DENUNCE UVE DOC, DOCG, IGT (Legge 164/92; D.M. 16/12/06, 7/11/07; D.G.R.M. 29/11/10) (vino21)
Soggetti interessati:
Ispettorato Controllo Qualità e Repressioni Frodi delle produzioni agroalimentari (ICQRF), Valoritalia
Persone fisiche e giuridiche o Associazioni di tali persone che intendono produrre e vendere vino DOC, DOCG, IGT
Iter procedurale:
In Allegato al D.M. 7/11/2007 pubblicato su G.U. 282/07 riportato elenco dei codici DOC, DOCG, IGT da utilizzare per richieste di iscrizione o relative variazioni ad Albi od Elenchi o per denuncia di produzione o comunicazioni successive, dichiarazioni di giacenza dei vini e prodotti vinicoli. Eventuali nuovi codici adottati con apposito decreto MI.P.A.F. pubblicato su G.U. a seguito avvenuta iscrizione di DOCG, DOC, IGT in registro CE (compresa eventuale protezione transitoria) o avvenuta modifica a livello CE dei disciplinari di produzione e loro inserimento in SIAN.
Ai fini della rivendicazione delle produzioni DOC, DOCG, IGT, vigneto deve essere iscritto ad Albo dei vigneti per DOC e DOCG o all’Elenco delle vigne per IGT utilizzando le superfici indicate nello schedario viticolo (v. scheda “vite01”). Nel caso di produttori che conferiscono interamente uve a cantine sociali o ad altri Organismi associativi rivendicazione di DOC, DOCG, IGT presentata da questa “sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati”.
Interessati debbono presentare, unitamente a dichiarazione di vendemmia e/o produzione, entro 15 Gennaio 2011 rivendicazione delle uve a DOC, DOCG, IGT riepilogativa per tutta la produzione, avvalendosi di servizi telematici SIAN “sulla base dei dati dello schedario viticolo” (Modello predisposto da AGEA) ad AGEA, evidenziando: codice vigneto; superficie in mq.; intercalare (se vigneto iscritto in più Albi od Elenchi, ogni scelta vendemmiale indicata con numero progressivo connesso a vigneto); codice vino; nome vino; kg. di uva prodotta (In caso di scelta vendemmiale tra varie DOC, DOCG, IGT coesistenti su medesima area di produzione occorre assicurarsi “di rivendicare produzioni DOC, DOCG, IGT nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione; se da stesso vigneto rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOC, DOCG, IGT applicata resa più bassa prevista dal disciplinare più restrittivo per tutti i vigneti contenuti in unità vitata); destinazione di uve prodotta (vinificazione in proprio, conferimento a cantina o trasformatore); esuberi delle rese di uve DOC, DOCG, IGT rispetto a quanto previsto da disciplinare e loro destinazione; nominativo acquirente a cui venduto uve e luogo di destinazione uve con rispettivi quantitativi.
Se produttore intende rivendicare DOC, DOCG, IGT, pur non disponendo di tutti gli elementi richiesti presenta dichiarazione preventiva contenente dati relativi ad uve destinate alla produzione di vino DOC, DOCG, IGT, attestando “che produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia, fermo restando che produzioni poi indicate nella dichiarazione di produzione”
SIAN rende disponibili a tutti gli Enti ed Organismi preposti a controlli nel settore vitivinicolo dati relativi a rivendicazioni di vini DOC, DOCG, IGT
In caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a divenire DOC, DOCG, IGT, o di assemblaggio di partite di vino già certificato come DOC, DOCG appartenente alla medesima annata, produttori debbono comunicarlo a SIAN, inviando ad ICQRF, in caso di assemblaggio di più partite di vino DOC, DOCG, entro 7 giorni, autocertificazione sottoscritta da enologo “attestante conformità della partita DOC, DOCG risultante da assemblaggio, identificata con relativo numero di lotto, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione” (conservare per almeno 5 anni, copia certificato di idoneità delle partite di provenienza). Servizio è tenuto ad immettere tali dati entro 15 giorni in SIAN e SIAR, quale aggiornamento dei dati da denuncia.
Una volta eseguita operazione vendemmiale, viticoltore non può vendere prodotto con altre denominazioni.
Spetta ad ICQRF compito di verificare rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi dei vini DOC, DOCG, IGT.
Sanzioni:
Chiunque dichiari un quantitativo di uva maggiore di quello effettivamente prodotto: multa da 500 a 3.000 /q.le denunciato in eccedenza.