CREDITO AL CONSUMO (D.Lgs. 385/93, 206/05; D.M. 3/2/11) (credit07)
Soggetti interessati:
Banche, intermediari finanziari, soggetti interessati alla vendita di beni e servizi che concedono nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale, credito mediante “contratto di credito” (finanziatore concede credito sotto forma di “dilazione di pagamento, prestito o altre forme di facilitazione finanziaria”), o “contratto di credito collegato” (contratto finalizzato solo a finanziare fornitura di bene o prestazione di servizio specifico qualora finanziatore si avvale di fornitura del bene o prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto o bene e servizio ben individuato nel contratto di credito) a favore di consumatore.
Sono esclusi:
a) finanziamenti inferiori a 200 o superiori a 75.000 . Ai fini di calcolo di tale importo presi in considerazione anche crediti frazionati concessi attraverso più contratti
b) contratti di somministrazione e contratti di appalto
c) finanziamenti privi di interessi o di altri oneri
d) finanziamenti per cui consumatore rimborsa solo commissioni di importo non significativo, se rimborso credito attuato entro 3 mesi da utilizzo somme
e) finanziamenti destinati ad acquisto o conservazione di un diritto di proprietà su terreno o su immobile edificato o progettato
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili di durata oltre 5 anni
g) finanziamenti concessi da banche od imprese di investimento destinati ad operazione “avente ad oggetto strumenti finanziari”, purché finanziatore partecipi ad operazione”
h) finanziamenti concessi in base ad accordo raggiunto davanti ad Autorità giudiziaria
i) dilazioni di pagamento di debiti preesistenti concesse gratuitamente da finanziatore
j) finanziamenti garantiti da pegno su bene mobile se consumatore non obbligato per ammontare eccedente valore del bene
k) contratti di locazione contenenti clausola “che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo al locatario”
l) iniziative di microcredito ed altri contratti di credito concessi a pubblico ristretto con finalità di interesse generale, che non prevedono pagamento di interessi o interessi a tassi inferiori di quelli di mercato o ad altre condizioni più favorevoli per consumatore
m) contratti di credito sotto forma di sconfinamento sul conto corrente
Iter procedurale:
Ministero Finanze emanato con D.M. 3/2/2011 disposizioni sul credito al consumo affinché le informazioni siano rese in modo corretto, chiaro, completo e conciso, adeguato a strumento di comunicazione impiegato, caratteristiche del contratto di credito e esigenze del consumatore, così da favorire confronto tra diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore decisioni informate e consapevoli in merito a conclusione contratto di credito”. Se informazioni contenute in documento questo deve essere chiaro e leggibile.
Banca d’Italia fissa disposizioni per applicazione disciplina sul credito ai consumatori ed in particolare:
– individua caratteristiche delle carte di credito
– determina che dilazioni di pagamento o altre modalità agevolate di rimborso di debito preesistente concordate tra le parti a seguito di inadempimento da parte consumatore applicate quando “accordo tra le parti offre al consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi ad inadempimento” e condizioni di accordo più favorevoli per consumatore rispetto a quello del contratto di credito iniziale. Dilazioni non applicate in caso di recesso del contratto da parte consumatore o inadempimento del fornitore o cessione del credito
– stabilisce modalità di calcolo del TAEG (Tasso annuo effettivo globale del credito, comprensivo di costi accessori contratto di credito, quali premi assicurativi)
– precisa modalità di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito che riportano “in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, con esempio rappresentativo”: tasso di interesse specificando se fisso o variabile; spese comprese nel costo totale del credito; importo totale del credito; TAEG; esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito se questi non inclusi in TAEG “in quanto non determinabili in anticipo”; durata del contratto; importo totale dovuto dal consumatore ed ammontare di singola rata se determinabile in anticipo
– definisce elenco delle informazioni che consumatore deve ricevere prima della conclusione del contratto di credito da parte di finanziatore in modo da “consentire confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”, nonché se “contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e situazione finanziaria”. Obblighi informativi si considerano assolti fornendo a consumatore modulo contenente “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Finanziatore è tenuto a altresì a fornire chiarimenti o qualunque informazione aggiuntiva richiesta da consumatore in merito a caratteristiche del prodotto offerto, che può derivare a seguito conclusione contratto, avvalendosi di personale qualificato (idonea conoscenza del contratto di credito, diritti dei consumatori). Obbligo chiarimenti escluso in caso di: apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta Banca o entro 3 mesi; dilazione di pagamento non gratuite o altre forme agevolate di rimborso a seguito inadempimenti consumatore. Informazioni al consumatore fornite anche in caso di contratti a distanza o per telefonia o attraverso intermediari del credito non professionali. Consumatore può chiedere bozze del contratto di credito
– obbliga finanziatore a “valutare merito creditizio del consumatore in caso di informazioni adeguate” fornite dallo stesso consumatore o consultando banca dati. Se le parti convengono a modificare importo totale del contratto di credito, finanziatore aggiorna “informazioni di cui dispone riguardo al consumatore e valuta merito creditizio del medesimo prima di procedere ad aumento significativo di importo totale dei crediti”
– impone a gestore di banche dati contenenti informazioni nominative sul credito di consentire accesso non discriminatorio (in termini di costi e qualità del servizio, modalità di fruizione, quantità e tipologia di informazioni subite) a finanziatori di Stati membri CE, che intendono acquisire informazioni su consumatore che abbia chiesto o ricevuto finanziamento e soggetti obbligati in solido con questi. Informazioni da usare solo per “valutazione del merito di credito del consumatore” nel rispetto della normativa su privacy (Gestori banche dati possono limitare accesso a finanziatori a tal fine). Se rifiuto domanda di credito dovuta a consultazione banca dati, finanziatore informa consumatore di tale consultazione ed estremi banca dati. Finanziatore deve assicurarsi che informazioni comunicate a banca dati siano esatte ed aggiornate, obbligandosi ad aggiornare subito dati errati. Finanziatore informa consumatore su effetti che informazioni negative registrate in banca dati può avere su capacità di questo di accedere al credito.
Contratti di credito al consumo, redatti per iscritto e consegnati in copia al cliente, contenenti:
a) descrizione analitica dei beni e servizi acquisiti;
b) prezzo di acquisto in contanti, prezzo stabilito in contratto, eventuale acconto fornito;
c) ammontare e modalità di finanziamento;
d) numero, importi e scadenza delle singole rate;
e) tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè costo totale del credito a carico del consumatore, comprendente interessi e oneri. Importo determinato in base a modalità di calcolo fissato da CICR;
f) importo e casuale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;
g) modalità che consentono di modificare eventualmente il TAEG;
h) eventuali garanzie o coperture assicurative richieste;
i) condizioni per passaggio proprietà del bene, se questo non è immediato.
Contratto è nullo se non contiene informazioni su tipo di contratto, parti del contratto, importo totale del finanziamento, condizioni di prelievo, rimborso. Se contratto nullo, consumatore non è tenuto a restituire più della somma utilizzata che può pagare in 36 rate mensili
In caso di offerta contestuale di più contratti, consenso del consumatore va acquisito per ogni contratti su documenti separati. Nel contratto di credito di durata finanziatore fornisce a cliente con periodicità almeno annuale, comunicazione completa e chiara in merito a svolgimento del rapporto.
Nessuna somma richiesta od addebitata al consumatore se non prevista nel contratto.
Nelle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non incluse o incluse in modo non corretto nel TAEG (Nullità della clausola non comporta nullità del contratto)
In caso di mancanza o nullità del contratto si applica per il credito al consumo:
a) TAEG pari a tasso nominale minimo di BOT annuali rilevati nei 12 mesi precedenti conclusione del contratto;
b) durata del credito a 36 mesi;
c) nessuna somma dovuta da consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Consumatore può decidere unilateralmente di recedere dal contratto e dai servizi accessori a questo connessi resi da finanziatore o da soggetto terzo convenzionato con finanziatore entro 14 giorni da sua stipula o da quando riceve tutte le informazioni previste da contratto (anche mediante tecniche di comunicazione a distanza), purché ne da comunicazione a finanziatore e se contratto ha avuto esecuzione in tutto od in parte, entro 30 giorni da invio di suddetta comunicazione, restituisce capitale e paga interessi maturati fino a momento restituzione, nonché rimborsa somme non ripetibili corrisposte da finanziatore ad amministrazione pubblica”. Finanziatore non potrà pretendere ulteriori somme.
In caso di contratto di credito a tempo indeterminato, consumatore può rendere in ogni momento, senza penalità e spese, con preavviso di non oltre 1 mese. In tale contratto finanziatore può:
a) recedere dal contratto comunicato al consumatore con preavviso di almeno 2 mesi;
b) sospendere “per giusta causa utilizzo del credito da parte del consumatore comunicandolo in anticipo o subito dopo sospensione a questi”.
Nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, consumatore, effettuata inutilmente la sua messa in mora, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito con obbligo del fornitore di rimborsare al consumatore le rate già pagate “nonché ogni altro onere eventualmente applicato” (Fornitore ha diritto di rivalsa nei confronti del fornitore). In caso di leasing, consumatore dopo aver tentato inutilmente costituzione in mora di fornitore beni o servizi, può chiedere al finanziatore risoluzione del contratto di fornitura (ciò determina anche risoluzione contratto leasing senza penalità) con sospensione pagamento canoni al fornitore. Diritto esteso “al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto”.
Consumatore può rimborsare anticipatamente, in tutto od in parte, importo dovuto a finanziatore con diritto a riduzione costo totale del credito “pari ad importo di interessi e costi dovuti per vita residua del contratto”. In caso di rimborso anticipato, finanziatore ha diritto ad indennizzo equo, comunque non superiore a 1% importo rimborsato in anticipo se vita residua contratto superiore a 1 anno (0,5% se inferiore ad 1 anno) e non superiore ad importo interessi che “consumatore avrebbe pagato per vita residua del contratto”. Contratto non dovuto se:
a) rimborso anticipato effettuato in esecuzione di contratto di assicurazione destinato a garantire credito;
b) rimborso anticipato riguarda contratto di apertura di credito;
c) rimborso anticipato ha luogo in periodo in cui non si applica tasso di interesse espresso da percentuale specifica fissa, predeterminata nel contratto;
d) importo rimborsato in anticipo corrisponde ad intero debito residuo inferiore a 10.000 .
In caso di cessione del credito da parte finanziatore a terzi:
– consumatore deve essere informato in forma individuale o collettivo e può “opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, inclusa la compensazione”;
– rimangono validi tutti i “diritti reali di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito”, da far valere nei confronti dell’acquirente.
Nei contratti di credito al consumo rientra “apertura di credito in conto corrente a favore del consumatore, non connessa all’uso di una carta di credito”, in cui specificare:
a) massimale ed eventuale scadenza del credito;
b) tasso di interesse annuo ed eventuali altri oneri applicabili;
c) modalità di recesso dal contratto o di eventuali modifiche di questo (Tasso ed oneri).
Se contratto di conto corrente prevede sconfinamento del consumatore che si può protrarre per oltre 1 mese finanziatore deve comunicare a consumatore, non oltre 3 giorni lavorativi successivi a scadenza mese di permanenza di sconfinamento importo interessato, condizioni per cui “sconfinamento è da reputarsi consistente, tenuto conto di ammontare somme utilizzate o complesso di oneri che sconfinamento comporta a carico di consumatore”, tasso debitore, penali, spese o interessi di mora eventualmente da applicare.
Intermediari del credito indicano in pubblicità indirizzata al consumatore “ampiezza dei propri poteri, se lavorano a titolo esclusivo con 1 o più finanziatore o a titolo di mediatore, eventuale compenso dovuto per servizi resi” (Intermediario definisce importo con consumatore prima di conclusione contratto di credito e lo comunica a finanziatore “secondo modalità tra loro stabilite”, ai fini del calcolo del TAEG).
Banca d’Italia adotta disposizioni per coordinare disciplina sul credito ai consumatori.