EMAS

EMAS (Reg. 1221/09)  (cee10)

Soggetti interessati:

Organizzazioni (Gruppo società, azienda, impresa, istituzione o loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata) aventi sede nel territorio CE o fuori di esso, Organizzazioni di piccole dimensioni, comprendenti microimprese, piccole e medie imprese, Amministrazioni locali con meno di 10.000 abitanti, altri Enti pubblici con meno di 250 persone e bilancio di previsione inferiore a 50.000.000 € o bilancio consuntivo inferiore a 43.000.000

Iter procedurale:

CE istituisce sistema comunitario di ecogestione ed audit ambientale (EMAS) a cui Organizzazioni possono aderire volontariamente nell’intento di “migliorare prestazioni ambientali delle Organizzazioni mediante istituzione ed applicazione di sistemi di gestione ambientale, valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, offerta di informazioni su prestazioni ambientali, dialogo con pubblico ed altri parti interessate, coinvolgimento attivo ed adeguata formazione del personale da parte delle Organizzazioni interessate”.

Stati membri garantiscono che Organizzazioni abbiano accesso ad informazioni e ad assistenza comprendente informazioni su obblighi normativi applicabili in materia ambientale con relative Autorità competenti in materia. Informazioni ed assistenza può essere fornita da stessa Autorità competente (specie per quanto concerne Organizzazioni di piccole dimensioni e “qualsiasi inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte Organizzazioni registrate”, informando di ciò entro 1 mese anche Organismo competente) o da altri Organismi che “dispongono di competenze necessarie e risorse adeguate per svolgere compiti affidati”.

Organismi di accreditamento designati da Stati membri hanno compito di accreditare verificatori ambientali e di controllarne attività, valutandone competenza in base a classificazione dell’attività economica per cui richiesto accreditamento. Istituito Forum di Organismi di accreditamento che si riunisce almeno 1 volta all’anno per:

a)       elaborare documento di orientamento che definisce procedure di accreditamento, diniego, sospensione, revoca di accreditamento a verificatore. Documento messo a disposizione del pubblico e trasmesso a Commissione;

b)       organizzare valutazione inter pares riguardante accreditamento di verificatori ambientali. Tutti gli Organismi di accreditamento partecipano a valutazione che si svolge ogni 4 anni, alla cui conclusione redatta relazione inviata a Commissione.  

Aspirante verificatore ambientale presenta domanda di accreditamento ad Organismo competente, evidenziando tipo di attività economica per cui si intende essere accreditato come verificatore ambientale, e fornendo prova di propria competenza e conoscenza in materia di: normativa Reg. 1221/09; funzionamento sistema di gestione ambientale; documenti di riferimento settoriali pubblicati da Commissione; disposizioni legislative attinenti ad attività soggetta a verifica; aspetti ed impatti ambientali (compresa dimensione ambientale di sviluppo sostenibile); aspetti tecnici attinenti a tematiche ambientali di attività soggetta a verifica; funzionamento generale di attività soggetta a verifica, specie per quanto attiene interazione tra Organizzazione ed ambiente (attività operative e caratteristiche della loro interazione con ambiente, metodologia di valutazione aspetti ambientali, tecnologie di riduzione e controllo inquinamento); requisiti e metodi di audit ambientale (compresa esame risultati audit e preparazione di rapporto audit); dichiarazione ambientale (compresa eventuale rilevazione errori nei dati, utilizzo di ipotesi e stime); dimensione ambientale di prodotti e servizi. Verificatore deve dimostrare costante aggiornamento delle sue conoscenze, essere indipendente da Organizzazione, svolgere attività in modo imparziale, non essere sottoposto a pressioni di ordine commerciale o finanziario o di altra natura in grado di influenzare il suo giudizio nell’attività di verifica, dispone di metodologie documentate (specie in materia di riservatezza dei dati, organigramma personale impiegato, stato giuridico, proprietà e fonti di finanziamento della sua struttura). In caso di accreditamento richiesto per esercizio attività di verificatore in Paesi Terzi occorre dimostrare conoscenza delle disposizioni legislative vigenti in materia di ambiente nel Paese Terzo e della lingua di tale Paese (Requisiti si intendono posseduti se sussiste rapporto contrattuale “con persona od organizzazione qualificata” di Paese Terzo, indipendente da Organizzazione oggetto di verifica)     

 Se domanda respinta, Organismo comunica motivi decisione a verificatore. Organismi istituiscono ed aggiornano Elenco dei verificatori ambientali, evidenziando portata della loro abilitazione nei vari Stati. Modifiche ad Elenco comunicate ogni mese a Commissione ed Organismo competente per ubicazione. Organismo redige rapporto su sorveglianza esercitata, evidenziando che attività non svolta da verificatore ambientale in maniera adeguata ad assicurare rispetto prescrizioni del Reg. 1221/09. Rapporto inviato ad Organismo di accreditamento, che per sospendere o revocare accreditamento è tenuto a sentire parti interessate, compreso verificatore (a cui comunica motivi provvedimenti adottati). Accreditamento sospeso o revocato fino a quando non ottenute garanzie su conformità operato del verificatore “in funzione del tipo ed entità di inosservanza o violazione di obblighi normativi”. Sospensione revocata se verificatore torna a rispettare regolamento    

Organismo competente esercita sorveglianza su verificatori ambientali a cui concesso accreditamento, che sono tenuti:

1)       almeno entro 4 settimane da ciascuna verifica a notificare ad Organismo controllo “informazioni riguardanti proprio accreditamento e luogo e tempi della verifica”;

2)       ad informare subito Organismo controllo eventuali modifiche intervenute che possono influenzare accreditamento.

Organismo competente esegue controlli almeno ogni 24 mesi per accertare che verificatore ambientale continui a rispettare requisiti di accreditamento e “qualità della attività di verifica intrapresa”, mediante audit documentale, controllo a campione presso Organizzazione, questionari, analisi delle dichiarazioni ambientali convalidate dal verificatore, analisi rapporti di verifica. Decisione di revocare, sospendere, limitare attività di accreditamento presa dopo aver dato possibilità a verificatore di essere ascoltato. Se Organismo accreditatore ritiene che lavoro svolto da verificatore sia inadeguato, invia rapporto a verificatore e ad Organismo competente presso cui Organizzazione è registrata.

Verificatore accreditato in Stato membro che intende esercitare attività in altro Stato membro notifica ad Organismo accreditamento, almeno 4 settimane prima: informazioni su suo accreditamento e competenze (v. conoscenza normativa ambientale e lingua di altro Stato membro); luoghi e tempi attività di verifica e convalida; indirizzo di Organizzazione. Se Organismo non in grado di espletare propri controlli prima di data verifica comunicata, deve segnalarlo a verificatore con motivazione adeguata. Se Organismi accreditamento ritiene inadeguata attività del verificatore, trasmette verbale allo stesso verificatore e ad Organismo competente presso Organizzazione registrata.         

Stato membro individua Organismo competente di registrazione delle Organizzazioni, che può essere nazionale o regionale, comunque indipendente ed imparziale, dotato di risorse finanziarie ed umane adeguate ai compiti affidati.

Organismo competente definisce procedure di registrazione Organizzazioni, tenendo conto osservazioni formulate da parti interessate, ed in particolare:

a)       definire modalità di istruzione della domanda di registrazione, verificando: completezza domanda e documentazione inviata (in particolare convalida dichiarazione ambientale); assenza violazione da parte Organizzazione di obblighi normativi in materia ambientale; assenza di reclami delle parti interessate; rispetto da parte Organizzazione “di tutti i requisiti prescritti dal Reg. 1221/09”; versamento diritti di registrazione. Accoglimento domanda comunicato ad Organizzazione (fornendo numero di registrazione e logo EMAS), analogamente respinta domanda (fornendo giustificazione motivata, compreso lavoro non adeguato eseguito da verificatore ambientale, ed invitando Organizzazione a presentare nuova domanda);

b)       definire procedure di rinnovo della registrazione qualora soddisfatte seguenti condizioni:

·         invio dichiarazione ambientale convalidata aggiornata;

·         invio modello riportato in Allegato VI al reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09;

·         assenza di elementi attestanti che verifica e convalida non eseguite;

·         assenza di elementi attestanti inosservanza da parte Organizzazione di obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

·         assenza di reclami pertinenti delle parti interessate;

·         accertato rispetto da parte Organizzazione di tutti i requisiti del Reg. 1221/09;

·         accertato versamento diritti rinnovo di registrazione;  

c)       definire procedure di sospensione o cancellazione dal registro. Registrazione sospesa o cancellata se:

·         Organizzazione non rispettato Reg 1221/09 e non si giustifica in merito o si giustifica in modo giudicato insufficiente;

·          verificatore ambientale agisce in modo da non garantire rispetto disposizioni Reg. 1221/09;

·         entro 2 mesi da richiesta Organizzazione non invia ad Organismo competente: dichiarazione ambientale convalidata; dichiarazione ambientale aggiornata; dichiarazione firmata da verificatore ambientale; scheda riportata in Allegato VI al reg. 1221/09 pubblicata su G.U.CE 342/09;

·         Organizzazione violato obblighi in materia ambientale, tenendo conto effetti su ambiente dell’inosservanza, prevedibilità o circostanze che hanno determinato inosservanza, precedenti episodi di inosservanza, situazione particolare di Organizzazione.

Al fine di “acquisire evidenze necessarie ad adozione della propria decisione”, Organismo competente consulta parti interessate, compresa stessa Organizzazione. Sospensione della registrazione viene meno se Organizzazione ritorna conforme a Reg. 1221/09;

d)       gestire ricorsi e reclami contro proprie decisioni;

e)       tenere registro delle Organizzazioni riconosciute, in cui riportate modalità di acquisizione dichiarazione ambientale. Registro aggiornato ogni mese (Modifiche comunicate a Commissione), disponibile al pubblico su internet;     

f)        partecipare a Forum di Organismi competenti che si riunisce almeno 1 volta all’anno con il compito di “preparare documenti di orientamento per garantire uniformità delle procedure di registrazione, compresi rinnovo della registrazione, sospensione e cancellazione di organizzazione dal registro”. Documenti inviati a Commissione e messi a disposizione del pubblico. Forum organizza incontri di valutazione per verificare conformità del sistema di registrazione di ogni Organismo competente e per definire approccio armonizzato in materia di registrazione. Incontro svolto almeno 1 volta ogni 4 anni a cui tutti gli Organismi competenti partecipano. Commissione fissa modalità del processo di valutazione del Forum, compresa redazione di una relazione sulla valutazione da inviare a Commissione e da rendere pubblica   

Organizzazioni interessate a registrazione EMAS previa esecuzione in via preliminare di:           

a)       analisi di aspetti ambientali di Organizzazione (Elementi da considerare riportati in Allegato I al Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09);

b)       applicazione in base a risultati di analisi ambientale, sistema di gestione ambientale, tenendo conto “della migliore pratica ambientale per settore interessato” (Requisiti del sistema riportati in Allegato II al Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09);

c)       esecuzione di audit interno ambientale attraverso “valutazione sistematica documentata, obiettiva delle prestazioni ambientali di Organizzazione, del sistema di gestione e processi destinati a tutela ambiente (Requisiti di audit riportati in Allegato III al Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09);

d)       predisposizione dichiarazione ambientale, tenendo conto di eventuali documenti di riferimento settoriali delle prestazioni ambientali (Modello riportato in Allegato IV al Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09).

Analisi ambientale iniziale, sistema di gestione ambientale, procedure di audit e sua attuazione, nonché dichiarazione ambientale convalidata da verificatore ambientale accreditato.

Organizzazioni presentano domanda di registrazione ad Organismo competente di Stato membro (Se Organizzazione ubicata in più Stati membri o Paesi Terzi unica domanda per tutti i siti o per parte di questi in Stato membro in cui ricade sede principale, facendo in modo che verificatori ambientali incaricati di “effettuare verifica e convalida del sistema di gestione ambientale di Organizzazione, accreditati in tale Stato membro), comprendente:

a)       dichiarazione ambientale convalidata;

b)       dichiarazione del verificatore ambientale attestante convalida della dichiarazione ambientale;

c)       scheda aziendale (Modello riportato in Allegato V al Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09);

d)       prova di avvenuto pagamento dei diritti di registrazione.

Organizzazione registrata deve almeno ogni 3 anni:

a)       far verificare intero sistema di gestione ambientale, programma di audit e sua attuazione;

b)       eseguire aggiornamento dichiarazione ambientale convalidata da verificatore ambientale (Modello riportato in Allegato IV al Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09), da trasmettere ad Organismo competente

c)       trasmettere ad Organismo competente scheda aziendale (modello riportato in Allegato VI al Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09);

d)       svolgere in base a programma definito un audit interno inerente “prestazioni ambientali e rispetto obblighi normativi in materia ambientale” (Modello riportato in Allegato III al Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09);

e)       versare diritti per rinnovo della registrazione ad Organismo competente.

Organizzazioni di piccole dimensioni possono chiedere proroga di 2 anni della frequenza di 3 anni per esecuzione verifiche, purché verificatore ambientale attesta che: non esistono rischi ambientali significativi; Organizzazione non contribuisce a creare problemi ambientali significativi a livello locale. Organizzazione beneficiaria di proroga invia ad Organismo competente dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata per anno di esercizio di obbligo. 

Organizzazioni che applicano sistema di gestione ambientale certificato esonerate da EMAS per parti riconosciute equivalenti da Reg. 1221/09, purché presentano materiali o documenti giustificativi rispetto obblighi normativa ambientale CE

Se Organizzazione registrata apporta modifiche sostanziali al processo deve eseguire analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi impatti ambientali , con conseguente aggiornamento di analisi ambientale iniziale, sistema di gestione ambientale, dichiarazione ambientale (Documenti da convalidare da parte verificatore ambientale entro 6 mesi) 

Organizzazione registrata è tenuta a mettere a disposizione del pubblico dichiarazione ambientale, iniziale ed aggiornata, sistema di gestione ambientale, dichiarazione ambientale, entro 1 mese da registrazione

Organizzazione registrata definisce programma di audit, che definisce obiettivo di ciascun audit e relativa frequenza per ogni attività, in modo da garantire che in 3 anni (4 anni per Organizzazione piccole dimensioni) tutte le attività  vengano assoggettate ad audit ambientale interno, attraverso impiego di auditor, dotato di competenze adeguate ed indipendente così da formulare giudizio obiettivo. Al termine audit, auditor redige rapporto scritto inviato ad Organizzazione che sulla base di questo predispone piano di azione.

Verificatori ambientali sono tenuti ad accertare:

a)       rispetto da parte di Organizzazione dei requisiti prescritti per analisi ambientale iniziale, sistema di gestione ambientale, audit ambientale e relativi risultati, dichiarazione ambientale o dichiarazione ambientale aggiornata;

b)       rispetto da parte Organizzazione di norme comunitarie, nazionali, regionali, locali in materia ambiente;

c)       miglioramento continuo di prestazioni ambientali di Organizzazione;

d)       attendibilità, credibilità, esattezza di dati ed informazioni contenuti in dichiarazione ambientale, dichiarazione ambientale aggiornata;

e)       adeguatezza analisi ambientale iniziale o audit o altre procedure attuate, “senza inutili duplicazioni delle suddette procedure”;

f)        attendibilità risultati audit interno mediante controlli a campione;

g)       esistenza sistema di gestione ambientale pienamente operativo o sistema di audit riguardante almeno impatti ambientali più significativi o di dichiarazione ambientale conforme rispettivamente a prescrizioni Allegati II, III, IV del Reg. 1221/09 pubblicati su G.U.CE 342/09;

h)       in caso di rinnovo della registrazione: esistenza sistema di gestione ambientale pienamente operativa; programma di audit operativo e pianificato “di cui almeno 1 ciclo di audit sia stato completato”; predisposizione dichiarazione ambientale; completamento riesame della direzione; rispetto norme in materia ambientale e miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

Verificatore ambientale:

a)       sottoscrive accordo scritto con Organizzazione contenente: ambito di attività; condizioni che consentono a verificatore di operare in maniera autonoma; impegno di Organizzazione a prestare necessaria collaborazione (mettere a disposizione informazioni su sua attività, programma ambientale, sistema di gestione ambientale, analisi ambientale e di audit attuata, eventuali azioni correttive adottate a seguito di tale analisi, bozza dichiarazione ambientale); definizione componenti Organizzazione corrispondenti a “effettiva suddivisione di attività”;

b)       elabora programma di verifica degli elementi necessari per ottenere registrazione e suo rinnovo;

c)       effettua valutazione elementi di impatto ambientale, tramite esame documentazione, visite presso Organizzazione, controlli a campione, interviste al personale;

d)       elabora relazione su esito verifica, contenente: attività svolta, descrizione delle conformità rilevate al reg. 1221/09; confronto tra risultati conseguiti e traguardi fissati con precedenti dichiarazioni ambientali; valutazione e miglioramento continuo di prestazioni ambientali; eventuali problemi tecnici rilevati nell’analisi ambientale, metodo di audit, sistema di gestione ambientale. In caso di non conformità valutazione precisa: elementi di non conformità; punti di disaccordo con bozza di dichiarazione ambientale “con indicazioni precise di modifiche od aggiunte da apportare a dichiarazione ambientale”;

e)       convalida, a seguito verifica, dichiarazione ambientale in quanto “informazioni contenuti nella dichiarazione sono attendibili ed esatte e nessun elemento indica che Organizzazione non rispetta obblighi normativi in materia di ambiente o prescrizioni di cui al Reg. 1221/09;

f)        rilascia, al momento convalida, dichiarazione sottoscritta (Modello riportato in Allegato VII del Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09);

g)       in caso di Organizzazioni di piccole dimensioni, tiene conto di comunicazione immediata, personale polivalente, formazione sul posto di lavoro, capacità di adattarsi rapidamente a cambiamenti, documentazione limitata delle procedure, non imposizione oneri superflui di verifica, elementi aggiuntivi attestanti efficacia del sistema (Esistenza procedure interne in proporzione ad entità e complessità dell’attività, natura, di impatti ambientali, competenza di operatori);

h)       in caso di Organizzazione ubicata in Paese Terzo, notifica con almeno 6 settimane      

i)         convalida, al massimo ogni 12 mesi, eventuali informazioni aggiornate contenute nella dichiarazione ambientale;

j)         si sottopone a sorveglianza da parte Organismo di accreditamento di Stato in cui tali attività si svolgono         

Logo EMAS (Modello riportato in Allegato V al Reg. 1221/09 pubblicato su G.U.CE 342/09), contenente numero registrazione Organizzazione, utilizzato nel rispetto delle specifiche tecniche. Vietato usare logo EMAS su prodotti ed imballaggi o in abbinamento a dichiarazioni comparative riguardanti altre attività o servizi o in modo da poter essere confuso con altri marchi di qualità ecologica assegnati a prodotti. Qualsiasi informazione ambientale pubblicata da Organizzazione registrata può recare logo EMAS, purché questa sia riferita a dichiarazione ambientale aggiornata e verificatore l’abbia convalidata in quanto trattasi di informazioni precise, dimostrate, pertinenti al contesto di utilizzo, rappresentative della prestazione ambientale complessiva di Organizzazione, difficilmente soggette ad interpretazione erronee, significative per impatto ambientale.

Se non tutti i siti di Organizzazione inclusi in registrazione cumulativa, nelle comunicazioni con pubblico e nel logo EMAS, indicati siti per cui concessa registrazione.

Stati membri promuovono sistema EMAS attraverso una strategia di promozione comprendente:

a)       informazione di: pubblico su obiettivi EMAS; Organizzazioni riguardo Reg. 1221/09. Informazione anche tramite pubblicazioni professionali, stampa locale, campagne di informazione attuate in collaborazione con  Associazioni industriali, consumatori, ambientaliste, sindacati, Istituzioni locali;

b)       attività di promozione tramite: scambio conoscenze e migliori pratiche EMAS tra le parti interessate da condividere con Organizzazioni; supporto tecnico ad Organizzazioni per definizione e realizzazione di attività commerciali relative ad EMAS; promozione partenariati tra Organizzazioni; logo EMAS senza numero registrazione usato da Organismi competenti, Organismi accreditati, Autorità commerciali a fini commerciali e promozionali relativi ad EMAS;

c)        incentivi ad Organizzazioni di piccole dimensioni relativi a: accesso ad informazioni e finanziamenti specificatamente definiti per loro esigenze; applicazione diritti di registrazione agevolati; promozione misure di assistenza tecnica;

d)       incentivi a favore di Enti locali che, in collaborazione con Associazioni industriali, Camera di Commercio, altri parti interessate, forniscono specifica assistenza a distretti di Organizzazioni ai fini della registrazione;

e)       incentivi ad Organizzazioni per applicare sistema di gestione ambientale fino a registrazione EMAS (Evitare costi eccessivi per Organizzazioni di piccole dimensioni);

f)        verifica di inserimento registrazione EMAS nella legislazione nazionale usata per lavori pubblici;

g)       concessione facilitazioni fiscali e finanziarie per registrazione EMAS (semplificazione obblighi procedurali, anche tramite strumenti legislativi, per facilitare adesione ad EMAS, specie da parte Organizzazioni già aderenti ad altre misure in materia ambientale);

h)       richiesta pagamento diritti, tenendo conto costi di informazione ed assistenza forniti ad Organizzazioni, costi per accreditamento e controllo di verificatori, costi di registrazione, rinnovo, sospensione, cancellazione della registrazione (compresi costi aggiuntivi in caso di Organizzazioni fuori CE). “Importo dei diritti ragionevole e proporzionato alle dimensioni di Organizzazione ed al carico di lavoro da svolgere”;

i)         applicazione opportune misure giuridiche ed amministrative in caso di inosservanza Reg. 1221/09 (in particolare violazione utilizzo logo EMAS);

j)         comunicazione a Commissione di struttura e procedure che regolano funzionamento Organismi competenti ed Organismi di accreditamento, provvedendo ogni 2 anni a fornire informazioni aggiornate su misure adottate in merito a Reg. 1221/09;

k)       invio richiesta a Commissione di riconoscimento sistemi di gestione ambientali esistenti, specificando “parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e corrispondenti ai requisiti del Reg. 1221/09”. Commissione esaminata richiesta riconosce “parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e requisiti di accreditamento di Organismi di certificazione” se ritiene che Stato membro abbia precisato in modo chiaro la richiesta e “dimostrato adeguatamente equivalenze con Reg. 1221/09 di tutte le parti pertinenti del sistema di gestione ambientale interessato “.

Commissione:

a)       informa pubblico su obiettivi EMAS ed operatori su contenuto Reg. 1221/09;

b)       conserva e rende disponibile al pubblico: registro dei verificatori ambientali e delle Organizzazioni registrate; banca dati dichiarazioni ambientali e delle migliori pratiche EMAS (comprese azioni promozione EMAS ed esempi di supporto tecnico ad Organizzazione); elenco risorse CE per finanziamento EMAS, relativi progetti ed attività;

c)       promuove collaborazione con Stati membri per ottenere applicazione uniforme delle norme in materia di registrazione delle Organizzazioni, verificatori ambientali, informazioni ed assistenza da fornire ad Organizzazioni, applicazione di EMAS od altri sistemi di gestione ambientale nelle prestazioni contrattuali pubbliche;

d)       verifica possibilità di inserire registrazione EMAS nella nuova legislazione CE od “utilizzarla come strumento per applicazione e controllo rispetto della legislazione vigente;

e)       elabora, in consultazione con Stati membri, documenti di riferimento settoriali, comprendenti: migliora pratica di gestione ambientale; indicatori di prestazioni ambientali per specifici settori; esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentono di determinare livello delle prestazioni ambientali. Documenti anche a livello intersettoriale, elaborati tenendo conto documenti esistenti redatti per altre politiche ambientali della CE o norme internazionali. Entro 31/12/2010 Commissione definisce piano di lavoro per “settori da considerare prioritari ai fini adozione documenti di riferimento settoriale e transettoriali”. Piano di lavoro reso pubblico ed aggiornato;

f)        elabora, in collaborazione con Forum degli Organismi competenti, linee guida su registrazione delle Organizzazioni situate fuori CE e linee guida per utenti intenzionati ad aderire ad EMAS;

g)       invia ogni 5 anni a Parlamento e Consiglio Europeo una relazione contenente informazioni su iniziative e provvedimenti adottati in merito a Reg. 1221/09, nonché informazioni provenienti da Stati membri con relativa valutazione impatto di EMAS su ambiente ed evoluzione numero di aderenti al sistema;

h)       effettua modifiche ad Allegati al Reg. 1221/09 “alla luce dell’esperienza acquisita con applicazione di EMAS e di eventuali modifiche di norme internazionali”, fino ad arrivare a riesaminare entro 11/1/2015 sistema EMAS            

 

 

 

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