DOCUMENTI CIRCOLAZIONE STRADALE

DOCUMENTI CIRCOLAZIONE STRADALE  (Legge 27/12; D.Lgs. 285/92, 360/93, 98/17; D.P.R. 495/92, 105/00, 358/00, 474/01; D.M. 2/10/92, 23/10/17)   (strada03)

Soggetti interessati:

Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Dipartimento Trasporto Terrestre (DTT), Automobile Club Italia (ACI), Direzione generale di Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (MCTC), Uffici di Motorizzazione Civile (UMC), Uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), imprese di consulenza automobilistica, soggetti esercenti attività di consulenza per circolazione mezzi di trasporto, chiunque disponga di un autoveicolo, motoveicolo, rimorchio circolante su strada.

Iter procedurale:

Istituito presso Ufficio competente DTT, o presso Uffici Provinciali ACI che gestiscono Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o presso imprese di consulenza automobilistica lo “sportello telematico dell’automobilista” (STA) per “semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, reimmatricolazione, registrazione delle proprietà, passaggi di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi”, con esclusione di veicoli nuovi od usati extraUE, per cui verrà definita convenzione specifica tra MIT ed Agenzia delle Dogane.

Soggetti interessati ad esercitare attività di STA inviano domanda a MIT, specificando tipo di attività che intendono svolgere (operazioni di immatricolazione e rilascio carta di circolazione; operazioni di rinnovo ed aggiornamento carta di circolazione; richiesta di nuova immatricolazione; consegna delle targhe; operazioni di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targhe; cessazione della circolazione di veicoli e rimorchi non avviati alla demolizione ma ad esportazione; cancellazione dal P.R.A. di veicoli e rimorchi avviati a demolizione).

Ufficio competente DTT: autorizza STA, previo accertamento che richiedente sia abilitato al collegamento telematico con MIT; assegna “quantitativo di targhe e carte di circolazione, sufficiente a coprire fabbisogni mensili del richiedente”, verificata dotazione di idonea stampante, e possesso di abilitazione da almeno 3 mesi alle procedure di prenotazione telematica con stampa .

STA riconosciuto espone al pubblico sia il logo fornito da MIT, sia le tariffe applicate per ogni servizio fornito.

DPR 495/92, come modificato da Legge 136/18, stabilisce, ai fini del rilascio della carta di circolazione, che:

  • ai sensi di Art 245, il Centro di Elaborazione Dati (CED), istituito presso DTT, trasmette per via telematica, al PRA: dati identificativi del veicolo; dati relativi alle generalità del suo proprietario, o usufruttuario, o locatario con facoltà di acquisto, o venditore con patto di riservato dominio; dati relativi allo stato giuridico patrimoniale del veicolo (compresa sussistenza di privilegi e ipoteche su questo, o di provvedimenti amministrativi/giudiziari che incidono sulla proprietà/disponibilità del veicolo stesso); provvedimenti di fermo amministrativo del veicolo. Ufficio del PRA trascrive nel pubblico registro automobilistico i suddetti dati, e se accerta eventuali irregolarità nei dati e documenti ricevuti le segnala, entro 3 giorni a DTT
  • ai sensi di Art. 247 il CED di DTT trasmette, per via telematica, al PRA i dati identificativi dei veicoli per cui è stato chiesto il trasferimento di proprietà, con le generalità del nuovo proprietario. Ufficio del PRA trascrive nel pubblico registro automobilistico i suddetti dati e se accerta in questi irregolarità le segnala, entro 3 giorni, a DTT. Direzione di MCTC aggiorna la carta di circolazione, a seguito del trasferimento di residenza segnalato, entro 1 mese, dai Comuni, ed invia per posta al proprietario del veicolo “un tagliando di controllo da apporre sulla carta di circolazione”. Uffici provinciali di MCTC provvedono al rinnovo di: carta di circolazione, in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione; targhe del veicolo
  • ai sensi di Art. 402 è istituito presso la Direzione di MCTC che provvede alla sua gestione (insieme all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida), l’Archivio nazionale dei veicoli, completamente informatizzato, distinto in: Sezione omologazione (contenente caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle prove di omologazione per l’ammissione alla loro circolazione); Sezione anagrafica (contenente dati anagrafici di proprietari, comproprietari, usufruttuari, locatori dei veicoli); Sezione immatricolazione (contenente dati relativi alla identificazione ed emanazione della carta di circolazione di ogni veicolo); Sezione trasporto merci (contenente estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate per il trasporto merci in conto proprio ed in conto terzi; dati delle persone fisiche e giuridiche che esercitano il trasporto merci per conto terzi); Sezione incidenti (contenente dati su ogni incidente in cui risulta coinvolto il veicolo, con relativo conducente, modalità, tempo e luogo dell’evento, natura ed entità dei danni riportati, eventuali conseguenze a persone/cose). Sezioni debbono essere aggiornate, entro 1 mese dalla data dell’incidente o della presentazione della denuncia di incidente, da: Uffici centrali e periferici di MCTC; sportello telematico dell’automobilista; Comune; Autorità di polizia; compagnie assicurative. Modalità di accesso all’Archivio sono definite in base alla Legge 241/90 tramite il versamento di un corrispettivo fissato da MCTC.

In caso di mancata iscrizione al PRA, l’interessato restituisce all’Ufficio competente del DTT la targa e la carta di circolazione del veicolo, entro 3 giorni dal loro rilascio, pena il ritiro d’ufficio di questi da parte degli Organi di polizia.

La carta ed il certificato di circolazione non possono essere rilasciati “se risultano situazioni di intestazione o di cointestazione simulate, o che eludono o pregiudicano l’accertamento del soggetto responsabile della circolazione del veicolo”.

In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, rimorchi, o della costituzione su questi di un usufrutto o di un contratto di locazione con facoltà di acquisto, il soggetto interessato, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, chiede all’Ufficio competente del DTT di rilasciare una nuova carta di circolazione, in cui annotare le modifiche della proprietà e dello stato giuridico del veicolo.

Il certificato di revisione è riconosciuto valido in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, qualora questo risulti munito “dell’attestato del controllo tecnico periodico”.

Documenti di circolazione, patente di guida, certificato di abilitazione professionale possono essere consegnati agli Uffici di rilascio, che forniscono un loro estratto, valido per 60 giorni (30 giorni in caso di ricevuta rilasciata da una società di consulenza, che si impegna a: fornire all’interessato il suddetto estratto entro 30 giorni; annotare, entro lo stesso giorno, il rilascio della ricevuta nel suo registro-giornale; rendere la “Ricevuta non rinnovabile, né reiterabile e valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistono le condizioni”)

Intestatario, in caso di cessazione dalla circolazione su strada di un veicolo non avviato né alla distruzione, né alla demolizione, né alla definitiva esportazione, deve restituire, entro 60 giorni, la carta di circolazione al PRA,  che la  invia all’Ufficio competente del DTT.

Imprese autorizzate allo smontaggio dei veicoli debbono tenere uno specifico registro, in cui annotare la data di consegna della carta di circolazione dei veicoli demoliti.

Immatricolazione dei veicoli impiegati nei servizi di polizia stradale va richiesta all’Ufficio competente del DTT, che rilascia la carta di circolazione, specificando la destinazione del veicolo al servizio esclusivo della polizia stradale.

D.Lgs 98/17 (come modificato dalla Legge 1458/18) prevede  che a partire da 01/01/2020 sussista  solo un “documento unico”  per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, comprendente sia la carta di circolazione, sia il certificato di proprietà (carte di circolazione e certificati di proprietà rilasciati prima di 01/01/2019 mantengono validità fino a loro scadenza), in cui riportare:

  1. dati tecnici del veicolo
  2. dati di intestazione del veicolo
  3. dati relativi alla cessazione dalla circolazione del veicolo, a seguito di sua demolizione o definitiva esportazione all’estero
  4. dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli, sussistenza di privilegi ed ipoteche, provvedimenti amministrativi o giudiziari annotati presso PRA, che incidono sulla proprietà e disponibilità dei veicoli stessi, nonché provvedimenti di fermo amministrativo. MIT, con DM 23/10/17, ha definito le modalità di annotazione nel documento unico di tali dati, da riportare nel riquadro inferiore retrostante della carta di circolazione, specificando “natura dell’atto, del gravame, o del provvedimento da annotare” con relativa data di scadenza (in mancanza, con data di sua costituzione od adozione).

Al fine di consentire il rilascio del documento unico, è istituito presso UMC un Comitato tecnico esecutivo, a cui partecipano rappresentanti del CED (Centro Elaborazione Dati del MIT) e di ACI-PRA aventi adeguate competenze tecniche, con il compito di definire:  interfaccia necessario per l’annotazione dei dati; requisiti di cooperazione tra sistema informativo del CED e quello di ACI-PRA; modalità di idoneo collaudo delle suddette caratteristiche. In base all’attività del Comitato MIT approva le nuove procedure di annotazione dei dati.

Soggetto interessato chiede il rilascio del documento unico (modello definito da MIT), in sede di immatricolazione, o di aggiornamento della carta di circolazione a seguito del trasferimento di proprietà del veicolo, ad Ufficio competente UMC o STA (compresi uffici ACI aventi qualifica di STA).

Per il rilascio del documento unico è dovuta  una tariffa  fissata con decreto MIT (unitamente a: imposta di bollo unificata; modalità di versamento di tariffa ad ACI  o UMC che può avvenire anche on line o con metodo elettronico; entità della quota di tariffa versata ad UMC), sentiti ACI ed Organizzazioni imprese di consulenza automobilistica ed acquisito il parere (espresso entro 15 giorni da richiesta) di competenti Commissioni parlamentari (analoga procedura seguita in occasione di aggiornamento di tale tariffa).

Richieste di documento unico, con relativa documentazione, trasmesse da UMC/ACI, per via telematica,  a Centro elaborazione dati (CED) presso MIT, che gestisce Archivio nazionale dei veicoli. CED, dopo aver verificato congruenza dei dati ricevuti, invia a PRA i dati relativi alla proprietà e stato giuridico del veicolo e  consente a STA e UMC competenti di stampare la carta di circolazione.

MIT accede a titolo gratuito ed in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA, mettendo nel contempo  a disposizione di questo i dati necessari per svolgere le attività di riscossione dell’imposta provinciale di trascrizione.

Entro il 01/07/2019 MIT invia al Parlamento una relazione sugli effetti ed i risultati conseguiti con il D.Lgs. 98/17, evidenziando i risparmi conseguiti per l’utenza e gli effetti sull’organizzazione di ACL.

Presidente della Repubblica, con decreto da emanare entro 01/07/2020, definisce le modalità di Archivio unico da istituire presso MIT, in modo da assicurare una riduzione dei costi  di gestione dei dati relativi alla proprietà e circolazione dei veicoli. D.Lgs. 98/17 stabilisce altresì che, a decorrere dal 24/07/2017, la vigilanza su ACI è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dal MIT limitatamente alle attività inerenti al PRA.

Conducente può circolare solo se veicolo è munito di:

  1. immatricolazione presso Ufficio competente DTT;
  2. carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo. Per veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto delle persone, o adibiti alla locazione senza conducente, è sufficiente copia di carta di circolazione autenticata da proprietario. Per veicoli eccezionali, o macchine agricole con massa e sagoma eccedente i limiti rilasciata una speciale carta di circolazione;
  3. patente di guida o autorizzazione alla esercitazione di guida valida per corrispondente categoria di veicolo, corredata da documento di riconoscimento (nel caso di istruttore scuola guida corredata da attestato di qualifica). Nel caso del ciclomotore: documento di riconoscimento del conducente; carta di circolazione; certificato di idoneità alla guida;
  4. certificato di assicurazione obbligatoria;
  5. certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità qualora prescritto per guida di determinati veicoli;
  6. attestato di avvenuto pagamento di tassa automobilistica ed assicurazione obbligatoria. Ente impositore, anche tramite soggetto delegato a riscossione, se accerta mancato pagamento di tasse automobilistiche per 3 anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo l’avvio del procedimento di recupero degli importi dovuti e, se ciò non avviene entro 30 giorni da notifica, chiede ad Ufficio competente DTT la cancellazione del veicolo dal PRA e da Archivio nazionale, nonché il ritiro di targa e carta di circolazione tramite Organi di polizia;
  7. autorizzazione rilasciata da Autorità competenti per adibire autoveicolo ad un uso diverso da quello indicato in carta di circolazione;
  8. autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli rilasciata da MIT a:
  • fabbriche costruttrici, loro rappresentanti, concessionari ed agenti di vendita, commercianti autorizzati che intendono trasferire veicoli non ancora immatricolati “da e verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km.”;
  • Università ed Enti pubblici o privati di ricerca, che conducono sperimentazioni  sui veicoli;
  • fabbriche costruttrici di carrozzerie, pneumatici, sistemi o dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi “per prove tecniche di circolazione su strada dei veicoli”, anche al fine di aggiornare carta di circolazione;
  • esercenti officine di riparazione.

Autorizzazione è valida solo per il veicolo oggetto di rilascio, presso cui va conservata;

  1. foglio di via e targa provvisoria per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi che: circolano su strada per operazioni di accertamento e controllo di loro idoneità tecnica; si recano al confine per esportazione definitiva; partecipano a riviste di Autorità militari, o a mostre e fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati; non sono soggetti al versamento di tassa di circolazione (A tal fine veicoli a motore e rimorchi di categoria N e O muniti di foglio di via e targa provvisoria possono trasportare altri veicoli o loro parti, impiegati negli scopi di cui sopra). Richiesta da parte di intestatario di esportare invia definitiva all’estero autoveicolo, motoveicolo, rimorchio va inviata (allegando relativa targa e carta di circolazione) ad Ufficio competente DTT affinchè provveda alla sua cancellazione da PRA e da Archivio nazionale veicoli. Veicolo cancellato può raggiungere frontiere solo se munito di targa provvisoria e  foglio di via rilasciato da Ufficio competente DTT dove riportare percorso, durata (non oltre 60 giorni), eventuali prescrizioni tecniche. Per particolari esigenze sperimentali, foglio di via “senza limitazione di percorso” ed durata di 180 giorni
  2. certificato di revisione del veicolo con esito positivo effettuata non oltre 6 mesi prima.

DM 12/05/2017 stabilisce che a decorrere dal 20/05/2018:

  1. qualora Autorità competente riceve notifica attestante sospensione ad utilizzo su strada di un determinato veicolo, a seguito dei controlli tecnici eseguiti, tale sospensione viene registrata elettronicamente ed il veicolo è sottoposto ad un ulteriore controllo tecnico (può circolare solo per il tragitto vigente tra luogo di riparazione ed il centro di controllo). Qualora veicolo supera controllo, sospensione decade e veicolo riprende a circolare su strada, senza necessità di nuova procedura di immatricolazione. Se invece veicolo viene dichiarato fuori uso, sua immatricolazione è cancellata in modo permanente e notizia riportata nell’Archivio nazionale dei veicoli
  2. dati inerenti al certificato di conformità ed ai risultati dei controlli periodici obbligatori (compreso il periodo di validità del certificato di revisione) di tutti i veicoli immatricolati vengano registrati elettronicamente, fermo restando il rispetto delle norme sulla privacy. Tali dati sono messi a disposizione delle Autorità competenti ai fini dei controlli tecnici periodici (MIT può definire eventuali limitazioni nel loro uso).

Agenti di polizia, in caso di determinate infrazioni, possono procedere a:

  1. ritiro della carta di circolazione, da inviare entro 5 giorni a UMC, che la restituirà solo dopo aver accertato che interessato abbia adempiuto alla prescrizione omessa (evento annotato su patente e carta circolazione);
  2. sospensione della validità di carta circolazione, riportando sul verbale di infrazione il permesso provvisorio a condurre il veicolo nel luogo custodito. Carta di circolazione inviata entro 5 giorni a UMC che, nei successivi 15 giorni, in relazione alla gravità di infrazione, notifica la durata della sospensione ad interessato ed a Prefetto e la riporta nel PRA. Al termine della sospensione, carta di circolazione viene restituita.

Interessato può presentare ricorso al Prefetto contro il ritiro e la sospensione della carta di circolazione.

Sanzioni:

Chiunque in caso di trasferimento della proprietà del veicolo, o della variazione di intestazione della carta di circolazione non segnala l’evento a PRA e DDT: multa da 683 a 2.733 € + ritiro della carta di circolazione.

Chiunque circola con un veicolo per cui non viene richiesto nel termine stabilito l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione: multa da 326 a 1.304 € + ritiro della carta di circolazione (DTT la restituisce dopo aver accertato adempimento alle prescrizioni omesse).

Chiunque circola con un veicolo per cui non è stata rilasciata la carta di circolazione o non esibisce il documento di circolazione entro il termine fissato ad Organo di polizia: multa da 380 a 1.522 € + confisca il veicolo.

Chiunque chiede o ottiene il rilascio della carta di circolazione, o il certificato di circolazione in base ad un’intestazione fittizia del veicolo o il soggetto che “ha la materiale disponibilità del veicolo è un soggetto proprietario dissimulato”: multa da 544 a 2.174 € + veicolo oggetto di reato cancellato d’ufficio dal PRA e da Archivio nazionale, su richiesta degli Organi di polizia “dopo che l’accertamento è divenuto definitivo”. Se il veicolo circola dopo la sua cancellazione: multa da 364 a 1.817 €.€

Chiunque circola con la carta di circolazione sospesa: multa da 1.816 a 7.264 € + sospensione della patente da 3 a 12 mesi + sequestro  del veicolo in caso di ripetute violazioni.

Chiunque circola con la carta di circolazione scaduta: multa da 79 a 317 € + confisca del veicolo che non avviene successivamente all’accertamento viene rilasciata al veicolo la carta di circolazione.

Chiunque circola senza documenti di circolazione: multa da 39 a 159 € (in caso di ciclomotori, o di mancata conservazione presso il veicolo del contrassegno dell’assicurazione o del pagamento della tassa automobilistica: multa da 25 a 100 €).

Chiunque circola nonostante che i documenti di circolazione del veicolo sono stati ritirati: multa da 1.816 a 7.264 € + fermo del veicolo per 3 mesi + sequestro del veicolo in caso di ripetute violazioni.

Chiunque circola senza l’estratto della carta di circolazione: multa da 25 a 100 €.€

Chiunque circola con un rimorchio aventi caratteristiche non riportate nella carta di circolazione: multa da 79 a 317 €.€

Chiunque adibisce veicoli in prova ad un uso diverso, o il veicolo non è guidato dal titolare autorizzato: multa da 79 a 317 € (in caso di oltre 3 infrazioni analoghe: multa da 158 a 636 € + confisca del veicolo).

Chiunque circola senza foglio di via: multa da 25 a 100 € (in caso di oltre 3 infrazioni analoghe: multa da 79 a 317 € + confisca veicolo).

Chiunque circola senza rispettare il percorso e le prescrizioni del foglio di via: multa da 39 a 159 € (in caso di oltre 3 infrazioni analoghe: multa da 79 a 317 € + confisca del veicolo).

Chiunque non restituisce la targa o i documenti di circolazione a seguito della distruzione, o demolizione, o definitiva esportazione del veicolo: multa da 158 a 636 € (se infrazione commessa da impresa di demolizione del veicolo: multa da 303 a 1.210 €).

Chiunque nonostante l’invito non si presenta agli Uffici di polizia per fornire informazioni od esibire documenti, o rilascia abusivamente la ricevuta o l’estratto dei documenti di circolazione: multa da 380 a 1.522 €.€

Impresa di consulenza che non consegna entro il giorno lavorativo successivo il documento irregolare a UMC, affinché questo lo distrugga: sospensione del collegamento telematico con CED fino alla restituzione del documento stesso + se ciò non avviene entro i 3 giorni lavorativi successivi all’accertata irregolarità, segnalazione dell’irregolarità all’Autorità pubblica ed agli Organi di polizia per il ritiro del documento, oltre alla sospensione dell’attività dell’impresa per 30 giorni (In caso di 2° irregolarità: per 90 giorni; in caso di 3° irregolarità in 3 anni: decadenza dell’abilitazione).

Se dopo 180 giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione non perviene nessuna denuncia di sottrazione, od il veicolo non è reclamato dall’intestatario: targa e carta di circolazione di questo sono ritirati d’ufficio dagli Organi di polizia e consegnati all’Ufficio competente del DTT + cancellazione del veicolo dall’Archivio nazionale e dal PRA.

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