EDIFICI E RISPARMIO ENERGETICO (Legge 10/91, 220/10, 90/13, 208/15, 96/17; D.Lgs. 192/05, 28/11; D.M. 19/2/07, 11/3/08, 26/6/09; L.R. 19/15; D.G.R.01/08/16) (casa13)
Soggetti interessati:
Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Economia e Finanze (MEF), Regioni.
Agenzia Nazionale per nuove tecnologie, sviluppo economico sostenibile (ENEA), Gestore Servizi di Energetici (GSE).
Chiunque a partire da 24/9/2005 intende costruire, ristrutturare, ammodernare “edifici, pubblici o privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso” con esclusione di:
- edifici ricadenti nella disciplina dei beni culturali e paesaggistici. In tali edifici applicata comunque attestazione di prestazione energetica di edifici, nonché esercizio, manutenzione, ispezione di impianti termici;
- fabbricati isolati con superficie totale inferiore a 50 mq. Prestazioni energetiche applicate nelle porzioni di edificio adibite ad uffici, purché “scorporabili ai fini di valutazione di efficienza energetica”;
- fabbricati industriali/artigianali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- edifici non compresi in quelli a destinazione d’uso in cui prevista installazione sistemi tecnici di climatizzazione (box, cantine, autorimesse, parcheggio multipiani, depositi, impianti sportivi stagionali);
- edifici adibiti a luoghi di culto
Persone fisiche, Enti e soggetti non titolari di reddito di impresa, soggetti titolari di reddito di impresa “che sostengono spese per esecuzione di interventi su edifici, parti di edifici, unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti” (In caso di locazione, detrazione compete ad utilizzatore) per:
- interventi di riqualificazione energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti riguardanti strutture opache verticali od orizzontali (copertura e pavimenti), finestre (comprensive di infissi) delimitanti volume riscaldato verso esterno o verso vani non riscaldati, che conseguono indice di prestazione energetica per climatizzare invernale inferiore a 20%;
- interventi su involucro esterno di edifici o parti di edifici od unità immobiliari esistenti (Interventi su strutture opache verticali, finestre ed infissi) che rispettano requisiti di trasmittanza termica U;
- interventi di installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda per usi domestici od industriali per copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici, Università;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:
- caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, compresa trasformazione impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato per contabilizzare il calore (Escluso passaggio da impianto centralizzato per edificio o complesso di edifici od impianti individuali autonomi);
- pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini delle detrazioni fiscali sono quelli applicabili a data di inizio lavori);
- generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Tali impianti ammessi a benefici fiscali se:
- presentano rendimento nominale minimo conforme a classe 3 di norme UNI EN 303-5;
- rispettano limiti di emissioni fissativa Lgs. 152/06 o limiti più restrittivi regionali;
- utilizzano biomasse combustibili tra quelle ammissibili ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- garantito per edifici ubicati in zone climatiche C, D, E, F che valori trasmittanza di porte, finestre, vetrine (anche non apribili) comprensive di infissi e di parti trasparenti ed opache, che delimitano edificio verso esterno o verso locali non riscaldati rispettino limiti massimi fissati in D.P.R. 59/09;
- soggetti interessati a detrazioni fiscali dichiarano ad ENEA rispetto dei suddetti requisiti;
- presa in considerazione solo quota di energia fossile pari a energia primaria realmente fornita ad impianto moltiplicata per 0,3.
Iter procedurale:
D.Lgs. 28/11, come modificato da Legge 15/17, stabilisce in Allegato 3 che per nuovi edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di produzione di energia termica vengano progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto di copertura tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati con fonti rinnovabili per 50% del consumo previsto di acqua calda sanitaria; e per 35% (50% a partire da 01/01/2018) dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffreddamento.
D.Lgs. 192/05 intende migliorare le prestazioni energetiche di edifici, espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale (cioè quantità annua di energia primaria consumata o che si prevede necessaria per soddisfare, con uso standard di immobile, bisogni energetici di edificio, climatizzazione invernale ed estiva, preparazione di acqua calda per usi igienici e sanitari, ventilazione e per settore terziario, illuminazione, impianti ascensori, scale mobili, tenendo conto livello di isolamento edificio, caratteristiche tecniche e di installazione impianti termici). A tal fine emanati una serie di Decreti Presidente della Repubblica per fissare:
- metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche ed utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici, tenendo conto di: normativa tecnica UNI e CTI; fabbisogno energetico globale di singolo servizio energetico (espresso in energia primaria su base mensile, compensazione mensile tra fabbisogni energetici ed energia rinnovabile prodotta all’interno di edificio);
- prestazione energetica di edifici di nuova costruzione, ristrutturazione, riqualificazione energetica per edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per edilizia pubblica e privata, tenendo conto della destinazione d’uso degli edifici. D.P.R. 59/09 fissa indice di prestazione energetica di edificio per climatizzazione invernale e della trasmittenzadegli elementi costituenti involucro edilizio. Ai fini determinazione contributo per riduzione indice di prestazione energetica a seguito installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento applicato fattore di conversione di energia termica utile in energia primaria;
- attestazione di prestazione energetica di edifici ed unità immobiliari
- definizione Piano di azione per promozione di edifici “a energia quasi zero”;sviluppo di strumenti finanziari per promuovere efficienza energetica di edifici;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
- requisiti professionali e di indipendenza di esperti incaricati di attestare prestazione energetica di edifici ed ispezione impianti di climatizzazione, nonché sistema informativo per gestione rapporti tecnici di ispezione ed attestati di prestazione energetica;
- realizzazione ed adozione strumenti comuni a Regioni per gestione loro adempimenti;
- promozione uso razionale di energia anche tramite azione di informazione di utenti finali, formazione ed aggiornamento di operatori del settore;
- raccolta di informazioni ed elaborazione studi necessari ad orientamento politica energetica di settore;
- modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, ispezioni di impianti termici per climatizzazione invernale ed estiva di edifici.
A decorrere da 1/1/2009 rilascio del permesso a costruire è subordinato a:
- certificazione energetica di edificio;
- caratteristiche strutturali di immobile finalizzate al risparmio idrico e reimpiego di acque meteoriche;
- installazione di impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire produzione energetica superiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa “compatibilmente con realizzabilità tecnica di intervento” (Per fabbricati industriali di oltre 100 mq. produzione energetica minima di 5 kW)
A partire da 31/12/2018 edifici di nuova costruzione occupati o di proprietà di Amministrazioni pubbliche (in primo luogo edificio scolastici ed ospedali, anche tramite “ricorso a forme partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite, strumento di finanziamento tramite terzi, fondo di garanzia) debbono risultare edifici a “energia quasi zero” (Dal 1/1/2021 tutti i nuovi edifici debbono conseguire tale qualifica).
In Allegato a D.M. 26/6/09 riportate “Linee guida nazionali per certificazione energetica” di singole unità immobiliari (cioè “insieme di 1 o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno 2 unità immobiliari”), a cui assimilate singole unità commerciali artigianali, direzionali “indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati ad uno dei servizi energetici di cui previsto calcolo delle prestazioni”. Esclusi box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione impianti sportivi, ruderi o immobili venduti allo stato di “scheletro strutturale” (cioè privo di pareti verticali esterne) o “al rustico” (cioè privi di rifiniture ed impianti tecnologici), purché:
- dichiarato tale stato di edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
- presentato prima di inizio lavori di completamento, relazione tecnica attestante rispetto norme su efficienza energetica di edifici alla data di denuncia inizio attività o invio richiesta permesso a costruire.
In caso di edifici adibiti ad usi diversi (residenziale/commerciale), se impossibile trattare separatamente diverse zone termiche, edificio valutato “in base a destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato”
Linee guida utilizzate per dare applicazione omogenea a certificazione energetica edifici attraverso procedura nazionale comprendente:
- indicazione sistema di classificazione degli edifici, utile ad orientare mercato verso edifici a migliore rendimento energetico. Classe energetica globale di edificio contrassegnato da lettera (individua sua prestazione energetica complessiva) e comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati (riscaldamento, raffreddamento, acqua calda sanitaria, illuminazione). Si intende stimolare mediante incentivi passaggi di classe al fine di riqualificare parco immobiliare nazionale. Classi riportate in Allegato 4 a D.M. 26/6/2009 pubblicato su G.U. 158/09
- individuazione metodologie di calcolo di prestazione energetica che sono:
- “metodo di calcolo di progetto” che prevede valutazione di prestazione energetica a partire da dati di ingresso del progetto energetico di edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio di edificio come realizzati. Metodo da applicare in nuovi edifici ed in quelli completamente ristrutturati. Si applica norma tecnica UNI/TS 11300 – 1 per definire metodo di calcolo di prestazione energetica di involucro edificio per riscaldamento e raffreddamento e UNI/TS 11300 – 2 per calcolare prestazione del sistema edificio –impianti in relazione a specifico impianto termico installato
- “metodo di calcolo da rilievo su edificio” che prevede valutazione prestazione energetica a partire da dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente su edificio esistente. In caso di nuovi edifici applicati metodi di calcolo del precedente, mentre per edifici esistenti si fa riferimento a tabelle analogiche tenendo conto tipologie ed anno costruzione indipendentemente da dimensione o metodo di calcolo DOCET predisposto da CNR (applicato in edifici di oltre 3.000 mq.).
Valutazione qualitativa delle caratteristiche di involucro edilizio volte a contenere fabbisogno per illuminazione estiva attraverso:
- metodo basato su determinazione di indice di prestazione termica di edificio per raffreddamento (Epe,invol) espresso in kWh/mq/anno, pari al rapporto tra fabbisogno di energia termica per raffreddamento di edificio e superficie calpestabile del volume climatizzato, utilizzando sistema UNI/TS 11300
- metodo basato su parametri qualitativi in base ad indicatori quali: fattore di attenuazione (rapporto tra modulo di trasmittenza termica dinamica e trasmittenza termica in condizioni stazionarie); sfasamento temporale (ritardo temporale tra massimo del flusso termico entrante in ambiente interno e massimo di temperatura di ambiente esterno); coefficiente adimensionale.
Si applica seguente formula: EPgl (Indice di prestazione energetica globale) = EPi (indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale) + EPacs (indice di prestazione energetica per produzione di acqua calda sanitaria) + EPe (indice di prestazione energetica per climatizzazione estiva) + EPill (indice di prestazione energetica per illuminazione artificiale) espresso in kWh/mq/anno (In caso di residenza collettiva, industria, terziario espresso in kWh/mc/anno) deve tenere conto di fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale ed estiva, per produzione di acqua calda, illuminazione artificiale, energia erogata ed ausiliaria di sistemi impiantistici, incluso sistemi per autoproduzione od utilizzo di energia).
Ammesso scostamento massimo in più od in meno di 5% ed utilizzo di strumenti testati da CNR, ENEA, CTI (Allegare dichiarazione produttore strumento di calcolo attestante richiesta di verifica ai suddetti Organismi).
Istituito Tavolo di confronto e coordinamento presso Ministero Affari Regionali, comprendente Regioni, CNR, ENEA, CTI, Comitato Ecolabel al fine di:
- monitorare applicazione certificazione energetica in edifici in modo da rendere più efficaci modalità di trasferimento informazioni ad acquirenti e conduttori edifici ed uniformare procedure di certificazione in territorio nazionale;
- scambiare esperienze per predisporre programmi;
- formulare proposte per realizzare sistema informativo regionale e nazionale che favorisce raccolta dati in materia di certificazione e controllo efficienza energetica in edifici;
- formulare proposte per adeguamento normativa o sviluppare iniziative coordinate di informazione dei cittadini in modo da ottimizzare risorse disponibili;
- valutare costi di mercato e condizioni di accesso al servizio di certificazione energetica di edifici, sentiti Consigli nazionali dei professionisti;
- formulare proposte inerenti sviluppo di certificazione e marchi volontari di qualità energetico ed ambientale;
- assicurare più ampia pubblicità alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione;
- promuovere ravvicinamento di strumenti regionali di certificazione energetica di edifici a Linee guida.
Regione Marche definisce con L.R. 19/15 modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione di impianti termici in edifici, pubblici e privati (v. scheda “impianti termici in edifici”), nonché con DGR 858 del 01/08/2016 pubblicata di BUR 96/16 gli strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità energetico ambientale negli edifici residenziali.
A partire da 3/8/2013 “edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati a nuovo locatario o edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni o aperti al pubblico con superficie di oltre 500 mq.” dotati di un attestato di certificazione energetica, prima di rilascio del certificato di agibilità (Nel caso di nuovo edificio, attestato prodotto da costruttore, mentre nel caso di edificio esistente attestato prodotto da proprietario immobile). Nel caso di vendita, trasferimento immobile a titolo gratuito nuova locazione, proprietario deve produrre attestato di prestazione energetica a potenziale acquirente o nuovo locatario (In caso di nuova costruzione, attestato esibito entro 15 giorni da richiesta rilascio certificato di agibilità). Nei contratti di vendita e locazione inserita clausola con cui acquirente o conduttore dichiarano di aver ricevuto informazioni ed attestato su prestazione energetica diedificio, attestazione può fare riferimento a più unità immobiliari di stesso edificio, purché queste abbiano “medesima destinazione d’uso, situazione al contorno, orientamento, geometria” e servite da stesso impianto termico destinato a climatizzazione invernale/estiva. In caso di offerte di vendita/locazione, annunci commerciali debbono riportare indici di prestazione energetica di involucro e globale di edificio/unità immobiliare e classe energetica corrispondente. Tutti i contratti nuovi o rinnovati di gestione impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici debbono prevedere attestato di prestazione energetica di edificio/unità immobiliare.
Edificio non necessita di attestato se questo già disponibile ed ancora in corso di validità. Attestato di qualificazione energetica (facoltativo) utile per rilascio di attestato prestazione energetica, comprende indicazione di interventi migliorativi di prestazioni energetiche e classe di appartenenza di edificio/unità immobiliare in base a vigente sistema di certificazione energetica con eventuale passaggio di classe.
Se non vengono rispettate le prescrizioni relative alle operazioni di controllo in merito alla efficienza energetica dei sistemi tecnici di edificio (in primo luogo impianti termici), attestato di prestazione energetica (con allegato libretto di impianto) decade entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza. Negli edifici pubblici o aperti al pubblico di oltre 250 mq., vi è l’obbligo di affiggere nell’ingresso dell’edificio od “in altro luogo chiaramente visibile al pubblico”, attestato di prestazione energetica.
Attestato ha validità di 10 anni (aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica classe energetica di edificio), purché rispettate prescrizioni per operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici di edificio (in primo luogo impianti termici). Se ciò non avviene, attestato decade entro 31 Dicembre anno successivo a quello di 1° scadenza non rispettata di operazione controllo.
Nel caso di condominio, certificazione può riguardare intero edificio in caso di impianto termico centralizzato (ripartire indice di prestazione energetica in base a tabelle millesimali relative a servizio riscaldamento), o singoli appartamenti.
Amministratori di stabili e responsabili di impianti debbono fornire a condomini e certificatori tutte le informazioni utili (compreso libretto di impianto per climatizzazione) per certificazione energetica di edifici.
Progettista opere edili deve sempre inserire nelle relazioni tecniche calcoli per il contenimento del consumo di energia negli edifici e nei relativi impianti termici (elementi non necessari in caso di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione con potenza inferiore alla soglia prevista dal D.M. 22/1/2008) che il proprietario di edificio deve depositare presso le Amministrazioni competenti, insieme alla dichiarazione di inizio lavori o alla domanda di concessione edilizia.
MISE definisce gli schemi per la compilazione della relazione, in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, importanti ristrutturazioni, interventi di riqualificazione energetica). Per gli edifici soggetti a importanti ristrutturazioni occorre allegare una relazione inerente: valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza (v. Sistemi di fornitura energetica rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore, sistemi monitoraggio e controllo attivo dei consumi): sistema informativo per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione ed attestati di prestazione energetica.
Soggetto certificatore nominato prima di inizio lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale, mentre in caso di attestato di certificazione energetica legato ad incentivi pubblici, richiesta di questa depositata prima della richiesta di autorizzazione edilizia. Direttore lavori segnala varie fasi di costruzione di edificio ed impianti a soggetto certificatore che può procedere ad ispezioni e collaudo energetico delle opere
Soggetto certificatore entro 15 giorni da consegna di attestato di certificazione energetica trasmette copia certificato energetico a Regione
Legge 90/13 stabilisce qualifica professionale per attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomasse, sistemi solari fotovoltaici e termici su edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia, pompe di calore conseguita ai sensi di D.M. 22/1/2008.
Installazione di impianto termico e di climatizzazione avviene sulla base di un progetto tecnico redatto da operatore abilitato e di un attestato di conformità delle opere realizzate a progetto asseverato da Direttore dei Lavori e presentato a Comune, insieme a dichiarazione di fine lavori. Progettista opere edili deve sempre inserire nelle relazioni tecniche calcoli per contenimento consumo di energia di edifici e relativi impianti termici che proprietario edificio deve depositare presso Amministrazioni competenti insieme a dichiarazione di inizio lavori o domanda di concessione edilizia. Elementi non necessari in caso di sostituzione generatore di calore di impianto di climatizzazione con potenza inferiore a soglia prevista da D.M. 22/1/2008. MISE definisce schemi per compilazione relazione in funzione di diversi tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica). Per edifici soggetti a ristrutturazione importante occorre anche relazione di valutazione fattibilità tecnica, ambientale ed economica per inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza (v. sistemi di fornitura energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore, sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi).
A partire da 31 Agosto 2013 Legge 90/13 impone che impianti termici debbono essere collegati ai camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra tetto di edificio. Deroghe ammesse in caso di:
- riqualificazione energetica di impianto termico mediante sostituzione di generatori di calore individuale installati prima di 31/8/2013con scarico a parete o canna collettiva ramificata;
- incompatibilità con norme di tutela edifici oggetto di intervento;
- progettista assicura impossibilità tecnica di realizzare sbocco sopra colmo di tetto.
In tali casi è comunque obbligatorio installare generatori di calore a gas appartenenti a categorie UNI EN 297, UNI EN 15502 e posizionare terminali di tiraggio in conformità a norme UNI 9129. Comuni adeguano propri regolamenti a tali disposizioni e definiscono modalità di controllo in corso d’opera di impianti installati od entro 5 anni da fine lavori volta ad accertare conformità impianto a documentazione progettuale. Ispezioni possono essere fatte da Comune su richiesta di proprietario, acquirente, conduttore immobile a spese di questo.
Regione può comunque adottare provvedimenti migliorativi in merito a:
- flessibilità applicativa dei requisiti minimi in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata operosità che comunque garantiscono equivalente risultato su bilancio energetico regionale;
- semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo, ispezione impianti tecnici (Provvedimenti da notificare a commissione Europea);
- istituzione sistema di riconoscimento di organismi e soggetti cui affidare attività di ispezione impianti termici ed attestazione proprietà energetica di edifici, promuovendone qualificazione, formazione, aggiornamento professionale;
- avvio programmi di verifica annuale di conformità, rapporti di ispezione ed attestati emessi;
- collaborazione con MISE per definire: metodologie di calcolo prestazione energetiche di edificio; metodologie per determinazione requisiti minimi di impianti ed edifici; sistemi di classificazione energetica di edifici; Piano di azione destinato ad incrementare numero di edifici a “energia quasi zero”; azione di monitoraggio, analisi, valutazione, adeguamento normativa energetica nazionale.
Soggetti che intendono fruire delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente debbono:
- acquisire asseverazione di tecnico abilitato (iscritto ad ordine professionale di ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) attestante rispondenza intervento ai requisiti prescritti (Asseverazione eventualmente compresa nella dichiarazione Direttore lavori su conformità al progetto delle opere realizzate). Nel caso di interventi di riqualificazione energetica in edifici esistenti, asseverazione deve attestare che indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale inferiore di almeno 20% a valori riportati in Allegato a D.M. 19/2/07 pubblicato su G.U. 47/07. Per interventi su involucri esterni di edifici, asseverazione specifica valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e valore trasmittanza a conclusione intervento inferiore a quello riportato in comma 23 della Legge 244/07 pubblicato su G.U. 10/08 Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, asseverazione sostituita da certificazione dei produttori dei suddetti elementi attestante rispetto requisiti minimi e da certificazione di singoli componenti di conformità a normativa CE. In caso di installazione di pannelli solari, asseverazione che pannelli solari e bollitori impiegati garantiti per almeno 5 anni; accessori e componenti elettrici ed elettronici garantiti per almeno 2 anni, pannelli solari presentano certificato di qualità ai sensi norme UNI 12975 rilasciato da laboratorio accreditato, installazione impianto eseguita in conformità a manuale di installazione dei principali componenti. In caso di interventi si sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, asseverazione che: installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile maggiore di 93 + 2 logPn; installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti (Esclusi impianti di climatizzazione invernale realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45°C); bruciatore di tipo modulante e regolazione climatica agisce direttamente su bruciatore e installata pompa di tipo elettronico a giri variabili per impianti di potenza nominale inferiore a 100 Kw (Asseverazione sostituita da certificazione produttori di caldaie a bassa inerzia termica o da produttori di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, attestante rispetto requisiti minimi di conformità comunitari del complesso e dei suoi componenti). In caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, specificare:
- installazione pompe di calore con coefficiente di prestazione (COP) o indice di efficienza energetica (EER) almeno pari a valori minimi riportati in Allegato al D.M. 7/4/08 pubblicato su GU 97/08;
- sistema di distribuzione messo a punto ed equilibrato in relazione a portata (se installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità valori ridotti del 5%);
Per interventi di riqualificazione energetica, a partire da periodo di imposta 2008, asseverazione deve specificare indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale inferiore a valori definiti da D.M. 11/3/2008 pubblicato su G.U. 66/08 e nel caso di interventi su involucro di edifici esistenti, stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti oggetto di intervento e valori di trasmittanze successivi ad intervento;
- acquisire ed inviare, entro 90 giorni da fine lavori, ad ENEA:
- dati contenuti in attestato di certificazione energetica (Modello pubblicato su G.U. 97/08);
- scheda informativa su interventi realizzati (Modello pubblicato su G.U. 97/08)
- copia attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (Modello riportato su G.U. 47/07). Attestato rilasciato da tecnico abilitato ad esecuzione lavori, seguendo le procedure impartite da Regione o Comune (In mancanza tenere conto modello riportato su G.U. 47/07). Per installazione di impianti aventi potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw per determinazione di indice di prestazione energetica usare metodologia di cui al Modello pubblicato su G.U. 47/07. Attestato per periodo di imposta 2008 non necessario per sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari ed installazione di pannelli solari. Se documentazione non in possesso del richiedente in quanto lavori in corso, detrazione ammessa se richiedente attesta che lavori non ultimati;
- eseguire pagamento delle spese sostenute per acquisizione interventi mediante bonifico bancario o postale, specificando causale di versamento, codice fiscale, beneficiario detrazione e sua partita IVA;
- conservare documentazione di cui sopra, nonché fatture comprovanti spese sostenute e ricevute di bonifico bancario o postale. Se interventi eseguiti su parti comuni degli edifici conservare copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se lavori eseguiti dal detentore immobile, conservata dichiarazione del possessore di consenso ad esecuzione dei lavori.
Al fine di monitoraggio risparmio energetico conseguito con intervento oggetto di agevolazioni fiscali su immobili. ENEA elabora dati contenuti nelle richieste ed invia una relazione a MISE
GSE istituisce banca dati nazionale, in cui confluire flussi relativi a soggetti beneficiari di incentivi erogati da GSE e da altre Amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi per attività connesse ad efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili (MISE definisce con decreto modalità di invio informazioni ed altre forma di collaborazione tra GSE ed Amministrazioni pubbliche, forme di rilievo anomalie e di pubblicizzazione dati)
Entità aiuto:
Costo della certificazione energetica è dovuta dal titolare di un titolo abitativo a costruire, o dal proprietario detentore dell’immobile ai soggetti certificatori riconosciuti per:
- esecuzione di una diagnosi o verifica del progetto (in particolare: reperimento dati sulle caratteristiche climatiche di località o caratteristiche dell’utenza; uso energetico nell’edificio e sue caratteristiche; determinazione della prestazione energetica; EP totale e parziale; miglioramento della prestazione energetica tramite soluzioni tecniche adeguate, tenendo conto del rapporto costi/benefici). Richiedente del servizio può rendere disponibili, a proprie spese, dati relativi a: prestazione energetica di edificio od unità immobiliare (compresi attestati di qualificazione energetica di edificio precedenti agli interventi in questione); diagnosi energetica eseguita da tecnici abilitati. Soggetto certificatore deve utilizzare tali documenti, riducendo così gli oneri a carico del richiedente
- classificazione di edificio, in funzione di indici di prestazione energetica, limiti di legge e potenzialità di miglioramento, tenendo conto degli interventi di riqualificazione proposti
- rilascio di attestato di certificazione energetica, predisposto da “tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, progettazione o realizzazione di edificio” (documento differente da attestato di qualificazione energetica, in quanto contiene anche attribuzione di classe di efficienza energetica dell’edificio). Attestato (Modello riportato per edifici residenziali e non residenziali in Allegato 6 e 7 a D.M. 26/6/2009, pubblicato su G.U. 158/09) è facoltativo e serve a facilitare il rilascio della certificazione energetica (attestato è invece obbligatorio qualora richiesti incentivi)
Art. 14 e 16 di Legge 90/13, come modificati in ultimo da Legge 205/17, concede una detrazione di imposta, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, pari a 65% delle spese sostenute entro il 31/12/2018 per interventi di efficienza energetica negli edifici, compresi:
- interventi riguardanti parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari presenti nel condominio (spese sostenute nel periodo 06/06/2013 – 31/12/2021)
- acquisto e posa in opera di schermature solari (spese sostenute nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2018), fino ad una detrazione massima di 60.000 €
- acquisto e posa in opera di micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (spese sostenute nel periodo 01/01/2018 – 31/12/2018) fino ad una detrazione massima di 100.000 €. Per beneficiare di tali detrazioni gli interventi devono determinare un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%
- interventi su finestre (loro acquisto e posa in opera, compresi infissi), superfici esterne opache di edifici esistenti ed installazione di pannelli solari per produzione acqua calda fino ad una detrazione massima di 60.000 €
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, o caldaie a condensazione fino ad una detrazione massima di 30.000 €
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari a classe A, con detrazione fino a 30.000 € pari a 50% delle spese sostenute dal 01/01/2018 elevata a 65%:
- qualora sostituzione oltre ai suddetti impianti preveda anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o apparecchi ibridi (costituiti cioè da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione)
- in caso di acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione.
Sono esclusi gli interventi di sostituzione che prevedono installazione di caldaie a condensazione con efficienza inferiore a quella di classe A.
- interventi di riqualificazione energetica. In tal caso i soggetti, che nell’anno precedente a quello di investimento, si trovano nelle condizioni di reddito di cui ad art. 11 e 13 del DPR 917/86, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori esecutori dell’intervento, o ad altri soggetti privati, con facoltà per questi di una successiva cessione del credito, secondo le modalità fissate dall’Agenzia delle Entrate
- interventi di riqualificazione energetica su oltre il 25% della superficie disperdente dell’involucro dell’edificio condominiale con detrazione di imposta pari a 70% (75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva), delle spese sostenute nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2021 fino ad una detrazione massima di 40.000 €/unità immobiliare. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2, 3, volti sia a ridurre il rischio sismico, sia alla riqualificazione energetica si può optare per una detrazione pari a 80% nel caso di passaggio ad 1 classe di rischio inferiore (85% se avviene il passaggio a 2 classi di rischio inferiore), fino ad una detrazione massima di 136.000 €/unità immobiliare. Tali detrazioni sono fruibili anche da:
- Istituti autonomi, case popolari ed Enti eventi le stesse finalità (come Istituti operanti al 31/12/2018 con i requisiti UE di “in house providing”) per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di proprietà o gestiti per conto di Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su loro immobili assegnati in godimento ai propri soci.
La sussistenza delle suddette condizioni è asseverata da un professionista abilitato, mediante attestato di prestazione energetica.
In caso di interventi di recupero edilizio iniziati dopo 01/01/2017, a quanti beneficiano della detrazione di cui sopra è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, per l’acquisto (da attuare entro 31/12/2018), di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per forni ed attrezzature con etichetta energetica). Questa detrazione è concessa in 10 quote annuali di pari importo, fino a 50% delle spese sostenute, comunque non oltre 10.000 € complessive (al netto delle spese sostenute nel 2017 per cui si è già fruito di detrazione). Tali spese sono indipendenti da quelle relative alla ristrutturazione di edificio.
Nell’ambito delle spese detraibili rientrano anche:
- sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore per acqua calda sanitaria
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto di impianti di riscaldamento o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e garantire il funzionamento degli impianti, purchè tali impianti:
- forniscono periodicamente dati sui consumi energetici mediante canali multimediali
- mostrano condizioni normali di funzionamento e temperature di regolazione
- consentono accensione, spegnimento, programmazione settimanale di impianto da remoto.
- interventi per promuovere sostituzione di amianto da copertura di edifici
Detrazioni di cui sopra non sono cumulabili con le agevolazioni spettanti per le stesse finalità in base alle norme speciali relative agli eventi sismici, né con altre agevolazioni di tipo fiscale, mentre è ammesso il cumulo con la richiesta dei titoli di efficienza energetica.
MISE definisce con decreto i requisiti tecnici degli interventi beneficiari dell’agevolazione in oggetto, compresi: massimali di costo specifici per tipologia di intervento; procedure di esecuzione dei controlli a campione (di tipo documentale ed in loco) da parte di ENEA per accertare il rispetto dei requisiti prescritti per l’accesso alle agevolazioni. A tal fine ENEA:
- adegua il proprio portale e la modulistica per l’invio dei dati da parte dei beneficiari
- effettua controlli a campione sulle domande presentate (in caso di mancata veridicità, si ha decadenza del beneficio)
- monitoraggio sul risparmio energetico conseguito, attraverso elaborazione dei dati contenuti nelle richieste di detrazione pervenute (relazione sui risultati conseguenti inviata a MISE, MEF e Regioni).
Per tale attività ENEA riceve 1.000.000 € per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021
Legge 96/17 ad art. 4 bis destina a tali agevolazioni: 3.000.000 € per 2019; 5.700.000 € per 2020; 8.000.000 € per 2021; 10.600.000 € per 2022; 12.800.000 € per 2023; 11.300.000 € per 2024, 2025, 2026, 2027; 7.300.000 € per 2028; 5.100.000 € per 2029; 2.800.000 € per 2030; 600.000 € per 2031, che aumentano a 2.700.000 € per 2017, 31.700.000 € per 2018, 19.800.000 € per 2019, 2020 e 2021, 20.500.000 per 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto.
Art. 15 di Legge 90/13, come modificato da Legge 232/16, estende le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione ai fini di efficienza energetica ed idrica, all’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei Comuni dove si è rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza, o dove i Sindaci hanno adottato misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua.
Legge 90/13 invita MISE a promuovere, con Associazione bancaria italiana (ABI), con verifica sul credito agevolato concesso a “soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia”.
Istituito Fondo di garanzia, incrementato con “proventi delle aste delle quote di emissione di CO2”, per realizzare interventi di miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e copertura spese relative alla certificazione energetica. Istituito nell’ambito del Fondo una specifica sezione dedicata al rilascio di garanzie per il finanziamento degli interventi di efficienza energetica, a cui destinare 50.000.000 €/anno nel periodo 2018/2020 (MISE con decreto stabilisce priorità e modalità di funzionamento e gestione della suddetta sezione).
Sanzioni:
Progettista che rilascia relazione tecnica non in base a schema o modalità predisposte da MISE o rilascia attestato di prestazione energetica di edifici senza rispettare criteri di legge: multa da 700 a 4.200 € + comunicazione ad Ordine per provvedimenti disciplinari.
Direttore lavori che non presenta a Comune asseveramento di conformità di opere ed attestato di qualificazione energetica prima di rilascio certificato di agibilità: multa da 1.000 a 6.000 € + segnalazione a Ordine per provvedimenti disciplinari.
Proprietario o conduttore immobile o amministrazione condominio o soggetto terzo responsabile che non provvede a controllo e manutenzione impianto di climatizzazione: multa da 500 a 3.000 €.
Operatore incaricato del controllo e manutenzione che non redige un rapporto di controllo tecnico: multa da 1.000 a 6.000 € + comunicazione a Camera di Commercio per provvedimenti disciplinari.
Se proprietario non allegato ad atto di compravendita immobile attestato di prestazione energetica: atto è nullo se ciò richiesto da proprietario o conduttore: multa da 3.000 a 18.000 € (Sanzione ridotta da 300 a 18.000 € in caso di affitto)
Se costruttore o proprietario violano obbligo di dotare immobile di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione significativa di attestato di prestazione energetica: multa da 3.000 a 18.000 €.
Responsabile di annuncio vendita od affitto immobile che non riporta in annuncio parametri energetici: multa da 500 a 3.000 €.