DISCIPLINA TRASPORTO INFERMI (L

SISTEMA EMERGENZA SANITARIA (L.R. 36/98)  (sanita09)

Soggetti interessati:

Cittadini, strutture ospedaliere ed extraospedaliere impegnate nelle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione organizzate in modo da assicurare assistenza sanitaria al verificarsi di emergenza ed urgenza

Iter procedurale:

Sistema di emergenza sanitaria organizzato da Regione in:

a)       sistema di allarme sanitario diretto e gestito da 4 Centrali operative territoriali e da Centrale operativa regionale che coordina interventi non risolvibili in ambito territoriale e si collega con Centrali operative di altre Regioni. Operatività delle Centrali operative territoriali garantita da chiamata di soccorso sanitario (Numero telefonico 118 non comporta oneri a carico di cittadini) attiva 24 ore su 24. Centrale territoriale, in costante contatto con Uffici periferici di Ministero della Salute, così da far fronte ad emergenze sanitarie di frontiera, provvede a:

–          ricevere chiamate di soccorso del 118

–          valutare criticità della situazione e grado di complessità di intervento

–          coordinare interventi del personale operante sui mezzi di soccorso in modo da fornire continuità al servizio assistenziale

–          inviare, in caso di necessità, operatori sanitari e mezzi di soccorso più idonei ad affrontare emergenza, mantenendo collegamento via radio con soccorritori, individuando ed allertando strutture sanitarie più idonee ad accogliere il paziente

–          organizzare trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per cui ravvisata urgente necessità di un trasporto assistito

–          allertare guardia del Dipartimento di prevenzione al verificarsi situazioni di emergenza

–          gestire chiamate per servizio di continuità assistenziale

–          coordinare trasporti programmati

–          istruire popolazione su modalità di comportamento in caso di emergenze sanitarie

–          coordinare attività di trasporto urgente di sangue od organi per trapianti

–          acquisire informazioni, sempre aggiornate su ubicazione e disponibilità di posti letto ospedalieri presenti nella Regione. Responsabili dei reparti sono tenuti a comunicare disponibilità posti letto ed iniziali dei pazienti ricoverati.

Centrale operativa costituisce Unità operativa complessa di Organizzazione Dipartimentale collegata, tramite idonei sistemi di comunicazione, con: Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria nelle Marche; componenti ospedaliere ed extraospedaliere del sistema regionale di emergenza sanitaria, Enti, Istituzioni, servizi pubblici di sicurezza e protezione civile, associazioni partecipanti a servizi di emergenza; postazioni territoriali e mezzi mobili di soccorso sanitario; postazioni del servizio di continuità assistenziale.

Centrale si avvale di personale sanitario di tipo medico ed infermieristico adeguatamente formato “nel settore di emergenza ed urgenza”

b)       sistema territoriale di soccorso svolge attività extraospedaliere finalizzate ad accettazione e trattamento delle emergenze ed urgenze sanitarie, nonché punti di primo intervento territoriale in grado di garantire intervento di soccorso entro 8 minuti da chiamata per aree urbane (20 minuti per aree extraurbane) “salvo particolari situazioni di complessità orografica e viabilità”. Tale attività si avvale di:

–          postazioni territoriali di soccorso (POTES) istituite da Giunta Regionale in modo da garantire sul luogo assistenza sanitaria per almeno 12 ore ma non 24 ore, “tenendo conto di popolazione afferente e di specifica epidemiologia”. Giunta Regionale provvede inoltre a:

1)       attivare sedi POTES “esclusivamente durante stagione turistica in aggiunta a quella permanente”;

2)       definire personale da utilizzare nella POTES e composizione qualitativa e quantitativa degli equipaggi dei mezzi di soccorso, sentito parere di Comitato regionale per emergenza sanitaria. Equipaggio deve comunque garantire sul luogo un soccorso qualificato allo scopo di permettere mantenimento delle funzioni vitali dell’assistito ed il suo trasporto protetto verso ospedali individuati da Centrale operativa;

3)       concedere ad ASL di attivare, con proprio atto, POTES provvisorie in occasione di manifestazioni civili, sportive e religiose che “comportano presenza e concentramento di eccezionale numero di persone”;

4)       munire POTES con idonei mezzi di soccorso, definiti dal responsabile della Centrale operativa in base ad esigenze di area servita (comunque almeno 1 mezzo di soccorso avanzato da utilizzare per integrazione con mezzi di soccorso base o intermedi dalla rete territoriale di soccorso”; 

5)       attribuire eventuale qualifica di POTES a sedi di Associazioni del volontariato o della C.R.I. accreditate che hanno acquisito personale sanitario adeguatamente formato;       

–          punti di primo intervento territoriale è postazione territoriale di rete di emergenza/urgenza che rappresenta punto di riferimento “per stabilizzare temporaneamente il paziente in fase critica e trasferirlo presso pronto soccorso o DEA di riferimento”. Attività assicurata da personale sanitario dei mezzi di soccorso avanzato (MSA) che assicurano anche continuità di assistenza per pazienti ricoverati in regime di lunga degenza. ASUR costituisce in base a criteri dati da Regione, punti di primo intervento territoriale , in genere nei presidi ospedalieri riconvertiti in Case della salute, garantendone operatività per 12 ore diurne (Nelle ore notturne attivato il sistema 118). ASUR può individuare, “per esigenze di carattere stagionale straordinario”, ampliamenti della fascia di attività notturna, tenendo conto riorganizzazione di reti cliniche in area vasta. Nelle Case di salute costituiti, secondo criteri definiti da Giunta, Ambulatori di continuità finalizzati ad erogazione di prestazioni ambulatoriali ad accesso diretto, anche in fasce orarie diurne sulla base di accordi collettivi nazionali di lavoro dei medici generalisti, Centrale 118 e DEA di riferimento per venutale coordinamento con attività di emergenza/urgenza. Prestazioni assicurate in particolare da:

1)       personale sanitario dei MSA operanti nella postazione di Casa della salute;

2)       medici di equipe territoriale di cure primarie e continuità assistenziale;

3)       infermiere addestrato presidia ambulatorio assicurando risposta adeguata, o attivando sistema di emergenza/urgenza territoriale, o invio del paziente ad ambulatorio di continuità  di assistenza primaria;             

–          servizio di eliosoccorso è servizio regionale di soccorso sanitario, con 1 o più elicotteri attrezzati, ubicati in 1 o più sedi secondo indicazioni del piano socio-sanitario Marche fornito da Azienda ospedaliera universitaria “Ospedali riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi sulla base di finanziamento specifico di Regione;

–           personale e mezzi di soccorso messi a disposizione di servizio sanitario regionale, CRI, Associazioni del volontariato iscritte nel registro regionale, altri soggetti privati accreditati;

–          trasporto sanitario di infermi con personale di soccorso e di organi e sangue. Giunta Regionale approva regolamento, sentito Comitato per emergenza sanitaria ed acquisito parere obbligatorio della competente Commissione assembleare, comprendente:

1)       tipologia dei mezzi di trasporto e professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da eseguire;

2)       caratteristiche tecniche, dotazione di attrezzature e di materiale standard di efficienza e livelli di manutenzione dei mezzi di trasporto sanitario;

3)       segno distintivo di riconoscimento per trasporto sanitario e sua modalità di esposizione;

4)       termini, non oltre 90 giorni, per approvare autorizzazione od accreditamento di struttura di trasporto, trascorso il quale si intende approvata;

5)       termini e modalità per richiesta accreditamento da parte soggetti che esercitano trasporto sanitario;

6)       verifica che mezzi usati da soggetti accreditati in modo da collegarsi, via radio, con Centrale operativa e che personale utilizzato sia maggiorenne ed in possesso di attestato di idoneità rilasciato a seguito di specifico corso di addestramento con esame;

7)       modalità di attivazione del servizio di elisoccorso, tramite impiego di 1 o più elicotteri attrezzati ubicati in 1 o più sedi idonee, individuate da Ospedali Riuniti di Ancona, a cui compete coordinamento.

Trasporto sanitario assicurato da ASL ed INRCA, avvalendosi di propri mezzi e personale ed, ove ciò non possibile, trasporto affidato a soggetti accreditati a seguito di bandi di gara aperti, contenenti requisiti prescritti per accreditamento (da ottenere comunque entro 90 giorni), nonché seguenti criteri di priorità a:

1)       Associazioni di volontariato, C.R.I. ed altri Enti pubblici accreditati, opportunamente convenzionati nel rispetto “dei principi di economicità, efficienza, non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute;

2)       soggetti accreditati diversi dai precedenti con contratti a titolo oneroso definiti nel rispetto delle norme nazionali ed europee sui contratti dei pubblici servizi.

Trasporto non prevalentemente sanitario affidato a soggetti accreditati sulla base di bando di gara, che garantiscono rispetto principi di trasparenza, non discriminazione, non sovracompensazione dei costi, pubblicità risultati di affidamento, economicità ed efficienza, nel rispetto delle norme nazionali ed europea sui contratti del pubblico servizio.

Giunta Regionale, acquisito parere competente Commissione assembleare, definisce criteri per assegnazione trasporto sanitario ed accreditamento soggetti investiti.    

Associazioni di volontariato, C.R.I., Enti pubblici che intendono esercitare attività di trasporto sanitario inviano richiesta di:

1)       autorizzazione a Giunta Regionale, che previo accertamento dei requisiti indicati nel Regolamento, rilascia autorizzazione. Nessuna autorizzazione richiesta per ambulanze in transito occasionale nelle Marche appartenenti a soggetti di altre Regioni;ù

2)       accreditamento a Giunta Regionale, che viene rilasciato previo accertamento dei requisiti di qualificazione prescritti dal Regolamento. Soggetti accreditati iscritti in apposito Elenco regionale definiscono ogni anno tariffe delle prestazioni a pagamento nel rispetto delle tariffe massime stabilite da Organismi associativi di categoria da rendere pubbliche.

Vietato eseguire trasporto sanitario nelle Marche da soggetti privi di autorizzazione ed accreditamento.

Associazioni volontariato, C.R.I., Enti pubblici accreditati possono esercitare attività di trasporto sanitario in collaborazione con ASL nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria.

Per funzioni di supporto a gestione di Centrale operativa ammesso impiego di personale non sanitario tramite convenzioni con C.R.I. ed Associazioni del volontariato.

Operazioni di soccorso e trasporto disposte da Centrale operativa verso punti di primo intervento sono erogate gratuitamente a tutti i soggetti “che si trovano in condizioni di emergenza ed urgenza derivante da eventi acuti di qualsiasi causa e natura verificatasi entro le 24 ore precedenti“. Sono invece “sottoposte a compartecipazione il costo delle prestazioni di pronto soccorso che non rientrano nei casi di cui sopra e possono essere erogate senza alcun rischio per la salute del paziente”. In tal caso medico del pronto soccorso o del pronto intervento deve preventivamente informare il paziente circa compartecipazione al costo ed eventuali “alternative di usufruire della prestazione mediante ordinaria procedura, compreso ricorso a guardia medica”.

Regione riconosce, anche economicamente, operazioni di trasporto sanitario di emergenza eseguite da Organizzazioni sanitarie extraregionali per comunità marchigiane confinanti con altre Regioni o San Marino, semprechè tali Organizzazioni integrate con sistemi di emergenza pubblici operanti nei rispettivi territori.

Se condizioni cliniche del paziente non consentono trasporto con mezzi ordinari, ASL assicura gratuità del trasporto sanitario per ricovero, dimissioni dal luogo di cura, trasferimento o accesso a prestazioni di day hospital o ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e riabilitazione se preventivamente richieste da medico curante o medico di unità operativa di diagnosi, cura, riabilitazione che dispone accettazione, trasferimento, dimissioni del malato e se attuato con mezzi appartenenti a C.R.I., Enti pubblici, Associazioni del volontariato accreditati. Sono invece a carico di assistito:

1)       trasporti per ricovero programmato e non urgente o per dimissioni dal luogo di cura per accesso a prestazioni di day hospital o ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e riabilitazione non rientrante nei casi di cui sopra, trasporti di pazienti ricoverati in case protette, case di riposo sono a carico di questi;

2)       trasferimento da strutture private non accreditate da Servizio Sanitario Regionale a struttura, pubblica o privata, accreditata, salvo necessità clinica del trasporto certificata da medico ASL che ne dispone accettazione. Trasporti effettuati con mezzi propri o di Associazioni ed Enti convenzionati comportano applicazione di rimborsi determinati ogni anno da ASL “sulla base degli effettivi costi di esercizio”.

In caso di manifestazioni organizzate da Enti pubblici o privati, costo trasporto di eventuali pazienti analogo ad altre prestazioni a pagamento;                

–          servizio di continuità assistenziale di urgenza nelle ore prefestive, festive, notturne, anche in caso di intervento a domicilio (In tal caso Centrali operative territoriali, fatta salva “necessità di intervento mezzi di emergenza”, inoltrano chiamata a medici territoriali competenti che garantiscono assistenza continuativa). Realizzata almeno 1 sede di servizio di continuità assistenziale ogni 20.000 abitanti (Ammesse deroghe in Comuni montani svantaggiati, previo parere di competente Commissione Assembleare, “tenendo conto vastità del territorio e caratteristiche di viabilità”), ubicata in genere presso ASL o C.R.I. o Associazioni di volontariato convenzionate;

a)       sistema ospedaliero di emergenza, comprendente:

–          punti di pronto intervento, inteso come “struttura sanitaria presso cui è possibile effettuare primo intervento medico in caso di problemi minori, stabilizzare pazienti in fase critica, disporre eventuale trasporto presso ospedale più vicino”. Punti di pronto intervento collocati nelle sedi di presidio ospedaliero unico di Area vasta priva di unità operativa autoctone autonoma di pronto soccorso, utilizzando personale sanitario che è tenuto ad eseguire prioritariamente richieste di Centrale operativa da cui dipende ;

–          pronto soccorso ospedaliero denominato “Medicina di accettazione e di urgenza”, che assicura 24 ore su 24 in particolare:

1)       primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio;

2)       interventi necessari a stabilizzazione del paziente;

3)       eventuale ricovero anche tramite trasporto ad ospedale in grado di fornire le prestazioni occorrenti.

Unità autonome di pronto soccorso dotate di proprio personale e posti letto funzionali (Almeno 20% dotato di apparecchi di monitoraggio dei parametri vitali per pazienti critici);

–          Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA), costituito da pronto soccorso, anestesia e rianimazione, con dotazione di posti letto di terapia intensiva. DEA possono essere di:

1)       1° livello costituiti negli ospedali che dispongono delle unità operative di cui sopra;

2)       2° livello costituiti negli ospedali che oltre ad unità operative di cui sopra, dispongono di cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica;

3)       pediatrici di 2° livello.

Attività mancanti in un ospedale garantite da altro presidio od ospedale presente in territorio, purché unità operative partecipanti al sistema di emergenza ospedaliera ne condividono linee guida e sottoscrivono protocolli. DEA agisce informa integrata con sistema di allarme sanitario, assicurando nell’arco delle 24 ore giornaliere:

1)       integrazione funzionale di unità operative ospedaliere per affrontare problema diagnostico e terapeutico posto dal malato in stato di urgenza;

2)       coordinamento di unità operative che lo costituiscono;

3)       necessari collegamenti con unità operative di altri DEA;

4)       funzioni di pronto soccorso;

5)       interventi diagnostico terapeutici di emergenza di tipo medico, chirurgico, ortopedico, ostetrico, pediatrico;

6)       osservazione breve, assistenza cardiologia, rianimazione;

7)       prestazioni analitiche strumentali e di immunoematologia.

Direttore Generale ASUR definisce:

1)       modalità di partecipazione alle riunioni del Comitato di Dipartimento di emergenza i responsabili delle Centrali operative rappresentanti dei medici, operatori sanitari non medici, volontariato convenzionato;

2)       organizzazione e modalità operative della DEA, su proposta di Comitato Dipartimento Giunta Regionale approva atti del Direttore ASUR, sentito parere Comitato regionale per emergenza .

Responsabile di DEA convoca almeno 1 volta/anno riunione tra Comitato DEA e Direttori sanitari di ASL ricadenti nel territorio del DEA, nonché INRCA.

DEA opera avvalendosi di personale già nelle dotazioni organiche di struttura sanitaria.

Giunta Regionale può indicare percentuali di posti letto da riservare nelle varie strutture ospedaliere ai ricoveri di urgenza ed emergenza, tendendo conto “bisogni epidemiologici della popolazione afferente”; 

–          Dipartimento di emergenza pediatrica istituito presso Ospedali riuniti di Ancona, al fine di garantire prestazioni di emergenza nei confronti di soggetti di età inferiore a 14 anni, nonché di emergenze ostetriche. Alle riunioni del DEA invitati rappresentanti di Centrale operativa provinciale, Unità operative di altre ASL ricadenti in territorio DEA che forniscono prestazioni pediatriche. Giunta Regionale approva modalità di trasporto sanitario e dotazioni mezzi di soccorso impegnati nelle emergenze pediatriche ed ostetriche, facendo comunque in modo che ogni Centrale operativa disponga di ambulanza munita di rianimazione neonatale e pediatrica, con presenza di medico neonatologo o comunque medico esperto in terapia intensiva neonatale;

–          Unità di terapia intensiva dotata di adeguato numero di posti letto ed istituite presso presidi ed aziende ospedaliere (Unità di terapia intensiva coronaria presso reparti di degenza ordinaria; unità di anestesia e rianimazione pediatrica presso Ospedali Riuniti di Ancona; unità di terapia intensiva di Fabriano e Camerino comprendono anche letti di rianimazione). Se incrementato numero posti letto in terapia intensiva occorre “disattivarne un pari numero fra quelli di altre specialità che hanno minor tasso di utilizzo”. Istituito presso Ospedali Riuniti di Ancona “Centro iperbarico polivalente” a valenza regionale per trattamento di urgenze curabili con ossigenoterapia iperbarica (Camera iperbarica dotata di almeno 8 posti). Giunta Regionale fissa modalità per distribuzione di posti letto di terapia subintensiva nella ASL ed INRCA

ASL ed INRCA definiscono modalità per accettazione di ricoveri programmati, in modo da assicurare idoneo numero di posti letto per emergenza.

Giunta Regionale Marche:

a)       istituisce Comitato Regionale per emergenze sanitarie presso competente struttura di Giunta Regionale con il compito di:

–          collaborare  a definire atti di programmazione per emergenze;

–          predisporre piano delle emergenze che richiedono intervento coordinato con Dipartimento per politiche integrate di sicurezza e protezione civile;

–          esprimere parere di dislocazione nel territorio di mezzi di soccorso del sistema di emergenza sanitaria;

–          elaborare protocolli operativi per coordinamento ed organizzative degli interventi;

–          formulare proposte per formazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nel sistema di emergenza sanitaria;

–          promuovere attività di verifica e valutazione del sistema regionale di emergenza sanitaria, tramite elaborazione di linee guida contenente criteri per standardizzazione di processi operativi (scheda di valutazione quanti-qualitativi dei risultati e raggiungimento di obiettivi);

–          proporre criteri di riferimento, standard minimi di dotazione risorse umane e tecnologiche, criteri per verifica periodica;

–          fornire pareri richiesti da Regione.

Comitato presieduto da Assessore Regionale Salute e composto da rappresentanti di Centrali operative, DEA, C.R.I., medici di pronto soccorso od operanti nelle emergenze. Comitato può avvalersi di esperti “per far fronte a specifiche esigenze o problemi concernenti informazioni, comunicazioni, informatica, gestione, organizzazione, utilizzo di risorse umane”;

b)       vigila affinché ASL adottino atti necessari a costituire sistema di emergenza sanitaria, pena, in caso di inadempienza, subentro o nomina Commissario;

c)       promuove, in collaborazione con Università, ASL, Ordini ed Associazioni professionali, realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per personale addetto al sistema di emergenza sanitaria (Obbligo per tale personale frequentare corsi di aggiornamento) finalizzati a:

–          acquisire e mantenere nozioni di soccorso, medicina, traumatologia di urgenza e modelli operativi del sistema;

–          approfondire modelli di comportamento sotto aspetto umano ed assistenziale;

d)       definire, sentito Comitato regionale di emergenza, modalità di impiego di medici servizi di emergenza territoriale entro Centrali operative, unità di pronto soccorso, POTES;

e)       promuovere iniziative, in collaborazione con ASL, Comuni, Servizi di protezione civile, Istituzioni scolastiche, Associazioni di volontariato, Ordini e collegi professionali sanitari, tramite campagne informative rivolte ad intera popolazione concernenti numero telefonico da chiamare e corretto utilizzo del sistema di emergenza sanitaria.

ASUR, tramite ASL, esegue attività di vigilanza e controllo su sistema regionale di emergenza sanitaria ed in particolare ogni 2 anni da rilascio autorizzazione al trasporto, verifica mantenimento requisiti previsti da normativa. In caso di violazioni accertate e verbalizzate, applica sanzioni amministrative ed incamera proventi derivati.

Sanzioni:

Chiunque esercita attività di trasporto sanitario senza autorizzazione: multa da 1549 a 9296 € + divieto di autorizzazione al trasporto sanitario per 3 anni

Chiunque non osserva adempimenti prescritti per trasporto sanitario: multa da 1549 a 9296 €

In caso di violazione di norme sul trasporto sanitario non sanate entro 20 giorni da notifica della Regione: sospensione autorizzazione da 2 mesi a 1 anno (Se stessa infrazione commessa entro 5 anni, quindi recidivo: periodo di sospensione raddoppiata).

Se periodo di sospensione trascorso senza che titolare abbia regolarizzato posizione o provveduto ad adempimenti dovuti a seguito di infrazioni accertate che hanno determinato più provvedimenti di sospensione, o qualora verificati fatti tali da determinare pericolo per salute pubblica: autorizzazione al trasporto sanitario revocata + divieto di esercitare trasporto per 3 anni

In caso di mancato svolgimento attività di trasporto sanitario per oltre 1 anno: revoca autorizzazione

Entità aiuto:

Attuazione sistema regionale di emergenza sanitaria è sostenuta per le spese correnti mediante utilizzo di Fondo Sanitario Nazionale e per spese in conto capitale mediante impiego di assegnazioni statali per investimenti.

Rilascio autorizzazioni al trasporto sanitario soggette a tassa di concessione regionale fissata da Regione, con esclusione di Associazioni del volontariato   

       

        

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