PROBLEMATICHE CINGHIALE

PROBLEMATICHE CINGHIALE (Legge 221/15; L.R. 7/95 art. 27bis; Reg. Marche 3/12; D.G.R. 13/7/09, 17/5/18, 28/12/21)  (caccia44)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Caccia e pesca acque interne (Servizio), Provincia, Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), Ente nazionale cinofilia italiana (ENCT), Ambito Territoriale di Caccia (ATC), aziende faunistico venatorie (AFV), aziende agrituristico venatorie (AAFV), agenti di polizia provinciale (APP), chiunque intende vendere o consumare carne di cinghiale, cacciatori in squadra di braccata (costituita da 30 a 80 cacciatori abilitati a caccia al cinghiale in forma collettiva per almeno 80% residenti in Regione, compreso caposquadra ed almeno 2 sostituti aventi qualifica di caposquadra caccia al cinghiale in braccata ed operatore addetto a rilevamento biometrico capi abbattuti), gruppo di girata (costituito da 5 a 10 cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva per almeno 80% residente in Regione, compreso conduttore di limiere ed operatore addetto al rilevamento biometrico capi abbattuti), selecacciatori (in possesso di specifica qualifica operanti a prelievo in intero ATC).

Iter procedurale:

Art. 7 della Legge 221/15, come modificato da Legge 154/16, stabilisce divieto di:

  1. immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, salvo in: aziende agricole  ai fini di allevamento; zone in cui esercitato allenamento/addestramento di cani  su fauna selvatica naturale; aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristiche  venatorie adeguatamente recintate
  2. foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato ad attività di controllo. Divieto non si applica a: aziende  agricole con allevamento di cinghiali; zone di addestramento; aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie adeguatamente recintate.

Fermo restando divieti di cui sopra, Regione adegua proprio piano faunistico venatorio, “provvedendo alla individuazione di aree in cui, in relazione alla presenza o congruità con aree naturali protette o con zone caratterizzate da localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è vietato allevare o immettere cinghiale”.

Giunta Regionale con D.G.R. n. 1147 del 13/07/2009 ha stabilito le modalità per lo spostamento dei cinghiali selvatici (cioè “animali appartenenti a popolazioni che si trasferiscono liberamente sul territorio nazionale in totale autonomia di ricovero ed approvvigionamento e che non dipende in nessun modo da uomo per alimentazione o per attività di custodia e governo”) catturati vivi “nel rispetto del benessere degli animali e mediante strutture apposite (dette chiusini) opportunamente identificati”.

Cinghiali catturati possono essere trasferiti solo se:

  • preventivamente identificati;
  • non presentano sintomi clinici relativi a malattia trasmissibili ad uomo o ad altri animali (Eseguita visita clinica che esclude tali malattie);
  • risultano idonei al viaggio;
  • scortati durante il trasporto da Mod. 4 rilasciato da veterinario ASL, attestante condizioni di salute dell’animale, sua provenienza ed idoneità al trasporto.

Cinghiali catturati feriti od affetti da malattie trasmissibili ad uomo o ad altri animali o ritenuti non idonei al trasporto dovranno essere abbattuti sul posto, in modo da evitare loro inutili sofferenze.

Cinghiali catturati non possono essere destinati al ripopolamento o riproduzione, ma inviati a:

  • centri di macellazione autorizzati per la selvaggina dove abbattuti nel rispetto delle norme di legge;
  • allevamenti presenti nel territorio della Regione inseriti in Anagrafe allevamenti (SIVA) ed in possesso di autorizzazione della Provincia per allevamento di selvaggina a scopo alimentare. Invio cinghiali sotto vincolo sanitario ad allevamento di destinazione, dove sono tenuti isolati da altri animali.  Detentori animali debbono tenere aggiornata Anagrafe del proprio allevamento. Ulteriore trasferimento di questi animali solo se destinati a macellazione.

Sui cinghiali macellati eseguiti esami per ricerca di trichinella ed accurata ispezione post mortem da parte veterinari ASL, con eventuale prelievo di organi e di altri campioni per escludere presenza di malattie trasmissibili ad uomo ed altri animali.

Carni di cinghiali non possono essere vendute o consumate se non sottoposte ad esame trichinoscopico.

Se cinghiale destinato solo a consumo familiare, ammesso inviare “la sola corata (lingua, cuore, polmoni, diaframma, fegato); consumo della carcassa consentito solo dopo comunicazione esito negativo degli esami, a seguito della quale, ASL rilascia attestato (Modello riportato su BUR 88/99), indicando in caso di abbattimento cinghiale da parte squadra cacciatori, nominativo responsabile della squadra.

In caso di risultato esame positivo, ASL provvede a sequestro e distruzione carcassa e relative frattaglie con spese a carico proprietario animale.

Per analisi occorre versare ad ASL tariffa stabilita da Regione, ridotta del 30% per il capo successivo al primo.

Giunta Regionale con Reg. 3 del 23/3/2012, come modificato da ultimo con Reg. 1 del 1/3/2022, ha disciplinato gestione faunistico venatoria degli ungulati nell’intento di:

  1. conservare specie presenti sul territorio in rapporto di compatibilità con ambiente, a tutela di biodiversità e sostenibilità di agricoltura;
  2. tutelare condizione sanitarie del settore zootecnico con riferimento a malattie infettive trasmissibili tra ungulati selvatici e domestici;
  3. attivare misure preventive per tutelare sicurezza di persone e produzioni agricole;
  4. contribuire a conoscenza popolazioni di ungulati presenti nella Regione tramite analisi del loro stato e valutazioni quantitative;
  5. attivare, avvalendosi di Osservatorio Faunistico Regionale ed eventualmente in collaborazione con Regioni confinanti, modalità di prelievo selettivo negli ATC o aziende faunistico venatorie, basate su seguenti criteri:
  • valutazione capacità ricettiva dei vari ATC e grado di vocazionalità per diverse specie di ungulati selvatici in termini qualitativi e quantitativi;
  • conoscenza di reale consistenza e struttura di popolazione di ungulati, mediante censimenti oggettivi;
  • distribuzione programmata di pressione venatoria;
  • realizzazione piani di prelievo determinati per specie, sesso, classi di età;
  • applicazione mezzi e tempi di prelievo adeguati e biologicamente corretti, anche in rapporto a presenza di altre specie oggetto di caccia;
  • controllo statistico, sanitario, biometrico dei capi abbattuti.

Alla gestione faunistica venatoria di ungulati concorrono seguenti figure:

  1. tecnico faunistico provvisto di laurea tecnica scientifica attinente a materia con esperienza di almeno 3 anni in gestione faunistica venatoria di ungulati selvatici;
  2. responsabile distretto per caccia ad ungulati con metodi selettivi;
  3. cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato a prelievo di cinghiale, capriolo, daino;
  4. caposquadra per caccia al cinghiale in braccata;
  5. cacciatore di cinghiale abilitato a caccia collettiva;
  6. conduttore di cane da traccia;
  7. conduttore di cane limiere;
  8. operatore abilitato ai censimenti;
  9. operatore abilitato ai rilevamenti biometrici e a quelli biometrici su cinghiale;
  10. operatore abilitato al censimento del cervo.

Abilitazione rilasciata da Servizio, valida su tutta la Regione, a seguito superamento prova di esame dopo aver frequentato uno specifico corso organizzato da: ATC (corsi attivati periodicamente in base a domande pervenute), tenendo conto delle disposizioni emanate dal Servizio (attività didattiche, requisiti per accesso al corso, modalità prove di esame, composizione Commissione di esame) ; OFR, in collaborazione con ATC. Servizio fornisce ai soggetti abilitati tesserino di riconoscimento. Dirigente Servizio riconosce su richiesta di interessati, abilitazioni conseguite presso altre Regioni o Enti, od Agenzie ed Organismi da questi dipendenti, avendo “accertata equivalenza del titolo in possesso rispetto a caratteristiche dei percorsi formativi e modalità di svolgimento delle prove di esame”. Soggetti, in possesso di qualifica di cacciatore di ungulati con metodi selettivi o di cacciatore di cinghiale  abilitato alla caccia collettiva, acquisiscono anche  qualifica di operatori nelle attività di controllo di ungulati e cinghiali.

Ambiti Territoriali Caccia (ATC) ripartiscono proprio territorio, tenendo conto di strade pubbliche o confini di ATC, nelle seguenti aree omogenee:

  • Zona A ove presenza cinghiale ritenuta sostenibile in rapporto ad attività antropiche per cui gestione faunistico venatoria finalizzata a mantenere popolazione nel periodo 1 Marzo – 30 Aprile, nel rapporto massimo di 5 capi/100 ha. con seminativi inferiori a 40%;
  • Zona B ove presenza popolazione di ungulati interferisce negativamente con attività antropiche, pur in presenza di caratteristiche ambientali favorevoli a cinghiale con prelievo mirato al contenimento numerico cinghiale nel periodo 1 Marzo – 30 Aprile mantenuto nel rapporto massimo di 2 capi/100 ha. con seminativi compresi tra 40% e 70%;
  • Zona C coincidente con territorio prevalentemente interessato da produzioni agricole di rilevante interesse economico ed elementi antropici diffusi ove presenza cinghiale determina significativi impatti su attività umana per cui densità massima prossima a 0 individui per kmq. con seminativi superiori a 70%.

Distretti di gestione cinghiale (DG) costituiscono base minima per razionale organizzazione delle attività di gestione faunistica venatoria dei cinghiali. A tal fine ATC ripartiscono territorio della Zona A in DG aventi validità 5 anni, con superficie compresa tra 5.000 e 20.000 ha. con confini coincidenti con limiti fisici materiali od antropici (Corsi di acqua, strade, ferrovie). ATC, a seguito domande di accesso a gestione e prelievo di cinghiali, ripartisce DG in Unità di gestione cinghiali (UGC) aventi dimensione di almeno 500 ha. per braccata (100 ha. per selezione). Territorio della Zona B, individuato come unico DG, viene anch’esso suddiviso in UGC di almeno 500 ha. per girata e se consentito per braccata (100 ha. per selezione)

ATC, avvalendosi di tecnico faunistico e in base alle indicazioni del piano faunistico venatorio regionale, adotta entro 15 Maggio piano annuale di gestione cinghiale che prevede:

  • attività di monitoraggio ed organizzazione di censimenti annuali del cinghiale eseguiti in base ai diversi istituti faunistici di stessa ATC;
  • individuazione densità agroforestale di popolazioni di cinghiali nei diversi contesti territoriali;
  • valutazione ed interventi di prevenzione dei danni prodotti da cinghiali ad agricoltura, nonché definizione progettuale e valutazione efficacia delle attività di prevenzione dei danni;
  • pianificazione territoriale in DG od UGC;
  • definizione numero di squadre, gruppi di girata e cacciatori che possono essere ammessi al prelievo ripartiti per ciascun DG nelle Zone A, B, C in rapporto a caratteristiche del territorio ed alle popolazioni di cinghiale presenti, nonché a scelte gestionali previste nel piano annuale, in base a criteri di priorità definiti da regolamento di ATC adottato da Comitato di gestione ed inviato entro 31 Ottobre al Servizio, ai fini della sua approvazione entro 30 Novembre (Servizio può apportare eventuali modifiche ed integrazioni);
  • piano di prelievo annuale, indicando contingenti minimi e massimi da prelevare ripartiti per ogni DG;
  • definizione modalità di monitoraggio attività di prelievo;
  • individuazione modalità di controllo dei capi abbattuti;
  • definizione progettuale di interventi di miglioramento ambientale;
  • allestimento e manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, di altane da utilizzare per censimento, controllo e prelievo selettivo;
  • organizzazione attività di recupero dei capi feriti;
  • elenco delle squadre, gruppi di girata, selecacciatori di cinghiali ammessi da ATC a seguito istruttoria domande pervenute

ATC trasmette entro 31 Maggio a Servizio il piano di gestione annuale, in formato elettronico, e a OFR la parte del piano inerente al prelievo per caccia di selezione. Dirigente Servizio, entro 15 giorni, verifica conformità del piano a normativa vigente e, acquisito parere di OFR, lo approva, autorizzandone attuazione. A seguito di approvazione, ATC distribuisce singole autorizzazioni e materiale necessario al prelievo. Dirigente Servizio e OFR possono chiedere  a ATC di modificare od integrare il piano. Se le integrazioni  prodotte sono giudicate non conformi, Dirigente Servizio stabilisce adeguate prescrizioni.

Giunta Regionale ha approvato con DGR 645 del 17/5/2018, come modificata da ultimo da DGR 167 del 28/2/2022, il piano di controllo regionale del cinghiale per periodo 2018/2023 che prevede:

  • invio da parte di ATC del Programma Operativo Annuale (POA) di controllo alla Regione per la sua approvazione entro i 15 giorni successivi
  • invio ad ATC da parte dei soggetti interessati di richiesta per un loro inserimento negli elenchi dei collaboratori ad eseguire le attività di controllo del cinghiale (Modello predisposto da ATC)
  • esecuzione di azioni di prevenzione per il controllo del cinghiale, al fine di contenere i danni provocati da questo alle produzioni agroforestali, quali:
  • pianificazione del prelievo venatorio, comprendente modalità atte a ridurre la soglia massima di densità del cinghiale, fissata in: 5 individui/kmq. in Zona A ripartita in Distretti di Gestione (DG); 2 individui/kmq. in Zona B (unico DG); 0 individui/kmq. in Zona C. DG sono ripartiti a loro volta in Unità di Gestione (UG), che rappresentano porzioni di territorio assegnate a: squadre di braccata/gruppi di girata con superficie minima di 500 ha.; selecacciatori con superficie minima di 100 ha., dove questi possono esercitare in via esclusiva il prelievo del cinghiale. Ogni ATC, tramite il piano annuale di prelievo, determina il numero di cinghiali prelevabili con le varie tecniche di caccia, nonché i soggetti ammessi al prelievo, fermo restando che: la braccata può essere esercitata nelle Zone A, B, C (in questa ultima con un numero ridotto di componenti e di cani); la girata solo nelle Zone B e C; la selezione in tutto il territorio regionale. DGR 645/18 fornisce gli indirizzi agli ATC su come stabilire: densità massima del cinghiale prevista per ogni DG, da riportare nell’ambito dei piani annuali di abbattimento; percentuale di cinghiali da abbattere mediante caccia di selezione. Calcolo da effettuare in ogni DG, in base all’incidenza economica media dei danni/ha. rilevata nel territorio destinato alle produzioni agricole (ID, cioè indicatore del danno) ed alla carta di uso del suolo, in modo da determinare un danno medio per ha. di superficie coltivata pari al totale dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole nell’anno precedente/superficie agricola risultante dalla carta di uso del suolo (al netto delle superficie interessate da Istituti privati o da aree protette) Regione approva i piani di abbattimento di ATC nel rispetto della tabella riportata in DGR 645/18. Al fine di verificare la corretta esecuzione dei piani di prelievo selettivi approvati, ATC invia ogni mese alla Regione i risultati degli abbattimenti realizzati
  • interventi volti a limitare l’accesso dei cinghiali alle aree di produzione agroforestale. A tal fine ATC interpella entro il 31 Gennaio gli agricoltori danneggiati nell’anno precedente per importi superiori a 1.000 €, che sono tenuti a comunicare il piano annuale colturale in corso. ATC, in base alla disponibilità finanziaria per gli interventi di prevenzione, assegna entro il 28 Febbraio le strutture di prevenzione agli agricoltori che coltivano produzioni “appetite” dal cinghiale, o che ne hanno fatto richiesta
  • controllo diretto numerico dei cinghiali operata in modo continuativo nelle Zone C, dove l’obiettivo è quello di raggiungere una densità di cinghiali prossima a 0/kmq., da attuarsi mediante:
  • attività di cattura avvalendosi di:
    1. trappole mobili, costituite da pannelli (telai in ferro con rete elettrosaldata) assemblati, provvisti di porta “a ghigliottina”, regolata da un meccanismo di chiusura a scatto;
    2. recinto mobile o “chiusino” di piccole dimensioni, costituito da pannelli (analoghi ai precedenti), ancorati tra loro e fissati a pali o ad alberi presenti nel sito di allestimento, interrati per circa 10 cm., schermati da vegetazione, muniti di porta “a ghigliottina” collegata ad un meccanismo di chiusura (costituito da una pedana o filo di inciampo, azionato dal cinghiale stesso che entra nel recinto);
    3. recinto fisso o “corral” (avente maggiori dimensioni rispetto al “chiusino”), realizzato con reti a maglia sciolta (sostenute da pali ed interrate per 50 cm.), schermato con vegetazione naturale, munito di una porta avente un meccanismo analogo a quello del “chiusino”

L’attività di cattura è competenza di:

  1. agenti di polizia provinciale (APP), incaricati di autorizzare l’uso delle trappole e di verificare gli interventi e l’abbattimento dei cinghiali;
  2. selecacciatore abilitato ed autorizzato da APP, incaricato di collaborare nell’abbattimento dei cinghiali catturati;
  3. proprietario/conduttore del fondo coltivato, in possesso di: licenza di caccia in corso di validità (può anche esserne privo); fondo dove installare l’impianto di cattura di cui è gestore; attestato di partecipazione ad un corso di 3 ore rilasciato dall’Organismo gestore (ATC od Organizzazioni professionali agricole), concernente l’uso dei mezzi di cattura (approfondite seguenti tematiche: normativa per il controllo del cinghiale; piano di controllo del cinghiale approvato dalla Regione; tecniche di prevenzione dei danni alle produzioni agroforestali; impianti di cattura e loro protocollo d’uso; monitoraggio delle attività di cattura), che prevede la distribuzione di dispense ai partecipanti e l’intervento di docenti qualificati (laureati in discipline specifiche del settore naturalistico, con almeno 3 anni di esperienza nella didattica e gestione del cinghiale).

Agricoltori interessati presentano, tramite SIAR entro il 31 Gennaio, domanda ad ATC competente per territorio (utilizzare modello predisposto dalla Regione) per impiegare i suddetti mezzi di cattura

ATC definiscono nell’ambito del POA: il numero degli impianti di cattura di cui intendono dotarsi in base alle risorse economiche disponibili; dati dei soggetti autorizzati alla gestione degli impianti; caratteristiche e localizzazione di questi; periodo e modalità del loro utilizzo

Proprietari/conduttori possono realizzare trappole/recinti (fissi o mobili) sui fondi in loro possesso, anche con risorse proprie

A seguito dell’approvazione del POA, ATC autorizza l’imprenditore agricolo ad allestire l’impianto di cattura, informandone APP, affinché proceda, dopo aver eseguito uno specifico sopralluogo, a controfirmare l’autorizzazione rilasciata da ATC per l’installazione dell’impianto.

Tutti gli impianti di cattura saranno georeferenziati e muniti di apparecchiature audiovisive in modo da attestare le relative azioni di cattura (dati gestiti attraverso il sistema informativo GIS)

Proprietari/conduttori dei fondi addetti alla gestione degli impianti di cattura comunicano subito l’avvenuta cattura del cinghiale ad APP, che provvederà all’abbattimento dell’animale nel più breve tempo possibile, intervenendo direttamente o avvalendosi del proprietario/conduttore in possesso di licenza di caccia, o di selecacciatori

Squadre o gruppi di girata, a cui è assegnato il territorio dove viene installato l’impianto di cattura, sono chiamati a collaborare al suo funzionamento (Tale collaborazione costituisce la base su cui ATC definisce la quota annuale di accesso al prelievo)

L’attività di cattura viene autorizzata se:

  1. richiesta, nel territorio di Zona C, dal proprietario/conduttore di un fondo dove realizzato un impianto di cattura con risorse e mezzi propri;
  2. sono stati accertati nel fondo interessato, ricadente in territorio di Zona C, danni nell’anno precedente superiori a 500 € (oltre 1.000 € nel caso di fondi ricadenti in Zona A o B);
  3. richiesta dal proprietario/conduttore di un fondo ricadente in un’area protetta (compresa nella Zona B), avente un ID superiore a 1/ha.;
  4. richiesta dal proprietario/conduttore di un fondo ricadente in UG avente un ID superiore a 5/ha.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b), c), d) l’impianto di cattura è concesso da ATC

  • abbattimento mediante controllo selettivo da postazione, da attuare tramite:
  1. impiego di: fucile ad anima rigata (carabina), di calibro superiore a 5,6 mm. e bossolo superiore a 40 mm., a caricamento singolo manuale, dotato di ottica di precisione; arco di forza non inferiore a 50 libbre con lunghezza di freccia almeno pari a 68,58 cm. dotata di punta a lama doppia o multipla di peso superiore a 6,48 gr.
  2. utilizzo di proiettili non tossici
  3. individuazione dell’animale da postazione fissa, o a seguito di ricerca
  4. sparo effettuato dall’addetto al controllo solo da fermo ed in postazione di sicurezza, con la cartuccia che, in caso di mancato bersaglio, impatta sul suolo con animale fermo
  5. rispetto, al momento dello sparo, delle distanze di sicurezza per lo svolgimento dell’attività venatoria, salvo deroga concessa in casi di emergenza o di pubblica incolumità, da APP che deve individuare la postazione di sparo
  6. eventuale realizzazione (anche mediante distributori) di punti di foraggiamento (impiegare mais in quantità inferiore a 1 kg./giorno) per animali ubicati in luoghi facilmente controllabili e posti in condizioni di sicurezza per il tiro e a debita distanza dalle coltivazioni danneggiabili dal cinghiale
  7. eventuale impiego nella notte di fonti luminose per garantire l’attività di controllo nelle 24 ore

Attività di abbattimento selettivo è realizzata da:

  1. APP;
  2. proprietario/conduttore del fondo coltivato in possesso di: licenza per l’esercizio venatorio (in corso di validità); fondo dove viene attuato l’intervento di controllo; attestato di partecipazione ad un corso (3 ore per abilitati o 6 ore per non abilitati) rilasciato dall’Organismo gestore (ATC od Organizzazione professionale agricola) concernente piano di controllo del cinghiale (affrontate seguenti tematiche: normativa per il controllo del cinghiale; piano di controllo del cinghiale della Regione; tecniche di prevenzione dei danni alle produzioni agroforestali; tecnica di controllo selettivo; mezzi di abbattimento; monitoraggio dell’attività di controllo), che prevede la distribuzione ai partecipanti di dispense e l’intervento di docenti qualificati (laureati in discipline scientifiche del settore naturalistico con almeno 3 anni di esperienza nella didattica e gestione del cinghiale);
  3. selecacciatore abilitato, in possesso dell’attestato di partecipazione al corso suddetto

Soggetti disponibili ad eseguire l’attività di controllo selettivo del cinghiale inviano entro il 31 Gennaio domanda ad ATC competente, che ne riporta l’elenco nell’ambito del POA. A seguito dell’approvazione del POA da parte della Regione, ATC rilascia l’autorizzazione ai soggetti ammessi al controllo selettivo che diventa esecutiva a seguito della firma da parte degli APP competenti

Controllo selettivo del cinghiale, con relativo abbattimento, è attuato quando:

  1. in Zona C (comprensiva di Istituti faunistici), dove è vietato l’esercizio venatorio, viene inviata dal proprietario/conduttore del fondo coltivato in possesso di licenza di caccia, una segnalazione della presenza del cinghiale ad ATC e APP; in tal caso proprietario/conduttore è autorizzato ad esercitare il controllo entro 6 ore dal ricevimento della segnalazione;
  2. in Zona C, durante il periodo di caccia di selezione al cinghiale previsto dal calendario venatorio regionale, viene inviata dal proprietario/conduttore del fondo, non in possesso di licenza di caccia, una segnalazione di presenza del cinghiale ad ATC competente, che provvede ad allertare 1 o più selecacciatori autorizzati nel territorio in questione, affinché si presentino entro 24 ore dalla segnalazione presso il titolare del fondo per avviare l’attività di abbattimento. Se è impossibile reperire selecacciatori pronti ad intervenire tempestivamente, ATC lo comunica ad APP, che provvede direttamente, anche adottando tecniche alternative al controllo da postazione;
  3. in Istituti faunistici ricadenti in Zona C, dove vige il divieto di caccia, viene inoltrata segnalazione da parte del proprietario/conduttore del fondo, non in possesso di licenza di caccia, di presenza di cinghiali che potrebbero provocare danni alla produzione agricola, ad ATC e APP competenti. APP provvede direttamente o incarica un selecacciatore ad intervenire entro 6 ore dalla segnalazione;
  4. in Istituti faunistici ricadenti in Zona A, dove vige il divieto di caccia e dove ID risulta superiore a 2, APP incarica agricoltori e selecacciatori autorizzati al prelievo nel DG dove ricade l’area protetta, di eseguire l’abbattimento nel numero fissato insieme ad ATC;
  5. in UG, comprese nella Zona A e B, dove ID risulta superiore a 5, APP incarica agricoltori, entro 6 ore dalla segnalazione ad ATC e APP della presenza di cinghiale che potrebbe provocare danni ai loro fondi;
  6. in UG comprese nella Zona A e B, dove ID risulta superiore a 5, viene segnalata la presenza di cinghiale da parte di proprietari/conduttori di fondi, non in possesso di licenza di caccia, ad ATC che, in periodo di caccia al cinghiale consentita in forma selettiva, individua il selecacciatore autorizzato in tale UG ad intervenire entro 24 ore dalla segnalazione (Tale operazione non si configura come attività di controllo, per cui non necessita di autorizzazione da parte di APP). Se selecacciatore individuato è impossibilitato ad intervenire, ATC provvede entro 12 ore ad informare APP che, direttamente o tramite altri selecacciatori autorizzati nella UG in questione, provvede ad intervenire entro 12 ore dalla comunicazione di ATC;
  7. in fondi ricadenti in Zona A e B, vengono segnalati danni alle produzioni agricole causati dal cinghiale ad ATC e APP competenti, che debbono, entro le 24 ore successive, attestare la presenza del danno ed autorizzare l’agricoltore o, se questo è sprovvisto della licenza di caccia, il selecacciatore ad intervenire;
  8. in DG dove non è raggiunto l’obiettivo minimo di abbattimento in forma collettiva o selettiva, viene autorizzato da APP, previa verifica (tramite censimenti realizzati da ATC) della densità massima vigente, uso di selecacciatori, fino a conseguire il programma minimo di abbattimento previsto
  • abbattimento mediante tecnica della girata, attuato quando APP lo ritiene più efficace per abbattere rapidamente il cinghiale rispetto al controllo selettivo da postazione, utilizzando:
  1. fucile con canna ad anima rigata (carabina) di calibro non inferiore a 5,6 mm. e bossolo non inferiore a 40 mm.
  2. proiettili non tossici
  3. un minimo di 3 ed un massimo di 8 operatori addetti alle poste, oltre ad 1 operatore addetto alla conduzione del cane con funzioni di limiere

Gli operatori impegnati nella girata sono:

  1. APP;
  2. gruppi di girata vigenti ammessi al prelievo in ATC, che inviano richiesta di collaborare a tale attività di controllo;
  3. gruppi di girata, appositamente costituiti da ATC, composti da proprietari/conduttori di fondi in possesso di licenza di caccia, autorizzati ad intervenire in DG dove ricade il fondo stesso;
  4. selecacciatore, in possesso di qualifica di cacciatore di cinghiale in forma collettiva o di conduttore di cane limiere, purché in possesso dell’attestato di partecipazione al corso organizzato da ATC per il piano di controllo del cinghiale

A tal fine entro il 31 Gennaio i soggetti interessati (salvo APP) presentano domanda ad ATC, affinché riporti nel POA l’elenco dei soggetti incaricati ad intervenire nella girata in Zona C o nei DG. A seguito dell’approvazione del POA da parte della Regione, ATC autorizza i soggetti ammessi al controllo con tecnica della girata (Autorizzazione diventa esecutiva a seguito dell’apposizione di firma da parte degli APP competenti)

In base ad esigenze, APP può coinvolgere prioritariamente per il prelievo di cinghiali nella Zona C e nel DG gruppi di girata autorizzati, scelti secondo criteri fissati in accordo con ATC, o quelli appositamente costituiti come evidenziato sopra

La girata è attuata, entro 24 ore dalla segnalazione del proprietario/conduttore del fondo, alla presenza di APP o di suo delegato:

  1. nella Zona C, durante il periodo in cui si esercita il prelievo venatorio del cinghiale in forma collettiva, purché sia accertata da parte di APP la presenza del cinghiale segnalato;
  2. nelle aree protette durante il periodo di caccia consentita al cinghiale, purché sia accertato da parte di ATC il danno segnalato alla produzione agricola dal proprietario/conduttore del fondo;
  3. nelle aree protette, ricadenti in DG aventi ID superiore a 2, durante il periodo di caccia al cinghiale;
  4. nelle UG, comprese in Zona A e B, aventi ID superiore a 5, durante il periodo di divieto di caccia al cinghiale in forma collettiva, purché sia segnalata da parte del proprietario/conduttore di fondi ad ATC e APP la presenza di cinghiale che potrebbe recare danni alle colture;
  5. durante il periodo di divieto di caccia al cinghiale in forma collettiva, purché sia accertato da parte di ATC e APP il danno alle produzioni agricole segnalato dal proprietario/conduttore del fondo;
  6. nei DG dove non si è conseguito l’obiettivo minimo di abbattimento previsto dal piano, purché sia verificata, tramite censimenti realizzati da ATC, la densità minima vigente e non vengono utilizzati gruppi di girata autorizzati all’attività di controllo nella UG in questione
  • abbattimento mediante tecnica della braccata, attuato:
  1. solo qualora APP ritenga che sia necessario sopprimere in breve tempo un consistente numero di cinghiali presenti nel sito a causa dell’elevato rischio di danneggiamento delle produzioni agricole;
  2. utilizzando: 15-30 operatori addetti alle poste ed 1 operatore addetto a condurre al massimo 6 cani (Si ha braccata ridotta se impiegati 8-15 operatori, compreso 1 addetto a condurre al massimo 3 cani); fucili a canna rigata o liscia, caricati con palla unica;
  3. avvalendosi di: APP; squadre già vigenti ammesse al prelievo venatorio in ATC che chiedono di collaborare all’attività di controllo; squadre appositamente costituite da proprietari/conduttori di fondi in possesso di licenza di caccia (chiamati ad operare nella DG dove ricadono i loro fondi) e da cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale, purché in possesso dell’attestato di partecipazione al corso organizzato da ATC o da Organizzazione professionale agricola riguardante i piani di controllo del cinghiale

I soggetti interessati presentano entro il 31 Gennaio domanda ad ATC, che nel POA riporta l’elenco delle squadre di braccata autorizzate al prelievo in forma collettiva, di cui almeno 1 costituita da ATC con operatori disponibili ad intervenire in Zona C o in DG. A seguito dell’approvazione del POA da parte della Regione, ATC autorizza i soggetti ammessi al controllo numerico (autorizzazione diventa esecutiva con l’apposizione della firma da parte di APP competente)

APP fa intervenire in Zona C o in DG prioritariamente squadre autorizzate (scelte secondo criteri definiti insieme ad ATC), o, se queste non intervengono o non operano con efficacia, quelle appositamente costituite da proprietari/conduttori di fondi

La braccata è attuata con l’intervento di 1 APP, entro 48 ore dalla segnalazione del danno da parte del proprietario/conduttore del fondo:

  1. in ZRC e nei Centri pubblici di produzione selvaggina ricadenti in Zona C, quando, a seguito del censimento, si rileva ID superiore a 5 (In tal caso attuata braccata con composizione ridotta);
  2. in Istituti faunistici, dove vige il divieto di caccia (salvo Oasi di protezione), ricadenti in DG, dove si rileva ID superiore a 2, con una consistenza di cinghiali superiore a 10, durante il periodo di caccia consentita al cinghiale;
  3. in Istituti faunistici, dove vige il divieto di caccia nelle Zone B e C (salvo Oasi di protezione), nel periodo di caccia chiusa al cinghiale, a seguito di: segnalazione di danni alle produzioni agricole attestato da APP; stima di una consistenza di cinghiali superiore a 10;
  4. in UG, dove sussistono fondi in cui segnalati danni accertati da APP, ricadenti in aree con superficie superiore a 100 ha., dove si rileva, da parte di APP o di tecnico ATC una consistenza di almeno 10 cinghiali
  • abbattimento di cinghiali nelle zone di riproduzione e sviluppo della caccia, o nelle strutture di gestione privata della caccia (quali Aziende faunistiche venatorie AFV e Aziende agrituristico venatorie AATV) è ammesso anche in un periodo dove ne è esclusa la caccia, purché siano adottati metodi di prevenzione dei danni al momento di invio della richiesta di intervento da parte del concessionario ad APP,  a seguito della presenza di danni alle produzioni agricole di tali aziende. In AFV possono essere:
  1. allestiti da parte di soggetti aventi titolo mezzi di cattura del cinghiale autorizzati da APP;
  2. impiegate tecniche di controllo da postazione fissa o da girata secondo quanto deciso da APP, che autorizza i soggetti aventi titolo indicati dal concessionario di AFV

Il concessionario di AFV deve restituire i dati relativi agli interventi eseguiti secondo le modalità definite dalla Regione

  • a seguito dell’abbattimento del cinghiale si procede a compilare la scheda di abbattimento (Modello fornito da Regione) e ad inviare i dati ad APP (o a loro delegati), che provvede a registrarli secondo le indicazioni stabilite da ATC
  • tutti i capi abbattuti vengono dotati di una marca inamovibile fornita dalla Regione, in cui riportare il codice identificativo dell’animale. Per ogni capo abbattuto occorre compilare una scheda firmata da APP o da Guardia venatoria o da misuratori biometrici. ATC si fa carico dei costi relativi alle ispezioni sanitarie a cui debbono essere sottoposti i capi abbattuti. Cinghiale può essere ceduto a chi lo ha abbattuto, dietro versamento di un corrispettivo (definito dallo Giunta Regionale per kg. di peso dell’animale sviscerato) ad ATC competente, per coprire i costi dell’attività di controllo e di ispezione sanitaria. Se chi ha abbattuto il cinghiale non è interessato ad acquistarlo, questo può essere: ceduto, alle stesse condizioni economiche, al proprietario del terreno dove l’animale è stato abbattuto; destinato ad Enti di beneficenza
  • gestione delle carcasse dei capi abbattuti (compreso lo smaltimento dei sottoprodotti risultanti dalla macellazione e le carcasse non destinabili ad autoconsumo) è a carico dei soggetti partecipanti all’intervento di controllo
  • interventi previsti nel piano di controllo vengono registrati in un apposito data base, correlato ad una cartografia informatizzata, in modo da costituire un Sistema informativo territoriale (A tal fine OFR invia tabelle per la raccolta dei dati ad ATC, che provvederà a compilarle). Ogni 2 anni valutati i risultati conseguiti dal Piano, provvedendo a modificarlo “al fine di colmare le criticità emergenti”

Entità aiuto:

ATC prevede una quota di partecipazione all’attività di gestione del cinghiale pari a: 25 €/selecacciatore; da 200 a 500 €/gruppo di girata; da 500  a 2.000 €/squadra di braccata. ATC individua nel proprio regolamento interno criteri per definire la quota di iscrizione di ogni gruppo, tenendo conto di:

  • entità del danno prodotto dagli ungulati alle produzioni agroforestali ed agli incidenti stradali nei DG o UGC, in cui opera ogni gruppo/squadra;
  • collaborazione prestata da tali soggetti per prevenire i danni alle produzioni agroforestali;
  • attività della gestione faunistico venatoria

Quote versate dai cacciatori, in relazione alle spese sia di gestione ed organizzazione, sia per le opere di prevenzione e salvaguardia ambientale, sono incamerate da ATC  per essere destinate all’attività di: gestione degli ungulati; prevenzione e risarcimento danni all’agricoltura.

Soggetti partecipanti alle attività di controllo possono disporre dei capi abbattuti “a titolo di parziale ristoro”, previo versamento sul conto corrente della Regione di un importo pari a: 2,50 €/cinghiale di classe 0; 5 €/cinghiale di classe I; 10 €/cinghiale di classe II

DGR 1013 del 6/8/2018 ha stabilito che il costo massimo per partecipare ai seminari formativi è fissato in: 15 €/partecipante per seminari di 3 ore; 40 €/partecipante per seminari di 9 ore

Giunta Regionale con DGR 1665 del 28/12/2021 ha stanziato 70.000 € per acquisto da parte di ATC di attrezzature, materiali, strumentazioni destinate alla cattura di cinghiali o a prevenire/limitare danni alle colture fino ad un contributo massimo di 8.750 €/ATC, purché: inviata entro 31/12/2021 richiesta corredata da relazione su attività di prevenzione attuata e documentazione attestante spese sostenute; costo dei materiali “nel range di mercato per prodotto, fornitore, servizio che si intende acquistare”, comunque superiore del 20% al contributo assegnato

Sanzioni:

Chiunque immette cinghiali nel territorio nazionale (salvo in aziende faunistico venatorio e agrituristiche venatorie) o li foraggia (se non per attività di controllo): arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 516 a 2065 €.

Provvedimenti applicati a carico della squadra  di braccata o gruppo di girata, in caso di:

  • svolgimento di esercizio venatorio in giorni diversi da quelli previsti, o fuori da arco temporale fissato: sospensione di squadra/gruppo per intera stagione venatoria
  • svolgimento attività di caccia al cinghiale in orari non consentiti: sospensione attività di squadra/gruppo da 6 a 12 giornate consecutive
  • mancato rispetto dei luoghi di prelievo di cinghiale: sospensione attività di squadra/gruppo da 9 a 15 giornate consecutive
  • abbattimento di qualsiasi specie diversa da cinghiale: sospensione attività di squadra/gruppo da 6 a 9 giornate consecutive

Provvedimenti applicati a carico di caposquadra o del conduttore di limiere,  in quanto responsabili, rispettivamente di squadra di braccata o gruppo di girata, del “corretto svolgimento delle operazioni di braccata e girata, comprese tutte le fasi  preparatorie ad essi imputabili”, in caso di:

  • mancato rispetto di quanto previsto relativamente ai mezzi consentiti per il prelievo di cinghiale o incompleta  detenzione di documentazione e materiali forniti da ATC necessari per svolgere caccia a cinghiale: sospensione attività venatoria da 3 a 6 giornate consecutive
  • intervento alla braccata di un numero di ospiti, invitati da caposquadra non facenti parte di squadra, superiore a 5: sospensione attività venatoria da 9 a 15 giornate consecutive
  • intervento a girata di un numero di ospiti invitati da conduttore, non facenti parte di costituzione del numero minimo di gruppo ma che concorrono a formarne numero massimo, superiore a 2: sospensione attività venatoria da 9 a 15 giornate consecutive
  • svolgimento di braccata con meno di 15 (per AFV e AAFV meno di 10) od oltre 60 componenti, oltre a caposquadra: sospensione attività venatoria da 6 a 12 giornate consecutive
  • svolgimento di girata con  numero di componenti del gruppo inferiore a 3 (2 per AFV e AAFV), o superiore a 10 oltre al conduttore, o con più di 1 cane limiere, o mancata annotazione sul verbale di orario e/o di sostituzione del cane, o ricerca di traccia o raggiungimento di postazione di caccia (braccata o girata) con fucile carico e non in custodia, o mancato avviso a RUF di animale ferito: sospensione attività venatoria da 6 a 12 giornate consecutive
  • mancata segnalazione di area di braccata mediante tabelle fornite da ATC: sospensione attività venatoria da 6 a 16 giornate consecutive
  • mancato uso, da parte di 1 o più partecipanti alla caccia collettiva, di capi di abbigliamento ad alta visibilità (almeno casacca, o gilet, o berretto): sospensione attività venatoria da 3 a 6 giornate consecutive
  • impiego nella braccata di un numero di capi superiore a quello previsto: sospensione attività venatoria da 6 a 9 giornate consecutive
  • mancata  marcatura di cinghiali abbattuti in braccata/girata con fascetta inamovibile prima di venire trasportati con qualsiasi mezzo: sospensione attività venatoria da 9 a 15 giornate consecutive
  • mancata rimozione delle tabelle di segnalazione al termine di braccata/girata, o mancata compilazione al termine di braccata/girata del verbale di fine attività, o mancata comunicazione del numero di capi abbattuti ad ATC di riferimento o mancato invio ad inizio e fine di braccata/girata di comunicazione a Polizia provinciale, o mancata  segnalazione con avviso acustico di inizio e fine attività di  caccia  in forma selettiva, o mancato trasporto di cinghiali abbattuti nel punto di raccolta indicato da ogni capo squadra/conduttore in modo da consentire a rilevatore di riportare sul verbale di fine attività i dati biometrici degli animali abbattuti: sospensione attività venatoria da 6 a 9 giornate consecutive
  • mancato recapito ad ATC sia di relazione mensile  su azioni di caccia intraprese, sia entro 15/02/2017 del registro di caccia, sia delle fascette non utilizzate: sospensione attività venatoria da 3 a 6 giornate consecutive

Provvedimenti a carico di singolo componente di squadra di braccata o gruppo di girata, in caso di:

  • mancato rispetto di quanto prescritto nei mezzi consentiti per prelievo di cinghiale: sospensione da attività venatoria da 12 a 24 giornate consecutive
  • esecuzione caccia al cinghiale fuori da squadra/gruppo di cui è membro, salvo casi ammessi nel disciplinare venatorio: sospensione da attività venatoria da 20 a 30 giornate consecutive
  • mancato uso di abbigliamento ad alta visibilità (almeno casacca, o gilet, o berretto): sospensione attività venatoria da 9 a 15 giornate consecutive
  • mancato avviso a caposquadra prima di avviare ricerca di cinghiale ferito: sospensione attività venatoria da 6 a 12 giornate consecutive
  • mancato rispetto  di altre norme del regolamento: sospensione attività venatoria fino a 10 giornate
  • infrazioni commesse aventi risvolti penali: sospensione del titolo di “cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva” fino a 2 stagioni venatorie

Squadre di braccata/gruppi di girata assegnatari di un DR o UGC che entro 2° anno di attività non raggiungono obiettivi di prelievo fissati: pagamento di una quota supplementare pari rispettivamente a 2.000 € e 500 €. Se nel 3° anno di prelievo non raggiunto obiettivo: squadra di braccata o gruppo di girata sospeso per 1 stagione venatoria da ogni attività di prelievo cinghiale + assegnazione del corrispondente territorio da parte di ATC ad altra squadra di braccata/gruppo di girata in regola con obiettivo prelievo

Titolare AFV/AAFV che non comunica a Regione nei termini prescritti eventuali violazioni al disciplinare sospensione/revoca di autorizzazione alla gestione di caccia al cinghiale a AFV/AAFV.

In caso di più infrazioni commesse nella stessa stagione venatoria: sanzioni cumulate e sospensione raddoppiate.

Se sanzioni non applicate nella stagione venatoria di riferimento: sanzioni  riportate a stagione successiva.

 

 

 

 

 

 

Posted in: