ELABORAZIONE MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO (Reg. 2394/84; D.M. 30/7/03; Circ. MIPA 12/9/97) (vinici08)
Soggetti interessati:
Chiunque intende elaborare mosto di uve concentrato rettificato tramite impiego di resine scambiatrici di ioni
Iter procedurale:
Interessati chiedono riconoscimento stabilimento a Regione, che esaminati impianti e capacità di elaborazione concede autorizzazione, comunicandolo a MI.P.A.
Interessati comunicano ad Ufficio Repressione Frodi, almeno 10 giorni prima, inizio trattamento per ciascuna partita di uve, indicando:
a) generalità titolare e ragione sociale impresa;
b) esatta ubicazione stabilimento;
c) generalità del tecnico responsabile elaborazione del mosto;
d) quantità e qualità del mosto da trattare e numero riferimento della partita.
Allegare dichiarazione di accettazione del tecnico responsabile.
Responsabile, prima di iniziare trattamento, deve:
– accertare che resine a scambio ionico impiegate sono in confezioni originali riportanti indicazioni su: denominazione chimica del prodotto, dicitura “per uso enologico”, nome e sede ditta produttrice, sede di stabilimento produzione, istruzione per uso;
– accertare idoneità delle resine e loro rispondenza ai requisiti CE. Risultati della verifica comunicati ad Ufficio Repressione Frodi;
– prelevare campione da ciascuna partita di mosto da trattare ed a conclusione trattamento. Campione immesso in bottiglie sigillate contrassegnate con etichette, indicante: quantità e qualità del mosto, numero partita, data prelievo;
– tenere per almeno 1 anno, 2 campioni a disposizione Ufficio Repressione Frodi.
Interessati debbono tenere registro di fabbricazione del concentrato, in cui evidenziare: zone di provenienza uve o mosto.
Ufficio Repressione Frodi esegue controlli su tutte operazioni di elaborazione.