ENTE PARCO (Legge 305/89, 394/91; D.P.R. 6/8/93, 5/6/95; D.P.C.M. 17/11/20; D.M. 19/11/12; L.R. 15/94, 44/95, 13/12, 45/12; D.G.R. 1/8/12) (teramb04)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM); Ministero Difesa (MID); Arma dei carabinieri; Regioni; Province; Unioni Montane; Comuni
Cittadini ed imprese che ricadono in aree protette riconosciute a livello nazionale o regionale
Iter procedurale:
Presidente Consiglio Ministri istituito con DPCM 17/11/2020 reparti Arma dei carabinieri impiegati nei Parchi nazionali con il compito di provvedere a garantirne sorveglianza, anche “sulla base di intesa tra Enti interessati” qualora territorio dei Parchi ricadono in più Regioni. In Allegato 1 pubblicato su G.U. 26/21 definito personale di Arma dei carabinieri impegnato nei Parchi nazionali
MIPAAF con D.M. 19/11/2012 istituito Osservatorio nazionale del paesaggio rurale con lo scopo di assicurare un migliore indirizzo di misure dello sviluppo rurale per valorizzare e tutelare paesaggio rurale e sue tradizioni agricole, nonché patrimonio agroalimentare di tale territorio.
Giunta Regionale:
a)stabilisce direttive, indirizzi, obiettivi cui Enti Parco debbono conformare propria attività per ridurre spesa per personale e razionalizzazione spese di gestione;
b)predispone programma quinquennale regionale per aree protette (PQUAP), approvato da Assemblea regionale, con relativo elenco delle aree naturali istituite nelle Marche. Programma (aggiornato ogni anno) comprende: individuazione nuove aree di interesse naturalistico (indicare delimitazione di massima); aree su cui si intende istituire Parchi e Riserve naturali (indicare delimitazione provvisoria e termini di istituzione); ammontare complessivo di risorse finanziarie necessarie per raggiungere obiettivi del piano. Enti Parco presentano, tenendo conto di tale programma, programma annuale di interventi, contenente relazione su attività svolta nell’anno precedente;
c)approva schema tipo di statuto per Enti gestione dei Parchi regionali, a cui i rispettivi Consigli Direttivi debbono adeguare entro 10 giorni da costituzione statuti vigenti
d)individua nuove aree dove istituire altri Parchi e Riserve naturali o, in caso di necessità ed urgenza, aree da tutelare e misure da salvaguardia da applicare in queste da inserire nel programma quinquennale entro 1 anno da sua adozione, pena perdita della loro efficacia
MATTM e Regione, individuate aree di particolare interesse naturalistico da tutelare, provvedono alla loro delimitazione ed adozione delle misure di salvaguardia provvisorie (valide fino all’adozione del provvedimento definitivo di istituzione del Parco, comunque non oltre 6 mesi), in cui si vieta:
a)esecuzione nuove costruzioni o ristrutturazioni fuori dei centri abitati, nonché mutamenti di destinazione dei terreni agricoli o della morfologia del territorio, salvo preventiva autorizzazione MATTM o Regione. Termine per inizio lavori e durata concessione edilizia (3 anni da rilascio) decorre da data di concessione deroga da parte di MATTM o Regione, che inserisce nell’atto clausole attinenti vincolo ambientale;
b)cattura, uccisione, danneggiamento fauna e flora selvatica, salvo prelievo effettuato a scopi di ricerca scientifica;
c)immissione di specie floristiche e faunistiche estranee agli ecosistemi originari;
d)apertura di nuove cave, miniere, discariche salvo autorizzazione MATTM o Regione;
e)modificazione regime delle acque. Opere bonifica agraria autorizzate da MATTM o Regione;
f)costruzione di recinzioni, salvo quelle connesse ad attività agro-silvo-pastorale “purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali”;
g)realizzazione nuovi tracciati viari o nuovi bacini idrici;
h)circolazione di motoveicoli o veicoli fuori delle strade;
i)taglio di boschi o apertura nuove piste forestali, salvo autorizzazione MATTM o Regione.
Comuni sono incaricati di vigilare su osservanza vincolo ambientale. Classificazione di Parchi nazionali e riserve naturali effettuata da MATTM, di intesa con Regione. Istituzione Parco Nazionale attuata con decreto Presidente Repubblica, su proposta MATTM, di intesa con Regioni interessate e previa consultazione di Comuni e Province.
Per promuovere costituzione di un Parco o riserva naturale, Regione convoca apposita conferenza, cui partecipano Comuni, Province, Unioni Montane interessate, che approva, entro 60 giorni da 1° convocazione, “documento di indirizzo”, comprendente: perimetrazione provvisoria; aree potenzialmente idonee per “elevato valore botanico, vegetazionale, emergenze geologiche e geomorfologiche, foreste demaniali”; individuazione obiettivi da perseguire; effetti della costituzione di una area protetta. Se termini non rispettati, Giunta Regionale presenta propria proposta.
Parchi regionali sono istituiti con legge regionale (mentre per riserve naturali è sufficiente delibera del Consiglio Regionale), previo parere delle Organizzazioni agricole, sociali ed economiche, tenendo conto di indicazioni per programmi pluriennali e definendo: perimetro provvisorio di area (scala 1:10.000); tipo di area protetta; organi di gestione e relativi criteri di composizione; sede amministrativa; principi per elaborazione piano di area protetta e del regolamento interno; eventuali misure di incentivazione e per sviluppo economico/sociale sostenibile; norme di tutela; personale di area protetta; previsioni di spesa e relativi finanziamenti. Regione Marche ha istituito, con relativa delimitazione, seguenti Parchi regionali: Conero; Gola della Rossa; Monte San Bartolo; Sasso Simone e Simoncello.
Regione Marche, con DGR 1190 del 1/8/2012, approvato schema di statuto tipo (riportato su BUR 83/12) di Enti di gestione dei Parchi naturali protetti, comprendente:
1) natura giuridica del Parco (soggetto di diritto pubblico) e sede del Parco;
2) competenza territoriale del Parco;
3) finalità del Parco con particolare riferimento a:
- applicare metodi di gestione o restauro ambientali atti a garantire integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche tramite tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali e forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, biotopi, valori economici, processi naturali, equilibri idraulici ed idrogeologici ed ecologici, patrimonio biogenetico;
- promuovere attività di educazione, formazione e ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché attività ricreative compatibili;
- difendere e ricostituire equilibri idraulici ed idrogeologici;
- promuovere qualificazione di condizioni di vita e lavoro delle popolazioni locali, nonché attività agro-silvo-pastorali;
- garantire gestione e conservazione in stato soddisfacente siti rete Natura 2000 e Direttive Habitat uccelli;
- favorire valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili con ambiente;
- promuovere partecipazione di forze sociali presenti nel territorio ed Enti locali con cui ricercare forme di collaborazione;
4) nome e simbolo del Parco approvato da Consiglio Direttivo, di cui ha uso esclusivo, salvo concederlo mediante convenzione “a servizi e prodotti locali che presentano adeguati requisiti di qualità e contribuiscono a realizzare finalità istituzionale del Parco”;
5) Organi del Parco, in carica per 5 anni (rinnovabili solo 1 volta), sono:
- Presidente eletto da Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con votazione palese a maggioranza dei consiglieri in carica. E’ rappresentante legale del Parco, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge funzioni delegate da Consiglio Direttivo (Escluse competenze proprie di Direttore Parco), adotta provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica di Consiglio Direttivo nella 1° seduta utile, nomina tra membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente (lo sostituisce in caso di assenza od impedimento). Provvedimenti di Presidente subito esecutivi. Presidente cessa dalla carica in caso di mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 3 consiglieri. Mozione discussa tra 10 e 30 giorni da sua presentazione e votata da maggioranza assoluta dei componenti Consiglio Direttivo;
- Consiglio Direttivo composto da: 1 rappresentante di Regione; 2 rappresentanti nominati congiuntamente da Provincia e Comuni il cui territorio ricade nel perimetro del Parco, adottando criterio di rotazione di rappresentanza di Enti; 1 rappresentante Associazioni di protezione ambientale; 1 rappresentante Associazioni agricole; Direttore (senza diritto di voto) con funzioni di segretario. Consiglio dura in carica 5 anni ed è costituito con delibera di Giunta Regionale qualora designata maggioranza dei suoi componenti (In caso di dimissioni consigliere, nominato sostituto qualora dimissioni accettate da Consiglio). E’ compito del Consiglio direttivo:
a)approvare statuto ed eventuali successive revisioni;
b)approvare regolamento del Parco, nonché regolamenti, contratti, convenzioni, personale, funzionamento uffici;
c)approvare bilanci annuali, assestamento e conto consuntivo;
d)ratificare atti emessi da Presidente in via di urgenza di competenza del Consiglio stesso;
e)deliberare programmi, relazioni revisionali e programmatiche, nonché progetti di intervento preliminari;
f)assumere ogni altro provvedimento demandato da Legge, regolamenti o sottoposto da Presidente;
g)nominare Commissione tecnica per rilascio di nulla osta;
h)deliberare in ordine ad espropriazioni, indennizzi, prelazioni;
i)approvare regolamento su criteri e modalità di erogazione di eventuali contributi, sovvenzioni ed aiuti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di ogni genere a persone, imprese, Enti pubblici o privati;
j)approvare simbolo del Parco;
k)deliberare costituzione o resistenza di Enti nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi, che possono compromettere integrità di patrimonio naturale e per annullamento di atti lesivi a finalità del Parco;
l)svolgere azione di indirizzo e programmazione di attività del Parco “improntata ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità”;
m)nominare Direttore;
n)approvare dotazione organica.
Consiglio convocato da Presidente che fissa ordine del giorno, o da 3 consiglieri, almeno 1 volta/anno. Seduta tenuta entro 30 giorni da richiesta, altrimenti Consiglio convocato con stesso ordine del giorno da consigliere più anziano. Avviso di convocazione del Consiglio con ordine del giorno pubblicato ad Albo pretorio o sito internet del Parco almeno 3 giorni prima di seduta (24 ore prima “per casi di motivata urgenza”). Avviso di convocazione inviato a consiglieri a mano o per e-mail o per fax.
Seduta del Consiglio valida se intervengono maggioranza consiglieri in carica (Non contano consiglieri che si allontanano prima di votazione). In caso di impedimento del Presidente, Consiglio presieduto da VicePresidente o consigliere più anziano. Sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo nei casi stabiliti con delibera motivata di Consiglio o questioni inerenti giudizi su qualità morali, condizioni economiche di persone.
Decisioni prese a maggioranza dei presenti. Se proposta di delibera respinta non può essere ripresentata nella stessa seduta. Consiglieri non possono partecipare a deliberazioni riguardanti controversie con il Parco, in cui sono in qualche modo parte in causa. Delibere del Consiglio pubblicate in Albo pretorio di Parco per 15 giorni, dopo di che diviene esecutiva (Consiglio per motivi di urgenza può dichiarare delibera “immediatamente eseguibile”).
Verbale sintetico di riunione del Consiglio sottoscritto da Presidente o in assenza da Direttore, e su eventuali dichiarazioni di voto di singolo consiglieri;
- Revisore dei Conti nominato da Assemblea Regionale fra iscritti nel registro revisori contabili;
- Comunità del Parco istituita con decreto del Presidente e composta da: rappresentati di Enti locali compresi nel territorio del Parco; categorie economiche, sociali e culturali; Camera di Commercio; Università; Associazioni ambientaliste; eventuali altri soggetti rappresentativi del territorio interessati ad attività del Parco. Componenti Comunità del Parco si riuniscono almeno 2 volte/anno su convocazione Presidente o richiesta di almeno 1/3 componenti (altrimenti convocazione d’ufficio da parte Presidente Parco). Alle riunioni possono partecipare membri del Consiglio Direttivo e Direttore. Nella 1° riunione nominato Presidente e VicePresidente. Validità delle sedute e delle decisioni con stessa procedura di Consiglio Direttivo relativamente a questioni poste alla sua attenzione da Consiglio Direttivo, parere su documento preliminare del piano pluriennale economico e sociale del Parco e proposte di regolamento Parco, nonché iniziative per garantire più ampia informazione e partecipazione delle Comunità locali;
- Direttore del Parco, quale soggetto responsabile della “correttezza, efficienza, efficacia, economicità della gestione amministrativa” è nominato da MATTM su terna proposta da Consiglio Direttivo tra soggetti iscritti ad Albo nazionale dei Direttori Parco. Presidente Parco stipula con Direttore contratto avente durata minima di 3 anni e massima di 5 anni. Negli Enti di gestione dei Parchi regionali privi di personale con qualifica dirigenziale si applica disposizioni di D.Lgs. 207/00. In caso di impedimento del Direttore, Presidente assegna sue funzioni, per periodo non superiore a 6 mesi, a funzionario di grado inferiore. Compiti del Direttore sono:
a)dirigere uffici e servizi secondo norme dettate da Legge, statuto e regolamento;
b)formulare ad organi competenti proposte per definizione obiettivi e programmi da attuare;
c)responsabilità delle procedure di appalto e stipula dei contratti;
d)curare attuazione piani, programmi, direttive definiti da altri organi di Parco;
e)collaborare ed assistere organi di Ente Parco;
f)esercitare poteri di spesa connessi a funzioni proprie in modo autonomo;
g)partecipare con funzioni consultive e di assistenza a riunioni del Consiglio Direttivo, curando verbali;
h)rappresentare Parco in sedi tecniche ed operative su delega del Presidente;
i)emanare di atti che impegnano Ente Parco verso esterni.
Strumenti di gestione del Parco sono:
– regolamento del Parco che prevede:
a)divieto di attività ed opere che possono compromettere salvaguardia paesaggio e degli habitat naturali di flora e fauna protetta. Ammesse opere di manutenzione impianti tecnologici esistenti;
b)svolgimento attività agro-silvo-pastorale. Vincoli per tali attività, di tipo temporaneo o permanente, “possono dar luogo a compensi od indennizzi che tengono conto dei vantaggi e svantaggi derivanti dall’attività del Parco”;
c)indennizzi per danni provocati da liquidare entro 90 giorni dal verificarsi di evento;
d)soggiorno e circolazione turisti;
e)svolgimento attività affidate a giovani, disoccupati, volontariato …;
f)svolgimento attività sportive, ricreative, educative, di ricerca ….;
g)accessibilità territorio ad anziani, handicappati …;
h)divieto di catturare, danneggiare animali o vegetali, salvo interventi autorizzati;
i)apertura cave ed asportazione materiali;
j)regime delle acque;
k)uso fuochi all’aperto;
l)tipologia dei prelievi faunistici e di abbattimenti selettivi solo per “ricomporre squilibri ecologici accertati”. Prelievi ed abbattimenti proposti da Ente Parco ed attuati con proprio personale o personale autorizzato scelto con priorità tra cacciatori residenti nel Parco a cui attuati idonei corsi formazione, od in subordine guardie venatorie della Provincia, comunque sotto sorveglianza Ente Parco;
m)valorizzazione attività particolari legate ad usi, costumi, consuetudini della popolazione residente nel Parco, “nonché espressioni culturali proprie e caratteristiche di identità delle comunità sociali”.
Regolamento predisposto da Organismo gestore Parco inviato a Provincia che, acquisito parere Comitato scientifico per aree protette e dei Comuni interessati (parere espresso entro 40 giorni da richiesta) approva regolamento. Nel caso Parco o riserva naturale ricada in più Province, regolamento approvato con stesso iter procedurale da Regione. Regolamento pubblicato su BUR entra in vigore dopo 90 giorni
– piano del Parco o della riserva naturale, contenente:
a)analisi della situazione, comprendente: informazioni relative ad area protetta e relativa cartografia (scala 1:25.000 o 1:10.000), informazioni su ambiente fisico (v. idrologia ed idrografia, clima, geologia, geomorfologia, suoli e pedologia, ambiente biologico, flora e vegetazione con particolare attenzione a quella rara ed in via di estinzione, fauna), su ambiente umano (significato dell’area protetta in ambito locale, viabilità e sistemi locali situazione demografica e socio-economica, uso attuale dei terreni forestali ed agrari, archeologia e storia della zona, cultura contemporanea, assetto urbanistico territoriale, turismo in termini di visitatori, di strutture, di uso delle risorse da parte dei visitatori), relazioni tra ambiente fisico naturale ed uomo per conservare status dell’area, bibliografia;
b)valutazione situazione preesistente, comprendente: riconoscimento valore area; valutazione importanza della zona protetta in base a dimensione, diversità, naturalità, rarità, fragilità, tipicità, storia passata, valore potenziale della zona, richiamo intrinseco; identificazione dei valori maggiori del luogo; influenze interne ed esterne esercitate su area protetta con relativa valutazione di impatto ambientale;
c)obiettivi del piano suddivisi per sezioni operative, quali: uso del territorio, gestione del patrimonio naturalistico, gestione del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico, promozione sviluppo socio-economico locale, interpretazione ed educazione ambientale gestione del patrimonio agricolo e zootecnico;
d)proposte operative suddivise in:
1) gestione ed organizzazione del territorio: perimetrazione definitiva Parco e relativa zonizzazione, suddivisa in: riserve integrali; riserve generali orientate (Ammesse opere manutenzione edifici, attività produttive tradizionali); aree protezione (Ammesse attività produttive tradizionali o con metodi compatibili con ambiente); aree di promozione economica e sociale; aree contigue;
2) gestione patrimonio naturale, storico-architettonico e paesaggistico, tramite inventario monitoraggio, studio per recupero ed uso di tali risorse (Definire tipo di uso e periodo di tempo, nonché “condizioni delle risorse al presente livello di uso”);
3) promozione sviluppo socio-economico locale, compatibile con obiettivo conservazione;
4) uso dell’area protetta nei settori della circolazione (vie di accesso, reti di sentieri nel Parco), interpretazione ed educazione ambientale, attività promozionali, culturali e ricreative. Piano dovrà “valutare, implementare, riorganizzare, o quando inconciliabili, eliminare” le attività esistenti da destinare ad utilizzo pubblico (visitatori e residenti), scientifico, educativo, di protezione dei visitatori. E’ compresa formazione professionale;
5) sviluppo generale.
Al Piano allegare: carta topografica di base (scala 1:10.000); carta geomorfologica e geologica (scala 1:10.000); carta uso del suolo (scala 1.10.000); carta della vegetazione attuale (scala 1:25.000); carta faunistica (scala 1:50.000); carta della naturalità (scala 1:50.000); carta vulnerabilità della falda (scala 1:50.000); carta dei vincoli esistenti (scala 1:25.000); carta strumenti urbanistici (scala 1:10.000); carta delle proprietà (scala 1:25.000); carta degli interventi (scala 1:50.000); carta del Parco con relativa zonizzazione (scala 1:10.000); carta delle aree contigue (scala 1:10.000).
Piano approvato da Organismo gestione Parco, sentito Comitato provinciale per territorio, entro 6 mesi da insediamento Consiglio Direttivo (Se termine non rispettato, Regione nomina commissario) e depositato presso Comuni (Di tale deposito dato avviso a popolazione mediante pubblicazione su BUR, su 2 quotidiani a diffusione regionale, affissione manifesti nei Comuni). Chiunque può presentare osservazioni a piano, nei 60 giorni di deposito, al Consiglio Direttivo, che esaminate osservazioni inviate, lo approva definitivamente nei successivi 60 giorni.
Piano inviato, nei 30 giorni successivi, a Regione, che entro 12 mesi provvede a: verificare conformità del piano con disposizioni normative e programmatiche regionali; approvare piano, approvare piano con prescrizioni, respingere piano per sua rielaborazione. Piano approvato con delibera consiliare pubblicato su BUR e depositato con allegati specifici presso Unioni Montane, Comuni, Ente Parco.
Piano sostituisce piani urbanistici, territoriali o paesistici vigenti ed ha “effetto di dichiarazione di pubblico interesse, urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti”, è subito vincolante per soggetti pubblici e privati.
Se piano non approvato entro 2 anni interviene MATTM e, comunque, rimangono valide misure preventive di salvaguardia fissate con decreto riconoscimento. Piano modificato e/o aggiornato entro 10 anni
– Piano pluriennale economico e sociale per la promozione di attività compatibili (valido 4 anni, ma aggiornato ogni anno), adottato da Organismo gestione Parco e pubblicato su BUR comprende:
1) presentazione Comuni ricadenti in area Parco (storia, analisi paesistica, situazione fondi);
2) evoluzione della popolazione, saldo naturale ed emigrazione;
3) popolazione attiva, settori di attività produttiva;
4) reali possibilità di intervento dei Comuni in rapporto a bisogni e finanziamenti;
5) ruolo del Parco nel processo di valorizzazione economico e sociale;
6) promozione dello sviluppo socio-economico locale concorrente agli obiettivi di conservazione attraverso:
a)acquisto o affitto immobili o aree per svolgere attività Parco, anche mediante esproprio;
b)attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi o con recupero di sistemi tradizionali, funzionali a protezione ambientale;
c)recupero e restauro aree di valore naturalistico degradate;
d)restauro di centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
e)informazioni ambientali;
f)conservazione ed eventuale reintroduzione fauna selvatica;
g)recupero di nuclei abitati rurali;
h)opere igieniche ed idropotabili e di risanamento acqua, aria, suolo;
i)opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, compresa attività agricole e forestale;
j)attività culturali nell’ambito degli interessi Parco;
k)agriturismo;
l)attività sportive compatibili;
m)strutture per utilizzo fonti energetiche a basso impatto ambientale ed energie rinnovabili;
n)locazione, acquisto, esproprio di immobili. Esercizio diritto prelazione su terreni in vendita, se nessun confinante abbia mostrato interesse. Diritto prelazione da esercitare entro 3 mesi. Se nessuna comunicazione pervenuta o pervenuta con prezzo superiore, si può esercitare diritto di riscatto entro 1 anno da trascrizione atto;
o)concessione indennizzi ad attività agro-silvo-pastorali oggetto di vincoli, anche parziali o temporanei, posti dal piano Parco o per i danni provocati dalla fauna selvatica (Indennizzo da versare entro 90 giorni dal danno);
p)formazione professionale con particolare riferimento a riscoperta produzioni ecologiche ad alto valore aggiunto.
Se area protetta ricade interamente in 1 Provincia, Piano trasmesso a Provincia per approvazione, altrimenti a Regione;
– contabilità del Parco. Consiglio Direttivo approva bilancio di previsione entro 30 Novembre, osservando principi di “universalità, integrità e pareggio economico e finanziario”, nonché conto consuntivo entro 30 Aprile. Impegni di spesa assunti solo previa attestazione di responsabile contabile “di relativa copertura finanziaria”;
– regolamento di contabilità, contratti e convenzioni adottato da Consiglio Direttivo, in cui definire modalità “per dare in concessione servizi” con soggetti pubblici e privati;
– rilascio nulla-osta per esecuzione di interventi, entro 60 giorni da richiesta. Se entro tale data non pervenuta nessuna comunicazione, domanda si intende accolta e nulla-osta affisso su Albo pretorio del Comune, affinché tutti i cittadini possano promuovere eventuali ricorsi in via giurisdizionale. Diniego nulla-osta, comunicato ad interessato;
– controllo su attività ed opere eseguite nel Parco. Se queste dannose per Parco o eseguite in modo difforme da nulla-osta: Ente Parco deve sospendere lavori ed ordinare ripristino dei luoghi a spese trasgressore. Se questi non esegue ordine, lavori svolti direttamente da Ente Parco e spese addebitate a trasgressore tramite cartelle esattoriali
– apposizione tabelle lungo confini aree protette, “in particolare nei punti di intersezione con strade di accesso”. Tabelle da conservare in buono stato e leggibili.
Stato, Regioni, Enti locali, Comunità del Parco possono promuovere patti territoriali. MATMM promuove accordi programma per “sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorale tradizionale, agriturismo, turismo ambientale”.
Sanzioni:
Chiunque trasgredisce alle disposizioni emanate da Ente Parco: multa da 25 € a 5.000 €
Entità aiuto:
Risorse finanziarie necessarie per attività di Ente Parco (Bilancio in pareggio) comprendono:
a)contributi ordinari e straordinari di Stato, Regioni, Provincia, Enti locali interessati al territorio del Parco;
b)contributi di altri Enti pubblici;
c)contributi e finanziamenti destinati a progetti specifici;
d)lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro;
e)eventuali redditi patrimoniali ed immobili di proprietà dell’Ente Parco;
f)canoni concessioni, diritti di ingresso e di privativa, entrate derivanti da servizi resi;
g)proventi da attività commerciali e promozionali. Stipula di convenzioni per vendere prodotti locali di qualità con nome e simbolo Parco;
h)proventi dalle sanzioni applicate ai trasgressori od inadempienti;
i)ogni altro provento derivante da attività svolta;
j)agevolazioni e detrazioni fiscali previste da Legge 393/91
Ai componenti Consiglio Direttivo Parco spetta solo rimborso di spese documentate per partecipazione alle sedute. Al Presidente Ente Parco spetta indennità di carica pari a 20% di quella di Consigliere regionale. Al revisore dei conti spetta compenso pari a 80% di quello spettante a Presidente.
Nessun compenso è dovuto ai componenti della Comunità del Parco. Se nell’atto istitutivo della Riserva naturale si prevede la costituzione di ulteriori organi, spetta ai suoi componenti solo il rimborso spese documentate per la partecipazione alle sedute.
DPCM 17/11/2020 stabilisce che il costo del personale di Arma dei carabinieri (compreso loro armamento ed equipaggiamento) impegnato nei Parchi nazionali è a carico di MID, mentre è a carico degli Enti Parco gli oneri per:
a)trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale di Arma carabinieri impiegato in Parco nazionale;
b)formazione specifica del suddetto personale;
c)funzionamento, manutenzione e potenziamento dei mezzi necessari per sorveglianza (compresi reparti a cavallo);
d)manutenzione (ordinaria e straordinaria) di immobili adibiti a sede di uffici dei reparti di Arma carabinieri posti all’interno del perimetro del Parco o all’esterno di questo se destinati esclusivamente a Carabinieri del Parco;
e)attrezzature speciali fornite ai reparti dei Carabinieri del Parco per lo svolgimento dei compiti affidati