ELABORAZIONE MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO (Reg

ELABORAZIONE MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO (Reg. 2394/84; D.M. 30/7/03; Circ. MIPA 12/9/97) (vinici08)

Soggetti interessati:

Chiunque intende elaborare mosto di uve concentrato rettificato tramite impiego di resine scambiatrici di ioni

Iter procedurale:

Interessati chiedono riconoscimento stabilimento a Regione, che esaminati impianti e capacità di elaborazione concede autorizzazione, comunicandolo a MI.P.A.

Interessati comunicano ad Ufficio Repressione Frodi, almeno 10 giorni prima, inizio trattamento per ciascuna partita di uve, indicando:

a)       generalità titolare e ragione sociale impresa;

b)       esatta ubicazione stabilimento;

c)       generalità del tecnico responsabile elaborazione del mosto;

d)       quantità e qualità del mosto da trattare e numero riferimento della partita.

Allegare dichiarazione di accettazione del tecnico responsabile.

Responsabile, prima di iniziare trattamento, deve:

–          accertare che resine a scambio ionico impiegate sono in confezioni originali riportanti indicazioni su: denominazione chimica del prodotto, dicitura “per uso enologico”, nome e sede ditta produttrice, sede di stabilimento produzione, istruzione per uso;

–          accertare idoneità delle resine e loro rispondenza ai requisiti CE. Risultati della verifica comunicati ad Ufficio Repressione Frodi;

–          prelevare campione da ciascuna partita di mosto da trattare ed a conclusione trattamento. Campione immesso in bottiglie sigillate contrassegnate con etichette, indicante: quantità e qualità del mosto, numero partita, data prelievo;

–          tenere per almeno 1 anno, 2 campioni a disposizione Ufficio Repressione Frodi.

Interessati debbono tenere registro di fabbricazione del concentrato, in cui evidenziare: zone di provenienza uve o mosto.

Ufficio Repressione Frodi esegue controlli su tutte operazioni di elaborazione.

 

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