DISPOSIZIONI SEGNALAZIONI VISIVE (D

DISPOSIZIONI SEGNALAZIONI VISIVE (D.Lgs. 285/92; D.M. 6/11/13)   (strada11)

Soggetti interessati:

Chiunque intende circolare con veicoli su strada

Iter procedurale:

Veicoli a motore e rimorchi per poter circolare su strada debbono essere muniti di: proiettore di profondità (Abbaglianti); proiettore anabbaggliante; proiettore fendinebbia anteriore; luci di posizione anteriore posteriore e laterale che servono a segnalare presenza e larghezza del veicolo; luce posteriore per nebbia; proiettore di retromarcia; indicatore luminoso di direzione (Freccia); dispositivo di illuminazione della targa posteriore; segnalazione luminosa di pericolo; luce di sosta; luce di arresto o frenata; luce di ingombro; catadriotto (Dispositivo a luce riflessa per segnalare veicolo); pannello retroriflettente o fluorescente destinato a segnalare particolari veicoli; strisce retroriflettenti per particolari veicoli (Dispositivo a luce riflessa); luci di marcia diurna; luci d’angolo o proiettore di svolta per meglio segnalare veicolo in procinto di curvare; luce lampeggiante blu da installare su veicoli polizia, antincendio, autoambulanze; luce lampeggiante gialla o arancione (da installare su veicoli eccezionali destinati a trasporti eccezionali; veicoli di rimozione o soccorso; veicoli della raccolta rifiuti o pulizia e manutenzione strade; macchine agricole od operatrici; veicoli adibiti a scorta tecnica).

Non ammessi altri dispositivi di segnalazione visiva.

D.M. 6/11/2013 regola le installazioni di luci di marcia diurne (cioè dispositivi di luce rivolta in avanti destinati a rendere veicolo più facilmente visibile durante circolazione diurna) su autoveicolo che deve essere omologato in conformità a regolamento UNECE 87 (stralcio con elementi essenziali riportato in Allegato I pubblicato su G.U. 271/13) e rispettare requisiti riportati in Allegato II pubblicato su G.U. 271/13, nonché le posizioni di installazione come riportato in Allegato III pubblicato su G.U. 271/13. Installazione attuata da officina autorizzata che rilascia dichiarazione di installazione (Modello riportato in Allegato IV pubblicato su G.U. 271/13). Veicoli deve installare luci di marcia soggetti a visita di prova per aggiornamento carta di circolazione presso Ufficio Motorizzazione Civile competente in relazione ad officina di installazione, su richiesta di interessato, corredata da dichiarazione di installazione. Ufficio Motorizzazione, a seguito esito positivo prova, aggiorna carta di circolazione attraverso emissione specifica etichetta, in cui riportare dicitura “installate luci di marcia diurna conformi a regolamento 87 UNECE” Non soggetti a prova autoveicoli sui cui “installate luci di marcia diurna tramite sostituzione di dispositivo o gruppo ottico originale con uno di analoga forma e dimensione”                 

Obbligatorio usare:

–          fuori dei centri abitati per veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico ed anche nei centri abitati per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli “durante la marcia”: luce di posizione, proiettori anabbaglianti, eventuali luci targa e luci ingombro, luci di marcia diurna se veicolo ne è dotato;

–          luci di posizione, luci della targa, luci di ingombro, proiettori anabbaglianti: da 30 minuti dopo tramonto a 30 minuti prima dell’alba; in caso di gallerie, nebbia o nevicata o pioggia intensa; scarsa visibilità “durante la marcia su autostrada e strade extraurbane principali”; per ciclomotori e motocicli “in qualsiasi condizioni di marcia”; 

–          proiettori abbaglianti utilizzati solo fuori dai centri abitati con illuminazione mancante od insufficiente. Obbligo di passare da proiettori abbaglianti a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a)       incrocio di altri veicoli;

b)       breve interruzione della marcia;

c)       seguire altro veicolo. Ammesso solo utilizzo intermittente abbaglianti per segnalare intenzione di sorpasso;

d)       “in qualsiasi altra circostanza vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti”.

In deroga ammessa breve segnalazione intermittente con abbaglianti (anche nelle ore diurne e nei centri abitati) “per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti”;

–          disposizione di segnalazione visiva durante fermata o sosta, anche se veicolo si trova su corsia di emergenza salvo che “veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o collocato fuori dalla carreggiata”.

In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m., pioggia intensa, fitta nevicata usare luce posteriore per nebbia.

Usare segnalazione luminosa di pericolo nei casi di:

a)       ingombro della carreggiata o per tempo necessario a posizionare segnale mobile di pericolo (Triangolo);

b)       fermata emergenza costituisce pericolo per utenti strada;

c)       avaria con veicolo costretto a procedere lentamente;

d)       improvvisi rallentamenti o incolonnamenti del traffico.

Sanzioni:

Chiunque non accende dispositivi luminosi nei casi previsti o usa in modo improprio dispositivi segnalazione luminosa: multa da 38 a 155 €

Chiunque non rispetta disposizioni su utilizzo abbaglianti: multa da 74 a 296 €

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