PMI E IMPRONTA AMBIENTALE

PMI E IMPRONTA AMBIENTALE (Legge 221/15; DM 02/03/18)   (PMI04)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE); Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATT) in qualità di gestore dello schema; Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), soggetti (privati e pubblici) costituiti da almeno 3 aziende (di cui almeno 1 piccola e media impresa) produttrici di prodotti classificabili come “Made in Italy” (cioè originari di Italia) e rappresentanti di una quota maggioritaria (cioè almeno il 50% della produzione nazionale in termini di fatturato dell’anno precedente) della categoria di prodotto per cui si intende proporre l’elaborazione di RCP (Regole di Categoria di Prodotto, cioè indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema, in cui sono definite le regole e i requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi su impronta ambientale per specifiche categoria di prodotto all’interno di uno schema a cui si aderisce con almeno 1 prodotto.

Iter procedurale:

Legge 221/15 istituisce ad:

Art. 21 Schema nazionale volontario per la valutazione e comunicazione di “impronta ambientale”, denominato “Made green in Italy”. MATTM ha definito con DM 21/03/2018 le modalità di funzionamento del suddetto schema, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, in cui si prevede che i soggetti interessati inviano a  MATTM una richiesta (modello pubblicato su GU123/18) per elaborare la proposta di RCP relativa ad una specifica categoria di prodotto. MATTM entro 30 giorni accoglie la richiesta o chiede integrazioni.

Entro 180 giorni da accoglimento della richiesta, i soggetti proponenti inviano  a MATTM la proposta di  RCP (modello pubblicato su GU 123/18). Se per una specifica categoria di prodotto è stata definita una PEFCR (Regole di categoria, elaborate dalla Commissione UE, relative all’impronta ambientale dei prodotti, “basate sul loro ciclo di vita”), la RCP deve essere integrata con i suddetti requisiti addizionali (obbligatori e facoltativi).

MATTM sottopone la proposta di RCP a consultazione, avente durata di 30 giorni (per RCP che recepisce PEFCR, la consultazione riguarda  solo le parti aggiuntive  di RCP  rispetto a PEFCR). Entro 30 giorni dal termine della consultazione, soggetti proponenti inviano una proposta di RCP revisionata a MATTM, allegando “motivazioni scritte relative ai commenti non recepiti”.

MTTM pubblicizza, sul proprio sito web, l’esito della consultazione pubblica e approva RCP, con validità di 4 anni. MATTM, 90 giorni prima della suddetta scadenza, avvia una consultazione pubblica, avente durata di 30 giorni per il suo aggiornamento. In base ai risultati della consultazione, MATTM  aggiorna RCP e pubblica il nuovo testo, avente validità di altri 4 anni. RCP in scadenza rimane comunque valido fino al suo aggiornamento. Se dopo l’approvazione di un documento RCP per una determinata categoria di prodotto, Commissione UE redige un documento PEFCR per stessa categoria di prodotto, MATTM avvia entro 6 mesi procedura di aggiornamento di RCP, allo scopo di recepire le indicazioni di UE. MATTM può avviare il processo di aggiornamento di RCP prima della sua scadenza, qualora si verificano evidenti modifiche a livello di processo, normativa, tecnologie nei prodotti oggetto di RCP

Organizzazione di impresa invia una richiesta di adesione allo schema (limitatamente al prodotto per cui sussiste un RCP in corso di validità) a MATTM, allegando:

  1. copia del documento di identità di legale rappresentante
  2. studio di valutazione di impronta ambientale, contenente il calcolo dei valori ambientali di impatto individuati in RCP
  3. dichiarazione di impronta ambientale di prodotto (DIAP), contenente:  identificazione e descrizione dell’organizzazione richiedente l’adesione; identificazione del prodotto (nome commerciale, modello); descrizione dell’unità funzionale e delle caratteristiche del prodotto (dimensione, peso, proprietà fisiche e chimiche); descrizione della sua applicazione finale, in caso di prodotto intermedio; identificazione RCP di riferimento; data di pubblicazione e   periodo di validità di DIAP; informazioni sulla tracciabilità del prodotto in ogni fase del suo ciclo di vita; risultati del calcolo dell’impronta ambientale per categorie di impatto e classi di prestazione del prodotto (come attestato da informazioni sulle prestazioni e loro andamento nel tempo); informazioni ambientali aggiuntive; informazioni su eventuali fasi del ciclo di vita non considerate in precedenza (se dichiarazione non è basata su studio di impronta ambientale); affermazione che le dichiarazioni ambientali redatte su schemi differenti non sono confrontabili; indirizzo del sito web dell’azienda; documentazione di verifica indipendente; altre informazioni ambientali ritenute importanti dal soggetto richiedente
  4. documento attestante la conformità del prodotto alle disposizioni di legge sull’impatto ambientale in ogni fase del suo ciclo di vita, su cui Organizzazione può avere influenza
  5. documento attestante la conformità a RCP di riferimento
  6. documento attestante la conformità dei criteri ambientali minimi (CAM), contenente anche l’indicazione dei mezzi per effettuare tale verifica
  7. programma di miglioramento, in cui specificare: categorie di impatto da migliorare; obiettivi ambientali da raggiungere nei 3 anni di riferimento (obiettivi tendenti a raggiungere la classe di prestazione A, o volti a ridurre l’impatto sulla impronta ambientale delle fasi del ciclo di vita del prodotto su cui Organizzazione può esercitare il controllo diretto); fasi del ciclo di vita oggetto di intervento; azioni/iniziative da attuare; tempi della loro realizzazione (entro 3 anni); disponibilità definite, risorse stanziate.
  8. certificato di verifica e convalida (conforme a quello riportato in Allegato II pubblicato su GU 123/18), che verificatore indipendente, a seguito di esito positivo del controllo, rilascia sotto forma di convalida del precedente attestato di verifica. Rinnovo della suddetta verifica effettuata ogni 3 anni
  9. contenuti di pagina web aziendale.

MATTM entro 30 giorni dalla acquisizione della richiesta, In caso di verifica positiva, concede la licenza d’uso del logo “Made Green in Italy” (riportato in GU 123/18), avente durata di 3 anni (licenza valida per intero periodo anche in caso di modifiche a RCP), corredata dalle istruzioni per l’uso. Rinnovo della licenza avviene a seguito invio di specifica richiesta (Modello pubblicato su GU 123/18) almeno 30 giorni prima della scadenza. Tutti i provvedimenti inerenti all’uso del logo (compresa sua sospensione o revoca) sono comunicati al titolare da parte di MATTM, che pubblica inoltre, sul proprio sito web, l’elenco dei prodotti aderenti allo schema, evidenziando il periodo di validità della licenza d’uso del logo.

Procedura per l’utilizzo del logo e per la comunicazione dei risultati ottenuti nell’ambito di  “Made Green in Italy”  è riportata in Allegato IV pubblicato su GU 123/18.

MATTM utilizza nei CAM di nuove categorie di prodotti e nei CAM vigenti, l’adesione allo schema “Made Green in Italy”  come strumento di verifica del rispetto di specifiche tecniche da parte delle stazioni appaltanti, laddove riguardano il ciclo di vita del prodotto

Art. 68 Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli, presso MATTM (aggiornato entro 30 Giugno), che si avvale, a tal fine, delle informazioni nella sua disponibilità od in quella di ISTAT, Banca d’Italia, Ministeri, Regioni, Enti locali, Università ed altri Centri di ricerca (dati sono da questi trasferiti in base ad uno schema predisposto da MATTM). Il termine “sussidio” va inteso in modo ampio, comprendendo “incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati, esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela di ambiente”. MATTM invia alle Camere ed alla Presidenza del Consiglio Ministri entro 31 Luglio una relazione concernente gli esiti di aggiornamento del Catalogo.

Art. 71 “OIL FREE ZONE”, intese come aree territoriali promosse dai Comuni (anche tramite loro Unioni, e nel caso investano aree naturali protette di intesa con l’Ente parco), in cui, entro un certo arco di tempo ed in base ad un atto di indirizzo adottato dai soggetti proponenti, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

In tali aree sono avviate sperimentazioni concernenti la realizzazione di prototipi  e di applicazioni sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni (in particolare quelli provenienti dalle zone montane), tramite “prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti nel territorio”.

Regioni disciplinano le “OIL FREE ZONE” relativamente a:

  • innovazione tecnologica applicata alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale
  • ricerca di soluzioni ecocompatibili
  • costruzione di sistemi sostenibili di produzione di energia ed uso di energia rinnovabile (v. produzione di biometano per usi termici e per autotrazione)
  • assegnazione di finanziamenti ad attività di ricerca, sperimentazione, applicazione di attività produttive connesse, indipendentemente dai cicli produttivi, al petrolio ed ai suoi derivati.