DISPOSIZIONI TRANSITORIE PSR E PAC (Reg. 2220/20) (cee14)
Soggetti interessati:
Commissione UE, Stati membri, Regioni, agricoltori
Iter procedurale:
Commissione UE ha adottato con Reg. 2220/20 misure transitorie per anni 2021 e 2022 relative al PSR (Piano sviluppo rurale), PAC (Politica agricola comune), OCM (Organizzazione comune di mercato) comprendenti
Art. 1 proroga della durata dei programmi sostenuti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) fino al 31/12/2022, purché:
– presentata richiesta di modifica di PSR per il periodo 2021–2022
– riservata quota (pari almeno a 30%) alle misure agroambientali
Art. 2 proroga di 2 anni dei programmi sostenuti tramite FEASR ai sensi del Reg. 1303/13, purché Stati membri modificano propri target finali estendendoli fino al 2025. Al riguardo Commissione UE predispone entro 31/12/2027 un rapporto di sintesi inerente valutazione ex post del FEASR
Art. 3 ammissibilità di alcune spese effettuate da Stati membri durante il periodo transitorio a contributo FEASR nell’ambito delle dotazioni per anni 2021 e 2022, purché:
a)tale spesa sia prevista nel rispettivo PSR per il periodo transitorio 2021-2022;
b)applicato tasso di partecipazione del FEASR analogo a quello vigente per il PSR 2014/20;
c)sistema applicato agli impegni assunti nell’ambito delle misure relative a: investimenti forestali; agricoltura a basso impatto; agricoltura biologica; aree Natura 2000; aree soggette a vincoli naturali; benessere animali; servizi agroambientali e di salvaguardia delle foreste
d)pagamenti inerenti agli impegni di cui sopra eseguiti entro 30 Giugno di anno successivo
Art. 4 FEASR può sostenere per i programmi prorogati di cui sopra costi per lo “sviluppo della capacità ed azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo” (GAL)
Art. 5 diritti ad aiuto assegnati ad agricoltori prima del 1/1/2020 ritenuti validi a partire dal 1/1/2021 con valore pari a quello vigente al 31/12/2020 (In deroga Stato membro può decidere che tutti i diritti assegnati prima di 1/1/2020 siano considerati legittimi e regolari a decorrere da tale data con valore pari a quello vigente al 31/12/2019). Tale opportunità non si applica ai diritti ad aiuto assegnati ad agricoltori in base a domande contenenti errori, salvo se questi “non potevano ragionevolmente essere scoperti da agricoltore”
Commissione UE può sempre decidere in merito alle spese sostenute da Stati membri per pagamenti effettuati fino al 31/12/2020 o 31/12/2019 a secondo della opzione scelta dallo stesso Stato membro
Art. 6 spese relative ad impegni presi nei confronti di beneficiari sostenute nell’ambito del PSR sono ammissibili a decorrere dal 1/1/2023 al finanziamento FEASR 2023/27
Art. 7 modifiche introdotte al Reg. 1305/13 relativo al PSR riguardanti:
– art. 8 in cui si prevede che il piano di finanziamento comprenda:
a)tabella recante contributo totale preventivato per ogni anno, dove evidenziate risorse aggiuntive necessarie per la ripresa del settore agricolo (eventualmente distinte tra quelle destinate a Regioni meno sviluppate ed altre Regioni e/o trasferite alla PAC)
b)tabella recante contributo totale preventivato di UE distinto per ogni Misura avente aliquota specifica di sostegno UE o tipo di intervento ambientale se Stato membro applica percentuale di contributo inferiore a 30% (tabella eventualmente distinta tra risorse destinate a Regioni meno sviluppate ed altre Regioni in cui applicate diverse aliquote di sostegno UE)
– Art. 28 (pagamenti agroclimatici ambientali), Art. 29 (agricoltura biologica) e Art. 33 (benessere degli animali) in cui si prevede per nuovi impegni assunti dal 2021 di ridurre il periodo di impegno da 5 a 3 anni (impegno eventualmente prorogabile di 1 anno a decorrere dal 2022), fermo restando che nel proprio PSR Stato membro/Regione può fissare periodo di impegno “in base a natura degli obiettivi climatico ambientali perseguiti
– Art. 31 (indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o indennità compensativa) in cui si prevede la possibilità per gli anni 2021 e 2022 di continuare a versare indennità decrescenti fino al 31/12/2022, purché queste siano state versate per un periodo di tempo inferiore a 4 anni (in caso contrario indennità da corrispondere per anni 2021 e 2022 non superiore a 25 €/ha.)
– Art. 38 (fondi di mutualizzazione calamità) in cui si prevede che il sostegno venga concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie o da misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o infestazione parassitaria o emergenza ambientale superiori al 30% della produzione media di agricoltore degli ultimi 3 anni (o 5 anni escludendo anno con produzione più bassa e più alta), fermo restando che Stato membro può decidere di ridurre la percentuale di danno (comunque sempre oltre 20%)
– Art. 39 (strumento di stabilizzazione del reddito) in cui si prevede che il sostegno venga concesso solo se calo del reddito è superiore a 30% (Stato membro può decidere di ridurre tale percentuale, che comunque deve rimanere sempre oltre 20%) del reddito medio annuo di agricoltore degli ultimi 3 anni (o 5 anni escludendo anno con reddito più basso e più alto), dove il reddito è dato dagli introiti ricavati dalle vendite della propria produzione sul mercato e da ogni tipo di sostegno pubblico ricevuto, detraendo i costi dei fattori di produzione. Indennizzo versato agli agricoltori dal Fondo di mutualizzazione deve compensare non oltre il 70% delle perdite di reddito subito nell’anno
– Art. 39 ter (sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi COVID19) in cui si prevede che il sostegno venga versato in forma forfetaria (ammessa differenziazione per categoria di beneficiari sulla base di “criteri oggettivi e non discriminatori”) entro 31/12/2021 a seguito di presentazione di specifica richiesta approvata da Autorità competente entro 30/6/2021. Commissione UE effettua rimborsi in base a fondi disponibili
– Art. 42 (Gruppi di Azione Locale GAL) a cui si prevede di delegare specifiche funzioni da parte di Autorità di gestione/AGEA
– Art. 51 (assistenza tecnica) in cui si prevede che Stati membri aventi un finanziamento UE per il periodo 2014/20 inferiore a 1.800.000 € possono, a seguito della proroga dei loro programmi, decidere di destinare fino al 15% dello stanziamento totale di ogni campagna ai compiti di assistenza tecnica
– Art. 58 (risorse finanziarie e loro ripartizione) in cui si prevede che:
a)importo globale del sostengo UE al PSR per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2022 è fissato in 26.896.831.880 €, di cui ad Italia assegnati 1.648.587.531 € per anno 2021 e 1.349.921.375 € per anno 2022
b)Commissione può adottare atti per riesaminare i massimali finanziari assegnati a Stati membri, al fine di tenere conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua (compresi storni e trasferimenti realizzati per procedere ad adeguamenti tecnici) e di ogni altra modifica intervenuta nella normativa UE
– Art. 58 bis (risorse per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali UE “volte a contrastare l’impatto della crisi causata da COVID19”) in cui si prevede di stanziare 8.070.486.840 €, di cui ad Italia assegnati 269.404.179 € per anno 2021 e 641.181.948 € per anno 2022 da riservare per:
a)almeno 37% a Misure quali: agricoltura biologica; mitigazione dei cambiamenti climatici (compresa riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte da agricoltura); conservazione del suolo (compreso aumento della sua fertilità mediante sequestro del carbonio); miglioramento di uso e gestione delle risorse idriche (compreso risparmio di acqua); conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità; riduzione dei rischi e degli impatti da uso di pesticidi ed antimicrobici; benessere degli animali; attività di cooperazione tra GAL
b)almeno 55% a Misure quali: filiere corte e mercati locali; efficienza delle risorse (compresa agricoltura di precisione, innovazione, digitalizzazione, ammodernamento di macchinari ed attrezzature di produzione); condizioni di sicurezza sul lavoro; energie rinnovabili; economia circolare; bioeconomia; accesso a tecnologie di informazione e comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali
c)non oltre 4% ad assistenza tecnica
Stato membro può decidere di applicare a tali risorse aggiuntive le stesse soglie percentuali di intervento UE valide per PSR 2014/20 o derogare da queste percentuali purché rispettato il “principio di non regressione”.
Impegni di bilancio relativi alle suddette risorse aggiuntive effettuati per ogni PSR separatamente dalla dotazione ordinaria
– Art. 59 (partecipazione al Fondo) in cui si prevede che:
a)interventi finanziati con risorse aggiuntive di 58 bis possono essere finanziate al 100% con risorse FEASR con Stati membri che definiscono un unico tasso di partecipazione FEASR a tutti gli interventi attivati
b)almeno 5% del contributo totale del PSR deve essere destinato allo sviluppo locale di tipo partecipativo attraverso i GAL
c)sostegno FEASR erogato ai sensi di 39 ter mai superiore a 2% del contributo totale FEASR al PSR 2014/20
– Art. 75 (relazione annuale) in cui si prevede che, a partire dal 2016 ogni 30 Giugno fino al 2026, Stato membro invia alla Commissione UE una relazione annuale sull’attuazione del PSR relativa all’anno precedente
– Art. 78 (valutazione ex post) in cui si prevede che Stato membro invia a Commissione UE una relazione su valutazione ex post di PSR attuato entro 31/12/2026
– Allegato II (importi ed aliquote di sostegno UE alle varie misure) in cui si prevede che:
a)per investimenti materiali nel settore agricolo contributo concedibile ad agricoltore pari a 40% del costo sostenuto, eventualmente aumentato di 35% in caso di finanziamento di interventi ai sensi di 58 bis che “contribuiscono ad una ripresa economica resiliente, sostenibile, digitale” (contributo comunque mai superiore a 75%) e di ulteriore 25% (contributo comunque mai superiore a 90%) in caso di: giovani agricoltori di 1° insediamento o che si sono insediati nei 5 anni precedenti la domanda; investimenti collettivi o progetti integrati (compresi quelli relativi a fusione di Organizzazioni produttori); investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; interventi sovvenzionati nell’ambito di prodotti di ricerca e sperimentazione; investimenti collegati ad interventi agroclimatico ambientali e di agricoltura biologica
b)premio per giovani agricoltori di 1° insediamento (pari a 70.000 €) può essere maggiorato (fino a 30.000 €) in caso di interventi effettuati tramite risorse di cui ad 58 bis
Art. 8 modifiche introdotte al Reg. 1306/13 relativo a gestione e monitoraggio fondi FEASR riguardanti:
– Art. 25 in cui si prevede che per ognuno degli anni 2021 e 2022 importo della riserva nazionale pari a 400.000.000 €
– Art. 33 in cui si prevede che ai fini di impegno di bilancio UE per PSR si applica Art. 76 di Reg. 1303/13
– Art. 35 in cui si prevede che per programmi prorogati non viene concesso alcun prefinanziamento sulla dotazione 2021 e 2022 o su risorse aggiuntive
– Art. 37 in cui si prevede che Commissione UE procede, dopo aver ricevuto ultima relazione annuale su stato di attuazione del PSR, al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, tenendo conto di: piano finanziario in vigore; conti di ultimo esercizio di attuazione del relativo PSR riguardanti le spese effettuate da Organismi pagatori riconosciuti, presentati a Commissione entro 6 mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità
– Art. 38 in cui si prevede che impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità delle spese per cui non presentata alcuna dichiarazione di spesa entro i 6 mesi successivi, vengono disimpegnati automaticamente
Art. 9 modifiche introdotte al Reg. 1307/13 relativo al regime di sostegno PAC riguardanti:
– Art. 11 in cui si prevede che Stati membri comunicano alla Commissione UE decisione in merito alla riduzione dei pagamenti PAC superiori a 150.000 € entro 19/2/2021 per anno 2021 ed entro 1/8/2021 per anno 2022
– Art. 14 in cui si prevede che Stati membri possano, nell’ambito della flessibilità finanziaria tra pilastri FEASR, destinare per anni 2022 e 2023 fino a 15% dei massimali fissati per anni 2021 e 2022 per la PAC al PSR (o viceversa), con conseguente riduzione delle risorse per pagamenti diretti o per PSR, purché comunicata a Commissione UE entro 19/2/2021 per anno 2021 ed entro 1/8/2021 per anno 2022 percentuale delle risorse oggetto di trasferimento tra i 2 pilastri
– Art. 22 in cui si prevede che ogni Stato membro possa aumentare per anni 2021 e 2022 il massimale annuo dei pagamenti di base PAC fino a 3%, previa deduzione dell’importo destinato alle aree di interesse ecologico (EFTA), purché comunicata a Commissione UE entro 19/2/2021 percentuale di tale aumento. Per anni 2021 e 2022 se massimale PAC di Stato membro diverso da quello di anno precedente a seguito di modifiche del massimale decise dalla Commissione o dallo stesso Stato membro, questo può praticare una riduzione od aumento lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto e/o della Riserva nazionale/regionale al fine di garantire osservanza del massimale fissato
– Art. 23 in cui si prevede che Stati membri comunicano a Commissione UE decisione adottata in merito ad assegnazione di massimali regionali entro 19/2/2021 per anno 2021 ed entro 1/8/2021 per anno 2022
– Art. 25 in cui si prevede che Stati membri possono decidere di mantenere invariato il valore dei diritti all’aiuto detenuti dagli agricoltori al 31/12/2019 o di aumentare il loro valore unitario se inferiore al valore unitario nazionale/regionale dell’anno 2020 (valore dato dividendo il massimale nazionale/regionale per regime di pagamento di base dell’anno 2020, escluso importo della Riserva nazionale/regionale, per il numero dei diritti all’aiuto detenuti in proprietà/affitto dagli agricoltori al 31/12/2019) fino ad eguagliare il valore unitario nazionale/regionale dell’anno 2020, avvalendosi di:
a)metodo definito da Stato membro in base a criteri oggettivi non discriminatori;
b)riduzione di tutti o parte dei diritti all’aiuto in proprietà/affitto detenuti dagli agricoltori al 31/12/2019 aventi valore superiore a quello unitario nazionale/regionale dell’anno 2020 (riduzione attuata in base a criteri oggettivi non discriminatori)
Stati membri comunicano valore dei diritti all’aiuto ad agricoltori interessati in tempi utili per presentare domanda PAC
– Art. 29 in cui si prevede da parte degli Stati membri di comunicare alla Commissione UE entro 19/2/2021 per anno 2021 ed entro 1/8/2021 per anno 2022 decisione presa in merito all’attuazione di una convergenza interna del valore dei diritti all’aiuto per anni 2021 e 2022
– Art. 30 in cui si prevede che non si applicano per anni 2021 e 2022 le modifiche annue progressive del valore dei diritti all’aiuto per alla assegnazione di questi dalla Riserva nazionale/regionale
– Art. 36 in cui si prevede che in caso di pagamento unico per superficie Stato membro può:
a)continuare ad applicare tale regime anche dopo il 31/12/2020
b)aumentare importo destinato a questo fino a 3% del massimale nazionale PAC, previa detrazione dei fondi destinati ad EFTA e comunicazione entro 19/2/2021 della percentuale annua di aumento per anni 2021 e 2022 a Commissione UE, affinché ne tenga conto nel fissare massimale nazionale annuo per il pagamento di base
– Art. 37 in cui si prevede che Stati membri a cui concessi aiuti transitori per determinati settori nel periodo 2015/20 possano beneficiare di aiuti transitori negli anni 2021 e 2022 nel limite del 50% degli aiuti concessi nel 2013
– Art. 41 in cui si prevede che Stati membri possono comunicare alla Commissione UE entro 19/2/2021 per anno 2021 ed entro 1/8/2021 per anno 2022 la decisione di concedere o mantenere il pagamento redistributivo ad agricoltori aventi diritto all’aiuto PAC
– Art. 42 in cui si prevede che Stati membri comunicano alla Commissione UE entro 19/2/2021 per anno 2021 ed entro 1/8/2021 per anno 2022 la percentuale di risorse PAC da destinare alle “pratiche agricole benefiche per clima ed ambiente” (greening)
– Art. 49 in cui si prevede che Stati membri comunicano a Commissione UE entro 19/2/2021 per anno 2021 ed entro 1/8/2021 per anno 2022 la percentuale di risorse PAC destinate ai pagamenti per zone soggette a vincoli naturali
– Art. 51 in cui si prevede che Stati membri comunicano a Commissione UE entro 19/2/2021 per anni 2021 e 2022 la percentuale di risorse PAC (fino a 2%) eventualmente destinate al pagamento di giovani agricoltori
– Art. 52 in cui si prevede che Commissione UE possa adottare atti integrativi al Reg. 1307/13 al fine di evitare che beneficiari del sostegno accoppiato “risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore”, fermo restando la possibilità degli Stati membri di continuare a versare tale aiuto fino al 2022 per la stessa “unità di produzione per la quale è stato concesso il sostegno accoppiato in un precedente periodo di riferimento”
– Art. 53 in cui si prevede che:
a)Stati membri che non hanno concesso sostegno accoppiato fino alla domanda anno 2020 possono comunicare entro 19/2/2021 a Commissione UE di volerlo concedere per anno 2021
b)Stati membri possono rivedere decisioni prese in merito al sostegno accoppiato (in particolare: lasciare situazione invariata; aumentare o diminuire percentuale di risorse destinate a sostenere tale misura, comunque mai superiore a 8% del massimale; modificare condizioni per concessione del sostegno; porre termine alla concessione del sostengo) comunicandole a Commissione UE (evidenziare “collegamento tra revisione e decisione sulla flessibilità tra pilastri”) entro 19/2/2021 per anno 2021 ed entro 1/8/2021 per anno 2022
– Art. 54 in cui si prevede che Stati membri comunicano a Commissione UE decisioni prese in merito al sostegno accoppiato entro 19/2/2021 per anno 2021 ed entro 1/8/2021 per anno 2022 evidenziando: Regioni interessate; tipi di agricoltura e settori coinvolti; livello di sostegno concedibile; percentuale di massimale nazionale PAC destinato al sostegno accoppiato nell’anno di riferimento
– Allegato II e III sostituiti da Allegato III di Reg. 2220/20 pubblicato su G.U.CE 437/20 assegna ad Italia
a)massimale lordo (comprende tutti i diritti all’aiuto assegnati, compresi quelli della Riserva nazionale/regionale, pagamenti redistributivi, EFTA, zone soggette a vincoli naturali, pagamento a giovani agricoltori, sostegno accoppiato) pari a 3.628.529.000 €/anno per anno 2021 e 2022
b)massimale netto (comprende importo totale dei pagamenti diretti concedibili previa deduzione dei pagamenti eccedenti importo di 150.000 €) pari a 3.628.500.000 €/anno per anno 2021 e 2022
Art. 10 modifiche introdotte al Reg. 1308/13 relativo a Organizzazione Comune di Mercato (OCM) riguardanti:
– Art. 29 in cui si prevede per il settore olio di oliva che:
a)programmi di attività elaborati per il periodo decorrente dal 1/4/2021 terminano il 31/12/2022
b)finanziamento UE concesso per anni 2021 e 2022 ai suddetti programmi è pari per Italia a 34.590.000 €/anno
– Art. 33 in cui si prevede per settore ortofrutticolo che programmi operativi oggetto di proroga dopo il 29/12/2020 terminano il 31/12/2022, mentre nuovi programmi operativi approvati dopo 29/12/2020 hanno durata massima di 3 anni
– Art. 44 in cui si prevede per settore vitivinicolo di assegnare ad Italia 323.883.000 € a decorrere dal 2021
– Art. 55 in cui si prevede per settore apicoltura che programmi nazionali elaborati per periodo 1/8/2019 – 31/7/2022 sono prorogati fino al 31/12/2022 con conseguente adeguamento di questi da parte degli Stati membri, mentre nuovi programmi vanno notificati alla Commissione ai fini della loro approvazione
– Art. 62 in cui si prevede per settore vitivinicolo che:
a)validità delle autorizzazioni agli impianti viticoli in scadenza nel corso del 2020 sono prorogate fino al 31/12/2021
b)produttori detentori di autorizzazioni in scadenza nel corso del 2020 non sono soggetti a sanzioni amministrative se informano Autorità competenti entro 28/2/2021 della “loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui sopra
– Art. 68 in cui si prevede per settore vitivinicolo che Stato membro può decidere di consentire ai produttori titolari di diritti di impianto concessi prima del 31/12/2015 di convertirli in autorizzazioni a seguito di specifica richiesta inviata entro 31/12/2022, fermo restando periodo di validità di tali autorizzazioni (comunque non oltre il 31/12/2025)
– Art. 167 bis in cui si prevede che Stati membri possano definire regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il mercato di olio di oliva (comprese olive da tavola), purché regole:
a)non riguardano operazioni aventi luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
b)non riguardano fissazioni di prezzi “nemmeno orientativi o raccomandati”;
c)non rendono “indisponibile una percentuale eccessiva di produzione della campagna di commercializzazione che sarebbe altrimenti disponibile”
d)comunicate alla Commissione e portate a conoscenza degli operatori tramite “pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro”
– Art. 211 in cui si prevede che Stati membri possono decidere di “discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile della imposta sul reddito applicata ad agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale al fine di uniformare base imponibile su un certo numero di anni”