, sviluppo ed innovazione in altri Stati membri
  1. aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lorda supera seguenti soglie per:
  • aiuti ad investimenti materiali ed immateriali in aziende agricole legate a produzione primaria oltre 500.000 €/impresa/progetto di investimento
  • aiuti ad investimenti per localizzazione dei fabbricati aziendali con ammodernamento di strutture o aumento capacità produttiva di oltre 500.000 €/impresa/progetto
  • aiuti ad investimenti nel settore di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di oltre 7.500.000 €/impresa/progetto
  • aiuti ad investimenti a favore di conservazione di patrimonio culturale e naturale di azienda agricola di oltre 500.000 €/impresa/progetto
  • aiuti a ricerca e sviluppo nei settori di pesca ed acquicoltura di oltre 7.500.000 €/progetto
  • aiuti a forestazione ed imboschimento di oltre 7.500.000 €/progetti di formazione
  • aiuti a favore di sistemi agroforestali destinati ad accrescere resilienza e pregio ambientale di ecosistemi forestali o per infrastrutture connesse a sviluppo, modernizzazione o adeguamento di settore forestale, o investimenti in tecnologie nella trasformazione, modernizzazione e commercializzazione di prodotti della foresta, o investimenti concernenti trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o produzione di cotone di oltre 7.500.000 €/progetto

Soglie non debbono essere eluse mediante frazionamento artificiale dei regimi o progetti di aiuto

Regioni di aiuto, aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi ed aiuti ad hoc compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da obbligo di notifica, purché:

  • possibile calcolare per aiuti Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ex ante senza necessità di effettuare analisi di rischio (aiuti trasparenti), cioè:
  1. aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e contributi in conto interessi;
  2. aiuti concessi sotto forma di prestiti, con ESL calcolato in base a tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
  3. aiuti concessi sotto forma di garanzie se ESL calcolato in base a premi “esenti” o se prima di attuazione degli aiuti metodi di calcolo di ESL approvati da Commissione;
  4. aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, se misura stabilisce massimale per garantire che soglia applicata non viene superata;
  5. aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili se importo totale di anticipo rimborsabile non supera soglia definita, o se prima di attuare misura, metodologia di calcolo dei ESL di anticipo rimborsabile accettata previa notifica a Commissione.

Esclusi aiuti sotto forma di conferimento di capitale e aiuti sotto forma di misure per finanziamento di rischio

  • effetto di incentivazione degli aiuti. Prima di avvio lavori/attività inviata domanda di aiuto contenente: nome e dimensione di impresa; descrizione progetto (compresa data di inizio e fine); ubicazione di progetto/attività; elenco costi ammissibili; tipologia di aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale) ed importo di finanziamento pubblico necessario. Aiuti concessi a grandi imprese hanno effetto incentivante se Stato membro verificato, prima di concedere aiuto, che da documentazione inviata si raggiunge uno dei seguenti obiettivi:
  1. aumento significativo per effetto di aiuti della portata di progetti/attività;
  2. aumento significativo per effetto di aiuti di importo totale speso da beneficiario per progetto/attività;
  3. aumento significativo dei tempi per completamento progetto/attività;
  4. progetto/attività mai realizzati nella zona rurale interessata o non sufficientemente redditivi per beneficiario in mancanza di aiuti

In deroga agevolazioni fiscali hanno effetto incentivante se:

  1. misure introducono diritti di beneficiare aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriori esercizio di poteri discrezionali da parte di Stato membro;
  2. misure adottate prima di avvio dei lavori di progetto/attività, salvo regimi fiscali subentrati a regimi precedenti

In deroga per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto l’effetto incentivante:

  1. aiuti per la ricomposizione fondiaria se questi erogati in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro, ed il regime di aiuto è adottato prima che il beneficiario sostenga costi ammissibili;
  2. aiuti per azione promozionale sotto forma di pubblicazione destinata a sensibilizzare pubblico in merito a prodotti agricoli;
  3. aiuti destinati ad indennizzare perdite causate da avversità atmosferiche o calamità naturali;
  4. aiuti destinati a compensare costi inerenti eradicazione di epizoozie o organismi nocivi in vegetali e perdite causate da questi
  5. aiuti erogati a copertura costi per rimozione e distruzione di capi morti
  6. aiuti ad investimenti a favore di conservazione del patrimonio culturale e naturale presente in aziende agricole
  7. aiuti destinati ad ovviare a danni causati da calamità naturali
  8. aiuti destinati alla ricerca e sviluppo nei settori agricolo e forestale
  9. aiuti per il ripristino di foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi a vegetali, epizoozie, eventi climatici e catastrofici
  10. aiuti per la partecipazione di agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone ed i prodotti alimentari
  • intensità di aiuto e costi ammissibili sempre calcolati al netto di ogni imposta o onere. Costi accompagnati da documenti. IVA mai ammissibile ad aiuto  ”salvo nel caso in cui non recuperabile ai sensi di legislazione nazionale”. Aiuti erogabili in più quote attualizzati al loro valore al momento concessione aiuti, applicando tasso di interesse pari a tasso di attualizzazione vigenti in tale momento. Se aiuti concessi in forma diagevolazione fiscale, attualizzazione ai tassi vigenti al momento in cui agevolazione fiscale diviene effettiva. Se aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili espressi come percentuale di costi ammissibili, anticipi rimborsati con tasso di interesse pari a quello di attualizzazione
  • importo totale di aiuti di Stato a favore di attività, progetto, impresa sovvenzionata ai fini di rispetto soglia/intensità di aiuto. Se finanziamenti UE combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi considerati per verifica rispetto soglia/intensità massima di aiuto e massimali, purché importo totale di finanziamento pubblico concesso non superiore a tassi di finanziamento più favorevoli UE. Aiuti con costi individuabili esentati da obbligo notifica possono essere cumulati:
  1. con altri aiuti di Stato, purché misure riguardano diversi costi individuali
  2. con altri aiuti di Stato in relazione a stessi costi ammissibili solo se tale cumulo non porta al superamento di intensità od importo di aiuto più elevati applicabili ad aiuti in questione

Aiuti senza costi individuabili esentati cumulati con qualsiasi “altra misura di aiuto di Stato e con costi individuabili o senza costi individuabili fino a soglia massima totale fissata per specifiche circostanze di ogni caso del Reg. 702/14”

Aiuti di Stato esentati non cumulati con pagamenti PSR e con aiuti in regime “de minimis” per stessi costi, se ciò determina superamento di massimale di aiuto fissato.

Aiuti per investimento per ripristino potenziale produttivo non cumulabile con aiuti intesi ad indennizzare danni materiali

Aiuti ad avviamento di Organizzazioni produttori non cumulabili con aiuti alla costituzione di OP in settore agricolo

Aiuti ad avviamento giovani agricoltori e sviluppo di piccole aziende agricole non cumulabili con stessi aiuti concessi in PSR se ciò determina aiuti superiori a quelli fissati in PSR

  • pubblicazione ed informazione. Stati membri inviano almeno 10 giorni lavorativi prima a Commissione sintesi regimi di aiuto esonerati (Modello pubblicato su G.U.CE 193/14 e su sito web istituzionale) evidenziando:
  1. informazioni sintetiche su regimi di aiuto esentati
  2. testo integrale di ogni misura di aiuto, comprese relative modifiche
  3. informazione di cui ad Allegato 3 di 702/14 pubblicato su G.UCE 193/14 in merito ad ogni aiuto individuale superiore a 60.000 € per beneficiario attivo in produzione agricola primaria e 500.000 € per beneficiario di aiuti a trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e settore forestale

In caso di aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, Stati membri pubblicano informazioni su aiuti individuali: da 60.000 – 500.000 € per produzione agricola primaria; da 1.000.000 a 2.000.000 € da 2.000.000 a 5.000.000 €, da 5.000.000 a 10.000.000 €, da 10.000.00 a 30.000.000 €, oltre 30.000.000 € per trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli. Informazioni pubblicate entro 6 mesi da concessione aiuto (12 mesi da dichiarazione fiscale in caso di agevolazioni fiscali anche in forma aggregata, comunque disponibili per almeno 10 anni da concessione aiuto)

  • possibilità di evitare doppia pubblicazione da aiuto individuali rientranti in PSR e cofinanziati in FEASR e concesso aiuto nazionale integrativo
  • revoca di beneficio di esecuzione per categoria. Se Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati da obbligo di notifica senza però adempiere a condizioni di cui sopra, Commissione può decidere che tutte o parte di future misure di aiuto adottate da Stato membro dovranno essere notificate, eventualmente limitati a determinate tipologie di aiuti o a determinati beneficiari o da determinate Autorità di Stato membro
  • relazione annuale inviata da Stato membro a Commissione contenente, tra l’altro, informazioni su epizoozie od organismi nocivi, informazioni meteorologiche su natura, portata, luogo, momenti in cui verificate avversità atmosferiche o calamità naturali nel settore agricolo
  • controllo. Stato membro conserva, per almeno 10 anni, registri contenenti informazioni e documenti giustificativi necessari per verificare rispetto di condizioni del Reg. 702/14. Stato membro fornisce a Commissioneentro 20 giorni lavorativi tutte le informazioni/documenti richiesti per controllare corretta applicazione di Reg. 702/14
  • aiuti ad investimenti materiali ed immateriali di aziende agricole di produzione primaria realizzati da 1 o più beneficiari sono compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. migliorano rendimento e sostenibilità globale di aziende, mediante riduzione costi di produzione o miglioramento/riconversione della produzione
  2. miglioramento di ambiente naturale, condizione di igiene e benessere di animali, purché investimento vada oltre norme vigenti UE
  3. realizzazione e miglioramento di infrastrutture connesse a sviluppo, adeguamento, modernizzazione di agricoltura, compreso accesso a terreni agricoli, ricomposizione fondiaria, approvvigionamento e risparmio idrico ed energetico
  4. adempimento di impegni agro climatico ambientali ed in particolare stato di conservazione di biodiversità di specie ed habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità di zone Natura 2000 od altre zone di grande pregio naturale da definirsi in PSR, purché trattasi di investimenti non produttivi
  5. ripristino di potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie ed organismi nocivi e vegetali, nonché prevenzione danni da questi arrecati
  6. investimenti connessi a produzione, a livello di azienda, di biocarburanti od energia da fonti rinnovabili, purché produzione non superi consumo medio annuo di carburanti od energia di azienda. Se realizzato investimento per produzione di biocarburanti capacità produttiva inferiore a consumo medio annuo di carburante per trasporto di azienda agricola e biocarburante prodotto non venduto sul mercato
  7. se in azienda agricola realizzato investimento per produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, impianto soddisfa solo fabbisogno energetico di beneficiario e capacità produttiva inferiore a consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica di azienda (compreso quello di famiglia agricola). Vendita di energia consentita se rispettato limite di autoconsumo Se investimento realizzato ha più beneficiari per soddisfare propri fabbisogni energetici consumo medio annuo equivalente a quello di tutti i beneficiari. Investimenti in infrastrutture per produzione di energie rinnovabili debbono rispettare norme minime di efficienza energetica nazionale. Investimenti in impianti per produzione elettricità da biomasse non ammissibili ad aiuto, salvo che non utilizzata percentuale minima di energia termica determinata da Stati membri. Stato membro fissa percentuale massima di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose utilizzate per produzione di bioenergia (compresi biocarburanti). Investimenti nel campo di bioenergiasoddisfano criteri di sostenibilità ambientale fissati da UE. Se richiesta valutazione impatto ambientale, aiuti concessi a condizione che progetto di investimento ottenuto preventiva autorizzazione
  8. in materia di irrigazione: piano di gestione bacino idrografico notificato a Commissione riguardante area di investimento ed eventuali aree contigue e contatori per misurare consumo di acqua di investimento; investimento riduce consumo di acqua di almeno 25%. Non ammessi investimenti su corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato inferiore a “buono” per motivi inerenti a quantità di acqua o investimento determina incremento netto di superficie irrigata che incide su corpo idrico. A partire da 1/1/2017 aiuti in materia di irrigazione versati solo a Stati membri che assicurano per investimenti in ambito di bacino idrografico “un contributo dei diversi utilizzi di acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo”, tenendo conto di conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero, condizioni geografiche e climatiche di Regione interessata
  9. ammesso investimento per migliorare efficienza energetica o uso di acqua riciclata non incidente su corpo idrico
  10. aiuti non limitati a specifici prodotti agricoli, ma per tutta la produzione primaria o per intero settore di produzione vegetale/animale. Stato membro può limitare aiuti per evitare sovracapacità del mercato interno o mancanza sbocchi di mercato
  11. aiuti finanziano:
  • costruzione, acquisizione (compreso leasing), miglioramento di beni immobili. Terreni ammessi non oltre 10% costo totale intervento
  • acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari/attrezzature
  • costi generali (onorari per ingegneri e consulenti, studi di fattibilità)
  • acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali
  • spese per investimenti non produttivi

Non ammessi aiuti per:

  • capitale circolante
  • costi connessi a leasing quali: margine del concedente; costi di rifinanziamento interessi; spese generali; oneri assicurativi
  • acquisto diritti di produzione, diritti ad aiuto
  • acquisto ed impianto di piante annuali
  • lavori di drenaggio
  • investimenti attuati per adeguarsi a norme UE, salvo quelli concessi a giovani agricoltori entro 24 mesi da data di loro insediamento
  • acquisto animali, salvo quelli concessi per ripristino potenziale produttivo danneggiato
  1. intensità di aiuto pari a 40% costi ammissibili (50% in Regioni meno sviluppate). Percentuale maggiorata di 20%, comunque non oltre 90%, per:
    • giovani agricoltori o agricoltori insediati da meno di 5 anni
    • investimenti collettivi (v. impianti di magazzinaggio usati da gruppo di agricoltori, impianti condizionamento per vendita prodotti, progetti integrati comprendenti più misure di PSR, fusione di Organizzazioni produttori)
    • investimenti in zone a vincoli naturali
    • investimenti sovvenzionati in ambito di Partenariato Europeo per Innovazione
    • investimenti destinati a migliorare ambiente naturale, condizioni di igiene e benessere di animali per raggiungere livello superiore a quello di norme UE, senza aumentare capacità di produzione

Nel caso di investimenti non produttivi ed investimenti per ripristino potenziale produttivo aiuto fino a 100%

  • aiuti per ricomposizione fondiaria di terreni agricoli sono compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. soddisfano condizioni di cui sopra e concessi solo a copertura di costi legali ed amministrativi (compresi quelli per indagini) fino a 100% costi sostenibili
  • aiuti ad investimenti per rilocalizzazione di fabbricati rurali compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. attuato nell’interesse pubblico
  2. se ricollocazione di fabbricato aziendale consiste in smantellamento, rimozione, ricostruzione di strutture esistenti, intensità aiuto al 100%. In caso di ammodernamento di strutture o aumento capacità di produzione, intensità di aiuto pari a 40% (Elevabile di 20% nei caso precedentemente indicati). Non si considera ammodernamento, semplice sostituzione fabbricato o strutture esistenti “senza modifica sostanziale di produzione o tecnologia utilizzata”. Intensità aiuto a 100% se rilocalizzazione interessa attività situate nelle vicinanze di centri rurali intesa a migliorare qualità della vita o parametri ambientali di territorio interessato
  • aiuti ad investimenti nel settore di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. esclusi investimenti relativi a produzione di biocarburanti da colture alimentari
  2. investimenti conformi a legislazione UE e Stato membro in materia di tutela ambientale con aiuti erogati solo dopo acquisizione di eventuale valutazione di impatto ambientale
  3. aiuti riguardanti:
  • costruzione, acquisizione (incluso leasing), miglioramento di beni immobili, terreni (Non oltre 10% investimento globale)
  • acquisto o leasing di macchinari o attrezzature fino a loro valore di mercato
  • costi generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti per studi di fattibilità o studi su sostenibilità economica ed ambientale di progetto)
  • acquisizione o sviluppo di programmi informatici o acquisizione di brevetti, licenze, marchi commerciali, diritti di autore

Esclusi: costi nel leasing per margine di concedente, interessi, spese generali, oneri assicurazione; capitale circolante; investimenti per conformarsi a norme obbligatorie UE o che contravvengono a divinità o restrizioni stabiliti da UE

  1. intensità di aiuto non oltre 40% (50% nelle Regioni meno sviluppate) dei costi ammissibili. Aiuto elevato di 20%, comunque non oltre 90%, in caso di fusione di Organizzazioni produttori o in ambito di PartenariatoEuropeo di Innovazione (PEI)
  • aiuti ad avviamento per giovani agricoltori e sviluppo di piccole aziende agricole compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. Stato membro definisce in PSR soglia minima e massima di accesso per piccola azienda agricola e per giovani agricoltori“in termini di potenziale produttivo di azienda agricola (produzione standard) e facendo in modo che “soglia inferiore di accesso ad aiuti ad avviamento per giovani agricoltori è più elevata di soglia superiore di accesso ad aiuti per sviluppo di piccole aziende agricole” (microimprese e piccole imprese)
  2. in caso di società agricola, giovane deve esercitare “controllo effettivo ed a lungo termine su persona giuridica in termini di decisioni relative a gestione utili, rischi finanziari”. Se più persone, compresi non giovani, partecipano al capitale o gestione di persona giuridica, giovane agricoltore “deve esercitare tale controllo effettivo ed a lungo termine da solo o insieme ad altre persone”. Se persona giuridica controllata da altra persona giuridica, requisito applicato a tutte le persone giuridiche
  3. aiuti subordinati a presentazione piano aziendale, la cui attuazione inizia 9 mesi da decisione concessione aiuto. Piano contenente:
  • in caso di giovani agricoltori: situazione iniziale di azienda agricola; tappe essenziali ed obiettivi specifici per sviluppo di azienda; dettagli di azioni da intraprendere (investimenti, formazione, consulenza) comprese quelle per sostenibilità ambientale ed efficienza di risorse
  • in caso di piccola azienda agricola: situazione iniziale di azienda; dettagli di azioni per favorire conseguimento di redditività (investimenti, formazione, consulenza)
  1. giovane agricoltore deve rientrare nella definizione di agricoltore in attività entro 12 mesi da data di insediamento. Se giovane non dispone di idonee capacità professionali ammissibile loro acquisizione entro 36 mesida decisione concessione aiuti, purché indicata nel piano aziendale
  2. aiuti versati in almeno 2 rate entro 5 anni, con ultima rata versata dopo “corretta attuazione di piano aziendale”
  3. aiuto per giovane agricoltore non oltre 70.000 €, mentre per piccola azienda agricola non oltre 15.000 €
  • aiuti ad avviamento di Associazioni e Organizzazioni produttori nel settore agricolo compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. Associazioni ed Organizzazioni riconosciute da Stato membro in base ad invio di piano aziendale
  2. aiuti concessi se entro 5 anni da riconoscimento, Stato membro verifica realizzazione obiettivi di piano aziendale
  3. accordi, decisioni, pratiche intraprese da Associazioni/Organizzazioni sono conformi a norme su concorrenza
  4. aiuti non concessi a:
  • OP, Enti ed Organismi (cooperative) il cui obiettivo è gestione di 1 o più azienda agricola (cioè configurabili come singoli produttori)
  • Associazioni svolgono servizi di mutuo sostegno, sostituzione e gestione presso aziende di soci senza coinvolgimento di offerta ad esigenze di mercato
  • Gruppi, OP aventi obiettivi incompatibili con norme UE
  1. aiuti finanziano: canone di affitto locali; acquisti di attrezzature per ufficio (compreso materiale informatico); personale amministrativo; spese generali; oneri legali od amministrative
  2. aiuti concessi in forma di aiuti forfetari erogati in rate annuali decrescenti nei 5 anni successivi a riconoscimentoin base a piano aziendale. Versamento ultima rata dopo verifica corretta attuazione piano aziendale
  3. intensità di aiuto non oltre 100% costi ammissibili fino a 500.000 €
  • aiuti per adesione di produttori agricoli a regimi di qualità compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. riguarda costi per misure obbligatorie di controllo relative a regime di qualità; costi per attività di ricerche di mercato; ideazione e progettazione di prodotto e preparazione domanda di riconoscimento regime di qualità
  2. aiuti concessi nell’ambito di regimi di qualità, quali:
  • DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT per vini
  • Biologico
  • regimi di certificazione delle aziende agricole riconosciuti da Stati membri per specificità del prodotto finale tutelato, purché caratteristiche specifiche del prodotto o particolari metodi di preparazione, o qualità del prodotto finale significativamente superiore a norme commerciali correnti; regime di qualità accessibile a tutti i produttori; dotato di disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto verificato da Organismo di controllo indipendente; assicurata tracciabilità completa dei prodotti agricoli
  • regimi facoltativi di certificazione prodotti agricoli riconosciuti da Stati membri in quanto conformi a buone pratiche agricole definite da UE
  1. aiuti concessi in forma di pagamento annuale il cui importo determinato da costi fissi derivati da partecipazione al regime di qualità
  2. non ammessi costi per controlli eseguiti da stessi beneficiari se UE prevede che questi siano a carico di produttori o loro Associazioni senza specifico ammontare di oneri
  3. aiuti concessi per periodo massimo di 5 anni e non oltre 3.000 €/beneficiario/anno
  4. aiuti accessibili a tutte le imprese in base a criteri oggettivamente stabiliti
  5. aiuti non comportano pagamenti diretti a beneficiari. Nel caso di copertura misura obbligatorie di controllo o studi, aiuti versati ad Organismo responsabile dei controlli o prestatore servizio di ricerca o di consulenza
  6. intensità aiuti non oltre 100% costi sostenuti
  • aiuti per trasferimento di conoscenza ed azioni di informazione compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. aiuti destinati ad azioni di formazione professionale, acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari), attività dimostrative, azioni di informazione, scambi interaziendali di breve durata, visite di aziende agricole
  2. ammessi ad aiuto:
  • spese per organizzazione delle suddette azioni
  • spese di viaggio, soggiorno, diaria dei partecipanti
  • costi per prestazione servizi di sostituzione durante assenza di partecipante
  • per progetti dimostrativi: costruzione, acquisizione (anche tramite leasing), miglioramento di beni immobili (tecnici ammessi non oltre 10% costi totali); acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari od attrezzature fino a valore di mercato; spese generali (oneri di ingegneri e consulenti, studi di fattibilità); acquisizione e sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali. Ammessi solo costo di ammortamento calcolati secondo principi contabili per durata progetto
  1. aiuti per organizzazione attività e per prestazione servizi di sostituzione erogati a prestatori di servizio senza pagamento diretto a beneficiari
  2. Organismi che forniscono servizi di informazione dispongono di capacità adeguate in termini di personale qualificato per loro funzioni. Attività di formazione o informazione svolte anche da Associazioni produttori od altre Organizzazioni indipendentemente da loro dimensioni
  3. aiuti accessibili a tutte le imprese interessate in base a criteri oggettivi indipendentemente se socio o meno di Associazione/Organizzazione. Eventuali contributi di non soci limitati ai costi di attività di formazione/informazione prestate
  4. intensità di aiuto non oltre 100% costi ammissibili fino a 100.000 € in 3 anniin caso di azioni dimostrative
  • aiuti per servizi di consulenza compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. servizio rivolto ad aziende agricole attive nella produzione primaria e giovani agricoltori per “migliorare prestazioni economiche ed ambientali, nonché sostenibilità e resilienza climatiche di aziende o investimenti”
  2. consulenza verte su almeno 1 dei seguenti elementi:
  • obblighi derivanti da criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)
  • pratiche agricole benefiche per clima ed ambiente e mantenimento di superfici agricole in condizioni idonee
  • misure volte a modernizzare, rafforzare competitività, integrazione settoriale, innovazione, orientamento al mercato, promozione di imprenditorialità
  • requisiti stabiliti da Stati membri in particolare per conformità ai principi di difesa integrata
  • norme di sicurezza sul lavoro connesse ad azienda agricola
  • consulenza specifica per giovani di 1° insediamento, compresa consulenza a sostenibilità ambientale ed economica
  • consulenza può comprendere anche questioni diverse concernente: mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici; biodiversità; protezione risorse idriche; questioni inerenti prestazioni economiche ed ambientali di azienda agricola; sviluppo di filiere corte; agricoltura biologica; aspetti sanitari di pratiche zootecniche
  1. aiuti erogati a prestatori di servizio di consulenza senza pagamenti diretti ai beneficiari
  2. organismi di consulenza selezionati dotati di adeguate risorse in termine di personale qualificato, esperienza ed affidabilità nei settori di consulenza. Servizi prestati anche da Associazioni produttori o altre Organizzazioni a prescindere da loro dimensione. Obbligo di mantenere riservatezza delle informazioni acquisite
  3. aiuti accessibile a tutte le imprese interessate in base a criteri oggettivi. Se consulenza fornita da Associazioni/Organizzazioni, essere soci di queste non costituisce condizioni di accesso al servizio. Eventuali contributi di non soci limitati ai costi di consulenza prestata
  4. importo di aiuto non oltre 1.500 €/consulenza
  • aiuti per sostituzione in azienda agricola compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. aiuti finanziano costi di sostituzione di agricoltore o coadiuvante familiare o suo collaboratore durante sua assenza da azienda per malattia (compresa nascita di figli), periodo di ferie, congedo per maternità o parentaleo decesso
  2. durata totale di sostituzione non oltre 3 mesi/anno/beneficiario, salvo sostituzione congedo per maternità o parentale elevato a 6 mesi
  3. aiuti erogati al prestatore di servizio di sostituzione senza pagamenti diretti a beneficiari. Servizi di sostituzione prestati da Associazioni od Organizzazioni produttori a prescindere da loro dimensioni. Essere soci di questi non costituisce condizione per accedere a servizio
  4. intensità di aiuto pari a 100% costi sostenuti
  • aiuti ad azioni nazionali a favore di prodotti agricoli compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. aiuti finanziano:
  • organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni
  • pubblicazioni destinate a sensibilizzare pubblico su prodotti agricoli, senza riportare nome di impresa o marchio o riferimenti ad origini particolari (salvo prodotti DOP/IGP/STG o prodotti in regimi di qualità riconosciuti, purché origine costituisce “riferimento secondario nel messaggio”)
  1. aiuti riguardano, in caso di concorsi, fiere e mostre: spese di iscrizione; viaggio e trasporto di animali; affitto locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; premi fino a 1.000 €/vincitore; pubblicazioni cartacee o su siti web o annunci pubblicitari su media elettronici o radio/tv per annunciare evento (purché informazioni neutre e tutti i beneficiari interessati possono figurare nelle pubblicazioni); divulgazione di conoscenze su certificazioni in regimi di qualità a parti, o prodotti agricoli di altri Stati membri e Paesi Terzi, o prodotti agricoli generici e loro benefici nutrizionali ed utilizzi alimentari
  2. aiuti concessi in natura ai prestatori di azioni promozionali (senza aiuti diretti ai beneficiari), o in base a rimborso costi sostenuti da beneficiario. Azioni promozionali attuate da Associazioni od Organizzazioni produttori a prescindere da loro dimensioni. In caso di premi, aiuti versati a prestatore servizio a seguito di presentazione prova di effettiva consegna di premio
  3. aiuti ammissibili a tutte le imprese interessate in base a criteri di selezione oggettivi. Se azione svolta da Associazione/Organizzazione produttori, apertura anche a non soci, che possono contribuire ai costi inerenti azioni promozionali
  4. intensità aiuto fino a 100% costi ammissibili
  • aiuti per indennizzo danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. Autorità competente di Stato membro riconosciuto avversità atmosferica ed esiste nesso causale tra questa e danno subito da azienda
  2. Aiuti versati direttamente ad impresa od Associazione/Organizzazione di cui è socia (per importo non superiore a quello ammissibile per impresa)
  3. aiuti riconosciuti entro 3 anni dal verificarsi di evento ed erogati entro 4 anni da evento
  4. costi ammissibili sono quelli dei danni subiti da avversità atmosferica valutati. Se Autorità pubblica od esperto indipendente riconosciuto o da impresa di Danni includono “perdita di reddito dovuta a distruzione completa o parziale di produzione agricola e mezzi di produzione” (Perdita calcolata moltiplicando quantità di prodotto ottenuto in anno di evento o in anni successivi a quello di distruzione mezzi di produzione per prezzo medio di vendita di anno e del risultato ottenuto moltiplicando quantità di prodotti agricoli ottenuto nei 3 anni precedentievento o media 3 anni su 5 precedenti (escludere valore più basso ed alto) per prezzo medio di vendita ottenuto. Riduzione calcolata a livello di produzione aziendale o di colture/bestiame. Importo maggiorato di eventuali altri costi sostenuti, o ridotto ai costi non sostenuti da beneficiario a causa di avversità atmosferica. Per calcolare produzione beneficiario utilizzati indici in grado di “determinare perdita effettiva del beneficiario nell’anno in questione”. Danni ad immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche calcolati in base a costi di riparazione o valore economico che questi avevano prima di evento, comunque mai superiore a costi di riparazione o “diminuzione del valore equo di mercato a seguito di calamità o differenza tra valori di attivi subito prima e subito dopo il verificarsi di avversità atmosferica”. Se riduzione reddito di beneficiario calcolata in base a livello di colture o bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a colture e bestiame
  5. calcolo dei danni effettuato a livello di singolo beneficiario
  6. aiuti concessi ridotti del 50% se beneficiario non stipulato polizza assicurativa a copertura di almeno 50% sua produzione annua o reddito ricavato da produzione e rischi climatici più frequenti in Regione
  7. aiuti ed eventuali pagamenti a titolo di indennizzo per perdite compresi quelli ricevuti a livello nazionale/regionale o da polizze assicurative non oltre 80% costi ammissibili (90% nelle zone soggette a vincoli naturali)
  • aiuti destinati ad indennizzare interventi specifici di prevenzione, controllo, eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. aiuti erogati unicamente:
  • in relazione ad epizoozie e organismi nocivi per cui esistono disposizioni legislative UE e/o nazional
  • in ambito di programma pubblico a livello UE, nazionale o regionale (contenente descrizione di provvedimenti di prevenzione, controllo, eradicazione), o misure di emergenze imposte dea Autorità competente, o misure atte ad eradicare o contenere organismo nocivo
    1. aiuti non concessi se legislazione UE stabilisce che costi di tali operazioni a carico di beneficiario, salvo che questi non interamente compensati da oneri obbligatori imposti ai beneficiari
    2. aiuti solo per epizoozie indicate in Elenco di Organismo Mondiale Sanità (OMS) o in Elenco di malattie animali e zoonosi di UE
    3. aiuti versati direttamente ad impresa agricola o Associazione produttori di cui azienda socia, purché importo non superiore a quello spettante ad impresa
    4. aiuti introdotti entro 3° annoda data registrazione perdite causate da epizoozia od organismo nocivo vegetale ed erogati entro 4 anni successivi
    5. nel caso di misura di prevenzione, aiuti finanziano: controlli sanitari; analisi (compresa diagnostica in vitro); test ed altre indagini (compresi test BSE); acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per trattamento di animali e prodotti fitosanitari; abbattimento, anche preventivo di animali o distruzione di prodotti di origine animale e piante; pulizia e disinfezione di azienda ed attrezzature;
    6. nel caso di misure di controllo ed eradicazione, aiuti finanziano: test ed altre indagini in caso di epizoozie (comprese test BSE); acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per trattamenti di animali e prodotti fitosanitari; abbattimento, soppressione di animali o distruzione di prodotti derivati o distruzione di piante (comprese quelle morte a causa di vaccini o di altre misure imposte da Autorità competenti, pulizia e disinfezione di azienda ed attrezzature
    7. indennizzo calcolato solo in relazione a:
  • valore di mercato di animali abbattuti, soppressi o morti o prodotti di origine animale o vegetali distrutti a seguito di evento, o di programma pubblico. Valore stabilito in base a valore di mercato di animali e piante subito prima di epizoozia od organismi nocivi a vegetali
  • perdite di reddito dovute a quarantena e difficoltà di ripopolamento o reimpianto e rotazione culturale obbligatoria imposta da programma

Da indennizzo detratto tutti i costi non connessi ad epizoozie e ad organismi nocivi, comunque sostenute da beneficiario

  1. aiuti limitati a costi causati da epizoozie ed organismi nocivi e riconosciuti da Autorità competente
  2. aiuti versati a prestatori misure di prevenzione ed eradicazione. In deroga per acquisto di medicine/prodotti fitosanitari o abbattimento e distruzione di animali/piante o pulizia e disinfezione di azienda ed attrezzature, aiuti concessi direttamente a beneficiario in base a costi effettivamente sostenuti
  3. esclusi aiuti se stabilito che presenza di epizoozia od organismo nocivo dovuto a negligenza o deliberatamente da beneficiario
  4. aiuti, compresi quelli erogati in base ad altre misure nazionali o polizze assicurative, non oltre 100% costi ammissibili
  • aiuti per investimenti di ripristino di potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, organismi nocivi a vegetali sono compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. aiuto pari a 80% (Elevato a 100% se investimento collettivo effettuato da più beneficiari) per ripristino di potenziale produttivo danneggiato fino al livello preesistente al verificarsi di evento
  • aiuti al settore zootecnico ed aiuti per capi morti compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. aiuti fino a:
  • 100% costi amministrativi per costituzione e tenuta di Libri genealogici, rimozione e distruzione di capi morti se finanziati mediante prelievo obbligatorio a tale scopo limitatamente al settore delle carni, o a seguito obbligo di eseguire test TSE su tali capi o di focolai di epizoozie;
  • 75% costi di distruzione di tali capi o aiuti fino ad intensità equivalente a copertura costi premi assicurativi versati da agricoltori a tale scopo;
  • 70% costi per test di determinazione qualità genetica o resa del bestiame effettuata da o per conto terzi (Esclusi controlli eseguiti da proprietario del bestiame o controlli qualità latte)
    1. aiuti subordinati ad esistenza di programma per monitorare e garantire smaltimento sicuro di capi morti nello Stato membro. Aiuti per costi dei premi assicurativi versati da agricoltori a tale scopo sono conformi a norme UE
    2. aiuti non comportano pagamenti diretti a beneficiari, ma versati ad operatori od Organismi che operano a valle di aziende zootecniche e prestano servizi di rimozione e distruzione di capi morti
  • aiuti per pagamento di premi assicurativi compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. aiuti non ostacolano mercato interno dei servizi assicurativi, non limitati ad unica compagnia o gruppo assicurativo, non subordinati a stipula di contratto assicurativo con impresa stabilita in Stato membro
  2. assicurazione può finanziarie perdite causate da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie ed organismi nocivi a vegetali, animali protetti
  3. assicurazione compensa solo costo della perdita di cui sopra, senza determinare obblighi o indicazioni in merito tipo o quantità di produzione agricola futura
  4. Stato membro può limitare importo fissando massimali sovvenzionabili del premio
  5. intensità massima di aiuto pari a 65% costo premio assicurativo
  • aiuti ad investimenti destinati a preservare patrimonio culturale e naturale di aziende agricole compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. investimenti conformi a legislazione UE e di Stato membro
  2. aiuti concessi per paesaggi naturali ed edifici riconosciuti come patrimonio culturale e naturale da Autorità pubbliche
  3. aiuti concessi per investimenti in attivi naturali ed opere permanenti
  4. intensità aiuto non oltre 100% costi ammissibili
  • aiuti per ovviare a danni arrecati da calamità naturali nel settore agricolo compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. Autorità pubblica competente riconosciuto carattere di calamità naturale, nonché esiste nesso causale tra calamità naturale e danno subito da impresa
  2. Aiuti pagati direttamente ad aziende o Associazione/Organizzazione produttori socia (In questo caso loro importo non superiore a quello ammissibile per impresa)
  3. regime di aiuto adottato entro 3 anni successiviad evento e versati entro 4 anni successivi
  4. costi ammissibili sono quelli dei danni subiti da calamità, valutati da Autorità pubblica o esperto indipendente riconosciuto da Organismo pagatore, o impresa di assicurazione. Danni relativi ad immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione, perdite di reddito dovute a distruzione completa o parziale di produzione agricola e relativi mezzi
  5. danni calcolati per ogni beneficiario in base a costi di riparazione o valore economico di attivi colpiti prima di calamità. Calcolo non può superare costi di riparazione o diminuzione valore equo di mercato del bene a seguito di calamità (cioè differenza tra valore di attivi prima e subito dopo calamità)
  6. perdita di reddito calcolata detraendo risultato ottenuto moltiplicando quantità di prodotti agricoli ottenuti in anno di calamità per prezzo medio di vendita ricavato in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando quantità media di prodotti agricoli ottenuti nei 3 anni precedenticalamità (o nei 5 anni precedenti, escludendo produzione più alta e più bassa) per prezzo medio di vendita ricavato. Importo eventualmentemaggiorato di importo per altri costi sostenuti da beneficiario per calamità, ma detratti costi non imputabili a calamità. Si possono usare indici per calcolare produzione agricola annua, purché ciò permetta di determinare perdita effettiva del beneficiario
  7. aiuti, compresi pagamenti da parte di polizza assicurativa, fino a 100% costi ammissibili
  • aiuti a ricerca e sviluppo nei settori agricoli e forestale compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. progetto sovvenzionato di interesse per tutti le imprese del settore (comparto agricolo e forestale)
  2. prima di avvio del progetto sovvenzionato pubblicato su sito internet: effettiva attuazione ed obiettivi del progetto; data presumibile di pubblicazione dei risultati; riferimento a disponibilità gratuita dei risultati del progetto per tutte le imprese del settore
  3. risultati del progetto forniti su internet a conclusione di progetto, rimanendo a disposizione per almeno 5 anni
  4. aiuti concessi ad Organismo di ricerca e diffusione di conoscenza, senza determinare sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore di imprese del settore agricolo
  5. ammessi seguenti costi:
  • spese per personale (ricercatori, tecnici) nella misura in cui impegnato nel progetto
  • strumenti ed attrezzature o immobili e terreni nella misura e periodo in cui usati per progetto (eventualmente per quota di ammortamento corrispondente a durata progetto se loro ciclo di vita superiore). Per terreni ammessi costi di cessione a condizione commerciali o spese di capitale sostenute
  • ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquistati o ottenuti in licenza ai costi di mercato, servizi di consulenza
  • spese generali supplementari e costi di esercizio, compresi costi dei materiali, forniture e prodotti analoghi imputabili a progetto
  1. aiuto non oltre 100% costi ammissibili
  • aiuti a forestazione ed imboschimento compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR, o come finanziamenti nazionali integrativi ed identici alla relativa misura del PSR
  2. misura non attuata prima dell’approvazione del PSR da parte della Commissione
  3. nel caso di terreni demaniali, concessi solo se la gestore dei terreni è attuata da un Organismo privato o Comune
  4. concessi per la forestazione e imboschimento su terreni non agricoli
  5. riguardano costi di imboschimento e premio annuale per ha. (in caso di superfici di proprietà pubblica o di specie a rapido accrescimento finanziati solo costi di imboschimento)
  6. riguardano (salvo se il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari) seguenti costi:
  • costruzione, acquisizione (incluso leasing) o miglioramento beni immobili. Acquisto terreni solo entro 10% investimento totale
  • acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari ed attrezzature fino a valore di mercato
  • spese generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità)
  • acquisizione e sviluppo programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenza diritti di autore, marchi commerciali
  • redazione piani di gestione forestale

Escluso capitale circolante

  1. operazioni di investimento conformi a legislazione UE e Stato membro in materia di tutela ambientale. Aiuti concessi purché progetto oggetto di valutazione impatto ambientale ed ottenuto autorizzazione
  2. ammessi per creazione di superfici forestali: costi per materiale di impianto e moltiplicazione; costi reimpianto e connessi a questo (conservazione di sementi e loro trattamento con sostanze protettive); costi di recupero durante 1° anno di forestazione
  3. premio annuale per ha. copre costi di mancato reddito agricolo e costi di manutenzione (inclusa ripulitura precoce e tardiva) per non oltre 12 annida concessione aiuto
  4. esclusi da aiuto: bosco ceduo a rotazione rapida; alberi di Natale; specie a rapido accrescimento ad uso energetico
  5. specie piantate adatte a condizioni climatiche ed ambientali di zona soddisfacendo requisiti ambientali minimi
  6. in zone climaticamente difficili, concesso aiuto per impianto di specie legnose perenni (come arbusti o cespugli adatti a condizioni locali)
  7. per beneficiari oltre certa dimensione fissata da Stato membro, aiuti subordinati ad invio di piano di gestione forestale
  8. intensità di aiuto non oltre 100% costi ammissibili
  • aiuti per sistemi agroforestali compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR, o come finanziamenti nazionali integrativi ed identici alla relativa misura del PSR
  2. misura non attuata prima dell’approvazione del PSR da parte della Commissione
  3. relativi a: costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento del bosco; premio annuale per Ha.
  4. riguardano (salvo se il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari) seguenti costi (con esclusione del capitale circolante):
  • costruzione, acquisizione (incluso leasing), miglioramento di beni immobili. Acquisto dei terreni è ammesso per non oltre il 10% dell’investimento totale
  • acquisto o noleggio (con patto di acquisto) di macchinari ed attrezzature, fino al loro valore di mercato
  • spese generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità)
  • acquisizione e sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali
  • redazione dei piani di gestione forestale
  1. operazioni di investimento sono conformi alla legislazione UE e dello Stato membro in materia di tutela ambientale. Aiuti sono concessi purché il progetto viene autorizzato a seguito di valutazione di impatto ambientale positiva (salvo se sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari)
  2. riguardano seguenti costi di allestimento, rigenerazione, rinnovamento dei sistemi agroforestali:
  • impianto di alberi (compreso il costo per: materiale di impianto; impianto; conservazione delle sementi e loro trattamento con sostanze preventive e protettive);
  • conversione di foreste o terreni boschivi esistenti (compreso costo per: abbattimento, diradamento e potatura degli alberi; loro protezione contro animali da pascolo)
  • studio di fattibilità, piano di allestimento, esame e preparazione/protezione del suolo
  • sistemi silvopastorali (pascolo, costi di irrigazione, dispositivi di protezione)
  • trattamenti necessari alle suddette operazioni (compresa irrigazione e taglio)
  • reimpianti durante il 1° anno successivo alla creazione del sistema agroforestale
  1. premio annuale ad Ha. (copre le spese di manutenzione delle fasce arboree create (quali: diserbo; potatura e diradamento; interventi di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuali) ed è versatoper non oltre 5 anni dalla data di concessione dell’aiuto all’impianto
  2. determinato dallo Stato membro un numero minimo e massimo di alberi da piantare per Ha., tenendo conto di: condizioni pedoclimatiche ed ambientali locali; specie forestali; uso agricolo sostenibile del suolo
  3. versati ai beneficiari in possesso di una determinata superficie (fissata dallo Stato membro) subordinatamente all’invio di un piano di gestione forestale
  4. loro intensità massima copre: non oltre 80% dei costi di investimento e di quelli per allestimento, rigenerazione, rinnovamento; 100% del premio annuale
  • aiuti per prevenzione e ripristino di foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi a vegetali, eventi catastrofici compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR come aiuti cofinanziati da FEASR o come finanziamenti nazionali integrativi ed identici a relativa misura di PSR
  2. misura non attuata prima di approvazione di PSR da parte di Commissione
  3. aiuto riservato solo ad aree forestali classificate ad alto o medio rischio incendio nel piano di protezione foreste elaborato da Stato membro
  4. ammessi costi per:
  • realizzazione di infrastrutture protettive
  • interventi di prevenzione incendi o altri rischi su scala locale, compreso uso animali al pascolo
  • installazione e miglioramento di attrezzature per monitoraggio di incendi boschivi, fitopatie e presenza di organismi nocivi a vegetali ed apparecchiature di comunicazione
  • ricostruzione di potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali,a avversità atmosferiche, organismi nocivi a vegetali, eventi catastrofici commessi a cambiamenti climatici
  1. in caso di fasce parafuoco, aiuto anche per costi di manutenzione
  2. escluse da aiuto attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali
  3. in caso di ricostruzione del potenziale forestale, aiuto concesso purché Stato membro:
  • riconosciuto manifestarsi di evento avverso
  • evento ha causato distruzione di almeno 20% potenziale forestale
  1. in caso di aiuti per prevenzione danni da organismi nocivi, rischio presenza di questi accertato da prove fornite da Organismi scientifici pubblici, In PSR riportato elenco di specie di organismi nocivi che possono causare calamità
  2. attività o progetti sovvenzionati in linea con piano di protezione foreste elaborato da Stato membro. Aiuti a beneficiari oltre determinate superfici fissate da Stato membro subordinati ad invio di piano di gestione forestale
  3. esclusi aiuti per mancato guadagno dovuti ad eventi calamitosi
  4. intensità aiuto non oltre 100% costi ammissibili, compresi eventuali aiuti nazionali e premi assicurativi
  • aiuti ad investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale di ecosistemi forestali compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR, o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici alla relativa misura del PSR
  2. misura non attuata prima dell’approvazione del PSR da parte della Commissione
  3. investimenti mirano all’adempimento di impegni a scopo ambientale, quali: offerta di servizi eco sistemici; valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive delle zone interessate; rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere i benefici economici a lungo termine
  4. investimenti sono conformi alla legislazione UE o nazionale in materia ambientale e gli aiuti sono concessi previo il rilascio dell’autorizzazione a seguito di valutazione di impatto ambientale positiva (salvo se il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari)
  5. riguardano (salvo se il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari) costi seguenti:
  • costruzione, acquisizione (incluso leasing), miglioramento di beni immobili. Acquisto del terreno è ammesso per non oltre il 10% dell’investimento totale
  • acquisto o noleggio (con patto di acquisto) di macchinari ed attrezzature, fino al loro valore di mercato
  • spese generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità)
  • acquisizione e sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali
  • redazione piani di gestione forestale
  1. non riguardano (salvo se il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari) costi connessi a: contratti di leasing (quali margine del concedente; finanziamento degli interessi; spese generali; oneri assicurativi); capitale circolante
  2. avente intensità non oltre il 100% dei costi ammissibili
  • aiuti a svantaggi correlati a zone forestali Natura 2000 compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. aiuti concessi in ambito PSR come aiuti cofinanziati da FEASR o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici a relativa misura di PSR
  2. misura non attuata prima di approvazione di PSR da parte di Commissione
  3. ammessi ad aiuto zone forestali in aree Natura 2000, elementi del paesaggio significativi (Non oltre 5% aree Natura 2000 di PSR)
  4. aiuti erogati ogni anno per ha. di foresta per compensare costi aggiuntivi e mancati guadagni dovuti a vincoli in tali zone forestali
  5. aiuti limitati a massimale di 500 €/ha./anno per primi 5 annie di 200 €/ha./anno dopo i primi 5 anni. Importi maggiorati in caso di particolari circostanze giustificate in PSR. Stato membro deve evitare doppio finanziamento con altri interventi in materia
  • aiuti per servizi silvo climatico ambientali e salvaguardia della foresta compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. aiuti concessi in ambito PSR come aiuti cofinanziati da FEASR o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici a relativa misura di PSR
  2. misura non attuata prima di approvazione di PSR da parte di Commissione
  3. aiuti concessi su terreni demaniali solo se gestione di questi affidata ad Organismo pubblico
  4. per aziende oltre una certa dimensione, aiuti subordinati ad invio piano di gestione forestale
  5. aiuti concessi per ha. di foresta
  6. aiuti concessi per impegni che vanno oltre requisiti obbligatori stabiliti da legge nazionale o regionale su foreste, chiaramente esplicitati in PSR. Impegni aventi durata di 5-7 anni(Stati membri per giustificati motivi possono fissare durata superiore)
  7. aiuti compensano, in tutto od in parete, costi aggiuntivi e mancato guadagno derivante dai suddetti impegni. Ammessi costi di transazione fino a 20% di Per tutela di ambienti, aiuto concesso per impegno a rinunciare ad utilizzo commerciale di alberi e foreste sotto forma di pagamento forfetario calcolato in base a costi aggiuntivi e mancato guadagno
  8. aiuto fino ad un massimo di 200 €/ha./anno Aiuto maggiorato per particolari circostanze debitamente motivate in PSR
  • aiuti per il trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione nel settore forestale compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. destinati a sostenere: azioni di formazione professionale ed acquisizione delle competenze (corsi di formazione, seminari, coaching); attività dimostrative (Ammessi anche costi di infrastrutture installate a tale scopo utilizzabili anche dopo il completamento dell’intervento); azioni di informazione; scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale e visite ad aziende silvicole
  2. riguardano seguenti costi ammissibili:
  • trasferimento delle conoscenze ed azioni di informazione
  • in caso di progetti dimostrativi: costruzione, acquisizione (incluso leasing), miglioramento dei beni immobili (terreni ammessi per non oltre il 10% del costo totale); acquisto o noleggio (con patto di acquisto) di macchinari ed attrezzature fino al loro valore di mercato; spese generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità); acquisizione o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali. Progetti dimostrativi possono essere cofinanziati con FEASR, o con fondi nazionali (anche forniti sotto forma di strumenti finanziari) e coprire costi diversi dai precedenti, purché questi siano ammissibili dal Reg. 1305/13 e rientrino nelle Misure di un PSR approvato
  • spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti
  1. non direttamente versati ai beneficiari, ma agli erogatori del servizio di trasferimento delle conoscenze e delle azioni di informazione
  2. organismi prestatori dei servizi dispongono di capacità adeguate, in termini di personale qualificato al riguardo
  3. loro intensità non oltre 100% dei costi ammissibili
  • aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. finalizzati ad aiutare selvicoltori ed altri gestori di terreni ad usufruire di servizi e consulenze per migliorare le prestazioni economiche ed ambientali, nonché le resilienze climatiche dell’azienda od investimento
  2. consulenza riguarda questioni relative a: Direttive sulle acque e Natura 2000; prestazioni economiche ed ambientali delle aziende silvicole
  3. non comportano pagamenti diretti ai beneficiari, ma agli erogatori dei servizi di consulenza dotati di risorse adeguate (in termini di personale qualificato), nonché di esperienza ed affidabilità nei settori oggetto di intervento. Aiuti, cofinanziati in ambito FEASR o con Fondi nazionali integrativi, possono essere versati all’Autorità di gestione
  4. rispettato l’obbligo della riservatezza dei dati nell’esercizio dell’attività di consulenza
  5. consulenza eventualmente prestata in forma collettiva, se richiesto dalla situazione del singolo beneficiario del servizio
  6. nell’importo di 1.500 €/consulenza
  • aiuti ad investimento in infrastrutture connesse allo sviluppo, modernizzazione, adeguamento del settore forestale compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici alla relativa misura del PSR
  2. misura non attuata prima dell’approvazione del PSR da parte della Commissione
  3. investimenti sono: conformi alle norme dello Stato membro o di UE in materia di tutela ambientale; concessi solo dopo il rilascio dell’autorizzazione a seguito di una valutazione di impatto ambientale positiva (salvo se sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari)
  4. destinati ad investimenti materiali ed immateriali nonché ad infrastrutture necessarie per lo sviluppo, modernizzazione, adeguamento delle foreste, compreso:
  • accesso ai terreni forestali
  • ricomposizione e riassetto fondiario
  • approvvigionamento energetico e gestione idrica
  1. riguardano seguenti costi:
  • costruzione, acquisizione (incluso leasing), miglioramento di beni immobili. Acquisto dei terreni è ammesso non oltre il 10% dell’investimento totale
  • acquisto o noleggio (con patto di acquisto) di macchinari ed attrezzature, fino al loro valore di mercato
  • spese generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità)
  • acquisizione e sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze diritti di autore, marchi commerciali
  • redazione piani di gestione forestale

Escluso (salvo se sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari): capitale circolante; costi connessi al contratto di leasing (quali: margine del concedente; interessi; spese generali, oneri assicurativi)

  1. intensità pari a 100% dei costi nel caso di investimenti non produttivi finalizzati all’incremento del pregio ambientale delle foreste e di strade forestali aperte al pubblico
  • intensità pari a 40% (50% nelle Regioni meno sviluppate) dei costi nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve e lungo termine,
  • aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR, o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici alla relativa misura del PSR
  2. misura non attuata prima dell’approvazione del PSR da parte della Commissione
  3. investimenti sono conformi alle norme UE e dello Stato membro in materia di tutela ambientale e concesi (salvo se forniti sotto forma di strumenti finanziari) solo dopo l’autorizzazione rilasciata a seguito di valutazione di impatto ambientale positiva
  4. riguardano (salvo se sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari) seguenti costi
  • costruzione, acquisizione (incluso leasing), miglioramento di beni immobili. Acquisto dei terreni è ammesso non oltre il 10% dell’investimento totale
  • acquisto o noleggio (con patto di acquisto) di macchinari ed attrezzature, fino al loro valore di mercato
  • spese generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità)
  • acquisizione e sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali
  • redazione piani di gestione forestale

Escluso (salvo se sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari): capitale circolante; costi connessi al leasing (quali: margine del concedente; interessi; spese generali; oneri assicurativi)

  1. investimenti per accrescere il valore economico delle foreste di 1 o più aziende, (compresi macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse naturali)
  2. investimenti (salvo che il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari) connessi all’uso del legno (inteso come materia prima e fonte di energia), sono limitati alle lavorazioni preindustriali
  3. investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano un consumo od una produzione di energia sono ammessi se rispettano le norme nazionali in materia di efficienza energetica
  4. investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, salvo che non sia utilizzata una percentuale (anche minima) di energia termica determinata dallo Stato membro
  5. investimenti bioenergetici sono ammessi limitatamente alle bioenergie ed al rispetto dei criteri di sostenibilità definiti dalla UE
  6. versati per le aziende silvicole di una certa superficie (fissata dallo Stato membro) subordinatamente all’invio del piano di gestione forestale
  7. loro intensità pari al 100% dei costi ammissibili (50% nelle Regioni meno sviluppate)
  • aiuti per conservazione di risorse genetiche in selvicoltura compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR come aiuti cofinanziati da FEASR o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici a relativa misura di PSR
  2. misura non attuata prima di approvazione di PSR da parte di Commissione
  3. interventi per:
  • “conservazione in situ” di materiale genetico (cioè nei loro habitat naturali) con mantenimento e recupero di popolazioni vitali di specie per loro ambiente
  • conservazione in azienda silvicola (conservazione in situ a livello di singola azienda)
  • conservazione ex situ, cioè conservazione di materiale genetico per uso silvicolo fuori da proprio habitat naturale
  • collezione ex situ, cioè collezione di materiale genetico per uso silvicolo fuori da habitat naturale della specie
    1. ammessi seguenti costi:
  • azioni volte a promuovere conservazione in situ ed ex situ; caratterizzazione, raccolta ed utilizzo di risorse genetiche in selvicoltura; compilazione di cataloghi on line delle risorse genetiche
  • azioni volte a promuovere tra Organismi competenti di Stati membri scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta ed utilizzo di risorse genetiche in selvicoltura
  • azioni di informazione, diffusione e consulenza con interventi di Organizzazioni non governative od altri soggetti interessati, corsi di formazione, redazione rapporti tecnici
    1. intensità di aiuto pari a 100% costi ammissibili
  • aiuti per composizione fondiaria dei terreni forestali compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi a PMI silvicole
  2. solo a copertura di costi legali ed amministrativi, compresa realizzazione indagini
  3. intensità di aiuto pari a 100% costi sostenuti
  • aiuti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, o produzione di cotone compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR, o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici alla relativa misura del PSR
  2. misura non attuata prima dell’approvazione del PSR da parte della Commissione
  3. esclusi investimenti per la produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili (salvo se il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari)
  4. investimenti sono conformi alla normativa UE e dello Stato membro in materia di tutela ambientale, e concessi (salvo se il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari) solo dopo il rilascio dell’autorizzazione a seguito di una valutazione di impatto ambientale positiva. Ammessi seguenti costi
  • costruzione, acquisizione (incluso leasing), miglioramento di beni immobili. Acquisto dei terreni è ammesso per non oltre 10% dell’investimento totale
  • acquisto o noleggio (con patto di acquisto) di macchinari ed attrezzature, fino al loro valore di mercato
  • spese generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità)
  • acquisizione e sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali

Escluso: capitale circolante; costi connessi al leasing (quali: margine del concedente; interessi; spese generali; oneri assicurativi)

  1. loro intensità non oltre 100% dei costi (20% in zone C non predefinite; 25% in zone scarsamente popolate; 35% in Regioni con P/L pro capite superiore a 60% della media UE, 45% in Regioni con P/L pro capite compreso tra 45% e 60% della media UE; 60% in Regioni con P/L pro capite inferiore a 45% della media UE). Intensità di aiuto aumentata del 10% per microimprese e piccole imprese
  • aiuti ad avviamento di imprese per attività extra agricole in zone rurali compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici alla relativa misura del PSR
  2. misura non attuata prima dell’approvazione del PSR da parte della Commissione
  3. concessi in zone rurali a: agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività in settori extra agricoli; microimprese e piccole imprese, persone fisiche
  4. coadiuvante familiare, esercita in qualità di persona giuridica un’attività agricola al momento di invio della domanda di aiuto
  5. subordinati all’invio di un piano aziendale, avente durata massima di 5 anni, da avviare entro 9 mesi dalla decisione di finanziamento, contenente: situazione iniziale economica del beneficiario; tappe ed obiettivi di sviluppo delle nuove attività; azioni necessarie per sviluppare le attività (in particolare investimenti, formazione, consulenza)
  6. versati in almeno 2 rate , di cui l’ultima dopo aver verificato la corretta attuazione del piano aziendale
  7. il loro importo fissato, tenendo conto della situazione socio economica della zona rurale, comunque limitato a 70.000 €/beneficiario
  • aiuti per servizi di consulenza a PMI nelle zone rurali compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR, o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici alla relativa misura del PSR
  2. finalizzati ad aiutare le PMI ad usufruire di servizi di consulenza per migliorarne le prestazioni economiche ed ambientali, nonché se resilienze climatiche
  3. erogati al prestatore del servizio di consulenza e non direttamente al beneficiario
  4. prestatori del servizio nell’esercizio delle proprie attività rispettano l’obbligo della riservatezza
  5. eventuale servizio di consulenza collettivo fornito, tenendo conto della situazione del singolo beneficiario
  6. in entità non superiore a 1.500 €/consulenza fornita al beneficiario
  • aiuti per trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione a favore di PMI nelle zone rurali compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR, o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici alla relativa misura del PSR
  2. destinati a: azioni di formazione professionale (quali: corsi di formazione; seminari; coaching); attività dimostrative (in cui rientrano anche costi per infrastrutture a scopo dimostrativo utilizzabili anche dopo il completamento dell’intervento); azioni di informazione. Aiuti inerenti ai progetti dimostrativi, forniti sotto forma di strumenti finanziari, possono coprire costi diversi dai precedenti, se questi sono ammissibili dal Reg. 1305/13
  3. riguardano seguenti costi:
  • organizzazione e trasferimento di conoscenze o azioni di informazione
  • nel caso di progetti dimostrativi: costruzione, acquisizione (incluso leasing), miglioramento di beni immobili (acquisto terreni ammessi per non oltre il 10% del costo totale); acquisto o noleggio (con patto di acquisto) di macchinari ed attrezzature, fino al loro valore di mercato; spese generali (onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità); acquisizione e sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali
  • spese di viaggio, soggiorno e diaria di partecipanti
  1. non comportano pagamenti diretti ai beneficiari, ma ai prestatori del servizio in possesso di adeguate capacità (in termini di personale qualificato) per esercitare tali funzioni
  2. accessibili a tutte le imprese interessate sulla base di criteri oggettivi
  3. loro intensità pari al 70% dei costi sostenuti da microimprese e piccole imprese (60% da medie imprese)
  • aiuti per nuova o vigente (entro 5 anni precedenti) partecipazione di agricoltori in attività ed Associazioni di agricoltori (operanti come PMI) a regimi di qualità per cotone e prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerati dall’obbligo della notifica se:
  1. concessi in ambito PSR, come aiuti cofinanziati da FEASR o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici alla relativa misura del PSR
  2. misura attuata solo dopo l’approvazione del PSR da parte della Commissione
  3. concessi per l’adesione dei produttori a regimi di qualità per cotone e prodotti alimentari (quali DOP/IGP/STG; regimi facoltativi di certificazione riconosciuti dagli Stati membri, in quanto conformi a norme UE, specificità del prodotto, tutelato per le sue caratteristiche specifiche, o per particolari metodi di produzione o per la sua qualità significativamente superiore a quella di analogo prodotto commerciale). Regimi di qualità accessibili a tutti i produttori, basati su disciplinari di produzione. il cui rispetto viene verificato da Autorità pubbliche e/o da un Organismo di certificazione indipendente, assicurando completa tracciabilità ai prodotti agricoli
  4. concessi in forma di pagamento annuale per 5 anni dei costi fissi derivanti dal regime di qualità (se partecipazione al regime di qualità è iniziata prima dell’avvio della domanda, il periodo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la data di adesione al regime e la data di invio della domanda)
  5. nell’entità massima di 3.000 €/beneficiario
  • aiuti per azioni di informazione e promozione a favore di cotone e prodotti alimentari compresi in regime di qualità compatibili con mercato interno UE e quindi esonerati da notifica se:
  1. concessi in ambito PSR come aiuti cofinanziati da FEASR o come finanziamenti nazionali integrativi e sono identici a relativa misura di PSR
  2. misura attuata solo dopo approvazione di PSR da parte di Commissione
  3. aiuto concesso ad Associazioni produttori che realizzano azioni di informazione e promozione nel mercato interno UE riguardanti cotone e prodotti alimentari compresi in regime di qualità che beneficiano di aiuti di cui al paragrafo precedente
  4. aiuti relativi ad azioni:
  • finalizzate ad indurre consumatori ad acquistare prodotti alimentari e cotone in regime di qualità
  • richiamando attenzione su caratteristiche specifiche o vantaggi di prodotto alimentare o cotone (in particolare: qualità, metodo di produzione, elevate norme per benessere di animali, rispetto di ambiente)
  • non inducono consumatore ad acquistare prodotto alimentare o cotone a causa della loro origine particolare, salvo che per prodotti DOP/IGP
  1. origine del prodotto alimentare riportato, purché “secondario rispetto a messaggio principale”
  2. non ammissibili aiuti ad azioni di promozione “mirate ad imprese specifiche o particolari marchi commerciali”
  3. indennità di aiuto pari a 70% costi ammissibili

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