ENOTURISMO

ENOTURISMO (L.R. 28/21; D.G.R. 4/4/22, 13/4/22; D.D.S. 22/4/22)  (vino58)

Soggetti interessati:

Giunta Regionale, Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale (Servizio), Sportello unico attività produttive (SUAP),  Enti di formazione accreditati, Comune, Prefetto

Operatori specializzati enoturistici quali:

  1. imprenditori agricoli, singoli od associati, ai sensi di Art. 2135 del Codice civile (comprese aziende agricole di Istituzioni pubbliche) esercenti attività vitivinicola (cioè trasformano in proprio o fanno trasformare a terzi il proprio prodotto), che risultano: iscritti ad anagrafe delle aziende agricole con fascicolo aziendale validato; in possesso di partita IVA con codice di attività agricolo; iscritti nei registri di Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
  2. imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli (cioè imprese che svolgono in proprio o tramite terzi almeno 1 delle fasi di vinificazione, affinamento o consolidamento) con esclusione di imprese che svolgono attività di commercializzazione;
  3. enoteche regionali riconosciute;
  4. polo enogastronomico regionale riconosciuto

Esclusi da esercizio di enoturismo:

  1. coloro che hanno riportato negli ultimi 5 anni condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti da Art. 442, 444, 513, 515, 517 del Codice penale o per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione di alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione in quanto considerati “persone pericolose per la sicurezza e pubblica moralità” o sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione;
  3. coloro che ricadono nella normativa antimafia

Iter procedurale:

Regione Marche con L.R. 28/21 disciplina attività enoturistica regionale, avente finalità di:

  1. valorizzare aree ad alta vocazione vitivinicola delle Marche;
  2. valorizzare produzioni vitivinicole peculiari di ogni territorio;
  3. implementare offerta turistica regionale tramite enoturismo per coniugare conoscenza della cultura del vino con quella dei territori di produzione;
  4. favorire sviluppo delle imprese produttrici di vino così da consentire loro di ampliare propria attività economica, anche in prospettiva nazionale ed internazionale

Per attività enoturistica ai sensi della L.R. 28/21 si intende

  1. attività formativa od informativa rivolta al pubblico ed ai consumatori inerenti alla conoscenza di: produzioni vitivinicole del territorio; vino (in particolare dei vini DOC, DOCG, IGT); areale dove si svolge attività;
  2. attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti

Giunta Regionale, sentita Commissione assembleare competente, individua con DGR 359 del 4/4/2022, anche su proposta degli operatori enoturistici, attività rientranti in enoturismo (anche svolte disgiuntamente), comprendenti:

  • attività formative ed informative svolte nei confronti del pubblico e dei consumatori in merito a produzioni vitivinicole del territorio ed a conoscenza del vino (in particolare dei vini DOC, DOCG, IGT) nella cui area effettuata attività tramite:
    1. visite guidate ai vigneti di pertinenza di azienda, organizzate in forma di passeggiate a piedi, in bici o a cavallo;
    2. visite guidate alle cantine;
    3. visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite;
    4. visite nei luoghi della storia e pratica dell’attività vitivinicola ed enologia;
    5. iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e vigneti (compresa vendemmia didattica).

Visite organizzate da operatori enoturistici diversi da imprenditori agricoli (nel caso di imprenditori agricoli rientrano tra le attività agricole connesse ai sensi di Art. 2135 del Codice civile) debbono essere sempre realizzate presso aziende di viticoltori da cui provengono le uve oggetto di attività di enoturismo e solo sulla base di convenzione specifica sottoscritta con viticoltori (Modello predisposto da Servizio, in cui specificare “responsabilità di impresa ospitante nei confronti dei visitatori”)

  • attività di degustazione dei vini DOC (quali: Bianchello del Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Esino, Falerio, I terreni di Sanseverino, Lacrima di Morro d’Alba, Pergola, Rosso Conero, Rosso Piceno, San Ginesio, Serrapetrona, Terre di Offida, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica), DOCG (Castelli di Jesi Verdicchio riserva, Conero, Offida, Verdicchio Matelica riserva, Vernaccia di Serrapetrona), IGT (Marche) di produzione aziendale o della Regione Marche effettuata con calici di vetro, eventualmente in abbinamento con prodotti agroalimentari freddi (anche manipolati o trasformati) pronti per il consumo, preparati da azienda stessa, “prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione” (anche provenienti da rete di aziende). Prodotti individuati con DGR 392 del 13/4/2022 sono prodotti DOP (quali: Casciotta di Urbino; olio extravergine di Cartoceto; olive ascolane del Piceno in salamoia o ripiena; prosciutto Carpegna; salamini italiani alla cacciatora; formaggio di fossa di Sogliano) o IGP (quali: olio Marche; ciascuolo; mortadella di Bologna) o STG (quali: mozzarella); prodotti di montagna ai sensi di normativa UE (quali: formaggi; olio extravergine; miele); prodotti tradizionali ai sensi di D.Lgs. 173/98 (Elenco pubblicato su G.U. 67/22); prodotti biologici; prodotti a marchio “QM – Qualità dalle Marche” (quali: pane; prodotti da forno; cereali; malto e legumi; sottoli; sottaceti; salamoia; ortofrutta Valle del Foglia; pesca di Montelabbate; tartufi e prodotti a base di tartufo; prodotti di pasticceria; formaggi); vini DOC, DOCG, IGT. Preparazione di alimenti per degustazione ed attività di degustazione attuata presso locali dedicati di azienda o presso punti vendita (anche ricadenti in centro storico di Comuni marchigiani) nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie. Escluse da degustazione attività ed alimenti che prefigurano attività di ristorazione (esclusi quindi piatti caldi e servizio assistito di somministrazione). Al fine di promuovere conoscenza delle produzioni regionali tipiche, operatore mette a disposizione degli ospiti fogli illustrativi dei suddetti prodotti
  • attività di commercializzazione dei prodotti agricoli oggetto di degustazione attuata da imprese agricole, imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, enoteche regionali in spazi adibiti ad attività di degustazione indicati in SCIA enoturistica

Per esercitare attività di enoturismo occorre disporre di:

  • personale qualificato, compreso tra titolare, soci di impresa, familiari coadiuvanti, dipendenti o collaboratori esterni specializzati nel settore turismo, dotati di adeguate competenze in merito a conoscenza del territorio ed in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    • diploma di scuola secondaria di 2° grado o di laurea ad indirizzo agrario o attinente al settore di riferimento;
    • esperienza lavorativa di almeno 3 anni in imprese vitivinicole;
    • attestato di frequenza a corso di formazione avente durata di almeno 50 ore, che prevede verifica finale in merito a conoscenze acquisite nell’attività vitivinicola e turistica;
  • strutture conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igienico sanitaria ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualità:
    1. apertura annuale o stagionale per almeno 3 giorni/settimana (eventualmente compreso domenica, festivi e prefestivi);
    2. sito o pagina web in almeno 3 lingue (compreso italiano), contenente modalità per prenotazione delle visite;
    3. cartello da affiggere ad ingresso di azienda in cui riportare: dati relativi ad accoglienza enoturistica; orari di apertura; tipologia del servizio offerto; lingue parlate; logo identificativo di attività enoturistica approvato da Regione;
    4. disponibilità di parcheggi in azienda o nelle sue vicinanze con adeguata loro indicazione;
    5. disponibilità di materiale informativo (in almeno 3 lingue, compreso italiano) su azienda e suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, evidenziando eventuale collaborazione tra più aziende del territorio;
    6. esposizione e distribuzione di materiale informativo (anche in formato digitale) riguardante: zona di produzione; produzioni tipiche e locali (priorità a quelle con denominazione di origine relative a prodotti agricoli, alimentari, artigianali, industriali); attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche del territorio dove svolta attività enoturistica
    7. ambienti dedicati adeguatamente attrezzati in funzione di attività enoturistica svolta. Se attività svolta nel vigneto, queste riguardano viticoltori da cui provengono le uve oggetto di degustazione

Operatori, compresi agriturismi e fattorie didattiche, che intendono esercitare attività di enoturismo inviano tramite SIAR domanda presso SUAP del Comune dove svolta attività, corredata da:

  1. SCIA (segnalazione certificata inizio attività), in cui evidenziare (Modello approvato con DDS 167 del 22/4/2022): attività che si intende svolgere; periodi di apertura (annuale o stagionale) con dettaglio dei giorni della settimana; possesso dei requisiti prescritti da L.R. 28/21; rispettate prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico sanitaria, destinazione d’uso dei locali, sicurezza e prevenzione incendi. Aziende enoturistiche già in attività non sono tenute a ripresentare SCIA ma debbono adeguarsi alle disposizioni di L.R. 28/21 entro 2/12/2022
  2. planimetria (in scala adeguata) dei locali usati per svolgere attività con indicazione di specifica destinazione
  3. in caso di società: quadro di autocertificazione inerente al permesso o carta di soggiorno per cittadini extraUE e possesso dei requisiti morali per esercizio di attività

Comune lo comunica ad ASL e ne invia copia al Servizio per aggiornare Elenco regionale degli operatori enoturistici (EROE) istituito in SIAR, in cui riportare: estremi di SCIA assentita; generalità di operatore enoturistico; georeferenziazione di attività; tipologia di attività svolta secondo quanto previsto da DGR 359 del 4/4/2022 con relativi periodi di apertura (evidenziare: giorni di apertura settimanale se annuale; periodi e giorni di apertura settimanale se stagionale); indirizzo del sito o pagina web aziendale; link per prenotazione on line delle attività enoturistiche praticate. Elenco aggiornato pubblicato sul sito istituzionale del Servizio

Eventuali variazioni delle informazioni contenute in SCIA segnalate al Comune entro 15 giorni. SCIA esposta all’interno dei locali di azienda “in prossimità del punto di ricevimento dei clienti”. In caso di decesso ed “impedimento irreversibile del titolare”, subentrante deve presentare nuova SCIA corredata da eventuale dichiarazione di impegno ad acquisire attestato di frequenza di corso di formazione entro 12 mesi. In caso di accertamento negativo, Comune sospende attività di enoturismo comunicandolo a Servizio

Comuni esercitano vigilanza su corretta applicazione di L.R. 28/21, tramite esecuzione di 1 controllo/anno su almeno 10% delle strutture di enoturismo presenti nel suo territorio, “rispettando turno minimo di 3 anni nei controlli ad uno stesso esercizio, salvo segnalazioni pervenute allo stesso Ente”. Al riguardo Comuni inviano a: Servizio entro 31 Marzo una relazione su attività di controllo eseguita nell’anno precedente; Servizio e Prefetto provvedimenti di sospensione o cessazione di attività enoturistica

Sanzioni:

Soggetti non rientranti tra gli operatori enoturistici che usano denominazione di “enoturismo”, “enoturistico” e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale: multa da 1.500 a 10.000 €

Chiunque svolge attività di enoturismo senza aver presentato SCIA: multa da 2.500 a 15.000 € + chiusura attività disposta da Comune + eventuale ripresa di attività non prima di 12 mesi da infrazione

Chiunque svolge attività di enoturismo senza disporre dei requisiti prescritti: multa da 500 a 3.000 € + sospensione di attività da 10 a 30 giorni + in caso di ulteriore infrazione rilevata nei 2 anni successivi sospensione di attività da 15 a 40 giorni + in caso di ulteriore infrazione chiusura di attività

Operatore enoturistico che non rispetta modalità di esercizio dell’attività riportata in SCIA, o non espone al pubblico la SCIA, od utilizza prodotti alimentari non conformi a quanto prescritto da L.R. 28/21: multa da 250 a 1.500 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: