ENTE FIERISTICO REGIONALE (Legge 106/05, 99/09; L.R. 14/10) (enti14)
Soggetti interessati:
Ente regionale per manifestazioni fieristiche
Iter procedurale:
Con L.R. 14/10 a decorrere da 3/2/2011 Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), con sede in Civitanova Marche, viene soppresso
Regione subentra nell’esercizio delle funzioni e gestioni delle attività programmate da ERF per anno 2011, nonché nei rapporti giuridici attivi e passivi:
1) utilizzando personale ERF ed affidando incarico gestione programma “al soggetto che attualmente riveste incarico di Direttore di ERF”;
2) partecipando eventualmente a società promosse e costituite da soggetti pubblici e privati che hanno come scopo “esercizio unitario delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione dell’immagine Marche, sue imprese e suoi prodotti”. Regione può conferire a tale società anche beni in natura
Presidente ERF entro 5/12/2010 effettua ricognizione della consistenza patrimoniale, personale, rapporti giuridici pendenti e trasmette dati a Regione.
ERF a partire da 5/11/2010 non può effettuare assunzioni di personale, attivare o rinnovare comandi, stipulare o prorogare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né conferire o prorogare incarichi ad esperti esterni. Personale ERF trasferito a Regione, o su richiesta dipendenti e previo accordo di mobilità ad Enti pubblici soci di ERF