DISTRETTI PRODUTTIVI

DISTRETTI PRODUTTIVI (Legge 266/05, 133/08, 33/09, 99/09, 205/17; D.Lgs. 228/01; L.R. 11/12)  (progr25)

Soggetti interessati:

Imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca e relative Associazioni imprenditoriali, che intendono mettersi in rete al fine di “rafforzarne le misure organizzative, integrazione per filiere, scambio e diffusione delle migliori tecnologie, sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a Regioni diverse

Iter procedurale:

Ministero Economia, sentite Regioni, stabilisce con decreto modalità e caratteristiche di:

  • individuazione dei distretti produttivi, quali “libere aggregazioni di imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca, articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con obiettivo di accrescere sviluppo delle aree e settori di riferimento, migliorare efficienza, nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con Associazioni imprenditoriali;
  • reti nazionali delle imprese e catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali anche per migliorarne presenza nei mercati internazionali

Affidati ai distretti produttivi compiti di:

  • semplificazioni contabili e procedurali negli adempimenti IVA, con facoltà per Regioni ed Enti locali di applicare procedure amministrative semplificate per tributi propri;
  • possibilità di intrattenere rapporti con amministrazioni pubbliche od Enti pubblici o avviare procedimenti amministrativi presso questi tramite il distretto. Domanda od ogni altro atto “idoneo ad avviare ed eseguire procedimento amministrativo” eseguito da distretto per conto di imprese. Se distretto dichiara di aver verificato sussistenza dei requisiti necessari per specifico provvedimento di legge, in fase preliminare di istruttoria o di rendiconto finale. Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici “provvedono senza altri accertamenti nei riguardi delle imprese aderenti”. Distretti avviano per via telematica comunicazioni ad Amministrazione pubblica e possono accedere a banche dati da queste possedute;
  • presentazione domande od avviare procedimento amministrativo mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti che possono fornire consulenza ed assistenza alle imprese stesse, nonché certificare il diritto delle imprese ad accedere ai requisiti. Distretti possono stipulare convenzioni, anche di tipo collettivo, con Istituti di Credito per facilitare prestazione di garanzia “per ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso”;
  • cartolarizzazione di titoli emessi da una pluralità di banche od intermediari finanziari, il cui ricavato destinato, in tutto od in parte, per la concessione di crediti ad imprese facenti parte del distretto. Banche od intermediari finanziari che non procedono a cartolarizzazione possono in aggiunta ad accantonamenti previsti da norme vigenti;
  • assicurato riconoscimento di garanzia prestata da CONFIDI da parte Ministero Economia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali di Enti creditizi in vista del recepimento accordo di Basilea;
  • favorito rafforzamento patrimoniale di CONFIDI e loro operatività. Fondi di garanzia interconsortile destinato a prestazione di servizi CONFIDI a soci;
  • agevolata costituzione di idonee garanzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese aderenti ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli Enti creditizi;
  • favorita costituzione da parte di distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese appartenenti al distretto;
  • costituita Agenzia per diffusione di tecnologia per innovazione a favore delle piccole e medie imprese dei distretti industriali. Agenzia promuove integrazione fra sistema della ricerca e sistema produttivo tramite individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze tecnologiche, brevetti ed applicazioni industriali, prodotti su scala nazionale ed internazionale. Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati. Agenzia oggetto di controllo da parte Presidenza Consiglio Ministri che ne definisce modalità di svolgimento delle attività istituzionali e ne approva statuto.

Opportunità concesse ai distretti produttivi estese anche ai distretti rurali ed agroalimentari, sistemi produttivi, sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale, consorzi per commercio estero.

Nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria a Regioni, queste provvedono ad esercitare funzioni di assistenza attraverso sportelli unici per le attività produttive e ad elaborare progetti da ammettere a cofinanziamento in materia di:

  1. attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico ed interscambio di conoscenze tra mondo distrettuale ed Università, centri di ricerca, parchi scientifici;
  2. interventi di promozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT);
  3. interventi funzionali al miglioramento ambientale delle aree produttive;
  4. interventi mirati al risparmio energetico e ad utilizzo di energia pulita;
  5. sviluppo di servizi logistici di sostegno ad intero sistema distrettuale;
  6. forme di collaborazione tra distretti appartenenti a Regioni diverse, anche per rafforzarne presenza su mercati internazionali.

Regioni inviano progetti a Ministero Sviluppo, specificando:

  1. motivazioni degli interventi proposti e descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico in cui realizzati;
  2. indicazione degli obiettivi generali e specifici da raggiungere;
  3. descrizione delle singole azioni proposte, specificando forme di intervento e soggetti beneficiari;
  4. risultati attesi;
  5. tempi di attuazione (Progetti completati entro 36 mesi da data assegnazione);
  6. importi finanziari con piano di copertura di ogni intervento proposto. Non sono ammessi progetti che non prevedono cofinanziamento da parte delle Regioni.

Entro 30 giorni da assegnazione risorse a progetti regionali, Ministero dispone accreditamento a Regione di anticipo pari a 50%. A seguito di utilizzo di almeno 90% di anticipo, Regione può chiedere ulteriore acconto pari a 30%. Anticipo non utilizzato, in tutto od in parte, del progetto restituito da Regione a Ministero e ripartito tra le altre Regioni

Regioni eseguono verifica finale dei progetti realizzati e predispongono una relazione finale da inviare al Ministero, evidenziando i risultati ottenuti e chiedendo saldo che verrà erogato nei successivi 60 giorni. Se saldo dovuto inferiore ad acconti già versati, Regione è tenuta a restituire a Ministero quota non spettante.

Ministero può attivare progetti nazionali, anche avvalendosi di altri progetti, finalizzati a realizzare infrastrutture materiali ed immateriali dirette a sviluppare collegamenti e servizi di supporto a distretti ed imprese (v. uso di tecnologie avanzate di informazione e telecomunicazione, stimolo a collaborare tra distretti in ambito multiregionale).

Legge 99/09 prevede definizione di accordi programma specifici “in aree o distretti in situazione di crisi industriale, in casi di situazioni complesse, nonché con impatto significativo su politica industriale nazionale, in cui richiesta attività integrata o coordinata di Regioni, Enti locali, altri soggetti pubblici o privati”. In accordo programma regolati “coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, modalità di esecuzione di interventi da parte di ogni Amministrazione partecipante, compresi quelli relativi a riqualificazione aree (infrastrutture, ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dimessi destinati a nuovi investimenti produttivi), controlli della loro attuazione, verifica rispetto condizioni fissate, individuazione eventuali ritardi o inadempienze, eventuale revoca, totale o parziale, di finanziamento, attivazione procedure sostitutive, modalità reimpiego risorse inoccupate.

Ad attuazione interventi in aree industriali in crisi provvede Agenzia nazionale per attrazione investimenti e sviluppo imprese s.p.a., mentre ad individuazione di aree e distretti industriali in crisi dove intervenire con specifico accordo programma provvede Ministero Sviluppo Economico, sentite Regioni.

Governo, nel rispetto delle funzioni attribuite a Regioni determina “priorità, opere, investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico da realizzare urgentemente per crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento ad interventi in territori obiettivo convergenza CE (ex Cassa Mezzogiorno). Priorità di interventi a seguenti distretti di intervento:

  1. internazionalizzazione per attivazione di misure per lo sviluppo del made in Italy, rafforzamento del piano promozionale ICE, sostegno di esportazione da parte di Enti, consorzi, Camere di Commercio;
  2. nuovi contratti di sviluppo per iniziative realizzate in collaborazione tra Enti pubblici di ricerca, Università e privati, nonché incentivi a sostegno attività imprenditoriale, comprese quelle in forma cooperativa ed a gestione prevalentemente femminile;
  3. progetti di innovazione industriale;
  4. interventi nel settore delle comunicazioni;
  5. incentivi per organizzazione dei processi produttivi di sistema di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso a piccole e medie imprese e loro consorzi;
  6. sostegno ad aree industriali destinate a progressiva dismissione, per cui predisposto nuovo progetto di investimento finalizzato ad internazionalizzazione dei prodotti, ricerca e sviluppo per innovazione di prodotto e processi realizzati in collaborazione con Università ed Enti di ricerca, integrazione di attività economiche con esigenze tutela ambientale e risparmio energetico;
  7. accrescimento di competitività (in particolare valorizzando stile e produzione italiana).

Ministero inserisce interventi individuati da Documento programmazione economico finanziario sottoposto ad approvazione CIPE, tenendo conto “esigenze di tutela dell’ambiente, sicurezza energetica, riduzione costi di accesso”.

D.Lgs. 228/01, come modificato da ultimo da Legge 205/17, ad art. 13 istituisce “Distretti del cibo” comprendenti:

  1. “Distretti rurali”, intesi come sistemi produttivi locali caratterizzati da: identità storica e territoriale omogenea, derivante dall’integrazione tra le attività agricole ed altre attività locali; produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e vocazioni naturali e territoriali, riconosciuti alla data del 30/12/2017
  2. Distretti agroalimentari di qualità”, intesi come sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da: significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari; una o più produzioni certificate ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, o da produzioni tradizionali o tipiche riconosciute alla data del 30/12/2017
  3. sistemi produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari
  4. sistemi produttivi locali, anche a livello interregionale, caratterizzati da: interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari; una o più produzioni certificate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale, regionale
  5. sistemi produttivi locali, ricadenti in aree urbane e periurbane, caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole, volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle suddette aree
  6. sistemi produttivi locali, caratterizzati da: interrelazione ed integrazione tra attività agricole (quali: vendita diretta dei prodotti agricoli ed attività di prossimità di commercializzazione o ristorazione esercitate nel medesimo territorio); reti di economia solidale e gruppi di acquisto
  7. sistemi produttivi locali, caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare ed agroalimentare, svolte con metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, in conformità alla normativa europea nazionale e regionale vigente in materia
  8. biodistretti e distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, Associazioni di consumatori, Enti locali sottoscrivono protocolli di intesa per: la diffusione del metodo biologico di coltivazione, il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile di attività diverse da quelle agricole

“Distretti del cibo” perseguono i seguenti obiettivi: favorire la integrazione di attività di prossimità territoriale; garantire la sicurezza alimentare; diminuire l’impatto ambientale delle produzioni; ridurre lo spreco alimentare; tutelare il territorio ed il paesaggio rurale tramite attività agricole ed agroalimentari.

Regioni individuano i “Distretti del cibo”, comunicandolì a MIPAAF, presso cui è istituito il Registro nazionale dei “Distretti del cibo”.

Per sostenere la costituzione ed il funzionamento dei “Distretti del cibo” sono applicate le disposizioni previste per i contratti di distretto secondo le modalità fissate da MIPAAF.

Regione Marche, con L.R. 11/12, ha approvato le norme per il riconoscimento e la costituzione di:

  • Distretti rurali da intendersi come “sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi, derivanti da integrazione tra attività agricole ed altre attività locali, nonché della produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con tradizioni e vocazioni naturali e territoriali”. Ai fini del loro riconoscimento occorre:
  • presenza di attività e funzioni differenziate, quali ogni coltura, artigianato, commercio e ristorazione, attività turistiche, avente base territoriale comune e che perseguono finalità condivise di conservazione e valorizzazione di risorse naturali e culturali locali;
  • produzioni agricole rispettose di peculiarità ambientali e paesaggistiche di territori che caratterizzano identità dei luoghi e risultano significative nell’ambito di economia agricola regionale;
  • esistenza di sistema di relazioni tra impresa agricola ed imprese locali attive in altri settori, nonché con fenomeni culturali e turistici locali;
  • valorizzazione di produzioni locali e patrimonio naturale e culturale;
  • perseguimento obiettivo di qualità tramite adozione di standard di certificazione ambientale, sociale, produttiva;
  • omogeneità paesaggistico o ambientale del territorio, anche tramite attività agricola e patrimonio rurale;
  • esistenza rapporti di collaborazione tra istituzioni locali, imprese agricole ed imprese locali di altri settori;
  • Distretti agroalimentari di qualità, da intendersi come sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da presenze di imprese organizzate in 1 o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi normativa vigente. Ai fini del loro riconoscimento occorre:
  • presenze di produzioni agroalimentari di qualità coerenti con tradizioni e caratteristiche del territorio riconosciute o in corso di riconoscimento;
  • presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione ed interdipendenza tra imprese agricole e quelle del settore di trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari di qualità;
  • costituzione rapporti di tipo collaborativi tra istituzioni locali ed operatori economici di filiera;
  • integrazione tra produzione agroalimentare ed attività culturali e turistiche

Riconoscimento di distretti rurali ed agroalimentari di qualità tramite delibera di Giunta Regionale a seguito di costituzione di Distretto nelle forme societarie od associative previste da codice civile “da parte di soggetti pubblici e privati”.

Giunta Regionale, previo parere di competente Commissione assembleare, adotta regolamento di attuazione dei Distretti in ncui fissare:

  1. modalità per il riconoscimento dei Distretti;
  2. requisiti e modalità per costituzione di Distretto e caratteristiche di Comitato promotore, che può essere costituito da soggetti pubblici e privati, compresi Gruppi di Azione Locale (GAL) istituiti da Regione nell’ambito di sviluppo rurale CE;
  3. modalità per elaborazione, presentazione, aggiornamento del piano di Distretto, nonché criteri per sua valutazione ed approvazione da parte di Giunta Regionale;
  4. criteri operativi per svolgimento attività di monitoraggio e controllo;
  5. termini e modalità per presentazione relazione su attuazione piano di Distretto e conferma o revoca del riconoscimento del Distretto.

Distretto redige piano di attività da presentare a Giunta Regionale che può adottarlo, respingerlo o chiederne modifica. Piano contiene:

  1. relazione su situazione esistente e prospettive del Distretto, nonché risorse su cui si basa offerta territoriale;
  2. obiettivi e motivazioni che definiscono strategia di sviluppo. Obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con programmazione integrata di politiche regionali (in particolare rurali, agricole, agroalimentari, culturali, turistiche di Regione);
  3. interventi per raggiungimento, in forma integrata e coordinata, di obiettivi e risultati attesi con priorità per Distretti rurali a sviluppo di ambiente rurale e vocazioni proprie del territorio, valorizzazione di produzioni locali, tutela ambientale e paesaggistica, integrazione attività agricola ed altre attività sociali, culturali, turistiche del territorio;
  4. intervento per raggiungere, in forma integrata e coordinata, obiettivi e risultati attesi con priorità per Distretti agroalimentari di qualità ad implementazione di 1 o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute tramite innovazione e razionalizzazione dei processi produttivi, più efficace organizzazione di produzione, integrazione con fasi della trasformazione, distribuzione, commercializzazione, implementazione di efficaci politiche di marketing e diffusione di prodotti di qualità;
  5. indicazione strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali, nazionali, europei di intervento rilevanti per realizzare piano di Distretto con “approccio sinergico ed integrato”

Piano approvato ha validità di 3 anni, aggiornato in base ad esigenze del territorio ed attuato attraverso programmi annuali

Regione esegue azioni di controllo e monitoraggio su stato di attuazione del piano di Distretto. Al termine di 3 anni, Distretto invia relazione su attuazione di piano di gestione a Giunta Regionale che delibera su conferma o revoca del riconsocimnento nei termini e modalità di regolamento

Entità aiuto:

Legge 203/17 stanzia 5.000.000 € per anno 2018  e 10.000.000 € per anno 2019 per favorire la costituzione e il funzionamento dei “Distretti del cibo”.

Stanziati 50.000.000 €, di cui 1.320.000 € per Marche, per avviare in via sperimentale in alcuni distretti produttivi iniziative a sostegno delle imprese a questi appartenenti con contributo ministeriale del 50%. Risorse residue da parte di Regione per mancanza od insufficienza di progetti presentati ripartite tra le altre Regioni “con cofinanziamento superiore a quello assegnato”

Agevolazioni per distretti produttivi riguardanti:

Dal punto di vista fiscale nel limite di 50.000.000 € a partire da 2010:

  • imprese appartenenti al Distretto possono esercitare insieme opzione per tassazione di Distretto ai fini IRES (Imposta Reddito di Società). Si osservano al riguardo norme relative a tassazione di gruppo delle imprese residenti e tra soggetti passivi di IRES compresi distretti produttivi ove esercitata opzione per tassazione unica
  • reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese appartenenti che hanno optato per tassazione unitaria
  • determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli Enti locali avviene concordando in via preventiva e vincolante per almeno 3 anni con Agenzia delle Entrate il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti a distretto da versare in ciascun esercizio, tenendo conto della natura, tipologia, entità delle imprese stesse, loro attitudine alla contribuzione ed altri parametri oggettivi, fissati da Agenzia Entrate previa consultazione categorie interessate ed Organi rappresentativi distretto, determinati anche su base presuntiva. Ripartizione del carico tributario tra le imprese rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza, parità di trattamento, mutualità
  • escluse da base imponibile le somme versate o percepite tra le imprese appartenenti al Distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti od attribuiti
  • in caso di concordato di cui al punto 2), controlli eseguiti solo a scopo di monitoraggio, prevenzione, elaborazione dati per determinare ed aggiornare elementi oggettivi di calcolo, fermo restando assolvimento adempimenti fiscali da parte impresa distretto
  • determinazione da parte distretti con Enti locali in via preventiva e concordata per almeno 3 anni per volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare ogni anno da imprese appartenenti a distretto. Determinazione importo fissato da Ente locale, previa consultazione di categorie interessate ed Organismi rappresentativi dei distretti in base ad “attitudine alla contribuzione delle imprese”, al fine di stimolare crescita economica e sociale dei territori interessati (In caso di opzione per tassazione distrettuale unica, ammontare dovuto fissato “in cifra annuale unica per distretto nel suo complesso”.

Agevolazioni cumulabili solo a quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione di beni oggetti di incentivi fuori dalla CE.

Dal punto di vista amministrativo:

  • imprese aderenti ai Distretti possono intrattenere rapporti con Amministrazioni pubbliche o “dare avvio presso queste a procedimenti amministrativi per il tramite del Distretto”. In tal caso le domande, richieste, istanze avanzate tramite Distretto hanno comunque effetti all’interno delle imprese richiedenti. Se Distretto dichiara di aver verificato nei riguardi delle imprese “la sussistenza dei requisiti necessari sulla base delle leggi vigenti all’avvio del procedimento amministrativo, nonché per la sua conclusione con effetto finale favorevole alle imprese aderenti”, l’Amministrazione pubblica effettua atti di competenza senza altri accertamenti. Distretti possono accedere a banche dati delle Amministrazioni pubbliche;
  • imprese aderenti ai Distretti possono usufruire dei contributi pubblici “anche mediante un unico procedimento collettivo per il tramite dei Distretti che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese e qualora queste in possesso dei requisiti per l’accesso ai suddetti contributi, certificarne il diritto. Distretto può stipulare convenzioni con Istituti di credito per la concessione di garanzia sull’ammontare dei contributi soggetti a rimborso
  • Distretto può stipulare, su mandato delle imprese aderenti, “negozi di diritto privato”.

Dal punto di vista finanziario:

  • semplificazione procedure di cartolarizzazione titoli per consentire ad una pluralità di banche od intermediari finanziari la concessione di crediti alle imprese del Distretto o ad un’unica società concessionaria. Ministero Economia emana regolamento in cui fissare:
  • condizioni e garanzie a favore di Istituti di Credito, in modo che la presenza di tali garanzie consenta di destinare tutto o gran parte del ricavato dell’emissione dei titoli al finanziamento delle iniziative dei Distretti e delle imprese aderente
  • modalità di accantonamento aggiuntivo da parte Istituto di Credito che concede prestiti a Distretti od imprese aderenti
  • riconoscimento di garanzie prestate da CONFIDI  per attenuare rischio di credito, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli Enti creditizi, a favore di Distretti od imprese aderenti, in particolare per progetti di sviluppo o innovazione. Al riguardo si favorisce rafforzamento patrimoniale di CONFIDI e loro operatività (Servizi ai soci)
  • agevolare costituzione di Agenzie esterne di valutazione nel “merito di credito dei Distretti e delle imprese” a favore degli Istituti creditizi
  • favorire costituzione da parte dei Distretti di Fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese aderenti, utilizzando apporti di soggetti pubblici e privati.

Dal punto di vista della ricerca e sviluppo, costituire Agenzia per la diffusione delle tecnologie per innovazione nell’intento di:

  • accrescere diffusione di nuove tecnologie e relative applicazioni industriali nell’ambito di PMI del Distretto
  • promuovere integrazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo tramite individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale
  • stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono finalità.

Agenzia sottoposta a controllo Presidenza Consiglio Ministri che ne definisce criteri per svolgimento delle attività istituzionali e ne approva statuto.

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